TRIB
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/11/2025, n. 4727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4727 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa NI QU ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9148 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
(c.f. ), in qualità di titolare della ditta Parte_1 C.F._1
individuale SR STUDIO LI (p.i. , con il proc. dom. avv.to P.IVA_1
Gustavo De Dominicis, delega in atti
-attore opponente- contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 [...]
, con il proc. dom. avv. to Ludovico Montera, delega in atti CP_2
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore ha opposto il decreto ingiuntivo n. 2461/2017, emesso dall'intestato
Tribunale, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore della società convenuta della somma di € 6.465,98, a titolo di saldo delle prestazioni professionali svolte in suo pagina 1 di 5 favore.
Esponeva di aver sottoscritto con citata società un contratto di appalto avente ad oggetto la progettazione, pubblicazione e promozione in rete di un sito web aziendale.
Eccepiva l'inadempimento della controparte che non solo non aveva realizzato l'opera, ma aveva anche disattivato il sito rendendo impossibile l'uso di quello già esistente e di proprietà attorea.
L'opponente richiamava, a sostegno delle proprie allegazioni, la comunicazione della convenuta del 10.12.2016 ove si leggeva: “Caro Andrea, so che siamo in difetto nei tuoi confronti ma crediti ce la stiamo mettendo tutta per raggiugere il traguardo della tua soddisfazione”.
Sosteneva quindi che con la disattivazione del sito il contratto doveva intendersi risolto unilateralmente dall'appaltatrice e concludeva per la revoca del decreto opposto con condanna dell'opposta alla restituzione dell'acconto corrispostole, e pari ad € 1.464,00.
Costituitasi, la convenuta sosteneva invece di aver portato a compimento la realizzazione dell'opera ed eccepiva la decadenza del committente dalla denunzia dei vizi.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione.
Negata la concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto con ordinanza del
2.2.2019, esaurita l'istruttoria dal precedente giudice assegnatario ed espletata consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 23.10.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma
3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione va accolta.
E' noto il principio giurisprudenziale per cui in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi
l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento
pagina 2 di 5 della propria obbligazione (ex multis Cassazione n. 1701/2025).
Inoltre, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive (Cassazione n. 26365/2013).
Ebbene, nel caso di specie, la società convenuta non ha assolto all'onere sulla stessa gravante.
Merita in primo luogo evidenziare che dallo scambio di comunicazioni a mezzo posta elettronica versate in atti dall'attore, e non disconosciute dalla controparte, emerge che alla data del 10.12.2016 (a fronte di un contratto stipulato il 23.5.2016) la società non aveva ancora adempiuto all'incarico conferitole (Buongiorno CP_1 Pt_1
so che siamo in difetto nei tuoi confronti, ma credimi ce la stiamo mettendo tutta per raggiugere il traguardo della vostra soddisfazione. Purtroppo abbiamo incontrato troppi imprevisti, nostro malgrado. Questa non vuole essere una giustificazione, solo che quando si fanno lavori del genere ci sta che si inciampi. Sono certo che presto finiremo il tuo lavoro.
Grazie per la comprensione) e che in data 20.12.2016 venivano chieste dalla committenza numerosissime correzioni del sito.
A ciò si aggiunga che, da un lato, l'istruttoria orale ha fornito riscontri contraddittori circa l'adempimento dell'appaltatrice e, dall'altro, che la consulenza tecnica espletata non ha confermato la completa realizzazione dell'opera richiesta.
Invero, se i testi di parte opposta hanno dichiarato che il sito web era stato realizzato e consegnato funzionante ed ultimato rispetto alle prime indicazioni concordate (cfr.
[...]
, e , cfr. verb. ud. 23.9.2019), gli stessi Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
hanno al contempo riferito che (i) non è mai stato redatto un verbale di collaudo (teste
, (ii) non vi è certezza circa l'esecuzione delle modifiche richieste (le quali Tes_2
richiedevano un importante lavoro strutturale. Non ricordo sia stato portato a termine o se loro hanno chiesto di non continuare, cfr. teste , mentre il teste di parte convenuta, Tes_1
, ha ricordato che le anomalie non erano state eliminate (cfr. verbale ud. Testimone_4
pagina 3 di 5 8.3.2021).
L'indagine svolta dall'ausiliario, poi, oltre ad aver dato contezza della estrema genericità e lacunosità del contatto circa la struttura del sito da realizzare (tanto che è stato ipotizzato che sia stato utilizzato il vecchio sito come modello di funzionalità, cfr. pag. 4 relazione ing. dell'8.7.2023), ha consentito di verificare Persona_1
l'esistenza (i) alla data del 26.10.2016 del vecchio sito sviluppato nel 2015 dalla società
(cfr. pag. 6 rel. cit.); (ii) alla data del 12.11.2016 la pubblicazione dell'avviso: CP_3
“ a presto con il nuovo sito” e (iii) in data 8.9.2017 la disattivazione del sito (cfr. pag. 7 rel. cit.) con conseguente impossibilità di consultare sia quello vecchio che quello nuovo.
