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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55879/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55879/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to GALLONI LUIGI, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 13.06.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31.08.2022, ha chiesto al Parte_1
Tribunale la pronuncia della separazione dal coniuge
[...]
, con il quale aveva contratto matrimonio in RO il CP_1
27.09.2008 precisando che dalla detta unione non erano nati figli.
In particolare, la resistente rappresentava: che l'abitazione coniugale, sita in RO via monte san Giusto n. 10, era la medesima in cui convivevano i genitori della ricorrente, titolari dell'immobile; che l'unione tra i coniugi si era interrotta improvvisamente in data 04.11.2013 a causa dell'allontanamento volontario del marito;
che il marito aveva comunicato successivamente alla moglie di essersi
1 allontanato volontariamente, di non volere riprendere la convivenza coniugale e volere rimanere irreperibile non fornendo nemmeno un contatto telefonico;
chiedeva che fosse dichiarata la separazione giudiziale alle seguenti condizioni: 1) l'abitazione coniugale, sita in RO, largo Monte San Giusto, n. 10, abitata quale residenza dai coniugi genitori della ricorrente, resta in uso abitativo alla sig.ra Parte_1 [...]
2) il marito, sig. , continuerà ad abitare in Parte_1 Controparte_1 altro luogo diverso dall'abitazione coniugale come di fatto, si immagina che sia fin dal novembre del 2013; 3) ciascuno dei coniugi si manterrà in forma indipendente con il proprio lavoro, in particolare la sig.ra a mezzo del suo lavoro di colf;
Parte_1
4) la separazione viene addebitata al marito con i conseguenti effetti di legge.
All'udienza presidenziale dell'01.02.2023 è comparsa solo la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al
Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13.06.2024 parte ricorrente ha insistito sulle proprie richieste e in data 28.07.2024 il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.1
c.p.c. a decorrere dal 1.09.2024.
§§§
Rilevata la regolarità delle notifiche effettuate nei confronti di
[...]
deve preliminarmente esserne dichiarata la contumacia. CP_1
Quanto alla domanda di separazione personale proposta da Parte_1 deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Quanto alla domanda formulata da parte ricorrente di addebito al marito della separazione deve essere rigettata, atteso che non sono state dimostrate le circostanze che avrebbero dovuto determinare l'addebito de quo.
L'art. 151 co. II c.c. in tema di separazione prevede che “il Giudice pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”
Affinché sia pronunciato l'addebito non è sufficiente la mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che detta violazione abbia determinato la crisi familiare. Deve infatti evidenziarsi che in tema di addebito è richiesta, nell'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, una rigorosa allegazione e prova del fatto che la condotta dell'altro coniuge sia stata violativa dei doveri nascenti dal matrimonio e abbia avuto efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (vedasi, sul punto, tra le altre, Sez. 1,
Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020, secondo cui “in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento
2 del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”).
Nel caso di specie la ricorrente si è limitata, nel chiedere l'addebito, a dichiarare in seno agli atti di causa che da novembre del 2013 la convivenza si è interrotta e non è più ripresa e, successivamente, la sig.ra non ha più avuto notizie del marito Parte_1 né da lui né da altri essendosi sottratto in tal modo volontariamente a tutti gli obblighi coniugali, compresa quella forma minima di rispetto di fornire informazioni al coniuge e poterne ricevere senza, però, dare alcuna dimostrazione di tali circostanze, ragione per cui la richiesta di addebito della separazione al marito non è meritevole di accoglimento.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli, né sono state articolate richieste d tipo economico onde ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Quanto alla richiesta di lasciare in uso la casa coniugale alla moglie, si richiama il costante orientamento della Suprema Corte, per il quale l'assegnazione può essere disposta solo quando vi sono figli minori o maggiorenni ma non autonomi economicamente (v. sul punto, tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 23591 del 22/11/2010).
Pertanto, in assenza di figli nessun provvedimento può essere reso da questo Collegio dovendosi applicare, in merito, le regole del diritto civile quanto ai rapporti tra privati.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla sostanziale non opposizione di parte resistente, giustificano una pronuncia di irripetibilità delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in RO Controparte_1 il 27.09.2008;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di RO (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 1558, parte I, serie S03);
3. rigetta la domanda formulata da parte ricorrente di addebito al marito;
4. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
5. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del Tribunale di RO, in data 04.02.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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