Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 28/04/2026, n. 7728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7728 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07728/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15199/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15199 del 2023, proposto da
OS AR AC, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Università del Salento Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per L'Accesso – Cisia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano, Laura Albano, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, piazza San Bernardo 101;
nei confronti
AT RI, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio formatosi con riferimento all'istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente all'Amministrazione resistente, in data 5 settembre 2023;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse della ricorrente e in atto non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca, Università del Salento Lecce, Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per L'Accesso – Cisia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa NA IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Considerato che:
- parte ricorrente ha partecipato alle prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024;
- all'esito di tali prove, con istanza presentata in data 5 settembre 2023 nei confronti del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Università degli Studi del Salento e del Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso ("Cisia"), ha chiesto di accedere ad una articolata serie di documenti relativi sia alla propria prova sia alla complessiva procedura selettiva, ivi inclusi i quesiti somministrati, il proprio elaborato, la banca dati dei quesiti, gli atti di predisposizione della prova, la documentazione concernente il meccanismo di equalizzazione e la determinazione del contingente dei posti (punti da 1 a 15 dell'istanza);
- l'Università degli Studi del Salento ha fornito, in data 4 ottobre 2023, un riscontro parziale limitato alla trasmissione del verbale d'aula relativo alla prova sostenuta dalla ricorrente, senza provvedere all'ostensione degli ulteriori documenti richiesti;
- decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza senza alcun riscontro da parte del CISIA e del Ministero dell'Università e della Ricerca, si è formato il silenzio-rifiuto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990;
- a fronte di tale silenzio, parte ricorrente ha notificato il presente ricorso in data 6 novembre 2023;
- in data 7 novembre 2023, successivamente alla notificazione del ricorso, il CISIA ha adottato un provvedimento espresso di riscontro, accogliendo solo parzialmente l'istanza, limitatamente alla visione delle prove sostenute in modalità protetta e riservata, senza possibilità di estrazione di copia o riproduzione dei quesiti, in ragione della dichiarata natura riservata della banca dati, qualificata come non pubblica e coperta da diritto d'autore ai sensi del D.M. n. 1107/2022;
- il Ministero dell'Università e della Ricerca non ha, invece, fornito alcun riscontro all'istanza di accesso neppure successivamente;
- con la presente iniziativa giudiziale, parte ricorrente ha chiesto che venga accertato, a carico delle predette Amministrazioni, l'obbligo di ostendere la documentazione richiesta;
Ritenuto, in conformità ai precedenti della Sezione in materia (cfr. sentenza n. 23229/2024), che il ricorso in esame meriti parziale accoglimento, nei termini e per le ragioni di seguito indicate;
Considerato, in via preliminare, che il giudizio sull'accesso ex art. 116 c.p.a. costituisca un giudizio sul rapporto, anche quando ad essere impugnato sia, come nel caso di specie, un silenzio-rigetto ovvero un provvedimento sopravvenuto non integralmente satisfattivo, dovendo il giudice accertare la spettanza del diritto sostanziale all'ostensione (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 10 del 2020);
Ritenuto che, nel caso di specie, il provvedimento adottato dal CISIA non abbia determinato la cessazione della materia del contendere, atteso il suo carattere meramente parziale, avendo l'Amministrazione limitato l'accesso alla sola visione degli atti, senza consentire l'estrazione di copia e senza ostendere la restante documentazione richiesta;
Ritenuto, per quel che concerne il merito, che sussista l'obbligo delle Amministrazioni resistenti di ostendere la documentazione di cui ai punti da 1 a 6 e da 8 a 13 dell'istanza ostensiva (ossia, la documentazione inerente alle domande somministrate alla ricorrente, allo svolgimento della prova, alla predisposizione dei quesiti e al funzionamento del meccanismo di equalizzazione), ad eccezione di alcune parti della documentazione richiesta ai punti 1, 2 e 3, per le ragioni di seguito esposte; Rilevato, innanzitutto, come la giurisprudenza amministrativa abbia chiarito che le piene integrali conoscibilità e sindacabilità di tutti i passaggi dell'azione amministrativa suscettibile di incidere sui diritti e sugli interessi degli individui, anche quando svolta mediante strumenti automatizzati o algoritmici, costituiscono espressione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché strumento indispensabile per la tutela giurisdizionale degli interessati (cfr. TAR Lazio, sez. III, n. 19175/2023);
Considerato che parte ricorrente ha giustificato la propria pretesa ostensiva in relazione all'esigenza di verificare la correttezza e la congruità dei quesiti somministrati e del punteggio attribuito, anche al fine di tutelare in sede giurisdizionale la propria posizione in graduatoria;
Ritenuto, pertanto, che la stessa sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, atteso il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica finale che si intende tutelare; Ritenuto, tuttavia, conformemente all'avviso espresso dal giudice d'appello (Cons. Stato, sez. VII, n. 4093/2024), che l'accesso debba essere limitato, con riferimento alle prove sostenute, alle sole domande e risposte risultate errate od omesse, dovendosi escludere l'accesso alle risposte esatte, in quanto carente l'interesse concreto e attuale a contestare la correttezza del punteggio attribuito sotto tale profilo;
Ritenuto, quindi, che la ricorrente non vanti un interesse sostanziale all'accesso con riferimento alla formulazione dei quesiti per i quali ha fornito risposta corretta, atteso che un eventuale incremento del punteggio potrebbe derivare unicamente dalla dimostrazione di un'erronea applicazione del coefficiente di equalizzazione;
Ritenuto, pertanto, che l'interesse sostanziale della ricorrente alla verifica della correttezza del punteggio sia suscettibile di soddisfazione mediante l'ostensione della documentazione relativa al funzionamento e all'applicazione del meccanismo di equalizzazione;
Ritenuto, inoltre, che l'interesse all'accesso non sussista con riguardo alla banca dati integrale dei quesiti (punto 3 dell'istanza), atteso che la conoscenza dei quesiti non somministrati non presenta il necessario nesso di strumentalità con la posizione giuridica fatta valere;
Ritenuto, per converso, che il ricorso non sia meritevole di accoglimento con riferimento:
- alla documentazione di cui al punto 7, trattandosi di richiesta avente natura esplorativa, vietata dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990, volta a verificare i quesiti somministrati a tutti i partecipanti senza prospettazione di una lesione specifica (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1779/2021);
- alla documentazione di cui al punto 14, relativa ad atti di programmazione concernenti la determinazione del contingente di posti, sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), della legge n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, sez. VII, n. 3557/2022);
- alla documentazione di cui al punto 15, formulata in termini generici ed esplorativi ("ogni atto potenzialmente lesivo"), in assenza di indicazione di profili specifici di lesione;
Considerato, infine, che non possa ritenersi legittima la limitazione dell'accesso alla sola visione degli atti opposta dal CISIA, dovendo essere garantita, ricorrendone i presupposti, anche l'estrazione di copia, in quanto necessaria per l'effettiva tutela giurisdizionale della posizione dell'interessato; Ritenuto, in definitiva, che il ricorso sia meritevole di parziale accoglimento nei termini sopra indicati, con esclusione della documentazione relativa ai punti 3 (salvo quanto sopra precisato), 7, 14 e 15, nonché delle parti dei punti 1 e 2 concernenti le risposte corrette;
Ritenuto che, in applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite debbano essere poste a carico del Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso e del Ministero dell’università e della ricerca, mentre possa farsi luogo a compensazione tra tutte le altre parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto:
- accerta il diritto della parte ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta nei limiti indicati;
- ordina al Ministero dell’Università e della Ricerca e al Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso – Cisia di consentire al ricorrente l’accesso alla documentazione amministrativa richiesta, così come individuata in motivazione, nel termine di trenta (30) giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente ovvero dalla sua comunicazione in via amministrativa, ove antecedente.
Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso – Cisia alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, così come individuati nella procura alle liti depositata in atti, in quanto dichiaratisi antistatari.
Spese di lite compensate per le altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE TA, Presidente
NA IG, Primo Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| NA IG | LE TA |
IL SEGRETARIO