Ordinanza cautelare 10 marzo 2022
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00149/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00221/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elvira Poscio, Luigi Plati, Antonio Leo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Plati in Milano, viale Monte Nero 84;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
A. del Provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni n. -OMISSIS- – Area I – -OMISSIS- dalla Prefettura di Alessandria e notificato all’interessato il 7.12.2021;
B. di ogni ulteriore atto, connesso, presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Alessandria;
Vista la memoria del 23.12.2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa SA RN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente ha impugnato il Provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni n. -OMISSIS- – -OMISSIS- dalla Prefettura di Alessandria e notificato all’interessato il 7.12.2021;
Considerato che, in vista della discussione del ricorso alla odierna udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato, con nota del 23.12.2025, il venir meno dell’interesse alla decisione del proposto gravame avverso gli atti di cui in epigrafe;
Rilevato che, con il successivo verificarsi delle circostanze rappresentate dal procuratore della parte ricorrente, si è realizzata l’elisione dell’interesse alla definizione nel merito del presente giudizio, cosicché al Collegio non resta che darne atto e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto di poter compensare le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i terzi.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA RN, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SA RN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.