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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 25/11/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1334/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 17/06/2025, da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e residente in [...], Nucleo Abitato Viceno, 103;
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
05/05/1982, e residente in [...], Nucleo Abitato Viceno, 103;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Daniele presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Domodossola, via Dissegna, 29, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. assegnare al marito la casa coniugale sita in Comune di Crodo (VB), Nucleo Abitato Viceno n.
103, con le relative pertinenze, identificata al CF del medesimo Comune al Foglio 45 mappale 617 sub. 4, nonché sub 3, con i relativi arredi, nonché area scoperta e corte al foglio 45, mappale 617, catasto terreni;
2. accollare, in toto, al marito la quota residua del mutuo ipotecario a suo tempo richiesto per l'acquisto dell'abitazione coniugale;
3. assegnare a ciascuno l'automobile che normalmente utilizza, e precisamente la Y10 targata
FF142LX alla moglie e la Golf targata FV642VP al marito;
4. CONTI CORRENTI: i coniugi sono titolari del rapporto bancario n. N. 001 2184588- 4 C/O SEDE
DI BASIGLIO, acceso presso Banca MEDIOLANUM, cointestato, successivamente procederanno ad attivare singoli conti correnti personali;
5. in ragione delle capacità reddituali dei rispettivi coniugi, porre a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di Euro 300,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, con la precisazione che la somma in parola sarà comunque comprensiva delle tasse scolastiche sostenute;
6. le spese straordinarie correlate al figlio saranno poste a carico di entrambi i genitori al 50%, disciplinate sulla scorta del protocollo di codesto ill.mo Tribunale, che ivi si riporta in sunto:
“Sono spese straordinarie (e quindi extra ed ulteriori rispetto al contributo al mantenimento) quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, caratterizzandosi per l'oggettiva imprevedibilità nell'an e/o l'indetem1inabilità nel quantum. L'individuazione del carattere straordinario delle spese discende dal concetto logico ancor prima che giuridico che esse non attengono alla sfera del mantenimento quotidiano ordinario, bensì riguardano eventi e circostanze pa1iicolari imprevedibili o eccezionali ovvero spese rilevanti ed esorbitanti dalla ordinaria sfera quotidiana. Le spese straordinarie non sono e non possono mai ritenersi ricomprese nell'assegno periodico di mantenimento ordinario e/o nel mantenimento diretto. Si individuano le seguenti macroaree di spese straordinarie, con relativa disciplina:
“1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: • visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
• cure dentistiche presso strutture pubbliche;
• trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
• tickets sanitari;
• occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte dallo specialista;
• farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista, anche e non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale. 2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: • cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
• cure termali e fisioterapiche;
• trattamentisanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
• farmaci omeopatici;
3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: • tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici (le spese delle tasse delle scuole superiori,
saranno ricomprese nell'assegno ordinario); • libri di testo, anche nel caso di scuola Per_1 privata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); • assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno); spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: • corsi dì lingue;
• corsi di musica e strumenti musicali;
• centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); • attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); • spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout); • baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/ malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione (rientrando in quest'ultimo caso nelle spese ordinarie); • viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); • acquisto del mezzo di trasporto dei figli”
7. l'assegno unico a favore del figlio minore sarà percepito in via esclusiva dalla mamma sig.ra
; Parte_1
8. verrà disposto l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori, stabilendo che il figlio abbia residenza e dimora, in via prevalente, presso l'abitazione della madre, prevedendo la possibilità, per il padre, di vederlo liberamente 2/3 giorni alla settimana, impegnandosi reciprocamente ad alternare i weekend, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori e gli impegni del figlio minore;
9. dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, che quindi non si pone a carico del marito alcun assegno di mantenimento nei confronti della moglie e che ogni altra questione di carattere patrimoniale è stata definita, non avendo le parti null'altro a pretendere e ritenendosi soddisfatte da quanto ivi disciplinato.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 17/06/2025, Parte_1
e premesso di avere contratto matrimonio in Baceno (VB) il 12/05/2018, Controparte_1
e che dalla loro unione era nato il figlio il 22.11.2011, hanno chiesto, con domanda Per_2 congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e intervenuto il PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione;
rispettose, le condizioni concordate per il figlio, del disposto di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..
In particolare, va dato atto che i coniugi hanno concordato che la casa coniugale rimarrà nella disponibilità del marito, che si accollerà, in toto, la quota residua del mutuo ipotecario a suo tempo richiesto per l'acquisto; che a ciascuno competerà l'automobile che normalmente utilizza, e precisamente la Y10 targata FF142LX alla moglie e la Golf targata FV642VP al marito;
che il rapporto bancario n. N. 001 2184588- 4 C/O SEDE DI BASIGLIO, acceso presso Banca
MEDIOLANUM, cointestato, sarà estinto e verranno attivati singoli conti correnti personali;
che essi sono economicamente indipendenti e che ogni altra questione di carattere patrimoniale è stata definita, non avendo le parti null'altro a pretendere.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e uniti in matrimonio il 12/05/2018 in Baceno (VB); Controparte_1
- affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e dimora, in via prevalente, presso l'abitazione della madre;
- dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé il figlio liberamente 2/3 giorni alla settimana, impegnandosi reciprocamente ad alternare i weekend, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori e gli impegni del figlio minore;
- pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di € 300,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, con la precisazione che la somma in parola sarà comunque comprensiva delle tasse scolastiche sostenute;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie disciplinate sulla scorta del protocollo di codesto ill.mo Tribunale;
- dispone che l'assegno unico a favore del figlio minore sarà percepito in via esclusiva dalla madre.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 20/11/2025.
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 17/06/2025, da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e residente in [...], Nucleo Abitato Viceno, 103;
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
05/05/1982, e residente in [...], Nucleo Abitato Viceno, 103;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Daniele presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Domodossola, via Dissegna, 29, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. assegnare al marito la casa coniugale sita in Comune di Crodo (VB), Nucleo Abitato Viceno n.
103, con le relative pertinenze, identificata al CF del medesimo Comune al Foglio 45 mappale 617 sub. 4, nonché sub 3, con i relativi arredi, nonché area scoperta e corte al foglio 45, mappale 617, catasto terreni;
2. accollare, in toto, al marito la quota residua del mutuo ipotecario a suo tempo richiesto per l'acquisto dell'abitazione coniugale;
3. assegnare a ciascuno l'automobile che normalmente utilizza, e precisamente la Y10 targata
FF142LX alla moglie e la Golf targata FV642VP al marito;
4. CONTI CORRENTI: i coniugi sono titolari del rapporto bancario n. N. 001 2184588- 4 C/O SEDE
DI BASIGLIO, acceso presso Banca MEDIOLANUM, cointestato, successivamente procederanno ad attivare singoli conti correnti personali;
5. in ragione delle capacità reddituali dei rispettivi coniugi, porre a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di Euro 300,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, con la precisazione che la somma in parola sarà comunque comprensiva delle tasse scolastiche sostenute;
6. le spese straordinarie correlate al figlio saranno poste a carico di entrambi i genitori al 50%, disciplinate sulla scorta del protocollo di codesto ill.mo Tribunale, che ivi si riporta in sunto:
“Sono spese straordinarie (e quindi extra ed ulteriori rispetto al contributo al mantenimento) quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, caratterizzandosi per l'oggettiva imprevedibilità nell'an e/o l'indetem1inabilità nel quantum. L'individuazione del carattere straordinario delle spese discende dal concetto logico ancor prima che giuridico che esse non attengono alla sfera del mantenimento quotidiano ordinario, bensì riguardano eventi e circostanze pa1iicolari imprevedibili o eccezionali ovvero spese rilevanti ed esorbitanti dalla ordinaria sfera quotidiana. Le spese straordinarie non sono e non possono mai ritenersi ricomprese nell'assegno periodico di mantenimento ordinario e/o nel mantenimento diretto. Si individuano le seguenti macroaree di spese straordinarie, con relativa disciplina:
“1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: • visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
• cure dentistiche presso strutture pubbliche;
• trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
• tickets sanitari;
• occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte dallo specialista;
• farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista, anche e non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale. 2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: • cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
• cure termali e fisioterapiche;
• trattamentisanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
• farmaci omeopatici;
3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: • tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici (le spese delle tasse delle scuole superiori,
saranno ricomprese nell'assegno ordinario); • libri di testo, anche nel caso di scuola Per_1 privata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); • assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno); spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: • corsi dì lingue;
• corsi di musica e strumenti musicali;
• centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); • attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); • spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout); • baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/ malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione (rientrando in quest'ultimo caso nelle spese ordinarie); • viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); • acquisto del mezzo di trasporto dei figli”
7. l'assegno unico a favore del figlio minore sarà percepito in via esclusiva dalla mamma sig.ra
; Parte_1
8. verrà disposto l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori, stabilendo che il figlio abbia residenza e dimora, in via prevalente, presso l'abitazione della madre, prevedendo la possibilità, per il padre, di vederlo liberamente 2/3 giorni alla settimana, impegnandosi reciprocamente ad alternare i weekend, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori e gli impegni del figlio minore;
9. dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, che quindi non si pone a carico del marito alcun assegno di mantenimento nei confronti della moglie e che ogni altra questione di carattere patrimoniale è stata definita, non avendo le parti null'altro a pretendere e ritenendosi soddisfatte da quanto ivi disciplinato.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 17/06/2025, Parte_1
e premesso di avere contratto matrimonio in Baceno (VB) il 12/05/2018, Controparte_1
e che dalla loro unione era nato il figlio il 22.11.2011, hanno chiesto, con domanda Per_2 congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e intervenuto il PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione;
rispettose, le condizioni concordate per il figlio, del disposto di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..
In particolare, va dato atto che i coniugi hanno concordato che la casa coniugale rimarrà nella disponibilità del marito, che si accollerà, in toto, la quota residua del mutuo ipotecario a suo tempo richiesto per l'acquisto; che a ciascuno competerà l'automobile che normalmente utilizza, e precisamente la Y10 targata FF142LX alla moglie e la Golf targata FV642VP al marito;
che il rapporto bancario n. N. 001 2184588- 4 C/O SEDE DI BASIGLIO, acceso presso Banca
MEDIOLANUM, cointestato, sarà estinto e verranno attivati singoli conti correnti personali;
che essi sono economicamente indipendenti e che ogni altra questione di carattere patrimoniale è stata definita, non avendo le parti null'altro a pretendere.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e uniti in matrimonio il 12/05/2018 in Baceno (VB); Controparte_1
- affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e dimora, in via prevalente, presso l'abitazione della madre;
- dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé il figlio liberamente 2/3 giorni alla settimana, impegnandosi reciprocamente ad alternare i weekend, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori e gli impegni del figlio minore;
- pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di € 300,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, con la precisazione che la somma in parola sarà comunque comprensiva delle tasse scolastiche sostenute;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie disciplinate sulla scorta del protocollo di codesto ill.mo Tribunale;
- dispone che l'assegno unico a favore del figlio minore sarà percepito in via esclusiva dalla madre.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 20/11/2025.
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO