Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2023, n. 43948
CASS
Sentenza 21 settembre 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha chiarito che in materia cautelare, poiché l'interesse del Pubblico Ministero è correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta, egli deve fornire elementi idonei a suffragarne l'attualità in relazione a tutti i presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno.

Commentario1

  • 1PM in appello: quando deve motivare le esigenze cautelari?
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 marzo 2025

    Quando il pubblico ministero (PM) deve indicare le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari nell'impugnare l'ordinanza di annullamento della misura cautelare in sede di appello cautelare? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione. 1. La questione: ammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dal PM a seguito di appello cautelare Il Tribunale di Brescia accoglieva un appello cautelare proposto avverso un'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale della medesima città, a sua volta, aveva respinto una richiesta di revoca della misura …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2023, n. 43948
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43948
Data del deposito : 21 settembre 2023

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