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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli COsigliere relatore dott. Roberto Pascarelli COsigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 449/2024 RGA avverso la sentenza n. 39/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 247/2022, pubblicata in data 18.01.2024, non notificata;
avente ad oggetto: inquadramento e differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 29.4.2025; promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] e residente a Parte_1 C.F._1
RA, frazione Lido Adriano, in Via Rossini n. 48, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Di
Maso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna via G.L. Bernini n. 1, giusta procura in atti;
- appellante in via principale;
contro
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. e COtroparte_1 P.IVA_ P.I.: ), avente sede legale in Bolzano, Via Lancia n. 6, rappresentata e difesa dagli P.IVA_2 avv.ti Andrea Dell'Omarino ed Enrico Togni del Foro di Verona, entrambi domiciliatari in Verona,
Stradone A. Provolo n. 26, come da procura in atti;
- appellata ed appellante in via incidentale;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1 COcisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CO ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, conveniva innanzi al Tribunale di RA, in funzione di giudice del lavoro, la Parte_2 società ” – subentrata, a far data, dal giorno 01.10.2021 nel rapporto di COtroparte_1 rapporto originariamente instaurato dal ricorrente con la società “ (di COtroparte_2
CO seguito indicata per brevità) la quale, nell'agosto 2021, aveva ceduto il ramo d'azienda relativo ai servizi di vigilanza (per quanto di interesse in tale sede) alla parte convenuta – per sentir accogliere le seguenti conclusioni: in via principale – accertarsi la qualifica di III livello del CCNL Istituti di Vigilanza e dell'indennità di euro 500,00 lorde ad personam mensili, a decorrere dal mese di settembre 2021, sulla base del verbale di conciliazione concluso in sede sindacale il 12.7.2021 dal ricorrente con
CO
, con condanna della convenuta al pagamento di tutte le differenze retributive e dei relativi accessori;
CO in via subordinata - accertarsi l'accordo raggiunto in sede di trattative tra il ricorrente e quanto ad una retribuzione netta mensile di € 2000,00, con conseguente condanna della cessionaria al pagamento delle differenze retributive;
in via di ulteriore subordine - accertarsi lo svolgimento in concreto delle mansioni di “Capo
Servizio” da parte del ricorrente, con conseguente inquadramento al III livello del CCNL Istituti di
Vigilanza, e condanna della cessionaria alle differenze retributive ed ai relativi oneri.
A fondamento di tali pretese deduceva che, in data 25.1.2018, a seguito di Parte_1
trattative - in cui gli era stata garantita una retribuzione netta mensile di € 2000,00 - era stato
CO assunto alle dipendenze della società con un contratto a tempo indeterminato con qualifica di
“guardia particolare giurata”, addetto alla sede di RA ed inquadrato nel 4° livello del CCNL di categoria.
Assumeva che, nel corso del rapporto, aveva rivendicato l'inquadramento al III livello in quanto, sin dall'inizio del rapporto, aveva svolto attività di “Capo Servizio”, in particolare per avere redatto documentazione per l'esecuzione del servizio stesso, organizzato i turni di lavoro e delle consegne, svolto procedimenti disciplinari, essendo stato autorizzato anche a comminare sanzioni disciplinari, ed intrattenuto rapporti con le Prefetture di RA e Forlì-Cesena e con i clienti delle due
Provincie.
Richiesta la regolarizzazione del rapporto con il superiore inquadramento al 3° livello e la corresponsione delle differenze retributive dovute in relazione alla concordata retribuzione mensile CO netta di €. 2.000,00, in data 12.7.21 e concludevano verbale di conciliazione in sede Pt_1
2 sindacale con cui la società datrice di lavoro riconosceva al lavoratore la specifica del livello 3° ed un'indennità ad personam non assorbibile di € 500,00 lordi mensili “quale elemento di garanzia della somma concordata originariamente all'atto dell'assunzione come condizione posta dal lavoratore (pari ad euro 2000 nette mensili)”, a tacitazione di qualsivoglia ulteriore richiesta e/o risarcimento per qualsivoglia motivo in qualsivoglia sede, con effetti da settembre 2021. CO Nel proseguire, deduceva che, a settembre 2021, la società comunicava Pt_1
formalmente di avere proceduto, nel precedente mese di agosto, alla cessione del ramo di azienda alla società ”, in forza della quale i lavoratori interessati sarebbero CP_1 COtroparte_1
transitati dall'una all'altra realtà aziendale mediante passaggio diretto, alle condizioni economiche applicate al momento della cessione.
CO In tale contesto, in data 21.09.2021, tra e veniva concluso ulteriore accordo conciliativo Pt_1 in sede sindacale, nell'ambito del quale il lavoratore accettava il passaggio del lavoratore da
[...]
a CDO Spa, richiamando anche l'accordo sindacale del 12.07.2021. CP_2
Tanto premesso ed ulteriormente precisato che nella busta paga di settembre 2021 -
CO elaborata solo nell'ottobre 2021, a cessione già avvenuta – la aveva riportato l'indicazione del
III livello nonché l'indennità ad personam di euro 500,00 mensili lordi come da accordi intervenuti in sede di verbale di conciliazione del 12.7.21 e assunto che, cionondimeno, la cessionaria non aveva dato mai riconosciuto né la qualifica né la detta indennità, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come articolate e sopra riportate.
La società ”, costituitasi ritualmente in giudizio, contestava in via COtroparte_1 preliminare la propria legittimazione passiva, instando in via preliminare per l'autorizzazione alla CO chiamata in causa di;
nel merito, contestava recisamente la fondatezza delle domande attoree, ponendo in rilievo la mancanza di genuinità del verbale di conciliazione del 12.07.2021, in quanto asseritamente creato ad hoc dopo la cessione e retrodato per tentare di renderglielo opponibile;
comunque contestava che l'opponibilità dei due verbali in quanto mai entrati nella sua sfera di conoscenza, precisando di averne avuto notiziata solo quando, nell'autunno del 2021, il Pt_1 aveva cominciato a rivendicare, in via stragiudiziale, l'inquadramento superiore e l'indennità ad personam.
COtestava, quindi, la fondatezza delle domande attoree ponendo anche in rilievo – per quanto di interesse – che, nell'elenco del personale interessato al trasferimento d'azienda condiviso nell'ambito delle consultazioni sindacali, figurava inquadrato all'interno del IV° livello Pt_1
CO della classificazione del personale e che, comunque, , in vista della cessione del ramo d'azienda, si era sempre rifiutata d'inviarle i cedolini paga del personale interessato al trasferimento, tant'è che il cedolino di settembre 2021 – che riporta per la prima volta la qualifica di
3 CO al III e il riconoscimento dell'indennità ad personam – veniva elaborato da solo Pt_1 nell'ottobre 2021.
La resistente, nel proseguire la propria difesa, comunque contestava che nel caso di specie si potesse ritenere riconoscibile, in capo al la qualifica superiore stante la carenza dei Pt_1 presupposti previsti dall'art. 31 del CCNL, il quale richiede - ai fini della qualifica al III livello - lo svolgimento, in “autonomia operativa prevalente”, di “compiti di coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore a 30 unità in servizio presso unità operative e l'attività ispettiva indipendentemente dal numero degli addetti”, tutti presupposti fattuali non ricorrenti di fatto nel caso concreto;
comunque, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, chiedeva di
CO essere mantenuto indenne, alla luce di quanto previsto in sede di atto di cessione, da , di cui si era richiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa.
2. Il Giudice di prime cure, alla luce delle allegazioni, della documentazione prodotta nonché degli esiti delle prove orali assunte nel corso del giudizio, dato atto della discussione, all'udienza del 18.01.2024 emetteva sentenza con cui, motivato il rigetto dell'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo in ragione di esigenze di speditezza ed implicitamente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della resistente, ritenuti inopponibili nei confronti della terza cessionaria i due verbali di conciliazione e la busta paga di settembre 2021 in quanto privi di data certa, nondimeno riteneva fondata la domanda svolta in via di ulteriore subordine dalla parte ricorrente;
segnatamente alla luce della copiosa attività istruttoria orale svolta, giungeva ad accertare come in concreto il avesse svolto mansioni superiori, Pt_1 ponendo l'accento sull'accertamento dello svolgimento dell'attività ispettiva a prescindere dal numero di unità operative sottoposte alla sua attività, riconoscendo in favore dello stesso l'inquadramento al III livello ai sensi dell'art. 31 del CCNL di categoria.
Per effetto di tale accertamento, condannava la resistente a pagare, in favore del lavoratore, le differenze retributive dal momento della cessione, con i relativi accessori e, rigettata ogni altra domanda – in particolare quella volta al riconoscimento della indennità ad personam di euro 500,00 lordi mensili e delle relative conseguenze economiche - compensava in misura della metà le spese di lite e ne poneva la parte residua a carico della parte resistente, in quanto parzialmente soccombente.
3. Il già ricorrente interponeva appello in via principale avverso il capo della Pt_1
sentenza di rigetto della invocata indennità ad personam, in particolare impugnando il contenuto di cui alle pag. da 4 a 6 e da 12 a 13 della sentenza gravata dolendosi che il Giudice di prime cure non
4 avrebbe fatto buon governo delle regole di natura processuale circa la valutazione delle prove, avendo così errato nel negare il proprio diritto al riconoscimento della detta indennità, di euro
500,00 lordi mensili, con le conseguenze condannatorie in capo alla cessionaria, sua nuova datrice di lavoro.
In particolare, deduceva l'erroneità della sentenza impugnata: CO
- per avere ritenuto non opponibili i due verbali di conciliazione conclusi con nel luglio e nel settembre '21 in sede sindacale, nonostante dalle testimonianze – in particolare del teste sindacalista che si era occupato di entrambe le conciliazioni - fosse emerso che la Tes_1
cessionaria era a conoscenza di entrambi i verbali, in particolare deducendosi come il secondo accordo, contenente (anche) l'accettazione, da parte del lavoratore, del passaggio ad altro datore di lavoro, fosse stato sollecitato dalla stessa cessionaria;
quanto all'opponibilità dei detti verbali, la parte appellante invoca – dal punto di vista giuridico – la giurisprudenza che renderebbe possibile provare, anche tramite testi e per presunzioni, la data certa di una scrittura privata (segnatamente richiamando a tal fine Cass. n. 20723/21 e Cass. n.13242/21);
- per non aver dato rilevanza alla busta paga di settembre 2011, in quanto riportante fedelmente il contenuto della pattuizione del luglio 2021, a conferma della veridicità degli accordi.
Inoltre, parte appellante deduce l'erroneità della sentenza laddove giunge a ritenere che la nuova
CO datrice di lavoro non fosse a conoscenza dell'accordo intervenuto tra lavoratore e , ponendo in rilievo due circostanze che il giudice non avrebbe tenuto in considerazione:
1) che, nell'accordo depositato dalla datrice di lavoro ex art. 47 L. 428/1990, datato 16 settembre 2021, era stato specificatamente previsto, alla lettera f), che le parti si dovessero incontrare “nei primi giorni di ottobre 2021 al fine di una analisi delle posizioni lavorative anche con riferimento al punto c)”: ebbene - deduce l'appellante - che se tale circostanza si fosse avverata la società CDO avrebbe preso piena conoscenza delle qualifiche e delle retribuzioni del lavoratore
Pt_1
CO 2) il verbale di conciliazione tra e del 21.09.2024 – che peraltro richiamava il Pt_1 precedente verbale del luglio '21 - sarebbe stato concluso per specifica richiesta della stessa cessionaria come indicato nell'atto di cessione/acquisto, di talché parte appellata non potrebbe affermare di non esserne a conoscenza.
Alla luce delle deduzioni come sintetizzate, l'appellante in via principale chiedeva:
- in via istruttoria, ammettersi le prove orali già richieste in I grado - in particolare ai fini dell'escussione dei testi e del COciliatore, che aveva redatto e Testimone_2 Testimone_3
firmato i verbali di conciliazione del 12.07.2021 e del 21.09.2021;
5 - nel merito, previa riforma parziale della sentenza, il riconoscimento del diritto all'assegno ad personam (superminimo) dell'importo di € 500,00 mensili lordi, a far data dal 01.10.2021 come
“già previsto e contrattualizzato con il precedente datore di lavoro”, trattandosi di accordo ritenuto noto alla nuova società subentrata nel rapporto di lavoro.
4. La società ” – indicata per brevità CDO - ritualmente costituita, COtroparte_1 quanto all'appello proposto in via principale - reiterata l'eccezione di carenza di legittimazione CO passiva e la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di , contestava la rilevanza delle istanze istruttorie riproposte da controparte e chiedeva il rigetto della domanda avanzata nel merito da parte appellante in quanto ritenuta infondata in fatto e diritto, peraltro sollevando specifica deduzione di novità delle allegazioni argomentative svolte quanto all'asserita conoscenza degli accordi, con conseguente violazione dell'art. 345 c.c.
Svolgeva, inoltre, tempestivo appello incidentale, impugnando e chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice di I grado accoglieva la domanda (svolta dal ricorrente in via di ulteriore subordine) di accertamento dell'inquadramento del ricorrente al 3° livello ex art. 31 CCNL di categoria, con conseguente condanna alla corresponsione delle differenze retributive relative, oltre agli accessori.
A fondamento dell'appello incidentale si assume che il giudice avrebbe erroneamente valutato le prove orali ritenendo:
- che non sarebbero sufficienti per poter ritenere provato lo svolgimento di mansioni superiori;
piuttosto, da tali elementi probatori, sarebbe emerso lo svolgimento di mansioni rientranti nel concetto di “polifunzionalità del ruolo di guardia particolare giurata nell'ambito di tutti i servizi costituenti attività di vigilanza” come previsto dallo stesso CCNL;
- che, comunque, il giudice avrebbe errato nel ricondurre il lavoratore al III livello, in quanto non avrebbe dato corretta attuazione – in violazione delle norme interpretative del contratto di cui all'art. 1362 c.c. - alla previsione di cui all'art. 31 CCNL, il quale richiede che l'attività di coordinamento e controllo sia svolta con autonomia operativa, in via prevalente e con riguardo ad un numero di guardie superiore a 30, elementi che sarebbero carenti nel caso di specie;
in particolare, pone in evidenza che l'indifferenza del numero di guardie attiene solo all'attività ispettiva, che – secondo la prospettazione ermeneutica di parte appellante in via incidentale - deve aggiungersi e non porsi in alternativa rispetto all'attività di controllo e coordinamento, svolta nel caso di specie, al più, con riguardo a 17 unità., come incontestabilmente emerso.
Alla luce di tali prospettazioni e ritenendo, piuttosto, corretto l'inquadramento al IV° livello in coerenza con gli accordi sindacali ex art. 47 L. 428/1990, parte appellante chiedeva la riforma
6 della sentenza, con conseguente condanna del alla restituzione di quanto corrispostogli in Pt_1
esecuzione della sentenza di primo grado;
in subordine, per la denegata ipotesi d'accoglimento delle domande svolte in via principale dal sig. chiedeva di ridursi - anche facendo ricorso Pt_1 all'equità - le somme eventualmente riconosciute.
5. La Corte – alla luce degli atti e dei documenti di causa, ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio – perviene alla pronuncia di infondatezza di entrambi gli appelli – principale e incidentale – per le ragioni che seguono.
5.1 Quanto all'appello principale, si ritiene di avallare pienamente la valutazione giuridica svolta dal giudice di prime cure circa l'inopponibilità, alla terza cessionaria, per mancanza di data certa1 dei due verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale tra lavoratore e società cedente – verbali del 12.7.2021 (doc.1, all.to appello) e del 21.9.202, che richiama il precedente (doc.2, all.to CO appello) – nonché della busta paga redatta da solo nell'ottobre 2021 con riguardo alla mensilità di settembre'21, contenente il riconoscimento - per la prima volta - dell'inquadramento del lavoratore al III livello e l'indennità ad personam (cfr. doc.5, parte appellante, pag. 15); correttamente il giudice di prime cure ha concluso per l'inutilizzabilità di tali documenti giacché privi di data certa, precisando come “tale caratteristica” non possa “ottenersi per il tramite di una testimonianza, ex art. 2704 c.c.”, dovendosi chiarire – a confutazione di quanto, invece, sostenuto da parte appellante in via principale - che è inapplicabile, nel caso di specie, la giurisprudenza richiamata dalla medesima quanto alla possibilità di provare per testi la data certa.
A tale conclusione si perviene valorizzando proprio la giurisprudenza in questione, secondo cui, avendo riguardo all'interpretazione dell'art. 2704, co.1, c.c. e premesso che la norma appena richiamata esprime la regola secondo cui la data della scrittura privata carente di sottoscrizione autentica non è opponibile ai terzi se non dal giorno in cui essa è registrata (cfr. in termini riassuntivi sul tema, Cass. 21/07/2021, n. 20723), ha sì esteso la possibilità di accedere alla testimonianza in ragione dell'assenza di un'elencazione tassativa dei fatti su cui poter ritenere l'opponibilità degli atti privi di data certa, ma ha significativamente precisato che - laddove manchi la registrazione - il giudice potrà accertare se esiste un fatto – che ben potrà essere provato anche per testimoni o per presunzioni, sottoposti al suo prudente apprezzamento – che sia “dotato di connotazioni tali da dimostrare l'anteriorità della formazione del documento” (cfr. Cass. civ.,
n.11220 del 26/04/2024, laddove si legge :“quando mancano le prove tipiche di certezza previste dall'articolo 2704, comma 1, c.c., affinché la data sia opponibile ai terzi è necessario dimostrare con certezza l'antecedente formazione del documento. Tale dimostrazione può avvalersi di prove testimoniali o presunzioni, a condizione che evidenzino un fatto determinante e non si limitino a creare una mera apparenza sulla data del documento. La prova storica o critica del momento della redazione della scrittura privata non equipara la data a quelle specificate nell'articolo 2704, in quanto non fornisce una certezza oggettiva sulla data del documento”; conforme Cass. n.13242/21, ove si legge: “[…] la data della scrittura è certa e computabile riguardo ai terzi solo dal giorno in cui si verifica un fatto che stabilisca in modo certo l'anteriorità della formazione del documento. A tale proposito la giurisprudenza, se esclude l'ammissibilità della prova per testi o per presunzioni direttamente vertente sulla data, ammette che la prova per testimoni o per presunzioni possa avere per oggetto i fatti idonei a stabilire in modo certo l'anteriorità della formazione del documento”; cfr. anche cfr. Cass. 12/09/2016, n. 17926).
Orbene, nel caso di specie, le prove orali svolte nel corso del giudizio e di cui parte appellante in via principale chiede l'ammissione in tale sede, non sono volte all'accertamento di un fatto storico dotato dei crismi delineati dalla costante giurisprudenza di legittimità al fine di ancorarvi, con certezza, l'anteriorità della formazione dei documenti in questione – il verbale del
12.7.2021, poi richiamato dal successivo verbale di conciliazione del 21.9.2021, e la busta paga del settembre 2021 – quanto, piuttosto, all'accertamento della prova storica del momento formativo e di sottoscrizione di tali documenti, ipotesi che, come ben chiarito alla giurisprudenza di legittimità - a cui si ritiene di dare continuità, non essendovi valide ragioni giuridiche per discostarsene - “non equipara la data a quelle specificate nell'articolo 2704, in quanto non fornisce una certezza oggettiva sulla data del documento”.
Alla luce di quanto precisato, si ritiene pertanto di ribadire la conclusione a cui è giunto il giudice di prime cure - e già richiamata – circa l'inutilizzabilità, ai fini decisori dei documenti sopra richiamati, avendo dato corretta attuazione ai principi giuridici delineati in materia di prova della data certa di scrittura privata ex art. 2704 c.c.
Fondata deve ritenersi, inoltre, l'eccezione di violazione di nova in appello svolta dalla parte appellata CDO con riguardo alle deduzioni svolte da secondo cui, in estrema sintesi, quanto Pt_1 pattuito alla lett. f) dell'accordo sindacale ex art. 47 L. 428/1990 (nella parte in cui si legge: “le parti si incontreranno nei primi giorni di ottobre 2021 al fine di una analisi delle posizioni
8 lavorative anche con riferimento al punto c)”) e nell'atto notarile del 20.09.2021 (nella parte in cui si trae: “la sottoscrizione da parte di tutti i Dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, 4° comma del codice civile, dell'art. 411, 3° comma e dell'art. 412 del c.p.c., di un verbale di
CO CO conciliazione con e CdO in cui gli stessi daranno atto di più nulla avere a pretendere da e
CO CdO in relazione all'intercorso rapporto di lavoro con con rinuncia ad ogni eccezione e/o rivendica in merito, comportando la sterilizzazione degli oneri/obbligazioni e degli effetti tutti previsti dall'art. 2112 c.c. in capo a CdO e quindi con conseguente elisione di ogni vincolo di
CO continuità e/o solidarietà con e la liberazione di CdO da ogni e qualsiasi peso, debito e onere CO afferente/imputabile alla gestione di con riferimento a tutti gli istituti legali, contrattuali e aziendali, nessuno escluso, ed alle pattuizioni collettive ed individuali, nessuna esclusa. Il
Venditore dovrà ottenere la COciliazione Dipendenti entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla
Data di Efficacia”), avrebbe dovuto condurre a ritenere accertato che CDO era a conoscenza delle CO specifiche pattuizioni intervenute tra stesso ed , pattuizioni pertanto – secondo la Pt_1
prospettazione del lavoratore – opponibili anche alla nuova datrice di lavoro.
Ebbene si ritiene che tali prospettazioni, in quanto non integranti mere difese ma veri e propri nuovi temi di indagine, subiscano lo sbarramento della norma di cui all'art. 345 c.p.c., che ne inibisce l'indagine sia dal punto di vista istruttorio, sia quanto al merito.
Tirando le fila di quanto sopra esposto, assorbita ogni altra considerazione in quanto ultronea, si perviene ad escludere la fondatezza dell'appello svolto in via principale dal Pt_1 dovendosi confermare quanto valutato e concluso dal giudice di prime cure circa l'infondatezza della domanda svolta dal medesimo con riguardo alla rivendicata indennità mensile, lorda, ad personam.
5.2. Parimenti infondato deve ritenersi l'appello svolto in via incidentale da CDO.
Si ritiene, infatti, che le argomentazioni proposte al fine di fondare le doglianze svolte con riguardo alla sentenza, laddove ha riconosciuto la fondatezza della domanda svolta (“in via di ulteriore subordine”) dal lavoratore al fine di vedersi riconosciuto il III livello professionale del
CCNL di categoria con conseguente condanna alle differenze retributive a decorrere dal 1.10.2021, non siano idonee a scalfire le davvero esaurienti e convincenti considerazioni svolte dal Tribunale di RA.
Ed invero, il Giudice di prime cure - attraverso una puntuale applicazione, al caso di specie, delle norme con riguardo alla valutazione dell'ampio compendio probatorio a sua disposizione - è giunto incontrovertibilmente ad accertare che ha concretamente svolto le seguenti mansioni: Pt_1
9 - partecipato “affiancando il proprietario, ad incontri con le sigle sindacali” 2;
- intrattenuto rapporti diretti con i clienti3;
- svolto attività di referente della Prefettura di RA e Forlì-Cesena al fine di ottenere i titoli di Polizia per le “G.d.G.”4; 2 Si riportano in questa e nelle note a seguire, i passaggi motivazionali più significativi, in quanto avallati in tale sede alla luce della previa valutazione di correttezza ed adeguatezza del ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure:
“Il ha partecipato, affiancando il proprietario, ad incontri con le sigle sindacali (teste “io Pt_1 Tes_1Co compaio a livello sindacale in questa vicenda nel 2020, perché mi occupavo delle guardine giurate di e mi Co rapportavo con n quanto era caposervizio delegato dal proprietario i;
A.D.R.: lei quanto ci Pt_1 Tes_2 ha avuto a che fare come contraddittore in ambito sindacale ? 6 mesi circa, abbiamo anche fatto delle assemblee;
A.D.R.: verbalizzate ? no, ma sono state fatte insieme a CISL congiuntamente a noi e poi era presente anche CP_3 UGL che interveniva separatamente;
A.D.R.: dove le avete fatte ? presso la sede di via Monti alle Bassette dove aveva Co sede la centrale operativa di;
A.D.R.: il ricorrente rappresentava l'azienda ? no, nelle assemblee no, ma partecipava;
durante gli incontri con l'azienda, affiancava il proprietario;
A.D.R.: quanti incontri avete fatto di questo tipo in cui affiancava l'azienda ? 5 o 6, anzi forse 8, ricordo in particolare la vicenda della sospensione Pt_1Co della licenza di e subentro temporaneo di , che poi rinunciò e poi arrivò CDO;
A.D.R.: a questi incontri Parte_3Co in cui si discuteva della sospensione della licenza di e dei vari subentri il ffiancava il uale Pt_1 Tes_2 capo servizio;
A.D.R. ce n'erano altri di capi servizio oltre al in quel momento c'erano solo Pt_1 Pt_1 che era anche il proprietario;
anzi il ra il proprietario mentre capo servizio era solo Tes_2 Tes_2 Pt_1 e noi quando scrivevamo mettevamo all'attenzione di e p.c. capo servizio A.D.R.: quanti Tes_2 Pt_1Co lavoratori aveva ? penso fossero 17 su RA, compresi i due amministrativi)”). 3 Cfr. sentenza I grado: “ aveva anche rapporti diretti con i clienti (teste “sì, lo so perché in Pt_1 Tes_1 occasione della questione delle automobili chiedemmo che le auto fossero date in utilizzo alle guardie giurate in quanto alcune di esse abitavano più vicino alla clientela rispetto alla sede di RA, ossia c'erano guardie che vivevano a Cesena, Forlì e che dovevano venire a RA a prendere l'auto e poi andare a fare il loro servizio presso clienti siti nelle città in cui vivevano;
la ci rispose di no, che quindi dovevano fare il giro per RA;
A.D.R.: questa CP_4 cosa la seguì ? sì, insieme a alla fine firmai io, penso anche la e CISL, e Pt_1 Tes_2 CP_3 Pt_1
. Tes_2 4 Cfr. sentenza I grado: “Un'altra significativa conferma del ruolo di capo servizio è emerso dalle testimonianze (assunte d'ufficio) di due addette amministrative delle Prefetture interessate (teste “…siamo territorialmente Tes_4 competenti sulle singole guardie giurate che hanno la residenza nella provincia di FC;
solo per esse, anche se poi Co lavorano in altre province”) all'attività di (Forlì-Cesena e RA). L'addetta di FC (teste ha confermato i suoi rapporti con il l quale si rapportava alla Tes_4 Pt_1 CP_4Co per conto di (“A.D.R. ha mai conosciuto nell'espletamento delle sue funzioni ? sì, si occupava COtroparte_5Co delle g.p.g. di;
veniva in ufficio lui a portare la documentazione che serviva, comprese le istanze;
io avevo lui come Co riferimento per se dovevo chiedere della documentazione;
poi veniva anche a ritirare i titoli di polizia;
A.D.R.: si ricorda come le venne indicato e da chi ? ricordo che il dott. venne a parlare con il nostro capo area e nel Tes_2 contesto di quel discorso mi venne fatto il nome del perché credo che avesse questo tipo di incarico Quale Pt_1 Co incarico ? essere referente per la prefettura di FC, per le g.p.g. di;
di scritto non ho nulla, ma si tratta di intese verbali;
noi procediamo così; A.D.R.: di fatto poi se ne occupò direttamente il sì; A.D.R.: il on Pt_1 Tes_2 aveva rapporti con lei per quelle incombenze di ufficio di cui si diceva prima ? no;
A.D.R.: le risulta la partecipazione a riunioni presso la prefettura di FC del in sostituzione del ? non mi ricordo;
A.D.R.: chi ha Pt_1 Tes_2 rapporti con lei per CDO ? normalmente è o per le cose più importanti, oppure poi Persona_1 Per_2
, ora;
poi per portare la documentazione e riprenderla vengono alcune g.p.g.,
[...] COtroparte_6 ossia , , qualche volta;
A.D.R.: Persona_3 Persona_4 Persona_5 Pt_1 rispetto a portare o prendere i documenti faceva altro ? io per integrazioni documentali p.e. chiamavo Pt_1 Co A.D.R.: adesso chi chiama per C.D.O. ? , che è mio referente, come lo era stato per;
per CP_6 Pt_1 Co cose più importanti mi rapporto con;
A.D.R.: e all'epoca per le cose più importanti di a chi si Persona_1 riferiva ? MORELLI per le G.P.G. (documenti per avere un titolo di polizia); per il resto – ossia se c'è un problema per l'istituto – veniva chiamato il titolare della licenza, ossia ). Tes_2 L'addetta di RA (teste ha fornito un racconto del tutto sovrapponibile anche per la Prefettura Tes_5 Co ravennate (“A.D.R.: lei si occupa dei rapporti con le guardie giurate ? sì A.D.R.: lei si è occupata anche di ? sì; A.D.R. ha mai conosciuto nell'espletamento delle sue funzioni ? certo, era il referente per l'unità COtroparte_5 di RA della g.p.g.; veniva in prefettura a depositare le domande di rilascio e rinnovo del decreto e del porto
10 - organizzato l'attività svolta dalle altre guardie giurate5;
- svolto attività di ispezione con riguardo a 17 unità operative ed è stato partecipe di procedimenti disciplinari 6.
Tanto accertato dal punto di vista fattuale in coerenza con il convergente compendio probatorio, il Giudice di prime cure – in piena attuazione dei criteri valutativi in materia di riconoscimento di inquadramento superiore delineato dalla costante giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass., Ord. n. 25772, del 26.9.2024, ha ribadito che “al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell' inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n. 27887/2009 e Cass. Civ.
n. 36358/2021)” – si è confrontato con le previsioni di natura contrattuale del CCNL di categoria, in primo luogo avendo riguardo a quanto previsto con riguardo al IV livello formalmente attribuito al ritenendolo - ancorché implicitamente, ma in modo inequivocabile - non adeguato alle Per_6
d'armi per le g.p.g.; una volta la competenza era della prefettura dove la guardia lavorava;
ora invece è competente la prefettura di residenza;
lui si informava con l'ufficio nostro delle varie scadenze dei decreti e portava lui le domande di rilascio e ritirava i decreti;
A.D.R.: chi lo indicò come referente? Non è mai stato depositato un incarico ufficiale scritto, veniva lui e basta;
noi se avevamo bisogno chiamavamo per la gestione delle g.p.g. il e non il Pt_1 titolare A.D.R.: oggi chi c'è per C.D.O. che fa questa cosa ? la maggior parte delle volte viene il referente Tes_2 di RA che è , oppure la;
poi a volte viene anche una semplice guardia Persona_7 Parte_4 giurata;
ma noi se abbiamo bisogno chiamiamo o o la ”). Per_7 Pt_4 Sul punto è bene inoltre evidenziare che l'attività di referente della che all'epoca il faceva per CP_4 Pt_1 IBS, quella stessa attività attualmente (per C.D.O.) la svolgono proprio dei capi – o vicecapi – servizio (“A.D.R. GIUSEPPE TESTA: quale inquadramento ha il ? è capo servizio per la u.o. di Cesena e Cervia, l'unità CP_6 operativa ha circa 100 addetti g.p.g….A.D.R. : quale inquadramento hanno e ? Persona_1 Per_7 Pt_4 è capo servizio dell'u.o. di Faenza-Lugo-RA-Bologna; è vice capo servizio del Per_7 Pt_4 Per_7 anche questa u.o. ha sui 100 addetti”).
Co 5 Cfr. sentenza I grado: “Anche le altre guardie giurate dell'allora hanno confermato il ruolo di i capo Pt_1 Co servizio. Cosi il teste (“A.D.R.: chi era il capo servizio in ? A.D.R.: come vi siete conosciuti Tes_6 Emai_1
? nel 2018 venne acquisita da , il nuovo titolare mise ome nuovo capo servizio CP_7 CP_2 Pt_1 di , ed io che ero il precedente capo servizio di passai in centrale operativa;
A.D.R: lei CP_2 CP_7 questa cosa l'accettò ? ci fu un accordo tra di noi;
mi andava bene lavorare in centrale operativa;
i soldi erano sempre uguali e la mansione sempre il 3° livello;
A.D.R.: chi faceva i turni ? A.D.R.: chi faceva le ispezioni ? Emai_1 Co in accordo con il titolare della licenza;
A.D.R.: c'erano impiegate amministrative in ? una certa Pt_1 Per_
e una non ricordo i cognomi;
A.D.R.: c'era una certa ? sì, faceva un po' di amministrazione Per_8 Per_9 e un po' di centrale operativa… A.D.R.: il titolare dove si trovava ? era di Modena, veniva giù una o due volte alla settimana;
credo che avesse una agenzia di portierato a Modena anche;
A.D.R.: chi dava le ferie ? le chiedevamo a anche i permessi”. Pt_1 CO concrete mansioni svolte dal quando già lavorava per e comunque già a decorrere dagli Pt_1 effetti della cessione del ramo d'azienda (1.10.2023); mansioni che, in ragione della loro qualità, hanno correttamente condotto il giudice a ritenere maggiormente adeguato al caso concreto l'inquadramento rivendicato dal lavoratore, così come espressamente previsto dall'art. 31 del
CCNL di categoria, secondo cui al III livello “Sono ricompresi i lavoratori che, comunque denominati, oltre alle attività indicate dall'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010 n. 269, svolgono con autonomia operativa prevalentemente compiti di coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore a 30 unità in servizio presso unità operative autonome e l'attività ispettiva indipendentemente dal numero degli addetti”.
In modo specifico, si ritiene che il giudice di prime cure abbia svolto una valutazione non quantitativa ed atomistica dello svolgimento delle attività concretamente svolte dal quanto Pt_1
piuttosto qualitativa, in piena aderenza ai criteri interpretativi offerti dalla Suprema Corte, ponendo quindi la propria attenzione decisoria sull'attività di natura ispettiva, rilevando come, per espressa previsione contrattuale di riferimento, con riguardo a tale tipo di attività sia del tutto indifferente il numero di guardie giurate.
Tale conclusione presuppone una lettura dell'art. 31 CCNL cit. difforme rispetto a quella proposta dalla parte appellante in via incidentale, la quale ritiene - in estrema sintesi - che una corretta esegesi della norma dovrebbe condurre a ritenere riconoscibile l'inquadramento del lavoratore al III livello laddove tutte le attività ivi previste (oltre a quelle previste per classi
svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10 Dicembre 2010, n. 269 quali, a titolo esemplificativo: - operatore di centrale operativa tipologia B e C allegato E D.M. 10 dicembre 2010 n. 269; - vigilanza ispettiva: servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti;
- vigilanza fissa: servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;
- vigilanza antirapina: servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione di reati contro il patrimonio;
- vigilanza antitaccheggio: servizio svolto mediante la sorveglianza di beni esposti alla pubblica fede, nell'ambito della distribuzione commerciale, finalizzata a prevenire reati il furto e/o il danneggiamento dei beni stessi;
- telesorveglianza: servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata;
- televigilanza: servizio di controllo a distanza di un bene mobile o immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di vigilanza consenta una puntuale individuazione dei ruoli, mansioni e funzioni della guardia particolare giurata, le Parti convengono quanto segue: la classificazione del personale tecnico- operativo, fatto salvo il principio della polifunzionalità del ruolo della guardia particolare giurata nell'ambito di tutti i servizi costituenti attività di vigilanza cui l'abilita il relativo decreto di nomina, è articolata in 2 distinte aree professionali, in ciascuna delle quali i livelli di inquadramento vengono stabiliti sulla base delle varie professionalità e delle effettive specifiche mansioni. promuovere l'intervento della guardia giurata;
- interventi sugli allarmi: servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile;
- scorta valori: servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;
- trasporto valori: servizio di trasferimento di somme di denaro o altri beni e titoli di valore da un luogo ad un altro effettuato da guardie giurate su veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'istituto. - addetto all'attività di contazione e trattamento del denaro. Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di meccanico qualificato”.
12 funzionali dall'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010 del ) – ossia l'attività di COtroparte_8
coordinamento e controllo, con carattere prevalente e con riguardo a 30 unità in servizio, nonché
l'attività ispettiva, a prescindere dal numero di guardie – siano svolte in via cumulativa dallo stesso lavoratore che rivendichi tale livello di inquadramento.
Invero, tale lettura perviene ad una conclusione interpretativa oltre modo gravosa per il lavoratore, peraltro non aderente alla stessa lettura ragionata della norma di riferimento che, a ben vedere, avuto riguardo all'incipit - formulato nei seguenti termini: “Sono ricompresi i lavoratori che, comunque denominati, oltre alle attività indicate dall'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010 n. 269, svolgono…” - consente di interpretare la “e” posta tra la locuzione “svolgono con autonomia operativa prevalentemente compiti di coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore
a 30 unità in servizio presso unità operative autonome” e la frase immediatamente successiva -
“l'attività ispettiva indipendentemente dal numero degli addetti” – in termini disgiuntivi.
In tal modo interpretata, al fine di potere ritenere integrato l'inquadramento del III livello può dirsi che la disposizione consenta di ritenere delineabili due ipotesi:
1. lo svolgimento da parte del lavoratore “oltre alle attività indicate dall'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010 n. 269”, “compiti di coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore a 30 unità in servizio presso unità operative autonome”, con connotati di compiti di coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore a 30 unità in servizio presso unità operative autonome”,
2. lo svolgimento da parte del lavoratore “oltre alle attività indicate dall'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010 n. 269”, di “attività ispettiva indipendentemente dal numero degli addetti”.
Diversamente opinando, infatti, si perverrebbe alla conclusione che un medesimo lavoratore dovrebbe svolgere contemporaneamente una quantità di mansioni – eterogenee per natura – poco ragionevole con quanto in effetti esigibile.
Così intesa la norma dal punto di vista ermeneutico, si osserva come alla seconda ipotesi delineata abbia inteso riferirsi il Giudice di I grado laddove ha concluso “che lo svolgimento di attività ispettiva (che, come visto, ha caratterizzato tra le altre le attività del , prescinde dal Pt_1
numero delle guardie addette (e, quindi, è irrilevante che e controllasse 17 e non 31); Pt_1 altro lato dell'attività ispettiva era poi quella disciplinare, che è risultato chiaramente essere svolta dal er conto del datore di lavoro. Pt_1
Ne consegue la spettanza del 3° livello”.
Si giunge in tal modo a confermare le valutazioni svolte dal Giudice di prime cure avendo dato piena attuazione ai canoni ermeneutici in materia secondo cui: “Il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa
13 infatti in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione che la sentenza abbia tra-scurato di dare esplicitamente conto delle predette fasi e sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento” (Cass. civ. sez. un., 27/01/2020, n. 1718).
6. Rigettati entrambi gli appelli, attesa quindi la reciproca soccombenza delle parti, si addiviene alla integrale compensazione delle spese di lite in applicazione del disposto di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c.
Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. n. 115/02 ai fini del versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Bologna, 29/04/2025
Il COsigliere Estensore Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 6 della sentenza gravata nella parte di interesse: “Il documento in questione” – n.d.r. verbale del 12.7.2021 –
“evidentemente privo di data certa (non potendo tale caratteristica ottenersi per il tramite di una testimonianza, ex art. 2704 c.c.), come peraltro eccepito dalla stessa difesa resistente (“L'accordo individuale del 12.07.2021 è privo dei requisiti di validità, mancando l'indicazione dell'assistenza sindacale al lavoratore ed essendo stato sottoscritto successivamente alla cessione di ramo d'azienda e poi strumentalmente retrodatato al 12 luglio 2021”), non può essere posto a fondamento della decisione.
