Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8959 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 07/03/2024 e vertente
TRA
) , nato a MILANO (MI) in [...] Parte_1 C.F._1
23/07/1965 rappresentato e difeso dall'Avv. ALTAVILLA IDA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a MILANO (MI) in [...] Controparte_1 C.F._2
11/07/1970 rappresentata e difesa dall'Avv. ACQUATI ALESSANDRA
RESISTENTE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
20/03/2024
OGGETTO: MODIFICA CONDIZIONI DI DIVORZIO
Precisazione delle conclusioni per parte ricorrente: revocare l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento indiretto della figlia maggiorenne, revocare l'assegnazione della casa coniugale, con vittoria di spese
Precisazione delle conclusioni per parte resistente: rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/03/2024 , premesso di aver Parte_1
divorziato da con sentenza n. 7244/2017 del Tribunale di Milano, Controparte_1
chiedeva la modifica delle condizioni economiche relative alla figlia maggiorenne come da conclusioni rassegnate. Persona_1
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 20/3/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis. 17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 18/11/2024 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha invitato i procuratori delle parti a precisare le proprie conclusioni, invitandoli alla discussione orale della causa.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 08/01/2025
Osservato in diritto
La domanda è fondata. Va premesso che il figlio maggiorenne deve ritenersi economicamente autonomo nel momento in cui, avendo terminato il corso di studi prescelto, egli è stato posto nelle condizioni di collocarsi all'interno del mondo del lavoro. Mentre non hanno rilievo – in senso negativo – circostanze quali il fatto che il figlio maggiorenne abbia un'occupazione a tempo determinato, abbia perduto successivamente il lavoro o disponga di un reddito ritenuto non adeguato al proprio mantenimento.
Nel caso di specie, è prossima ai ventiquattro anni di età. Ella, per come riferito Per_1
spontaneamente dalla madre, ha terminato gli studi da almeno cinque anni, dopo avere frequentato solo tre anni di scuola superiore. In questi anni, ella ha lavorato a tempo determinato per le catene ZA e KA (in realtà la parte ha depositato una serie di CU, a partire dal 2020, anche di società diverse come Autogrill spa). Da un paio di anni, la ragazza ha ritenuto più conveniente dedicarsi all'attività di hostess di sala a chiamata. lavora Per_1
per un locale che la chiama la sera. Inoltre svolge l'attività di blogger (doc. 6 parte ricorrente).
In breve ha terminato da lungo tempo gli studi, si è inserita nel mondo del lavoro, ha Per_1
cambiato diversi datori e ora ha liberamente scelto un'occupazione che ella ritiene evidentemente confacente alle sue ambizioni. Tutto ciò la rende ampiamente indipendente.
Anche il diritto materno all'assegnazione della casa è venuto meno. Ciò non solo perché la ragazza è da ritenere economicamente autonoma, ma anche perché – all'età di e con Per_1
la sua autonomia di vita – davvero non vi alcuna relazione privilegiata con l'ambiente familiare a dovere essere tutelata.
Le spese di lite
La parte resistente è integralmente soccombente. La medesima deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite di controparte quantificate in euro 3.500,00 oltre spese generali al
15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 7244 del 2017, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) REVOCA l'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento indiretto della figlia maggiorenne con decorrenza da agosto 2023 (data della domanda) Per_1
2) REVOCA l'assegnazione della casa coniugale alla madre con decorrenza da agosto
2023 (data della domanda)
3) CONFERMA nel resto per quanto di ragione 4) CONDANNA parte resistente alla rifusione delle spese di lite di controparte quantificate in euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
5) MANDA al Cancelliere per comunicazione alle parti
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 08/01/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato