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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/09/2024, n. 34523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34523 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI MO nato a [...] 1'1/1/21972 avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 20/12/2023 udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in data 6/10/2022 con la quale PE MO è stato condannato per i delitti di rapina aggravata ( capo A) e furto aggravato ( capo C) (così riqualificata l'originaria imputazione relativa ad altro delitto di rapina aggravata), riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione con altro delitto di rapina giudicato con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 6/6/2013, alla pena di anni quattro di reclusione oltre alla multa ed assolto dai delitti di cui ai capi B), D), ed E) (ulteriori rapine). 2.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione PE MO, articolando i seguenti motivi di ricorso: 2.1. mancanza e manifesta illogicità della motivazione non avendo la Corte d'appello 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34523 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 11/06/2024 adeguatamente risposto alle censure difensive con le quali si esponevano criticità in ordine al riconoscimento fotografico dell'imputato effettuato dai testi in dibattimento, sia con riferimento al delitto di cui al capo A) che con riferimento al delitto di cui al capo C). Sostiene il ricorrente che detto riconoscimento, meramente ricognitivo di quello eseguito in fase di indagini, sarebbe viziato perchè eseguito ab origine con modalità esecutive non conformi al dettato di cui all'art. 361 c.p.p. e condizionato da una valutazione aprioristica della P.G. La Corte di appello, poi, sarebbe incorsa in un evidente travisamento della prova poiché ha valorizzato le dichiarazioni etero accusatorie della coimputata OL che il primo giudice aveva escluso. Ancora, la sentenza della Corte di appello sarebbe carente non avendo il giudice di appello indicato i motivi per i quali ha ritenuto che la documentazione medica prodotta dalla difesa non fosse idonea a dimostrare l'incompatibilità delle condizioni di salute del PE con la dinamica della rapina. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il delitto di rapina mancando l'elemento soggettivo del reato posto che il rapinatore intimò alla p.o. di non muoversi, così che non le sarebbe successo niente, senza proferire alcuna minaccia. 2.3. Con il terzo motivo si deduce illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., non essendo stato indicato alcuna parametro di riferimento oggettivo per la valutazione della entità del danno. 2.4. Con il quarto motivo si reiterano i rilievi sopra esposti in merito alla riconducibilità del delitto furto aggravato all'imputato avuto riguardo al riconoscimento fotografico eseguito dal teste in dibattimento. 2.5. Con il quinto motivo ci si duole dell'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p., avuto riguardo alle concrete modalità operative del furto che escluderebbero la destrezza. 2.6. Con il sesto e ultimo motivo, si contesta il diniego dell'accesso alle nuove sanzioni sostitutive, motivato solo sulla tipologia di reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi generici oltre che infondati e va rigettato. 2. va anzitutto ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza 2 oggetto di ricorso ( Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). 3. In relazione al primo motivo che contesta, sostanzialmente, l'affermazione di responsabilità per la rapina di cui al capo A), perché le dichiarazioni della teste CI sarebbero state inficiate dal riconoscimento fotografico del rapinatore, effettuato in fase di indagini, senza garanzie, preme ricordare che la giurisprudenza ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria, ancorché non sia regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio ai sensi dell'art. 189 cod. proc pen. (Sez. 5, n. 6456 del 01/19/2015, Verde, Rv. 266023) e catalogabile, dunque, nel novero delle cd. prove atipiche. La certezza del riconoscimento fotografico non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell'individuazione (ex multis: Sez. 6, n. 17103 del 31/20/2018, Rv. 275548; Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, Rv. 267562; Sez. 4, n. 16902 del 04/02/2004, Rv. 228043). E' stato anche affermato che l'individuazione diretta di persona effettuata nei locali della polizia giudiziaria (nella specie, dalle persone offese) trova il suo paradigma nella prova dichiarativa proveniente da un soggetto che dichiara di avere accertato direttamente l'identità personale dell'imputato. Pertanto, essa deve essere tenuta distinta dalla ricognizione personale, disciplinata dall'art. 213 cod. proc. pen., essendo inquadrabile, invece, tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 cod. proc. pen., e pienamente utilizzabile, ferma restando la facoltà del giudice di apprezzarne liberamente le risultanze (Sez. 2, n. 16773 del 20/3/2015, Rv. 263767; vedi anche sul tema, Sez. 5 n. 51729 del 12/10/2016, D B, Rv. 268860). La giurisprudenza ha altresì precisato che l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - in fase di indagini è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa assunta in sede di deposizione testimoniale;
