Art. 9.
Per la realizzazione di interventi a sostegno della lotta contro gli incendi boschivi, per la tutela dei parchi nazionali e riserve naturali statali, nonche' per l'attuazione di un programma di forestazione industriale produttiva di rilevanza nazionale da realizzarsi su ruoli demaniali, secondo le linee e gli obiettivi indicati dal piano agricolo di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 , e' autorizzata la spesa di lire 35 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.
Per la realizzazione di interventi a sostegno della lotta contro gli incendi boschivi, per la tutela dei parchi nazionali e riserve naturali statali, nonche' per l'attuazione di un programma di forestazione industriale produttiva di rilevanza nazionale da realizzarsi su ruoli demaniali, secondo le linee e gli obiettivi indicati dal piano agricolo di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984 , e' autorizzata la spesa di lire 35 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.