Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02136/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01942/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1942 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da VI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Guffanti e Alfonso Polillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
PI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Filippo Bucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Bit MO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dalle avvocate Martina Crivellente e Stefanì Tieni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di Emtransit S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- del parziale silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso del 5.05.2025;
- nonché, ove occorrer possa, della comunicazione di PI S.r.l. prot. n. 2504 del 6.06.2025, con cui è stata fornita solo parte della documentazione oggetto della predetta istanza,
e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VI S.p.A. il 18.09.2025
- della comunicazione di PI S.r.l. prot. n. 3390 del 22.07.2025, di integrazione della comunicazione prot. n. 2504 del 6.06.2025, nella parte in cui l’istanza di accesso è stata evasa limitatamente alla documentazione amministrativa di Emtransit S.r.l. e di Bit MO S.r.l. mentre per il resto è stata rigettata facendo richiamo “ alle motivazioni di diniego all’ostensione dei controinteressati, già inviate in precedenza ”,
e per l’accertamento e la dichiarazione
della sussistenza in concreto dei presupposti per l’ottenimento dell’accesso alla documentazione relativa ai criteri tecnici ed economici di Emtransit S.r.l. e Bit MO S.r.l., nel suo contenuto integrale e senza “ omissis ”, come da istanza trasmessa da VI S.p.A. a PI S.r.l. in data 5.05.2025
e, per l’effetto, per la condanna
di PI S.r.l. a consentire l’accesso a tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza trasmessa da VI S.p.A. in data 5.05.2025 che non siano ancora stati ostesi, nel rispetto delle norme regolatrici della materia,
e per la nomina
per il caso di perdurante inottemperanza, di un commissario ad acta che, sostituendosi al soggetto inadempiente e con oneri economici interamente a carico di quest’ultimo, provveda in sua vece all’esibizione e al rilascio di copia degli atti richiesti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di PI S.r.l. e di Bit MO S.r.l.;
Vista la memoria del 28.11.2025, depositata in data 1.12.2025, con la quale parte ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 34, co. 5, 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. DA De RA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società VI, attiva nel settore della mobilità in sharing , presentava manifestazione d’interesse in relazione alla procedura per l’individuazione di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere attività integrate di noleggio di mobilità in sharing con dispositivi per la micromobilità elettrica (monopattini) e biciclette nel Comune di Pisa, avviata da PI, società in house affidataria dei servizi di mobilità della predetta Amministrazione comunale.
2. – Con nota del 28.04.2025, PI informava VI che, all’esito delle valutazioni svolte dalla commissione esaminatrice, con determinazione del Direttore n. 47 del 24.04.2025 era stato individuato, quale soggetto idoneo allo svolgimento, sul territorio del Comune di Pisa, dell’attività di noleggio di biciclette elettriche e muscolari e di dispositivi per la micromobilità elettrica del tipo “monopattino”, la società Bit MO S.r.l.
Dagli atti della procedura si evince che VI si era collocata al terzo posto della graduatoria, preceduta da Bit MO e da Emtransit S.r.l.
3. – In data 5.05.2025 VI presentava a PI un’istanza ai sensi dell’art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 e degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 finalizzata ad ottenere l’accesso agli atti della procedura e, tra questi, alla documentazione amministrativa, all’offerta tecnica e all’offerta economica di Bit MO e alla documentazione amministrativa, all’offerta tecnica e all’offerta economica di Emtransit.
4. – Con nota del 6.06.2025, PI riscontrava l’istanza di accesso e trasmetteva la copia dei verbali di gara, le comunicazioni di Bit MO e di Emtransit di opposizione all’accesso agli atti e la documentazione contenuta nella “Busta Tecnica” e nella “Busta Economica” di Bit MO e di Emtransit oscurate per la maggior parte delle relative sezioni.