trattandosi di una prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen., essa deve essere tenuta distinta dalla ricognizione personale, disciplinata espressamente nelle sue forme dall'art. 213 cod. proc. pen., né le forme tipizzate di quest'ultima devono essere osservate necessariamente nella metodologia di assunzione dell'individuazione personale o fotografica, potendo eventualmente essere utili alla sua efficacia dimostrativa secondo il criterio del libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437; Sez. 4, n. 1867 del 21/02/2013, dep. 2014, Rv. 258173; Sez. 5, n. 22612 del 10/02/2009, Rv. 244197; Sez. 2, n. 25762 del 11/06/2008, Rv. 24145901). De A questi principi si è ispirata la Corte di appello ( pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) che ha osservato come l'individuazione fotografica del rapinatore da parte della cassiera CI fu 3 espressa in termini di assoluta certezza, a nulla rilevando il mancato riconoscimento ad opera dell'altra teste (EZ RI), la quale aveva interloquito solo con il complice del PE e le dichiarazioni etero accusatorie della coimputata OL richiamate al solo fine di descrivere la genesi del procedimento. In sintesi, con riguardo al primo motivo, le deduzioni del ricorrente che avanzano generici dubbi sulla fondatezza dell'accusa, non si confrontano con la puntuale argomentazione della Corte di appello che ha esaustivamente risposto alle censure difensive con motivazioni specifiche. Quanto poi al motivo concernente le condizioni di salute del PE che gli avrebbero impedito di commettere la rapina, il motivo è generico. Come pertinentemente osservato dal giudice di merito, dette condizioni, pur vagliate, non sono state ritenute tali da determinare l'incompatibilità delle condizioni di salute del PE all'epoca dei fatti con la commissione della rapina in contestazione, né il ricorrente ha allegati elementi specifici che smentiscono tale argomentata conclusione. Il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato. Preme ricordare che la minaccia costitutiva del delitto di rapina oltre che essere palese, esplicita e determinata, può manifestarsi in modi e forme differenti, anche in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera ( Sez. 2, n. 44347 del 25/11/2010, Rv. 249183; Sez.2, n. 27649 del 09/03/2021, Rv. 281467). In altri termini, la minaccia necessaria ad integrare l'elemento oggettivo della rapina può consistere in qualsiasi comportamento deciso, perentorio e univoco dell'agente che sia astrattamente idoneo a produrre l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo (Sez.2, n. 48955 del 11/09/2019, Rv. 277783). Tale minaccia deve, poi, essere strettamente collegabile alla condotta dell'agente, quale rappresentatasi e voluta dall'agente stesso, che deve porre la controparte in condizione di non avere scelte e di essere costretta a subire la situazione anche implicitamente minatoria, non esistendo alternative alla perdita del bene o dei beni. Nel caso in esame, la stessa descrizione della condotta per come ricostruita, esclude una seppur limitata possibilità della vittima di determinarsi diversamente dal soggiacere alla richiesta in considerazione delle circostanze di fatto. E' stato infatti evidenziato nella sentenza che i due rapinatori si posizionarono in modo tale da impedire alla cassiera di scappare ed in tale frangente le intimarono di consegnargli i soldi della cassa. 5. Manifestamente infondato anche il motivo n. 3, sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte di appello ha adeguatamente motivato (pag. 3 della sentenza impugnata) avuto riguardo all'entità del danno patrimoniale cagionato (euro 500,00), già di per sé non di lieve entità (sul punto cfr. sent. Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Rv. 284868 in cui è stato specificato che il danno patrimoniale di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il 4 pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato;