Il CTU ha quindi affermato che nel caso in questione, non è possibile fare tale valutazione completa in quanto manca al contratto un documento di analisi dettagliato e non è possibile consultare i contenuti effettivamente realizzati da . Queste mancanze rendono CP_4
difficile stabilire con precisione il grado di completamento del sito web.
In conclusione, non vi è prova che la società opposta abbia realizzato un sito web funzionante, anzi non è chiaro che cosa effettivamente sia stato realizzato, a nulla valendo il fatto che il ctu abbia ipotizzato un adempimento al 70% dell'incarico da parte della convenuta (cfr. pag. 9 rel. cit.) atteso che, ai sensi dell'art. 1181 c.c., il creditore può rifiutare un adempimento parziale, tanto più se quanto è stato fatto è del tutto inutile per la finalità prevista dal contratto.
Dunque, la pacifica circostanza che la disattivazione del sito fu operata unilateralmente da (cfr. pag. 8 rel. cit., quanto indicato dal sig. CP_5 [...]
nel verbale n.2 “In seguito ai mancati pagamenti delle prime tre rate concordate e in Tes_3
seguito a solleciti effettuati al Sig. la previa diffida sospese i contenuti Pt_1 CP_1
fino ad allora pubblicati sul sito web www.praticheitalia.it”) integra un recesso dal contratto che ha comportato ipso iure la sua risoluzione con obbligo dell'appaltatore alla restituzione dell'acconto ricevuto.
In definitiva, allora, il decreto va revocato e parte convenuta condannata a restituire a pagina 4 di 5 parte attrice la somma di € 1.464,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2461/2017 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 24.7-28.8.2017 che, per l'effetto, revoca; condanna la società alla restituzione in favore di della CP_1 Parte_1
somma di € 1.464,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
condanna alla refusione in favore di parte opponente delle spese di lite CP_1
che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta gli onorari di ctu liquidati con decreto del 4.9.2023.
Così deciso in Salerno, lì 22.11.2025
IL GIUDICE
NI QU
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa NI QU ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9148 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
(c.f. ), in qualità di titolare della ditta Parte_1 C.F._1
individuale SR STUDIO LI (p.i. , con il proc. dom. avv.to P.IVA_1
Gustavo De Dominicis, delega in atti
-attore opponente- contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 [...]
, con il proc. dom. avv. to Ludovico Montera, delega in atti CP_2
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore ha opposto il decreto ingiuntivo n. 2461/2017, emesso dall'intestato
Tribunale, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore della società convenuta della somma di € 6.465,98, a titolo di saldo delle prestazioni professionali svolte in suo pagina 1 di 5 favore.
Esponeva di aver sottoscritto con citata società un contratto di appalto avente ad oggetto la progettazione, pubblicazione e promozione in rete di un sito web aziendale.
Eccepiva l'inadempimento della controparte che non solo non aveva realizzato l'opera, ma aveva anche disattivato il sito rendendo impossibile l'uso di quello già esistente e di proprietà attorea.
L'opponente richiamava, a sostegno delle proprie allegazioni, la comunicazione della convenuta del 10.12.2016 ove si leggeva: “Caro Andrea, so che siamo in difetto nei tuoi confronti ma crediti ce la stiamo mettendo tutta per raggiugere il traguardo della tua soddisfazione”.
Sosteneva quindi che con la disattivazione del sito il contratto doveva intendersi risolto unilateralmente dall'appaltatrice e concludeva per la revoca del decreto opposto con condanna dell'opposta alla restituzione dell'acconto corrispostole, e pari ad € 1.464,00.
Costituitasi, la convenuta sosteneva invece di aver portato a compimento la realizzazione dell'opera ed eccepiva la decadenza del committente dalla denunzia dei vizi.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione.
Negata la concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto con ordinanza del
2.2.2019, esaurita l'istruttoria dal precedente giudice assegnatario ed espletata consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 23.10.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma
3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione va accolta.
E' noto il principio giurisprudenziale per cui in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi
l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento
pagina 2 di 5 della propria obbligazione (ex multis Cassazione n. 1701/2025).
Inoltre, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive (Cassazione n. 26365/2013).
Ebbene, nel caso di specie, la società convenuta non ha assolto all'onere sulla stessa gravante.
Merita in primo luogo evidenziare che dallo scambio di comunicazioni a mezzo posta elettronica versate in atti dall'attore, e non disconosciute dalla controparte, emerge che alla data del 10.12.2016 (a fronte di un contratto stipulato il 23.5.2016) la società non aveva ancora adempiuto all'incarico conferitole (Buongiorno CP_1 Pt_1
so che siamo in difetto nei tuoi confronti, ma credimi ce la stiamo mettendo tutta per raggiugere il traguardo della vostra soddisfazione. Purtroppo abbiamo incontrato troppi imprevisti, nostro malgrado. Questa non vuole essere una giustificazione, solo che quando si fanno lavori del genere ci sta che si inciampi. Sono certo che presto finiremo il tuo lavoro.
Grazie per la comprensione) e che in data 20.12.2016 venivano chieste dalla committenza numerosissime correzioni del sito.
A ciò si aggiunga che, da un lato, l'istruttoria orale ha fornito riscontri contraddittori circa l'adempimento dell'appaltatrice e, dall'altro, che la consulenza tecnica espletata non ha confermato la completa realizzazione dell'opera richiesta.
Invero, se i testi di parte opposta hanno dichiarato che il sito web era stato realizzato e consegnato funzionante ed ultimato rispetto alle prime indicazioni concordate (cfr.
[...]
, e , cfr. verb. ud. 23.9.2019), gli stessi Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
hanno al contempo riferito che (i) non è mai stato redatto un verbale di collaudo (teste
, (ii) non vi è certezza circa l'esecuzione delle modifiche richieste (le quali Tes_2
richiedevano un importante lavoro strutturale. Non ricordo sia stato portato a termine o se loro hanno chiesto di non continuare, cfr. teste , mentre il teste di parte convenuta, Tes_1
, ha ricordato che le anomalie non erano state eliminate (cfr. verbale ud. Testimone_4
pagina 3 di 5 8.3.2021).
L'indagine svolta dall'ausiliario, poi, oltre ad aver dato contezza della estrema genericità e lacunosità del contatto circa la struttura del sito da realizzare (tanto che è stato ipotizzato che sia stato utilizzato il vecchio sito come modello di funzionalità, cfr. pag. 4 relazione ing. dell'8.7.2023), ha consentito di verificare Persona_1
l'esistenza (i) alla data del 26.10.2016 del vecchio sito sviluppato nel 2015 dalla società
(cfr. pag. 6 rel. cit.); (ii) alla data del 12.11.2016 la pubblicazione dell'avviso: CP_3
“ a presto con il nuovo sito” e (iii) in data 8.9.2017 la disattivazione del sito (cfr. pag. 7 rel. cit.) con conseguente impossibilità di consultare sia quello vecchio che quello nuovo.
Il CTU ha quindi affermato che nel caso in questione, non è possibile fare tale valutazione completa in quanto manca al contratto un documento di analisi dettagliato e non è possibile consultare i contenuti effettivamente realizzati da . Queste mancanze rendono CP_4
difficile stabilire con precisione il grado di completamento del sito web.
In conclusione, non vi è prova che la società opposta abbia realizzato un sito web funzionante, anzi non è chiaro che cosa effettivamente sia stato realizzato, a nulla valendo il fatto che il ctu abbia ipotizzato un adempimento al 70% dell'incarico da parte della convenuta (cfr. pag. 9 rel. cit.) atteso che, ai sensi dell'art. 1181 c.c., il creditore può rifiutare un adempimento parziale, tanto più se quanto è stato fatto è del tutto inutile per la finalità prevista dal contratto.
Dunque, la pacifica circostanza che la disattivazione del sito fu operata unilateralmente da (cfr. pag. 8 rel. cit., quanto indicato dal sig. CP_5 [...]
nel verbale n.2 “In seguito ai mancati pagamenti delle prime tre rate concordate e in Tes_3
seguito a solleciti effettuati al Sig. la previa diffida sospese i contenuti Pt_1 CP_1
fino ad allora pubblicati sul sito web www.praticheitalia.it”) integra un recesso dal contratto che ha comportato ipso iure la sua risoluzione con obbligo dell'appaltatore alla restituzione dell'acconto ricevuto.
In definitiva, allora, il decreto va revocato e parte convenuta condannata a restituire a pagina 4 di 5 parte attrice la somma di € 1.464,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2461/2017 reso inter partes dal
Tribunale di Salerno in data 24.7-28.8.2017 che, per l'effetto, revoca; condanna la società alla restituzione in favore di della CP_1 Parte_1
somma di € 1.464,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
condanna alla refusione in favore di parte opponente delle spese di lite CP_1
che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta gli onorari di ctu liquidati con decreto del 4.9.2023.
Così deciso in Salerno, lì 22.11.2025
IL GIUDICE
NI QU
pagina 5 di 5