5. – Con ricorso notificato il 3.07.2025 e depositato il 9.07.2025, VI, ritenendo maturati il parziale rigetto tacito dell’istanza di accesso ex artt. 22 ss. della legge n. 241/1990 e il parziale silenzio-inadempimento in relazione alla richiesta di accesso civico generalizzato, si è rivolta a questo Tribunale amministrativo regionale affinché, previo annullamento del rigetto tacito dell’istanza di accesso, sia ordinato a PI di esibire la copia integrale dei documenti con la stessa richiesti.
6. – PI e Bit MO si sono costituite per resistere al ricorso.
7. – Successivamente alla proposizione del ricorso, con comunicazione a mezzo pec del 22.07.2025, PI trasmetteva la documentazione amministrativa presentata da Bit MO e da Emtransit, confermando per il resto le ragioni del diniego di ostensione legate all’opposizione dei controinteressati.
8. – Con atto notificato il 17-18.09.2025 e depositato il 18.09.2025, VI ha proposto motivi aggiunti avverso la nota da ultimo citata.
9. – Con nota del 14.11.2025, PI comunicava a VI di aver proceduto ad un riesame dell’istanza di accesso, espletando un « approfondimento istruttorio delle parti inizialmente oscurate dagli operatori Bit MO e Em SI » al fine di « operare un bilanciamento il più corretto possibile tra gli interessi contrapposti ».
Quindi, con la medesima nota, PI trasmetteva a VI gli stessi documenti già precedentemente inviati, nei quali, però, le parti oscurate erano ridotte rispetto alle versioni prima rese disponibili.
10. – Con memoria del 28.11.2025, depositata in data 1.12.2025, VI ha quindi dichiarato di ritenere soddisfatto il suo interesse all’accesso alla luce della documentazione da ultimo ricevuta, pur non condividendo le ragioni invocate da PI per mantenere il parziale oscuramento delle informazioni contenute nei documenti richiesti.
Con la stessa memoria, VI ha dunque chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna di PI alla refusione delle spese di lite.
11. – Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2025, viste le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
12. – Tutto quanto sopra premesso, deve evidenziarsi che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata, a norma dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., solo «[ q ] ualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta ».
Tale condizione non si è verificata nel caso di specie, dal momento che non risulta che, con la trasmissione dei documenti allegati alla nota del 14.11.2025 di PI, la domanda della società ricorrente di accesso alla documentazione presentata dalle controinteressate, senza alcun oscuramento, sia stata integralmente soddisfatta.
Cionondimeno, occorre dare atto delle dichiarazioni della ricorrente contenute nella memoria del 28.11.2025, depositata in data 1.12.2025, quali argomenti di prova del venir meno dell’interesse alla decisione della causa, avendo VI dichiarato, alla luce della documentazione ricevuta con la nota di PI del 14.11.2025, di essere « finalmente stata messa in condizione di poter verificare: (i) l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dall’Avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare l’operatore economico chiamato a svolgere i servizi di mobilità in sharing nel territorio del Comune di Pisa, in quanto detto Avviso stabiliva dei criteri anche discrezionali e comparativi di valutazione delle offerte/manifestazioni di interesse presentate dai diversi operatori economici interessati nonché (ii) la correttezza o non dei punteggi e delle valutazioni assegnati nel corso della Procedura; così conseguentemente, potendo condurre le doverose valutazioni di competenza in ordine all’eventuale tutela giudiziale della propria posizione ».
Deve pertanto essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
13. – Ai fini della regolazione delle spese, deve darsi rilievo al significativo grado di tecnicità delle questioni che PI ha dovuto affrontare ai fini del bilanciamento dell’interesse all’accesso di VI con le esigenze di riservatezza legate alla tutela del segreto industriale e del know how commerciale delle società controinteressate.
Le stesse esigenze di tutela, peraltro, avevano indotto proprio VI, con PEC del 9.06.2025 (doc. 9 della produzione di PI del 19.11.2025), ad opporsi all’accesso richiesto da altri operatori alla documentazione da essa presentata nella medesima procedura.
Quanto appena considerato induce il collegio a disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LV La GU, Presidente
LV De Felice, Primo Referendario
DA De RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA De RA | LV La GU |
IL SEGRETARIO