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241). 6. Con riferimento alla censura n.4, concernente l'individuazione fotografica effettuata dal teste RD in relazione al delitto di cui al capo C), si ribadiscono le considerazioni sopra esposte riferite al teste CI per la rapina di cui al capo A). La Corte di appello ha rilevato che la RD riconobbe il PE, in fase di indagini, in termini di assoluta certezza come attestato dal verbale di individuazione fotografica acquisito a dibattimento con il consenso delle parti ribadendo detto riconoscimento in udienza, sia pure in termini non assoluti ( Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 275585; Sez. 2, n. 25122 del 07/03/2023, Rv. 284859). Il motivo concernente la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n.4 c.p., ovvero aver commesso il furto (così riqualificata l'originaria rapina) con destrezza, non è stata esplicitata nel capo di imputazione, che richiama ad una condotta di impossessamento mediante prelevamento dalla cassa, ma è stata oggetto di specifica contestazione in udienza. L'ultimo motivo di ricorso con il quale ci si duole del diniego dell'accesso alle sanzioni sostitutive è infondato. Va anzitutto osservato che la richiesta è stata avanzata in udienza di appello e non con i motivi di impugnazione. Parte della giurisprudenza ha ritenuto che la richiesta della pena sostitutiva non potrebbe essere avanzata in sede di conclusioni ma dovrebbe essere contenuta nell'atto d'appello o nei motivi aggiunti. E ciò perché «la possibilità di vedersi riconosciuto un trattamento più favorevole secondo quanto previsto dall'art. 545-bis c.p., poiché afferente a profilo strettamente sostanziale della disciplina penale, deve essere contemperata con le norme che disciplinano il rito di appello con particolare riferimento all'art. 597, comma 1, c.p.p. laddove limita l'ambito conoscitivo del giudice di secondo grado ai punti della decisione strettamente connessi ai motivi proposti (Cass. Pen. Sez. VI, 27.9.2023 n. 41313; Cass. Pen., Sez. VI, 21.6.2023 n. 34091)». Anche a volere ritenere che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza 5 di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Rv. 286017; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Rv. 285564), la decisione della Corte di appello è corretta. L'art. 59 L. 689/81, detta testualmente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva escludendo la possibilità di applicarla: a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive;
è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;
b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103; c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;
d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui alli articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale. Dalla lettura del predetto articolo risulta pertanto che il PE, essendo stato condannato per il delitto di rapina aggravata, delitto rientrante tra i reati ostativi, non poteva accedere al beneficio. E se la disciplina dell'art. 59 L. 689/1981 come modificato dal d. Igs. 150/2022, che ha introdotto con la lettera d) la nuova ragione ostativa alla sostituzione delle pene detentive (con il richiamo alle ipotesi di reato previste dall'art. 4 bis I. 354/1975) prima non prevista, può risultare peggiorativa rispetto alla norma previgente, deve considerarsi che per effetto della modifica dell'art. 53 L. 689/1981 l'innalzamento della soglia delle pene detentive in astratto sostituibili (da due a quattro anni) rende più favorevole l'attuale disciplina in concreto, poiché l'imputato ha riportato la condanna alla pena di anni quattro di reclusione che non avrebbe in alcun caso consentito, applicando la disciplina previgente, la sostituzione della pena detentiva. Tale preclusione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non appare irragionevole per il fatto di non consentire un vaglio, in concreto, della gravità dei fatti. Invero, la giurisprudenza ha da sempre affermato, sia ai fini dell'individuazione dei benefici penitenziari, che dell'applicazione di altre sanzioni sostitutive, l'irrilevanza del riconoscimento all'esito del giudizio di merito di circostanze che, per effetto del bilanciamento ex art. 69 cod. pen., siano state giudicate equivalenti o prevalenti sulle aggravanti che determinano la condizione ostativa al riconoscimento di taluni benefici;
così, in tema di sospensione dell'ordine di esecuzione, la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo a norma dell'art. 4 bis I. 354/1975, è stata ritenuta d'impedimento alla concessione del beneficio «anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze 6 9;_n, attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta» (Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Rv. 276312); con specifico riguardo al delitto di rapina aggravata, ritenuto di ostacolo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, in quanto delitto indicato dall'art. 4 bis I. 354/75, pur quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate: Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, Rv. 253784; Sez. 2, n. 3731 del 28/06/2000, Rv. 217096; allo stesso modo, si è affermato che l'esclusione dai benefici penitenziari prevista dall'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento ai reati c.d. ostativi opera in relazione all'astratto titolo del reato giudicato, a nulla rilevando, in assenza di diversa ed espressa previsione di legge, che concretamente, la sentenza di condanna riconosca un'ipotesi attenuata, incidente solo sul trattamento sanzionatorio (Sez. 7, n. 39918 del 17/02/2017, Rv. 270977); analoga soluzione interpretativa è stata adottata con riguardo all'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in ipotesi di reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, ritenuta inapplicabile a fronte della contestazione dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, anche se la stessa è ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti eventualmente sussistenti (Sez. 4, n. 30254 del 26/06/2013, Rv. 57742). Richiamandosi a tali principi, questa Sezione ( Sez. 2, n. 21944/2024 non mass) ha di recente affermato il principio, che il collegio condivide, secondo cui il collegamento che l'art. 4 bis, comma 1 ter, L. 354/1975 istituisce tra le ipotesi di reato ivi elencate e l'accertamento dell'inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, per consentire la concessione dei benefici penitenziari, non può costituire oggetto di valutazione da parte del giudice della cognizione, per superare la preclusione soggettiva stabilita dall'art. 59, comma 1, lett. d) L. 689/1981; sia perché la norma da ultimo ricordata delinea la condizione ostativa in relazione al mero dato dell'imputazione formulata per uno dei reati elencati nell'art. 4 bis cit., sia in quanto l'obiettivo dichiaratamente perseguito dal legislatore delegante attraverso le modifiche apportate al sistema delle sanzioni sostitutive, e in specie delle norme di esclusione soggettiva, era quello di «assicurare il "coordinamento" con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alle misure alternative alla detenzione» (così nella relazione illustrativa del d. Igs. 150/2022), al fine di evitare la sostanziale elusione delle norme che limitano sia la possibilità di sospendere l'esecuzione di pene detentive anche brevi, così come l'accesso diretto a taluni benefici penitenziari, a coloro che sono stati condannati per i reati elencati nell'art. 4 bis I. 354/9175 («sarebbe irragionevole limitare la concessione della semilibertà e della detenzione domiciliare, quali misure alternative alla detenzione, subordinandole alla collaborazione e alle ulteriori stringenti condizioni sostanziali e procedurali previste dall'art. 4 bis e, per altro verso, consentire al giudice all'esito del giudizio di cognizione di applicare la semilibertà sostitutiva o la detenzione domiciliare sostitutiva o, addirittura, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo»: così la relazione illustrativa, sub art. 59 I. 689/1981, pag. 216). 7 Alla luce di quanto complessivamente esposto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Roma, 11 giugno 2024 Il consigliere estensore IA LL Attu, - CL: Il presidente NN ER ,• 7
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio in data 6/10/2022 con la quale PE MO è stato condannato per i delitti di rapina aggravata ( capo A) e furto aggravato ( capo C) (così riqualificata l'originaria imputazione relativa ad altro delitto di rapina aggravata), riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione con altro delitto di rapina giudicato con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 6/6/2013, alla pena di anni quattro di reclusione oltre alla multa ed assolto dai delitti di cui ai capi B), D), ed E) (ulteriori rapine). 2.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione PE MO, articolando i seguenti motivi di ricorso: 2.1. mancanza e manifesta illogicità della motivazione non avendo la Corte d'appello 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34523 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 11/06/2024 adeguatamente risposto alle censure difensive con le quali si esponevano criticità in ordine al riconoscimento fotografico dell'imputato effettuato dai testi in dibattimento, sia con riferimento al delitto di cui al capo A) che con riferimento al delitto di cui al capo C). Sostiene il ricorrente che detto riconoscimento, meramente ricognitivo di quello eseguito in fase di indagini, sarebbe viziato perchè eseguito ab origine con modalità esecutive non conformi al dettato di cui all'art. 361 c.p.p. e condizionato da una valutazione aprioristica della P.G. La Corte di appello, poi, sarebbe incorsa in un evidente travisamento della prova poiché ha valorizzato le dichiarazioni etero accusatorie della coimputata OL che il primo giudice aveva escluso. Ancora, la sentenza della Corte di appello sarebbe carente non avendo il giudice di appello indicato i motivi per i quali ha ritenuto che la documentazione medica prodotta dalla difesa non fosse idonea a dimostrare l'incompatibilità delle condizioni di salute del PE con la dinamica della rapina. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il delitto di rapina mancando l'elemento soggettivo del reato posto che il rapinatore intimò alla p.o. di non muoversi, così che non le sarebbe successo niente, senza proferire alcuna minaccia. 2.3. Con il terzo motivo si deduce illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., non essendo stato indicato alcuna parametro di riferimento oggettivo per la valutazione della entità del danno. 2.4. Con il quarto motivo si reiterano i rilievi sopra esposti in merito alla riconducibilità del delitto furto aggravato all'imputato avuto riguardo al riconoscimento fotografico eseguito dal teste in dibattimento. 2.5. Con il quinto motivo ci si duole dell'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p., avuto riguardo alle concrete modalità operative del furto che escluderebbero la destrezza. 2.6. Con il sesto e ultimo motivo, si contesta il diniego dell'accesso alle nuove sanzioni sostitutive, motivato solo sulla tipologia di reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi generici oltre che infondati e va rigettato. 2. va anzitutto ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza 2 oggetto di ricorso ( Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). 3. In relazione al primo motivo che contesta, sostanzialmente, l'affermazione di responsabilità per la rapina di cui al capo A), perché le dichiarazioni della teste CI sarebbero state inficiate dal riconoscimento fotografico del rapinatore, effettuato in fase di indagini, senza garanzie, preme ricordare che la giurisprudenza ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria, ancorché non sia regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio ai sensi dell'art. 189 cod. proc pen. (Sez. 5, n. 6456 del 01/19/2015, Verde, Rv. 266023) e catalogabile, dunque, nel novero delle cd. prove atipiche. La certezza del riconoscimento fotografico non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell'individuazione (ex multis: Sez. 6, n. 17103 del 31/20/2018, Rv. 275548; Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, Rv. 267562; Sez. 4, n. 16902 del 04/02/2004, Rv. 228043). E' stato anche affermato che l'individuazione diretta di persona effettuata nei locali della polizia giudiziaria (nella specie, dalle persone offese) trova il suo paradigma nella prova dichiarativa proveniente da un soggetto che dichiara di avere accertato direttamente l'identità personale dell'imputato. Pertanto, essa deve essere tenuta distinta dalla ricognizione personale, disciplinata dall'art. 213 cod. proc. pen., essendo inquadrabile, invece, tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 cod. proc. pen., e pienamente utilizzabile, ferma restando la facoltà del giudice di apprezzarne liberamente le risultanze (Sez. 2, n. 16773 del 20/3/2015, Rv. 263767; vedi anche sul tema, Sez. 5 n. 51729 del 12/10/2016, D B, Rv. 268860). La giurisprudenza ha altresì precisato che l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - in fase di indagini è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa assunta in sede di deposizione testimoniale;
trattandosi di una prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen., essa deve essere tenuta distinta dalla ricognizione personale, disciplinata espressamente nelle sue forme dall'art. 213 cod. proc. pen., né le forme tipizzate di quest'ultima devono essere osservate necessariamente nella metodologia di assunzione dell'individuazione personale o fotografica, potendo eventualmente essere utili alla sua efficacia dimostrativa secondo il criterio del libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437; Sez. 4, n. 1867 del 21/02/2013, dep. 2014, Rv. 258173; Sez. 5, n. 22612 del 10/02/2009, Rv. 244197; Sez. 2, n. 25762 del 11/06/2008, Rv. 24145901). De A questi principi si è ispirata la Corte di appello ( pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) che ha osservato come l'individuazione fotografica del rapinatore da parte della cassiera CI fu 3 espressa in termini di assoluta certezza, a nulla rilevando il mancato riconoscimento ad opera dell'altra teste (EZ RI), la quale aveva interloquito solo con il complice del PE e le dichiarazioni etero accusatorie della coimputata OL richiamate al solo fine di descrivere la genesi del procedimento. In sintesi, con riguardo al primo motivo, le deduzioni del ricorrente che avanzano generici dubbi sulla fondatezza dell'accusa, non si confrontano con la puntuale argomentazione della Corte di appello che ha esaustivamente risposto alle censure difensive con motivazioni specifiche. Quanto poi al motivo concernente le condizioni di salute del PE che gli avrebbero impedito di commettere la rapina, il motivo è generico. Come pertinentemente osservato dal giudice di merito, dette condizioni, pur vagliate, non sono state ritenute tali da determinare l'incompatibilità delle condizioni di salute del PE all'epoca dei fatti con la commissione della rapina in contestazione, né il ricorrente ha allegati elementi specifici che smentiscono tale argomentata conclusione. Il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato. Preme ricordare che la minaccia costitutiva del delitto di rapina oltre che essere palese, esplicita e determinata, può manifestarsi in modi e forme differenti, anche in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera ( Sez. 2, n. 44347 del 25/11/2010, Rv. 249183; Sez.2, n. 27649 del 09/03/2021, Rv. 281467). In altri termini, la minaccia necessaria ad integrare l'elemento oggettivo della rapina può consistere in qualsiasi comportamento deciso, perentorio e univoco dell'agente che sia astrattamente idoneo a produrre l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo (Sez.2, n. 48955 del 11/09/2019, Rv. 277783). Tale minaccia deve, poi, essere strettamente collegabile alla condotta dell'agente, quale rappresentatasi e voluta dall'agente stesso, che deve porre la controparte in condizione di non avere scelte e di essere costretta a subire la situazione anche implicitamente minatoria, non esistendo alternative alla perdita del bene o dei beni. Nel caso in esame, la stessa descrizione della condotta per come ricostruita, esclude una seppur limitata possibilità della vittima di determinarsi diversamente dal soggiacere alla richiesta in considerazione delle circostanze di fatto. E' stato infatti evidenziato nella sentenza che i due rapinatori si posizionarono in modo tale da impedire alla cassiera di scappare ed in tale frangente le intimarono di consegnargli i soldi della cassa. 5. Manifestamente infondato anche il motivo n. 3, sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte di appello ha adeguatamente motivato (pag. 3 della sentenza impugnata) avuto riguardo all'entità del danno patrimoniale cagionato (euro 500,00), già di per sé non di lieve entità (sul punto cfr. sent. Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Rv. 284868 in cui è stato specificato che il danno patrimoniale di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il 4 pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato;
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241). 6. Con riferimento alla censura n.4, concernente l'individuazione fotografica effettuata dal teste RD in relazione al delitto di cui al capo C), si ribadiscono le considerazioni sopra esposte riferite al teste CI per la rapina di cui al capo A). La Corte di appello ha rilevato che la RD riconobbe il PE, in fase di indagini, in termini di assoluta certezza come attestato dal verbale di individuazione fotografica acquisito a dibattimento con il consenso delle parti ribadendo detto riconoscimento in udienza, sia pure in termini non assoluti ( Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 275585; Sez. 2, n. 25122 del 07/03/2023, Rv. 284859). Il motivo concernente la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n.4 c.p., ovvero aver commesso il furto (così riqualificata l'originaria rapina) con destrezza, non è stata esplicitata nel capo di imputazione, che richiama ad una condotta di impossessamento mediante prelevamento dalla cassa, ma è stata oggetto di specifica contestazione in udienza. L'ultimo motivo di ricorso con il quale ci si duole del diniego dell'accesso alle sanzioni sostitutive è infondato. Va anzitutto osservato che la richiesta è stata avanzata in udienza di appello e non con i motivi di impugnazione. Parte della giurisprudenza ha ritenuto che la richiesta della pena sostitutiva non potrebbe essere avanzata in sede di conclusioni ma dovrebbe essere contenuta nell'atto d'appello o nei motivi aggiunti. E ciò perché «la possibilità di vedersi riconosciuto un trattamento più favorevole secondo quanto previsto dall'art. 545-bis c.p., poiché afferente a profilo strettamente sostanziale della disciplina penale, deve essere contemperata con le norme che disciplinano il rito di appello con particolare riferimento all'art. 597, comma 1, c.p.p. laddove limita l'ambito conoscitivo del giudice di secondo grado ai punti della decisione strettamente connessi ai motivi proposti (Cass. Pen. Sez. VI, 27.9.2023 n. 41313; Cass. Pen., Sez. VI, 21.6.2023 n. 34091)». Anche a volere ritenere che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza 5 di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Rv. 286017; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Rv. 285564), la decisione della Corte di appello è corretta. L'art. 59 L. 689/81, detta testualmente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva escludendo la possibilità di applicarla: a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive;
è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;
b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103; c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;
d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui alli articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale. Dalla lettura del predetto articolo risulta pertanto che il PE, essendo stato condannato per il delitto di rapina aggravata, delitto rientrante tra i reati ostativi, non poteva accedere al beneficio. E se la disciplina dell'art. 59 L. 689/1981 come modificato dal d. Igs. 150/2022, che ha introdotto con la lettera d) la nuova ragione ostativa alla sostituzione delle pene detentive (con il richiamo alle ipotesi di reato previste dall'art. 4 bis I. 354/1975) prima non prevista, può risultare peggiorativa rispetto alla norma previgente, deve considerarsi che per effetto della modifica dell'art. 53 L. 689/1981 l'innalzamento della soglia delle pene detentive in astratto sostituibili (da due a quattro anni) rende più favorevole l'attuale disciplina in concreto, poiché l'imputato ha riportato la condanna alla pena di anni quattro di reclusione che non avrebbe in alcun caso consentito, applicando la disciplina previgente, la sostituzione della pena detentiva. Tale preclusione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non appare irragionevole per il fatto di non consentire un vaglio, in concreto, della gravità dei fatti. Invero, la giurisprudenza ha da sempre affermato, sia ai fini dell'individuazione dei benefici penitenziari, che dell'applicazione di altre sanzioni sostitutive, l'irrilevanza del riconoscimento all'esito del giudizio di merito di circostanze che, per effetto del bilanciamento ex art. 69 cod. pen., siano state giudicate equivalenti o prevalenti sulle aggravanti che determinano la condizione ostativa al riconoscimento di taluni benefici;
così, in tema di sospensione dell'ordine di esecuzione, la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo a norma dell'art. 4 bis I. 354/1975, è stata ritenuta d'impedimento alla concessione del beneficio «anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze 6 9;_n, attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta» (Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Rv. 276312); con specifico riguardo al delitto di rapina aggravata, ritenuto di ostacolo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, in quanto delitto indicato dall'art. 4 bis I. 354/75, pur quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate: Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, Rv. 253784; Sez. 2, n. 3731 del 28/06/2000, Rv. 217096; allo stesso modo, si è affermato che l'esclusione dai benefici penitenziari prevista dall'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento ai reati c.d. ostativi opera in relazione all'astratto titolo del reato giudicato, a nulla rilevando, in assenza di diversa ed espressa previsione di legge, che concretamente, la sentenza di condanna riconosca un'ipotesi attenuata, incidente solo sul trattamento sanzionatorio (Sez. 7, n. 39918 del 17/02/2017, Rv. 270977); analoga soluzione interpretativa è stata adottata con riguardo all'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in ipotesi di reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, ritenuta inapplicabile a fronte della contestazione dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, anche se la stessa è ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti eventualmente sussistenti (Sez. 4, n. 30254 del 26/06/2013, Rv. 57742). Richiamandosi a tali principi, questa Sezione ( Sez. 2, n. 21944/2024 non mass) ha di recente affermato il principio, che il collegio condivide, secondo cui il collegamento che l'art. 4 bis, comma 1 ter, L. 354/1975 istituisce tra le ipotesi di reato ivi elencate e l'accertamento dell'inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, per consentire la concessione dei benefici penitenziari, non può costituire oggetto di valutazione da parte del giudice della cognizione, per superare la preclusione soggettiva stabilita dall'art. 59, comma 1, lett. d) L. 689/1981; sia perché la norma da ultimo ricordata delinea la condizione ostativa in relazione al mero dato dell'imputazione formulata per uno dei reati elencati nell'art. 4 bis cit., sia in quanto l'obiettivo dichiaratamente perseguito dal legislatore delegante attraverso le modifiche apportate al sistema delle sanzioni sostitutive, e in specie delle norme di esclusione soggettiva, era quello di «assicurare il "coordinamento" con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alle misure alternative alla detenzione» (così nella relazione illustrativa del d. Igs. 150/2022), al fine di evitare la sostanziale elusione delle norme che limitano sia la possibilità di sospendere l'esecuzione di pene detentive anche brevi, così come l'accesso diretto a taluni benefici penitenziari, a coloro che sono stati condannati per i reati elencati nell'art. 4 bis I. 354/9175 («sarebbe irragionevole limitare la concessione della semilibertà e della detenzione domiciliare, quali misure alternative alla detenzione, subordinandole alla collaborazione e alle ulteriori stringenti condizioni sostanziali e procedurali previste dall'art. 4 bis e, per altro verso, consentire al giudice all'esito del giudizio di cognizione di applicare la semilibertà sostitutiva o la detenzione domiciliare sostitutiva o, addirittura, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo»: così la relazione illustrativa, sub art. 59 I. 689/1981, pag. 216). 7 Alla luce di quanto complessivamente esposto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Roma, 11 giugno 2024 Il consigliere estensore IA LL Attu, - CL: Il presidente NN ER ,• 7