Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00079/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00805/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 805 del 2025, proposto da
Sesa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B2ADBB76E5, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Montinaro e Giuseppe Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Comune di San Vito dei Normanni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
nei confronti
RL General Contractor S.r.l. e Tes S.r.l.s, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato Danilo D’Arpa, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
Notaro Group Servizi S.r.l., Sant’Elena Service Group S.r.l., Magif Servizi S.r.l., Barbara B. Coop. Soc., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi cimiteriali e lampade votive del cimitero di San Vito dei Normanni per il quinquennio 2025/2029 (CIG B2ADBB76E5), giusta D.D. 474 del 6.6.2025, comunicato con Avviso ex art. 90 del D. Lgs n. 36/2023 pubblicato il 19.8.2025 e trasmesso in pari data alla ricorrente tramite PEC;
- della graduatoria definitiva della suddetta procedura aperta;
- dei verbali e delle operazioni di gara, compresi gli atti e l’esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria;
- in via dichiaratamente gradata, in funzione dell’interesse subordinato alla riedizione della gara, del bando, della DGC 99/2024, del disciplinare dei servizi, della relazione tecnico-illustrativa, della relazione economica, del capitolato speciale d’appalto, dei chiarimenti inerenti alla procedura de qua ;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
per la declaratoria di inefficacia e/o nullità
del contratto eventualmente sottoscritto tra la stazione appaltante e RTI aggiudicatario;
per il risarcimento dei danni subiti o subendi ovvero per il subentro
nell’ipotesi di sottoscrizione del contratto con il soggetto attuale aggiudicatario e/o di avvio dell’esecuzione dell’affidamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della RL General Contractor S.r.l., della Tes S.r.l.s e del Comune di San Vito dei Normanni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 il dott. OL US e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato e depositato il 19.7.2025, la Sesa S.r.l. deduce:
- di aver partecipato, unitamente ad altri cinque operatori economici, alla “Procedura aperta per l’affidamento in concessione dei Servizi Cimiteriali e Luce Votiva di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/aggio offerto ”, indetta dal Comune di San Vito dei Normanni con determina dirigenziale n. 639 del 1.8.2024 e avente ad oggetto l’affidamento in concessione dei servizi cimiteriali e lampade votive del cimitero comunale per il quinquennio 2025/2029;
- che, all’esito delle operazioni di gara relative alla fase di ammissione e di valutazione tecnico-economica delle diverse offerte avanzate, veniva stipulata una graduatoria provvisoria che vedeva come primo classificato il raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla RL General Contractor S.r.l. e dalla TES S.r.l.s. (d’ora in avanti, anche solo “A.T.I. RL”);
- che l’offerta di tale operatore veniva sottoposta a verifica di anomalia in accordo con quanto previsto dall’art. 24 del Disciplinare di gara;
- che, all’esito dei chiarimenti forniti dalla partecipante, veniva disposta l’aggiudicazione definitiva della gara in favore dell’A.T.I. RL con determina n. 474 del 6.6.2025, pubblicata e comunicata tramite relativo avviso in data 19.6.2025, mentre la ricorrente si collocava al quinto posto della graduatoria.
Con il presente giudizio, la Sesa S.r.l. impugna dunque innanzi a questo Tribunale il predetto provvedimento di aggiudicazione n. 474, chiedendone l’annullamento sulla base di plurimi motivi di doglianza.
1.1. Più precisamente, con un primo motivo di ricorso (“ Violazione artt. 11, 41, 57, 110 D.Lgs. 36/2023 – Violazione lex specialis – Violazione art. 18 Disciplinare - Violazione par condicio tra concorrenti – Violazione principi di ragionevolezza e buona amministrazione – Violazione principio di trasparenza – Difetto di motivazione ”) riguardante solo l’ A.T.I. RL, la Sesa S.r.l. lamenta in sintesi l’erroneità e l’illegittimità del vaglio di anomalia compiuto dalla Stazione appaltante, in particolare con riferimento ai costi di manodopera indicati dall’aggiudicataria, avendo quest’ultima, secondo ricostruzione di parte attrice:
- utilizzato uno scorretto parametro per quantificare il costo del lavoro indicato in offerta (effettuando i calcoli della retribuzione di ciascuna figura partendo dal “costo medio annuo”, invece che sulla base del “costo medio orario”);
- omesso di prevedere e quantificare il costo relativo alla specifica figura di coordinamento richiesta dalla lex specialis ;
- mancato di computare i costi aggiuntivi relativi a indennità di reperibilità, nonché le maggiorazioni per lavoro domenicale o festivo;
- non tenuto conto delle variazioni retributive di cui al C.C.N.L. Multiservizi operanti a partire dal 1.1.2025.
La ricorrente rappresenta, inoltre, la palese incongruità e l’eccessivo ingiustificato ribasso delle spese di gestione indicate dall’aggiudicataria (€ 114.625,83), posto che l’importo stimato dalla Stazione Appaltante per la medesima voce (€ 280.000,00) sarebbe essenzialmente da considerare non comprimibile, in quanto calcolato dall’Amministrazione sulla base dei valori storici dei costi sostenuti dal concessionario nell’ultimo quinquennio.
1.2. Con il secondo motivo di doglianza (“ Violazione artt. 11, 41 e 57 D.Lgs. 36/2023 – Violazione lex specialis – Violazione art. 18 disciplinare - Violazione par condicio tra concorrenti – Violazione principi di ragionevolezza e buona amministrazione – Violazione principio di trasparenza ”) riguardante gli operatori economici collocati in graduatoria in posizione sovraordinata rispetto alla ricorrente, quest’ultima contesta invece la sostanziale non remuneratività delle offerte presentate, tenuto conto, da un lato, della già prospettata irriducibilità dei costi di gestione individuati dall’Amministrazione (€ 280.000,00), e, dall’altra, del reale costo complessivo della manodopera per il quinquennio di affidamento (€ 860.748,65), assolutamente distante da quello indicato dalla Stazione a base d’asta (pari a € 641.206,24).
1.3. Infine, con il terzo motivo di ricorso, espressamente posto dalla ricorrente in via gradata in funzione di una possibile riedizione della procedura, la Sesa S.r.l. impugna e contesta la legittimità di tutti gli atti della lex specialis - in primis il bando di gara - per “ Violazione art. 11, 57 e 110 Codice Contratti – Violazione indirizzi Ministero del Lavoro ed ANAC – Violazione par condicio concorrenti – Violazione principi di ragionevolezza e buon andamento della P.A. – Difetto di istruttoria ”), insistendo nuovamente per la non remuneratività della procedura di gara, nonché rappresentando l’impossibilità per qualsiasi operatore di presentare un’offerta sostenibile alla luce dei reali costi di manodopera (non quantificabili in misura inferiore a € 860.748,65, a dispetto dell’importo contemplato a base d’asta dall’Amministrazione) e della non comprimibilità di quelli di servizio.
Sulla base delle predette censure, l’odierna ricorrente ha avanzato al Tribunale le seguenti richieste:
“ a) annullare, previa concessione della sospensione richiesta o di ogni altra idonea misura cautelare, i provvedimenti e l’aggiudicazione impugnati ed eventualmente dichiarare nullo o inefficace il contratto, ove nelle more stipulato con l’attuale aggiudicatario;
b) disporre l’aggiudicazione a favore dell’odierna parte ricorrente, con declaratoria del suo diritto alla stipula del contratto o al subentro in quello che fosse stipulato nelle more del giudizio;
c) in via gradata, condannare parte resistente, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, al risarcimento dei danni subiti da parte ricorrente ed innanzi descritti, nella misura che sarà accertata in giudizio, mediante espletamento di CTU o in via equitativa e che, comunque, in via prudenziale si indicano in misura pari all’importo del compenso previsto per l’integrale esecuzione del contratto.
d) in via ulteriormente (e dichiaratamente) subordinata, annullare il bando di gara ”.
2. Si sono costituiti nel presente giudizio il Comune di San Vito dei Normanni e l’A.T.I. RL, rispettivamente il 12.8.2025 e il 4.8.2025, sviluppando le proprie difese con successive memorie depositate in data 4.9.2025.
