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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 13/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 989 R.G.L. del 2019, promossa
D A nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
CF. e , nata a [...] il [...] e residente C.F._1 Parte_2 in LA nella via Salerno n. 139, CF. , nella qualità di eredi di C.F._2
, nato a [...] il [...], C.F: e Persona_1 C.F._3 deceduto in LA il 21.08.17, rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano D'Arma per procura su documento informatico allegata alla memoria di sostituzione per intervento volontario del 09.02.2021, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in via Cartesio n.
14, LA;
- ricorrenti -
C O N T R O
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Sergio Alessi per procura generale alle liti a rogito Notaio di Palermo in Persona_2 data 18.12.2018, Rep. n. 711 – Racc. n. 551 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' con sede in Caltanissetta, via Rosso di San Secondo CP_1
n. 47;
- resistente-
Oggetto: malattia professionale.
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 12/02/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.07.2019, conveniva in giudizio dinanzi al Persona_1
Tribunale di LA l' per sentirlo condannare, previo riconoscimento della natura professionale CP_1 della malattia (“Lombosciatalgia in soggetto con ernia discale e artrosi del tratto cervicale e tratto lombosacrale”) dallo stesso contratta a causa dell'attività lavorativa prestata dal 2007 al 2019 con la qualifica di autocompattatore, alla costituzione in suo favore della rendita da inabilità permanente nella misura del 20% (o in altra accertanda in corso di causa) ex art. 13 D. Lgs. n. 38/2000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con salvezza di spese di lite.
Esponeva il ricorrente che nell'espletamento, durante il periodo dedotto, di attività lavorativa alle dipendenze di diverse società affidatarie dei servizi di igiene urbana nel territorio di LA era stato esposto ad un rischio lavorativo a carico dell'apparato muscolo-scheletrico, in ragione della continua e prolungata adibizione dello stesso alla guida di autocompattatori.
Soggiungeva dunque di avere inoltrato domanda di malattia professionale all' in data CP_1
05.09.2018, tuttavia rigettata con provvedimento del 26.01.2019 in quanto dagli accertamenti effettuati dall'ente non si era evinta l'eziologia professionale della malattia lamentata;
sicché, dopo la proposizione, in data 25.02.2019, di gravame amministrativo avverso il suddetto provvedimento ed il relativo silenzio rigetto formatosi, si era determinato ad adire l'Autorità Giudiziaria.
Con memoria del 02.01.2020, si costituiva in giudizio l' che contestava la domanda, CP_1 deducendo il difetto di prova dell'effettiva esposizione del lavoratore al lamentato rischio lavorativo, essendo peraltro quella dedotta una malattia non tabellata e ad origine multifattoriale, con onere della prova a carico del lavoratore.
Deceduto il ricorrente, , nelle more del giudizio, lo stesso veniva proseguito ai sensi Persona_1 dell'art. 302 c.p.c. dagli eredi, e , con memoria di costituzione depositata in data Parte_1 Parte_2
09.02.2021.
La causa, istruita in via documentale oltre che con l'escussione dei testi indicati dalla parte ricorrente, veniva decisa a seguito dell'udienza del 12.02.2025, convertita con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
In termini sistematici, appare opportuno evidenziare che, in tema di malattie professionali, l'art. 3
D.P.R. n. 1124/1965 stabilisce che: “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
Nondimeno, la Corte costituzionale, con sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma della norma in questione, nella parte in cui non prevede che
“l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”.
Con specifico riferimento alla disciplina risultante dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n.
179/1988, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della Corte Cost. - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 del
d.P.R. n. 1124 del 1965 (nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella)
e dell'art. 134 d.P.R. cit. (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto. In tal caso, tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata. L'accertamento in ordine alla eziologia professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici” (tra le tante, cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, 17.08.2018, n. 20774; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 15.10.2014, n. 21825;
Cass. Civ., Sez. Lavoro, 25.09.2004, n. 19312).
In aderenza ai citati approdi ermeneutici va dunque evidenziato che, financo in presenza di una lavorazione c.d. tabellata, è comunque onere del lavoratore fornire la prova dell'effettiva esposizione al rischio lavorativo denunciato oltre che, ovviamente, della contrazione della malattia lamentata, essendo lo stesso esonerato, ove si tratti di malattia tabellata, unicamente dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra.
Prendendo le mosse dalle osservazioni che precedono, la pretesa avanzata dal ricorrente, indipendentemente da qualsivoglia esame in ordine alla natura tabellata della malattia denunziata, che risulta dunque superfluo, non appare fondata, in difetto di qualsivoglia prova dell'effettiva esposizione al rischio lavorativo (sub specie di adibizione ad attività di guida di automezzi), prima ancora che della sua specifica consistenza, durante l'espletamento dell'attività lavorativa di autista di autocompattatore alle dipendenze di diverse società affidatarie dei servizi di igiene urbana nel territorio di LA . Non risultano, invero, sufficienti al fine di ritenere provato il nesso causale le dichiarazioni rese dai testi sentiti su richiesta della parte ricorrente, avendo il primo, , collega dello stesso nel periodo Testimone_1 oggetto di causa, escluso che il de cuius fosse stato adibito alla guida di autocompattatori (circostanza unicamente riferitagli de relato dal ), ed il secondo, anch'egli collega del , Per_1 Testimone_2 Per_1 dichiarato che quest'ultimo aveva condotto autocompattatori solo sino al 2010 (allorché gli stessi lavoravano alle dipendenze della ditta ), essendo stato successivamente adibito, in seguito al transito Pt_3 alle dipendenze prima della società e da ultimo della Tekra s.p.a., unicamente a “tagliare l'erba Tes_3 in giro per la città tramite l'utilizzo di tagliaerba”.
La parziale contraddittorietà degli esiti delle richiamate prove testimoniali – con riguardo al periodo andante dal 2007 al 2010 – osta infatti, in assenza di elementi che consentano di valutare l'una o l'altra deposizione in termini di maggiore attendibilità, a ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul ricorrente, con conseguente rigetto della domanda.
Pertanto, in difetto di ulteriori elementi probatori non possono ritenersi assolti i requisiti cui l'art. 3,
D.P.R. n. 1124/1965 subordina il riconoscimento della prestazione previdenziale reclamata dal lavoratore.
Quanto alle spese di lite si ritengono sussistere gravi ed eccezionali motivi per disporne l'integrale compensazione, avuto riguardo all'oggetto della controversia e alla posizione delle parti processuali.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiarata assorbita ogni altra questione,
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti
Così deciso in LA il 13/02/2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi