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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2425/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (Avv. Parte_1
POMPEJANO CRISTINA);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. SALVIA Controparte_1
FRANCESCA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.07.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 7.07.2025. Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 15.09.2020;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 18-25.09.2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1. Il figlio sarà affidato, in modo condiviso, ad entrambi i Persona_1 genitori con collocamento prevalente presso la madre. In ogni caso il padre avrà il diritto di visitare il figlio, prelevarlo a scuola e di mantenere con lui un rapporto continuativo secondo gli accordi, che verranno presi di volta in volta con la madre, compatibilmente con le esigenze personali e scolastiche del minore. In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana fino a dopo cena. Il padre potrà tenerlo con sé anche con pernottamento, a settimane alterne nel fine settimana, dal sabato a conclusione dell'orario scolastico sino alla domenica dopo cena. Il padre potrà tenere il figlio anche: per 15 giorni non consecutivi durante il periodo feriale estivo, per quattro giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni. In ogni caso le parti potranno stabilire concordemente altri periodi.
2. Il sig. già tenuto del fatto che lo stesso ha formato un Controparte_1 nuovo nucleo familiare e che a breve avrà un altro figlio, verserà alla SI
, a titolo di mantenimento del figlio l'importo Parte_1 Persona_1
- 2 - mensile di € 350,00.
-Detto importo sarà annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
- L'assegno unico e/o le altre forme di sostegno alla famiglia, sarà percepito per intero dalla SI impegnandosi a tal fine e sin da Parte_1 adesso il sig. a sottoscrivere l'eventuale documentazione Controparte_1 necessaria alla percezione delle somme.
- Le spese straordinarie relative al figlio saranno ripartite tra i Per_1 genitori dello stesso nella misura del 50% per ciascuno secondo il protocollo sulle spese extra assegno del 02/07/2019 del Tribunale di Palermo.
3. Il sig. si impegna a continuare a versare il premio Controparte_1 relativo alla polizza sulla vita che vede beneficiario il figlio e, ove ciò Per_1 non avvenisse più per qualsivoglia motivo, a stanziare il capitale oggetto della polizza stessa in favore del figlio mediante buoni fruttiferi postali allo stesso intestati o altro equivalente”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico, a norme imperative di legge né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Carini (PA) in data 16/06/2011, da , nata Parte_1
a CARINI (PA) il 26/07/1988 e da , nato a [...] Controparte_1 il 24/07/1984, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
21, parte II, serie A, dell'anno 2011, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
- 3 - Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2425/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (Avv. Parte_1
POMPEJANO CRISTINA);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. SALVIA Controparte_1
FRANCESCA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.07.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 7.07.2025. Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 15.09.2020;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 18-25.09.2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1. Il figlio sarà affidato, in modo condiviso, ad entrambi i Persona_1 genitori con collocamento prevalente presso la madre. In ogni caso il padre avrà il diritto di visitare il figlio, prelevarlo a scuola e di mantenere con lui un rapporto continuativo secondo gli accordi, che verranno presi di volta in volta con la madre, compatibilmente con le esigenze personali e scolastiche del minore. In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana fino a dopo cena. Il padre potrà tenerlo con sé anche con pernottamento, a settimane alterne nel fine settimana, dal sabato a conclusione dell'orario scolastico sino alla domenica dopo cena. Il padre potrà tenere il figlio anche: per 15 giorni non consecutivi durante il periodo feriale estivo, per quattro giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni. In ogni caso le parti potranno stabilire concordemente altri periodi.
2. Il sig. già tenuto del fatto che lo stesso ha formato un Controparte_1 nuovo nucleo familiare e che a breve avrà un altro figlio, verserà alla SI
, a titolo di mantenimento del figlio l'importo Parte_1 Persona_1
- 2 - mensile di € 350,00.
-Detto importo sarà annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
- L'assegno unico e/o le altre forme di sostegno alla famiglia, sarà percepito per intero dalla SI impegnandosi a tal fine e sin da Parte_1 adesso il sig. a sottoscrivere l'eventuale documentazione Controparte_1 necessaria alla percezione delle somme.
- Le spese straordinarie relative al figlio saranno ripartite tra i Per_1 genitori dello stesso nella misura del 50% per ciascuno secondo il protocollo sulle spese extra assegno del 02/07/2019 del Tribunale di Palermo.
3. Il sig. si impegna a continuare a versare il premio Controparte_1 relativo alla polizza sulla vita che vede beneficiario il figlio e, ove ciò Per_1 non avvenisse più per qualsivoglia motivo, a stanziare il capitale oggetto della polizza stessa in favore del figlio mediante buoni fruttiferi postali allo stesso intestati o altro equivalente”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico, a norme imperative di legge né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Carini (PA) in data 16/06/2011, da , nata Parte_1
a CARINI (PA) il 26/07/1988 e da , nato a [...] Controparte_1 il 24/07/1984, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
21, parte II, serie A, dell'anno 2011, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
- 3 - Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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