Sia l’Amministrazione resistente che l’A.T.I. controinteressata, oltre a contestare nel merito la fondatezza delle censure sollevate da controparte, hanno eccepito preliminarmente la carenza di un interesse ad agire in capo alla stessa alla luce della sua specifica collocazione in graduatoria (quinta posizione), nonché l’inammissibilità delle doglianze attoree riguardanti la congruità dei costi di manodopera, in quanto motivo già vagliato in un precedente contenzioso portato all’attenzione di questo Tribunale e definito con una pronuncia (T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 197/2025), divenuta poi definitiva a seguito di successiva conferma in secondo grado (Cons. Stato, V, n. 4715/2025).
3. All’udienza camerale dell’8.9.2025, Sesa S.r.l. ha rinunciato alla domanda cautelare avanzata in ricorso.
4. In data 24.12.2025 il Comune di San Vito dei Normanni e l’A.T.I. RL hanno depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
5. Unitamente alla memoria di replica del 30.12.2025, la ricorrente ha depositato anche ulteriore documentazione, di cui ha chiesto l’ammissione ai sensi dell’art. 54 c.p.a.
6. All’esito dell’udienza pubblica del 12.1.2025, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
7. Prima di procedere a un vaglio di merito delle singole censure attoree, va preliminarmente rigettata l’istanza di autorizzazione ex art. 54 c.p.a. avanzata dalla ricorrente, concludendo per la inammissibilità della documentazione depositata dalla parte, unitamente alla propria memoria di replica, in data 30.12.2025.
Si osserva invero che, in virtù di una lettura combinata degli artt. 73, comma 1, 119 e 120 c.p.a., il termine ultimo, di natura perentoria, per la produzione di documenti nel processo amministrativo in materia di appalti è indicato dal Legislatore nel ventesimo giorno libero che precede l’udienza di discussione già fissata.
Nel caso di specie, pertanto, considerato che l’udienza pubblica del contenzioso de quo era fissata per il 12.1.2026, il termine ultimo per poter procedere a un deposito documentale coincideva con il 22.12.2025.
Ne consegue che la documentazione versata in atti dalla Sesa S.r.l. in data 30.12.2025 è senza dubbio da considerarsi tardiva.
Allo stesso tempo, il Collegio ritiene che non possa essere accolta l’istanza di autorizzazione di rimessione in termini avanzata dalla parte ai sensi dell’art. 54, comma 1, c.p.a. - norma secondo cui “ La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile ” - non essendo stata fornita dalla ricorrente adeguata prova circa l’estrema difficoltà di una possibile produzione tempestiva della documentazione in questione, atteso che, per stessa prospettazione attorea, detta documentazione è stata di fatto acquisita dalla ricorrente a seguito all’accesso dalla stessa operato alla lettura dei contatori presenti presso il cimitero comunale.
Ma tale accesso, come deduce la stessa istante, risulta essere stato autorizzato dal Comune di San Vito dei Normanni già in data 11.12.2025 (cfr. replica di parte, p. 5), sì dunque da residuare, in assenza di più specifiche deduzioni di segno contrario ad opera della richiedente, un tempo congruo e ragionevole per consentire alla Società di predisporre e depositare agli atti l’ulteriore documentazione formata.
8. Ciò premesso, passando al merito del contenzioso, il ricorso non può trovare accoglimento alla luce delle argomentazioni che seguono.
9. Ai fini di una migliore comprensione delle ragioni sottese alla presente decisione, due circostanze vanno da subito poste in evidenza.
In primo luogo, la Sesa S.r.l., nella procedura di gara di cui si discute, si è collocata in graduatoria in quinta posizione, a seguire di quattro operatori economici offerenti, vale a dire l’A.T.I. RL (prima graduata e aggiudicataria), la Notaro Group Servizi S.r.l. (seconda in graduatoria), la Sant’Elena Service Group S.r.l. (terza classificata) e la Magif Servizi S.r.l. (quarta).
In secondo luogo, pare opportuno rammentare che l’odierna ricorrente risulta aver già attivato un contenzioso dinanzi a questo Tribunale nei confronti della medesima Amministrazione (procedimento recante n. 1256/2024 R.G.) impugnando gli atti indittivi della presente procedura di affidamento e lamentando, in particolare, la non remuneratività della gara per effetto di un presunto errore nella determinazione costi di manodopera posti dall’Amministrazione a base d’asta, nonché nel calcolo della percentuale d’aggio (calcolato dall’Ente sull’intero valore della concessione).
Detto giudizio è stato definito con la sentenza n. 197/2025 di questa Sezione, con la quale il ricorso della Sesa S.r.l. è stato respinto, in accordo con quanto poi confermato anche dal Consiglio di Stato con la decisione n. 4715/2025.
10. Chiarito quanto sopra, è possibile a questo punto vagliare i singoli motivi di doglianza articolati dall’odierna ricorrente nell’atto introduttivo di giudizio.
11. Va da subito osservato che, con il primo ordine di censure, la Sesa S.r.l. ha mosso delle obiezioni involgenti unicamente la legittimità della disposta aggiudicazione in favore dell’A.T.I. RL, mentre, con il secondo dei motivi azionati, la parte ha dedotto la sostanziale incongruità di tutte le offerte delle residue partecipanti collocatesi in graduatoria, allegandone l’insostenibilità sul piano economico.
Ritiene il Collegio che i suddetti motivi possano essere analizzati, per ragioni di priorità logica nonché di economia processuale, seguendo un ordine parzialmente differente rispetto a quello di prospettazione (in linea con quanto consentito da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2015).
Invero, tenuto conto della specifica collocazione della ricorrente all’interno della graduatoria di gara (quinta su sei partecipanti), le censure sollevate da parte attrice con il primo motivo di ricorso, afferenti all’aggiudicataria, possono ritenersi sorrette e assistite da un concreto ed effettivo interesse a un vaglio di merito solo in caso di eventuale accoglimento (anche) delle doglianze formulate nel secondo ordine di censure, riguardanti appunto le offerte degli operatori partecipanti collocatisi al secondo, terzo e quarto posto della graduatoria.
Secondo un consolidato orientamento pretorio, infatti, “ la verifica della sussistenza dell’interesse all’impugnativa [dell’aggiudicazione] deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un’effettiva utilità ”, nel senso che “ il gravame dell’aggiudicazione di un appalto pubblico che non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara, ma che risulti fondato sull’esclusione delle imprese poste in posizione poziore nella graduatoria, compresa l’impresa aggiudicataria (che implicherebbe un immediato vantaggio per la ricorrente), per essere ritenuto ammissibile, deve essere connotato dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria. Nella sostanza, i medesimi principi possono trovare applicazione anche nell’odierno giudizio nella misura in cui l’interesse all’aggiudicazione del quarto classificato sussiste solo se risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata e della terza graduata ” (così T.A.R. Lazio, Roma, V, n. 8000/2025, che richiama anche Cons. Stato, V, n. 29/2024, secondo cui “l’interesse all’aggiudicazione del terzo classificato sussiste ‘solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata’ (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2020, n. 83; Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 972 )”, concludendo pertanto per la “ conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dei profili di doglianza espressi nell’ambito del gravame proposto dal quarto graduato nei confronti della prima e della seconda graduata nel caso in cui, come avvenuto nel presente giudizio, non risultino fondate le deduzioni prospettate nei confronti del terzo graduato ”; in senso similare, tra le molte, si vedano anche Cons. Stato, V, n. 1986/2023; T.A.R. Veneto, Venezia, III, n. 1305/2024, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, I, n. 78/2024) .
12. Orbene, partendo dunque dall’esame del secondo motivo di ricorso, con esso la Sesa S.r.l. contesta, come già sopra richiamato, “ l’attendibilità, la sostenibilità, la remuneratività delle altre offerte concorrenti ”, allegando in particolare, da un lato, che le “ spese di gestione ”, individuate dall’Amministrazione in € 280.000, non sarebbero materialmente riducibili da nessuno degli offerenti e, dall’altro, che gli operatori concorrenti, all’interno delle rispettive offerte, avrebbero operato una sottostima dei costi di manodopera, che, pur individuati dalla lex specialis in misura pari a € 641.206,24, sarebbero tuttavia da quantificare correttamente nel superiore importo di € 860.748,65; con l’ulteriore conseguenza che, inserendo per ciascuna offerta i corretti importi così determinati (cioè € 860.748,65 per costi di manodopera ed € 280.000 per costi di gestione), nessuna delle offerte avanzate dalle residue partecipanti risulterebbe sostenibile, portando inevitabilmente all’assenza di un utile ed, anzi, ad una perdita economica per ciascun operatore.
La ricorrente, inoltre, “ censura come tutte le offerte delle altre concorrenti [devono] considerarsi rese in violazione dell’art. 41 Codice Contratti ed ex art. 18 Disciplinare di gara, non risultando alcuna apposita dichiarazione circa il ribasso sui costi della manodopera né i relativi giustificativi ”, con conseguente esclusione dalla gara delle medesime (cfr. ricorso, pp. 16 e 17).
12.1. Le censure de quibus sono infondate.
12.1.1. Quanto anzitutto ai costi di gestione, le deduzioni formulate dalla parte paiono muovere da un erroneo, quanto indimostrato, assunto di partenza, ossia che l’importo indicato dall’Amministrazione, pari a € 280.000, non sarebbe in alcun modo concretamente riducibile da parte di nessun offerente.
Una simile asserzione non può tuttavia evidentemente essere condivisa, considerato che la misura di tali costi è stata quantificata dalla Stazione appaltante (cfr. art. 3 della Relazione economica) unicamente in ragione delle spese sostenute nel quinquennio precedente dal gestore uscente della concessione (vale a dire la stessa ricorrente), di tal che non sussiste alcun elemento obiettivo dal quale desumere che tali costi non possano essere ridotti o incisi in ragione di una diversa organizzazione aziendale ad opera del nuovo soggetto aggiudicatario in conseguenza di fattori aziendali allo stesso riferibili (struttura dell’impresa, disponibilità di particolari mezzi, gestione contemporanea di ulteriori appalti con identico oggetto, peculiari condizioni di favore da parte dei fornitori, etc .).
Del resto, la dedotta incomprimibilità di detti costi appare del tutto apoditticamente sostenuta dalla ricorrente all’interno dei propri scritti, risultando non solo genericamente allegata (non chiarendosi, invero, le specifiche ragioni che ne escluderebbero in radice una possibile riduzione), ma al contempo comunque priva di qualsivoglia conferma sul piano probatorio, non potendo evidentemente assumere alcuna portata in tal senso il contenuto della consulenza di parte depositata agli atti di giudizio (cfr., ex multis , Cons. Stato, V, n. 8992/2023).
12.1.2. Per quanto concerne poi i costi della manodopera, tale questione risulta essere stata già sollevata dalla medesima ricorrente dinnanzi a questo Tribunale nel precedente giudizio n. 1256/2024 R.G, formando - seppur ad altri fini - oggetto di puntuale censura nell’ambito di detto contenzioso, poi definito con sentenza n. 197/2025, a sua volta divenuta definitiva all’esito della conferma operata dal Consiglio di Stato con la statuizione n. 4715/2025.
Ne deriva che, come correttamente eccepito sia dall’Amministrazione resistente che dalla controinteressata nelle rispettive difese, qualsivoglia contestazione in punto di erroneità dei costi di manodopera - direttamente o indirettamente da riconnettere all’importo di partenza elaborato dal Comune – va ritenuto inammissibile in questa sede, in quanto questione già negativamente vagliata da questo Tribunale e, pertanto, non passibile di un’utile riproposizione nell’ambito dell’odierno contenzioso.
Si legge infatti, al riguardo, nella motivazione della sentenza n. 197 sopra citata, che “ la società ricorrente con vari motivi di censura, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, sostiene che la gara che ne occupa – con un valore complessivo di € 1.277.645,73 al netto di IVA – non sia remunerativa, evidenziando talune incongruenze, a suo avviso presenti nel piano economico-finanziario predisposto dal Comune, in particolare riguardo al costo della manodopera, stimato in € 641.206,24, ovvero in misura inferiore rispetto alla precedente concessione, nonostante sia previsto un monte ore prestazionale superiore ” e che “ La SESA S.r.l. assume che il metodo di calcolo utilizzato dal Comune per determinare il costo della manodopera sia errato, poiché non tiene conto del costo medio orario comprensivo delle ore effettive lavorate e dei costi per sostituzioni ” (cfr. punti 4 e 4.1 della pronuncia de qua ).
Parimenti, viene ricostruito nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 4715 che “ Con il ricorso in primo grado la Sesa s.r.l. ha impugnato i predetti atti allegando come dalla relazione economica si evinca chiaramente la insostenibilità della gara; a fronte di un importo complessivo di euro 1.277.645,73, l’utile previsto per l’aggiudicatario è di euro 158.404,00, l’aggio contemplato in favore dell’ente concedente ammonta ad euro 191.646,86 (pari al 15 per cento del valore della concessione). Il costo del lavoro è stato stimato dalla stazione appaltante in euro 641.206,24, ma si tratterebbe di importo non coerente con il costo medio (parametrato alle ore mediamente lavorate nell’anno) che porta, secondo le tabelle ministeriali, alla diversa somma di euro 826.723,80. Ha dunque contestato l’illegittimo ribasso dei costi della manodopera ” (cfr. punto 2 del fatto).
Alla luce dei brevi estratti motivazionali riportati è, pertanto, di tutta evidenza che la problematica relativa alla presunta errata quantificazione dei costi di manodopera ad opera del Comune di San Vito dei Normanni era già stata portata alla cognizione di questo Tribunale da Sesa S.r.l., costituendo quindi espressa causa petendi del decisum negativo oramai divenuto definitivo; ciò implicando, dunque, la non proponibilità della medesima questione in questa sede, pena la violazione del giudicato sostanziale formatosi, nonché del basilare principio del ne bis in idem , ai sensi del combinato disposto dagli artt. 39 c.p.a., 324 c.p.c. e 2909 c.c.
Vale peraltro la pena sottolineare, a ulteriore conforto dell’inammissibilità de qua , che, anche secondo la più recente giurisprudenza, il perimetro sostanziale del giudicato amministrativo deve ritenersi esteso a dedotto e deducibile, nel senso che il suo “ ambito di operatività è correlato all’oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia ” (cfr., di recente, Cons. Stato, V, nn. 7121/2025 e 2921/2025, nonché Id., II, n. 10418/2024).
Né d’altro canto, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente (cfr. replica del 30.12.2025), le statuizioni nn. 197/2025 e 4715/2025 citate possono essere considerate inidonee a produrre un reale giudicato materiale in quanto mere pronunce in rito acclaranti unicamente un difetto di legittimazione ad agire in capo alla Società ricorrente, le stesse costituendo invece vere e proprie decisioni di (rigetto nel) merito delle censure attoree formulate, come è dato evincere sia dal tenore dispositivo delle stesse (nella misura in cui si “ respinge ”, anche in appello il ricorso promosso dalla ricorrente) sia, in chiave ancor più dirimente, dai diversi passaggi motivazionali contenuti nelle statuizioni in esame e sopra riportati (si legge, ancora, nella sentenza n. 4715: “ Il motivo, basato essenzialmente sulla contestazione delle modalità di determinazione del costo del lavoro da parte della relazione economica, è infondato ”).
12.1.3. In virtù delle considerazioni che precedono, la sostituzione dei costi di gestione e di manodopera offerti dalla seconda, terza e quarta graduata con gli importi ritenuti corretti dalla Sesa S.r.l. per le medesime voci (ossia € 280.000 ed € 860.748,65; cfr. ricorso, pp. 15 e 16, nonché la relazione di consulenza tecnica di parte in atti a firma del dott. Tamborrino) nulla può provare in punto di inattendibilità e non remuneratività delle offerte delle restanti concorrenti, una simile sostituzione risultando, con riferimento alle spese di gestione, del tutto arbitraria e fuorviante, mentre, con riguardo ai costi di manodopera, radicalmente inammissibile.
12.1.4. Ne discende ulteriormente che anche la doglianza attorea avente per oggetto la presunta violazione dell’art. 41 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 18 del Disciplinare di gara va pertanto rigettata, essendo anch’essa basata sull’indimostrata premessa di un errato costo di manodopera individuato dalla Stazione appaltante e tenuto, altresì, conto che dalla documentazione in atti si ricava che tutte le partecipanti hanno indicato per detta voce un costo uguale (si vedano Notaro Group Servizi S.r.l. e Sant’Elena Service Group S.r.l.) ovvero superiore (A.T.I. RL e Magif Servizi S.r.l.) a quello posto a base d’asta dall’Amministrazione.
13. Gli argomenti appena esposti, oltre a comportare il rigetto del secondo motivo di ricorso formulato dalla Sesa S.r.l., determinano al contempo la declaratoria di improcedibilità del primo dei motivi dalla stessa proposti, facendo venir meno, in ossequio alla giurisprudenza meglio sopra richiamata (cfr. punto 11 della presente motivazione), un concreto interesse della ricorrente alla caducazione del provvedimento di aggiudicazione oggetto di gravame, non potendo in ogni caso la Società ricorrente ambire a tale bene della vita, anelato con il presente giudizio, in considerazione della residua permanenza in graduatoria di ulteriori tre partecipanti collocati in posizione poziore rispetto alla richiedente.
14. Residua, dunque, da esaminare il terzo ordine di censure, posto espressamente dalla ricorrente in via gradata e teso all’integrale riedizione della procedura di gara.
14.1. Il motivo de quo è, tuttavia, inammissibile.
Con esso, infatti, la Società censura nuovamente la presunta “ erroneità della lex specialis ”, sia in ragione della “ non remuneratività della gara e l’impossibilità di presentare un’offerta sostenibile, dati i reali costi per la manodopera (tenuto peraltro conto della c.d. clausola sociale) e della sostanziale non comprimibilità dei costi per il servizio ” (così testualmente il ricorso, p. 17), sia perché “ Il costo complessivo della manodopera relativa alla concessione dei servizi cimiteriali e luce votiva in affidamento dal Comune di San Vito dei Normanni per la durata di cinque anni, calcolata secondo il CCNL Multiservizi vigente al momento di redazione del Capitolato Tecnico e di indizione della gara (ovvero “per difetto”) e nel rispetto delle prescrizioni organizzative contenute nello stesso Capitolato, di fatto, non può essere inferiore ad euro 860.748,65 con una differenza di euro 219.542,41 rispetto a quanto previsto nella Voce A3 del Quadro di Equilibrio Economico Finanziario stabilito dal Comune di San Vito dei Normanni ” ( ibidem , p. 18).
Anche in questo caso, dunque, le censure sviluppate dalla Società ricorrente risultano sostanzialmente coincidenti con quelle già proposte - e respinte - da questa Sezione con la sentenza n. 197/2025, confermata dal Consiglio di Stato, con conseguente inammissibilità delle stesse per i medesimi argomenti già sopra evidenziati (cfr. punto 12.1.2 della motivazione).
15. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso in esame deve essere integralmente respinto, risultando i motivi di doglianza con esso proposti in parte infondati, in parte inammissibili e in parte improcedibili nei termini meglio sopra precisati.
Ciò determina il conseguente rigetto di tutte le pretese azionate nel presente giudizio da parte attrice - ivi comprese quelle risarcitorie - le stesse postulando, in ogni caso, la prova della possibile aggiudicazione della procedura in favore della richiedente.
16. Tenuto conto dell’obiettiva complessità delle questioni, anche di carattere processuale, sottese all’odierna vicenda di giudizio, il Tribunale ravvisa eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutti i contendenti costituiti.
Nulla deve, infine, disporsi sul punto con riguardo alle restanti parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Nulla sulle spese delle restanti parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ET MA, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
OL US, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL US | ET MA |
IL SEGRETARIO