Art. 21.
La competenza a dar parere per i lavori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei casi indicati al precedente art. 19, invece che agli ispettori generali del Genio civile e' deferita al Comitato della III Sezione del Consiglio superiore.
Restano salve le disposizioni che disciplinano la competenza:
a) del Consiglio superiore dell'agricoltura istituito con R. decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 489, per quanto concerne l'esame nei riguardi economico-agrari dei piani generali di bonifica, dei piani di riordinamento delle utenze irrigue, dei piani regolatori dei bacini idrografici e per la determinazione e modificazione dei comprensori di bonifica;
b) dei Comitati tecnici provinciali per la bonifica integrale.
La competenza a dar parere per i lavori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei casi indicati al precedente art. 19, invece che agli ispettori generali del Genio civile e' deferita al Comitato della III Sezione del Consiglio superiore.
Restano salve le disposizioni che disciplinano la competenza:
a) del Consiglio superiore dell'agricoltura istituito con R. decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 489, per quanto concerne l'esame nei riguardi economico-agrari dei piani generali di bonifica, dei piani di riordinamento delle utenze irrigue, dei piani regolatori dei bacini idrografici e per la determinazione e modificazione dei comprensori di bonifica;
b) dei Comitati tecnici provinciali per la bonifica integrale.