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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. 1564/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore Nel procedimento iscritto al N. 1564/2023 Ruolo Generale V.G., avente ad oggetto “Modifica condizioni di divorzio”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
a seguito di ricorso presentato in data 10.03.2023da: nato a [...] il [...], ammesso al beneficio del patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Gianfranco De Mola,
-RICORRENTE- nei confronti di
Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE- nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
-INTERVENIENTE EX LEGE-
FATTO
I. Con ricorso depositato in data 10.03.2023, premesso che: Parte_1
-con sentenza n. 1140/2022, pubblicata il 28.03.2022, il Tribunale di Bari ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bari il 01.09.2006 tra l'attuale ricorrente e la resistente, ; Controparte_1
-con la suindicata sentenza sono state recepite le condizioni dell'accordo congiunto raggiunto in corso di causa che stabilisce quanto di seguito: “affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre;
nulla per la casa coniugale, alienata nelle more;
regolamentazione del diritto di vista paterno;
obbligo a carico del padre di versare € 175,00 a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio, oltre le spese straordinarie al 50%”;
-si sono verificati spiacevoli episodi tra la resistente, e la comune figlia che hanno Per_1 portato la minore, in data 06.12.2022, a presentarsi presso l'abitazione del padre rappresentando allo stesso la volontà di voler restare con lui e di non far più rientro a casa della madre;
I.I. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva al tribunale di: “accertare e dichiarare che a seguito dei fatti narrati in premessa si sono verificati quei giustificati motivi che prevedono e giustificano la modifica delle disposizioni concernenti il collocamento prevalente della figlia minore presso il padre, Sig. -per l'effetto, disporre che il Sig. Per_1 Parte_1 Pt_1 versi alla Sig.ra la somma di € 175,00 per il mantenimento del
[...] Controparte_1 figlio minore (11.11.2013), mentre sia la Sig.ra a Persona_2 Controparte_1 versare al Sig. la somma di €.175,00, sempre a titolo di mantenimento, per la Parte_1 figlia minore (24.10.2007); -con condanna di competenze e spese del giudizio”. Per_1
II. Con decreto del 16.10.2024 è stata fissata l'udienza di comparizione per il 18.02.2025. III. La resistente è rimasta contumace nonostante la regolare notifica.
IV. All'udienza del 18.02.2025, il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento del ricorso introduttivo;
la causa è stata, quindi, riservata in decisione.
V. Preliminarmente è utile precisare che la modifica delle condizioni del divorzio può essere disposta solo a fronte della sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare un riequilibrio dell'assetto degli interessi familiari così come già definito in sede divorzile. In altri termini ogni determinazione giudiziale costituisce un giudicato “rebus sic stantibus” ed ammette modificazioni in caso di comprovato mutamento obiettivo della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.
VI. Ciò premesso in punto di diritto, può procedersi alla delibazione della domanda proposta dal ricorrente.
Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto una circostanza essenziale e dirimente, consistente nel fatto che la figlia di anni 17 (e quindi ormai prossima alla maggiore età), ha Per_1 espresso la volontà di voler vivere stabilmente a casa con il padre, a seguito di Parte_1 dissapori ed episodi litigiosi che hanno reso intollerabile la convivenza tra la stessa minore e la madre, Controparte_1
VII. Orbene, osserva il collegio come la modifica del collocamento prevalente della minore comporti nuovi obblighi a carico della madre, quale genitore non collocatario. Per_1
È vero, tuttavia, che la resistente pur regolarmente avvisata del giudizio non si è costituita, quindi, non ha inteso fornire argomenti di prova contraria.
Ne deriva che, alla luce di tutto quanto sopra, la domanda può trovare accoglimento.
VIII. Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della resistente che è tenuta alla rifusione nella misura indicata in dispositivo in conformità al D.M. 147/2022 e ss.mm. avendo riguardo ai parametri previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale dello scaglione di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,01; e con le riduzioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, pronunciando nel giudizio R.G. V.G.
1564/2023 proposto con ricorso del 10.03.2023, da nei confronti di Parte_1 CP_1
disattesa ogni altra questione, a parziale modifica delle condizioni di divorzio
[...] pronunciate con sentenza di questo Tribunale n. 1140/2022, pubblicata il 28.03.2022 nell'ambito del giudizio R.G.14338/2021, in accoglimento della domanda principale, così provvede:
1. congiuntamente la figlia (24.10.2007) ad entrambi i genitori, con CP_3 Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione del padre, Parte_1
2. REVOCA, a decorrere dalla mensilità di aprile 2023, l'obbligo, posto a carico del ricorrente, di corrispondere a la somma mensile di € Parte_1 Controparte_1
175,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1
3. a far data dalla mensilità di aprile 2023, a carico di CP_4 Controparte_1 l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di € 175,00, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia Per_1 4. CONFERMA, le altre condizioni personali ed economiche, del vigente assetto divorzile;
5. CONDANNA secondo causalità-soccombenza, la resistente alla Controparte_1 rifusione, di spese e compensi di giudizio che si liquidano in € 1.635,50 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge, con distrazione diretta, in favore dell'Erario,
a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2022, attesa l'ammissione del ricorrente Pt_1 al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
[...]
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, in data 18 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore Nel procedimento iscritto al N. 1564/2023 Ruolo Generale V.G., avente ad oggetto “Modifica condizioni di divorzio”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
a seguito di ricorso presentato in data 10.03.2023da: nato a [...] il [...], ammesso al beneficio del patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Gianfranco De Mola,
-RICORRENTE- nei confronti di
Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE- nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
-INTERVENIENTE EX LEGE-
FATTO
I. Con ricorso depositato in data 10.03.2023, premesso che: Parte_1
-con sentenza n. 1140/2022, pubblicata il 28.03.2022, il Tribunale di Bari ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bari il 01.09.2006 tra l'attuale ricorrente e la resistente, ; Controparte_1
-con la suindicata sentenza sono state recepite le condizioni dell'accordo congiunto raggiunto in corso di causa che stabilisce quanto di seguito: “affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre;
nulla per la casa coniugale, alienata nelle more;
regolamentazione del diritto di vista paterno;
obbligo a carico del padre di versare € 175,00 a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio, oltre le spese straordinarie al 50%”;
-si sono verificati spiacevoli episodi tra la resistente, e la comune figlia che hanno Per_1 portato la minore, in data 06.12.2022, a presentarsi presso l'abitazione del padre rappresentando allo stesso la volontà di voler restare con lui e di non far più rientro a casa della madre;
I.I. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva al tribunale di: “accertare e dichiarare che a seguito dei fatti narrati in premessa si sono verificati quei giustificati motivi che prevedono e giustificano la modifica delle disposizioni concernenti il collocamento prevalente della figlia minore presso il padre, Sig. -per l'effetto, disporre che il Sig. Per_1 Parte_1 Pt_1 versi alla Sig.ra la somma di € 175,00 per il mantenimento del
[...] Controparte_1 figlio minore (11.11.2013), mentre sia la Sig.ra a Persona_2 Controparte_1 versare al Sig. la somma di €.175,00, sempre a titolo di mantenimento, per la Parte_1 figlia minore (24.10.2007); -con condanna di competenze e spese del giudizio”. Per_1
II. Con decreto del 16.10.2024 è stata fissata l'udienza di comparizione per il 18.02.2025. III. La resistente è rimasta contumace nonostante la regolare notifica.
IV. All'udienza del 18.02.2025, il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento del ricorso introduttivo;
la causa è stata, quindi, riservata in decisione.
V. Preliminarmente è utile precisare che la modifica delle condizioni del divorzio può essere disposta solo a fronte della sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare un riequilibrio dell'assetto degli interessi familiari così come già definito in sede divorzile. In altri termini ogni determinazione giudiziale costituisce un giudicato “rebus sic stantibus” ed ammette modificazioni in caso di comprovato mutamento obiettivo della situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.
VI. Ciò premesso in punto di diritto, può procedersi alla delibazione della domanda proposta dal ricorrente.
Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto una circostanza essenziale e dirimente, consistente nel fatto che la figlia di anni 17 (e quindi ormai prossima alla maggiore età), ha Per_1 espresso la volontà di voler vivere stabilmente a casa con il padre, a seguito di Parte_1 dissapori ed episodi litigiosi che hanno reso intollerabile la convivenza tra la stessa minore e la madre, Controparte_1
VII. Orbene, osserva il collegio come la modifica del collocamento prevalente della minore comporti nuovi obblighi a carico della madre, quale genitore non collocatario. Per_1
È vero, tuttavia, che la resistente pur regolarmente avvisata del giudizio non si è costituita, quindi, non ha inteso fornire argomenti di prova contraria.
Ne deriva che, alla luce di tutto quanto sopra, la domanda può trovare accoglimento.
VIII. Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della resistente che è tenuta alla rifusione nella misura indicata in dispositivo in conformità al D.M. 147/2022 e ss.mm. avendo riguardo ai parametri previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale dello scaglione di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,01; e con le riduzioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, pronunciando nel giudizio R.G. V.G.
1564/2023 proposto con ricorso del 10.03.2023, da nei confronti di Parte_1 CP_1
disattesa ogni altra questione, a parziale modifica delle condizioni di divorzio
[...] pronunciate con sentenza di questo Tribunale n. 1140/2022, pubblicata il 28.03.2022 nell'ambito del giudizio R.G.14338/2021, in accoglimento della domanda principale, così provvede:
1. congiuntamente la figlia (24.10.2007) ad entrambi i genitori, con CP_3 Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione del padre, Parte_1
2. REVOCA, a decorrere dalla mensilità di aprile 2023, l'obbligo, posto a carico del ricorrente, di corrispondere a la somma mensile di € Parte_1 Controparte_1
175,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1
3. a far data dalla mensilità di aprile 2023, a carico di CP_4 Controparte_1 l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di € 175,00, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia Per_1 4. CONFERMA, le altre condizioni personali ed economiche, del vigente assetto divorzile;
5. CONDANNA secondo causalità-soccombenza, la resistente alla Controparte_1 rifusione, di spese e compensi di giudizio che si liquidano in € 1.635,50 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge, con distrazione diretta, in favore dell'Erario,
a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2022, attesa l'ammissione del ricorrente Pt_1 al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
[...]
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, in data 18 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato