Articolo 2 della Legge 10 febbraio 1992, n. 214
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 marzo 1992
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto da ciascuno dei protocolli stessi.
Entrata in vigore il 8 marzo 1992