Allo stesso modo deve ragionarsi con il verbale di conciliazione pure esso sottoscritto in sede sindacale il 21.9.2021, Co nel quale – in relazione al trasferimento del ramo di azienda – e chiudono ogni rapporto tra loro, Pt_1 richiamando in premessa l'accordo del 12.7.2021: anche questo documento è del tutto privo di data certa (un documento privo di data certa richiama un altro documento privo di data certa: evidentemente nulla di fatto in punto a prova della data certa, per nessuno dei due documenti)”. Co Anche la prima (ed unica) busta paga emessa da e contenente il superiore
7 6 Cfr. sentenza I grado: “ ffettivamente si occupava di ispezioni e procedimenti disciplinari (teste Pt_1 Tes_1
“sulle auto abbiamo mandato comunicazioni a firme congiunte alla Prefettura di RA che ci rispose;
sui procedimenti disciplinari ci siamo scontrati io e erché non ritenevo corrette le ispezioni dalle quali erano Pt_1 poi nate delle contestazioni;
A.D.R.: come sono finite questi procedimenti ? con lettere di richiamo, firmate da a su iniziativa del capo servizio ). Tes_2 Pt_1 7 Si riporta la sentenza gravata – qui confermata - nella parte di interesse: “Tanto accertato in fatto, ai sensi del CCNL applicabile al caso di specie emerge che appartengono al 4° livello: “…i lavoratori, comunque denominati, che
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli COsigliere relatore dott. Roberto Pascarelli COsigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 449/2024 RGA avverso la sentenza n. 39/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 247/2022, pubblicata in data 18.01.2024, non notificata;
avente ad oggetto: inquadramento e differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 29.4.2025; promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] e residente a Parte_1 C.F._1
RA, frazione Lido Adriano, in Via Rossini n. 48, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Di
Maso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna via G.L. Bernini n. 1, giusta procura in atti;
- appellante in via principale;
contro
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. e COtroparte_1 P.IVA_ P.I.: ), avente sede legale in Bolzano, Via Lancia n. 6, rappresentata e difesa dagli P.IVA_2 avv.ti Andrea Dell'Omarino ed Enrico Togni del Foro di Verona, entrambi domiciliatari in Verona,
Stradone A. Provolo n. 26, come da procura in atti;
- appellata ed appellante in via incidentale;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1 COcisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CO ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, conveniva innanzi al Tribunale di RA, in funzione di giudice del lavoro, la Parte_2 società ” – subentrata, a far data, dal giorno 01.10.2021 nel rapporto di COtroparte_1 rapporto originariamente instaurato dal ricorrente con la società “ (di COtroparte_2
CO seguito indicata per brevità) la quale, nell'agosto 2021, aveva ceduto il ramo d'azienda relativo ai servizi di vigilanza (per quanto di interesse in tale sede) alla parte convenuta – per sentir accogliere le seguenti conclusioni: in via principale – accertarsi la qualifica di III livello del CCNL Istituti di Vigilanza e dell'indennità di euro 500,00 lorde ad personam mensili, a decorrere dal mese di settembre 2021, sulla base del verbale di conciliazione concluso in sede sindacale il 12.7.2021 dal ricorrente con
CO
, con condanna della convenuta al pagamento di tutte le differenze retributive e dei relativi accessori;
CO in via subordinata - accertarsi l'accordo raggiunto in sede di trattative tra il ricorrente e quanto ad una retribuzione netta mensile di € 2000,00, con conseguente condanna della cessionaria al pagamento delle differenze retributive;
in via di ulteriore subordine - accertarsi lo svolgimento in concreto delle mansioni di “Capo
Servizio” da parte del ricorrente, con conseguente inquadramento al III livello del CCNL Istituti di
Vigilanza, e condanna della cessionaria alle differenze retributive ed ai relativi oneri.
A fondamento di tali pretese deduceva che, in data 25.1.2018, a seguito di Parte_1
trattative - in cui gli era stata garantita una retribuzione netta mensile di € 2000,00 - era stato
CO assunto alle dipendenze della società con un contratto a tempo indeterminato con qualifica di
“guardia particolare giurata”, addetto alla sede di RA ed inquadrato nel 4° livello del CCNL di categoria.
Assumeva che, nel corso del rapporto, aveva rivendicato l'inquadramento al III livello in quanto, sin dall'inizio del rapporto, aveva svolto attività di “Capo Servizio”, in particolare per avere redatto documentazione per l'esecuzione del servizio stesso, organizzato i turni di lavoro e delle consegne, svolto procedimenti disciplinari, essendo stato autorizzato anche a comminare sanzioni disciplinari, ed intrattenuto rapporti con le Prefetture di RA e Forlì-Cesena e con i clienti delle due
Provincie.
Richiesta la regolarizzazione del rapporto con il superiore inquadramento al 3° livello e la corresponsione delle differenze retributive dovute in relazione alla concordata retribuzione mensile CO netta di €. 2.000,00, in data 12.7.21 e concludevano verbale di conciliazione in sede Pt_1
2 sindacale con cui la società datrice di lavoro riconosceva al lavoratore la specifica del livello 3° ed un'indennità ad personam non assorbibile di € 500,00 lordi mensili “quale elemento di garanzia della somma concordata originariamente all'atto dell'assunzione come condizione posta dal lavoratore (pari ad euro 2000 nette mensili)”, a tacitazione di qualsivoglia ulteriore richiesta e/o risarcimento per qualsivoglia motivo in qualsivoglia sede, con effetti da settembre 2021. CO Nel proseguire, deduceva che, a settembre 2021, la società comunicava Pt_1
formalmente di avere proceduto, nel precedente mese di agosto, alla cessione del ramo di azienda alla società ”, in forza della quale i lavoratori interessati sarebbero CP_1 COtroparte_1
transitati dall'una all'altra realtà aziendale mediante passaggio diretto, alle condizioni economiche applicate al momento della cessione.
CO In tale contesto, in data 21.09.2021, tra e veniva concluso ulteriore accordo conciliativo Pt_1 in sede sindacale, nell'ambito del quale il lavoratore accettava il passaggio del lavoratore da
[...]
a CDO Spa, richiamando anche l'accordo sindacale del 12.07.2021. CP_2
Tanto premesso ed ulteriormente precisato che nella busta paga di settembre 2021 -
CO elaborata solo nell'ottobre 2021, a cessione già avvenuta – la aveva riportato l'indicazione del
III livello nonché l'indennità ad personam di euro 500,00 mensili lordi come da accordi intervenuti in sede di verbale di conciliazione del 12.7.21 e assunto che, cionondimeno, la cessionaria non aveva dato mai riconosciuto né la qualifica né la detta indennità, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come articolate e sopra riportate.
La società ”, costituitasi ritualmente in giudizio, contestava in via COtroparte_1 preliminare la propria legittimazione passiva, instando in via preliminare per l'autorizzazione alla CO chiamata in causa di;
nel merito, contestava recisamente la fondatezza delle domande attoree, ponendo in rilievo la mancanza di genuinità del verbale di conciliazione del 12.07.2021, in quanto asseritamente creato ad hoc dopo la cessione e retrodato per tentare di renderglielo opponibile;
comunque contestava che l'opponibilità dei due verbali in quanto mai entrati nella sua sfera di conoscenza, precisando di averne avuto notiziata solo quando, nell'autunno del 2021, il Pt_1 aveva cominciato a rivendicare, in via stragiudiziale, l'inquadramento superiore e l'indennità ad personam.
COtestava, quindi, la fondatezza delle domande attoree ponendo anche in rilievo – per quanto di interesse – che, nell'elenco del personale interessato al trasferimento d'azienda condiviso nell'ambito delle consultazioni sindacali, figurava inquadrato all'interno del IV° livello Pt_1
CO della classificazione del personale e che, comunque, , in vista della cessione del ramo d'azienda, si era sempre rifiutata d'inviarle i cedolini paga del personale interessato al trasferimento, tant'è che il cedolino di settembre 2021 – che riporta per la prima volta la qualifica di
3 CO al III e il riconoscimento dell'indennità ad personam – veniva elaborato da solo Pt_1 nell'ottobre 2021.
La resistente, nel proseguire la propria difesa, comunque contestava che nel caso di specie si potesse ritenere riconoscibile, in capo al la qualifica superiore stante la carenza dei Pt_1 presupposti previsti dall'art. 31 del CCNL, il quale richiede - ai fini della qualifica al III livello - lo svolgimento, in “autonomia operativa prevalente”, di “compiti di coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore a 30 unità in servizio presso unità operative e l'attività ispettiva indipendentemente dal numero degli addetti”, tutti presupposti fattuali non ricorrenti di fatto nel caso concreto;
comunque, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, chiedeva di
CO essere mantenuto indenne, alla luce di quanto previsto in sede di atto di cessione, da , di cui si era richiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa.
2. Il Giudice di prime cure, alla luce delle allegazioni, della documentazione prodotta nonché degli esiti delle prove orali assunte nel corso del giudizio, dato atto della discussione, all'udienza del 18.01.2024 emetteva sentenza con cui, motivato il rigetto dell'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo in ragione di esigenze di speditezza ed implicitamente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della resistente, ritenuti inopponibili nei confronti della terza cessionaria i due verbali di conciliazione e la busta paga di settembre 2021 in quanto privi di data certa, nondimeno riteneva fondata la domanda svolta in via di ulteriore subordine dalla parte ricorrente;
segnatamente alla luce della copiosa attività istruttoria orale svolta, giungeva ad accertare come in concreto il avesse svolto mansioni superiori, Pt_1 ponendo l'accento sull'accertamento dello svolgimento dell'attività ispettiva a prescindere dal numero di unità operative sottoposte alla sua attività, riconoscendo in favore dello stesso l'inquadramento al III livello ai sensi dell'art. 31 del CCNL di categoria.
Per effetto di tale accertamento, condannava la resistente a pagare, in favore del lavoratore, le differenze retributive dal momento della cessione, con i relativi accessori e, rigettata ogni altra domanda – in particolare quella volta al riconoscimento della indennità ad personam di euro 500,00 lordi mensili e delle relative conseguenze economiche - compensava in misura della metà le spese di lite e ne poneva la parte residua a carico della parte resistente, in quanto parzialmente soccombente.
3. Il già ricorrente interponeva appello in via principale avverso il capo della Pt_1
sentenza di rigetto della invocata indennità ad personam, in particolare impugnando il contenuto di cui alle pag. da 4 a 6 e da 12 a 13 della sentenza gravata dolendosi che il Giudice di prime cure non
4 avrebbe fatto buon governo delle regole di natura processuale circa la valutazione delle prove, avendo così errato nel negare il proprio diritto al riconoscimento della detta indennità, di euro
500,00 lordi mensili, con le conseguenze condannatorie in capo alla cessionaria, sua nuova datrice di lavoro.
In particolare, deduceva l'erroneità della sentenza impugnata: CO
- per avere ritenuto non opponibili i due verbali di conciliazione conclusi con nel luglio e nel settembre '21 in sede sindacale, nonostante dalle testimonianze – in particolare del teste sindacalista che si era occupato di entrambe le conciliazioni - fosse emerso che la Tes_1
cessionaria era a conoscenza di entrambi i verbali, in particolare deducendosi come il secondo accordo, contenente (anche) l'accettazione, da parte del lavoratore, del passaggio ad altro datore di lavoro, fosse stato sollecitato dalla stessa cessionaria;
quanto all'opponibilità dei detti verbali, la parte appellante invoca – dal punto di vista giuridico – la giurisprudenza che renderebbe possibile provare, anche tramite testi e per presunzioni, la data certa di una scrittura privata (segnatamente richiamando a tal fine Cass. n. 20723/21 e Cass. n.13242/21);
- per non aver dato rilevanza alla busta paga di settembre 2011, in quanto riportante fedelmente il contenuto della pattuizione del luglio 2021, a conferma della veridicità degli accordi.
Inoltre, parte appellante deduce l'erroneità della sentenza laddove giunge a ritenere che la nuova
CO datrice di lavoro non fosse a conoscenza dell'accordo intervenuto tra lavoratore e , ponendo in rilievo due circostanze che il giudice non avrebbe tenuto in considerazione:
1) che, nell'accordo depositato dalla datrice di lavoro ex art. 47 L. 428/1990, datato 16 settembre 2021, era stato specificatamente previsto, alla lettera f), che le parti si dovessero incontrare “nei primi giorni di ottobre 2021 al fine di una analisi delle posizioni lavorative anche con riferimento al punto c)”: ebbene - deduce l'appellante - che se tale circostanza si fosse avverata la società CDO avrebbe preso piena conoscenza delle qualifiche e delle retribuzioni del lavoratore
Pt_1
CO 2) il verbale di conciliazione tra e del 21.09.2024 – che peraltro richiamava il Pt_1 precedente verbale del luglio '21 - sarebbe stato concluso per specifica richiesta della stessa cessionaria come indicato nell'atto di cessione/acquisto, di talché parte appellata non potrebbe affermare di non esserne a conoscenza.
Alla luce delle deduzioni come sintetizzate, l'appellante in via principale chiedeva:
- in via istruttoria, ammettersi le prove orali già richieste in I grado - in particolare ai fini dell'escussione dei testi e del COciliatore, che aveva redatto e Testimone_2 Testimone_3
firmato i verbali di conciliazione del 12.07.2021 e del 21.09.2021;
5 - nel merito, previa riforma parziale della sentenza, il riconoscimento del diritto all'assegno ad personam (superminimo) dell'importo di € 500,00 mensili lordi, a far data dal 01.10.2021 come
“già previsto e contrattualizzato con il precedente datore di lavoro”, trattandosi di accordo ritenuto noto alla nuova società subentrata nel rapporto di lavoro.
4. La società ” – indicata per brevità CDO - ritualmente costituita, COtroparte_1 quanto all'appello proposto in via principale - reiterata l'eccezione di carenza di legittimazione CO passiva e la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di , contestava la rilevanza delle istanze istruttorie riproposte da controparte e chiedeva il rigetto della domanda avanzata nel merito da parte appellante in quanto ritenuta infondata in fatto e diritto, peraltro sollevando specifica deduzione di novità delle allegazioni argomentative svolte quanto all'asserita conoscenza degli accordi, con conseguente violazione dell'art. 345 c.c.
Svolgeva, inoltre, tempestivo appello incidentale, impugnando e chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice di I grado accoglieva la domanda (svolta dal ricorrente in via di ulteriore subordine) di accertamento dell'inquadramento del ricorrente al 3° livello ex art. 31 CCNL di categoria, con conseguente condanna alla corresponsione delle differenze retributive relative, oltre agli accessori.
A fondamento dell'appello incidentale si assume che il giudice avrebbe erroneamente valutato le prove orali ritenendo:
- che non sarebbero sufficienti per poter ritenere provato lo svolgimento di mansioni superiori;
piuttosto, da tali elementi probatori, sarebbe emerso lo svolgimento di mansioni rientranti nel concetto di “polifunzionalità del ruolo di guardia particolare giurata nell'ambito di tutti i servizi costituenti attività di vigilanza” come previsto dallo stesso CCNL;
- che, comunque, il giudice avrebbe errato nel ricondurre il lavoratore al III livello, in quanto non avrebbe dato corretta attuazione – in violazione delle norme interpretative del contratto di cui all'art. 1362 c.c. - alla previsione di cui all'art. 31 CCNL, il quale richiede che l'attività di coordinamento e controllo sia svolta con autonomia operativa, in via prevalente e con riguardo ad un numero di guardie superiore a 30, elementi che sarebbero carenti nel caso di specie;
in particolare, pone in evidenza che l'indifferenza del numero di guardie attiene solo all'attività ispettiva, che – secondo la prospettazione ermeneutica di parte appellante in via incidentale - deve aggiungersi e non porsi in alternativa rispetto all'attività di controllo e coordinamento, svolta nel caso di specie, al più, con riguardo a 17 unità., come incontestabilmente emerso.
Alla luce di tali prospettazioni e ritenendo, piuttosto, corretto l'inquadramento al IV° livello in coerenza con gli accordi sindacali ex art. 47 L. 428/1990, parte appellante chiedeva la riforma
6 della sentenza, con conseguente condanna del alla restituzione di quanto corrispostogli in Pt_1
esecuzione della sentenza di primo grado;
in subordine, per la denegata ipotesi d'accoglimento delle domande svolte in via principale dal sig. chiedeva di ridursi - anche facendo ricorso Pt_1 all'equità - le somme eventualmente riconosciute.
5. La Corte – alla luce degli atti e dei documenti di causa, ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio – perviene alla pronuncia di infondatezza di entrambi gli appelli – principale e incidentale – per le ragioni che seguono.
5.1 Quanto all'appello principale, si ritiene di avallare pienamente la valutazione giuridica svolta dal giudice di prime cure circa l'inopponibilità, alla terza cessionaria, per mancanza di data certa1 dei due verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale tra lavoratore e società cedente – verbali del 12.7.2021 (doc.1, all.to appello) e del 21.9.202, che richiama il precedente (doc.2, all.to CO appello) – nonché della busta paga redatta da solo nell'ottobre 2021 con riguardo alla mensilità di settembre'21, contenente il riconoscimento - per la prima volta - dell'inquadramento del lavoratore al III livello e l'indennità ad personam (cfr. doc.5, parte appellante, pag. 15); correttamente il giudice di prime cure ha concluso per l'inutilizzabilità di tali documenti giacché privi di data certa, precisando come “tale caratteristica” non possa “ottenersi per il tramite di una testimonianza, ex art. 2704 c.c.”, dovendosi chiarire – a confutazione di quanto, invece, sostenuto da parte appellante in via principale - che è inapplicabile, nel caso di specie, la giurisprudenza richiamata dalla medesima quanto alla possibilità di provare per testi la data certa.
A tale conclusione si perviene valorizzando proprio la giurisprudenza in questione, secondo cui, avendo riguardo all'interpretazione dell'art. 2704, co.1, c.c. e premesso che la norma appena richiamata esprime la regola secondo cui la data della scrittura privata carente di sottoscrizione autentica non è opponibile ai terzi se non dal giorno in cui essa è registrata (cfr. in termini riassuntivi sul tema, Cass. 21/07/2021, n. 20723), ha sì esteso la possibilità di accedere alla testimonianza in ragione dell'assenza di un'elencazione tassativa dei fatti su cui poter ritenere l'opponibilità degli atti privi di data certa, ma ha significativamente precisato che - laddove manchi la registrazione - il giudice potrà accertare se esiste un fatto – che ben potrà essere provato anche per testimoni o per presunzioni, sottoposti al suo prudente apprezzamento – che sia “dotato di connotazioni tali da dimostrare l'anteriorità della formazione del documento” (cfr. Cass. civ.,
n.11220 del 26/04/2024, laddove si legge :“quando mancano le prove tipiche di certezza previste dall'articolo 2704, comma 1, c.c., affinché la data sia opponibile ai terzi è necessario dimostrare con certezza l'antecedente formazione del documento. Tale dimostrazione può avvalersi di prove testimoniali o presunzioni, a condizione che evidenzino un fatto determinante e non si limitino a creare una mera apparenza sulla data del documento. La prova storica o critica del momento della redazione della scrittura privata non equipara la data a quelle specificate nell'articolo 2704, in quanto non fornisce una certezza oggettiva sulla data del documento”; conforme Cass. n.13242/21, ove si legge: “[…] la data della scrittura è certa e computabile riguardo ai terzi solo dal giorno in cui si verifica un fatto che stabilisca in modo certo l'anteriorità della formazione del documento. A tale proposito la giurisprudenza, se esclude l'ammissibilità della prova per testi o per presunzioni direttamente vertente sulla data, ammette che la prova per testimoni o per presunzioni possa avere per oggetto i fatti idonei a stabilire in modo certo l'anteriorità della formazione del documento”; cfr. anche cfr. Cass. 12/09/2016, n. 17926).
Orbene, nel caso di specie, le prove orali svolte nel corso del giudizio e di cui parte appellante in via principale chiede l'ammissione in tale sede, non sono volte all'accertamento di un fatto storico dotato dei crismi delineati dalla costante giurisprudenza di legittimità al fine di ancorarvi, con certezza, l'anteriorità della formazione dei documenti in questione – il verbale del
12.7.2021, poi richiamato dal successivo verbale di conciliazione del 21.9.2021, e la busta paga del settembre 2021 – quanto, piuttosto, all'accertamento della prova storica del momento formativo e di sottoscrizione di tali documenti, ipotesi che, come ben chiarito alla giurisprudenza di legittimità - a cui si ritiene di dare continuità, non essendovi valide ragioni giuridiche per discostarsene - “non equipara la data a quelle specificate nell'articolo 2704, in quanto non fornisce una certezza oggettiva sulla data del documento”.
Alla luce di quanto precisato, si ritiene pertanto di ribadire la conclusione a cui è giunto il giudice di prime cure - e già richiamata – circa l'inutilizzabilità, ai fini decisori dei documenti sopra richiamati, avendo dato corretta attuazione ai principi giuridici delineati in materia di prova della data certa di scrittura privata ex art. 2704 c.c.
Fondata deve ritenersi, inoltre, l'eccezione di violazione di nova in appello svolta dalla parte appellata CDO con riguardo alle deduzioni svolte da secondo cui, in estrema sintesi, quanto Pt_1 pattuito alla lett. f) dell'accordo sindacale ex art. 47 L. 428/1990 (nella parte in cui si legge: “le parti si incontreranno nei primi giorni di ottobre 2021 al fine di una analisi delle posizioni
8 lavorative anche con riferimento al punto c)”) e nell'atto notarile del 20.09.2021 (nella parte in cui si trae: “la sottoscrizione da parte di tutti i Dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, 4° comma del codice civile, dell'art. 411, 3° comma e dell'art. 412 del c.p.c., di un verbale di
CO CO conciliazione con e CdO in cui gli stessi daranno atto di più nulla avere a pretendere da e
CO CdO in relazione all'intercorso rapporto di lavoro con con rinuncia ad ogni eccezione e/o rivendica in merito, comportando la sterilizzazione degli oneri/obbligazioni e degli effetti tutti previsti dall'art. 2112 c.c. in capo a CdO e quindi con conseguente elisione di ogni vincolo di
CO continuità e/o solidarietà con e la liberazione di CdO da ogni e qualsiasi peso, debito e onere CO afferente/imputabile alla gestione di con riferimento a tutti gli istituti legali, contrattuali e aziendali, nessuno escluso, ed alle pattuizioni collettive ed individuali, nessuna esclusa. Il
Venditore dovrà ottenere la COciliazione Dipendenti entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla
Data di Efficacia”), avrebbe dovuto condurre a ritenere accertato che CDO era a conoscenza delle CO specifiche pattuizioni intervenute tra stesso ed , pattuizioni pertanto – secondo la Pt_1
prospettazione del lavoratore – opponibili anche alla nuova datrice di lavoro.
Ebbene si ritiene che tali prospettazioni, in quanto non integranti mere difese ma veri e propri nuovi temi di indagine, subiscano lo sbarramento della norma di cui all'art. 345 c.p.c., che ne inibisce l'indagine sia dal punto di vista istruttorio, sia quanto al merito.
Tirando le fila di quanto sopra esposto, assorbita ogni altra considerazione in quanto ultronea, si perviene ad escludere la fondatezza dell'appello svolto in via principale dal Pt_1 dovendosi confermare quanto valutato e concluso dal giudice di prime cure circa l'infondatezza della domanda svolta dal medesimo con riguardo alla rivendicata indennità mensile, lorda, ad personam.
5.2. Parimenti infondato deve ritenersi l'appello svolto in via incidentale da CDO.
Si ritiene, infatti, che le argomentazioni proposte al fine di fondare le doglianze svolte con riguardo alla sentenza, laddove ha riconosciuto la fondatezza della domanda svolta (“in via di ulteriore subordine”) dal lavoratore al fine di vedersi riconosciuto il III livello professionale del
CCNL di categoria con conseguente condanna alle differenze retributive a decorrere dal 1.10.2021, non siano idonee a scalfire le davvero esaurienti e convincenti considerazioni svolte dal Tribunale di RA.
Ed invero, il Giudice di prime cure - attraverso una puntuale applicazione, al caso di specie, delle norme con riguardo alla valutazione dell'ampio compendio probatorio a sua disposizione - è giunto incontrovertibilmente ad accertare che ha concretamente svolto le seguenti mansioni: Pt_1
9 - partecipato “affiancando il proprietario, ad incontri con le sigle sindacali” 2;
- intrattenuto rapporti diretti con i clienti3;
- svolto attività di referente della Prefettura di RA e Forlì-Cesena al fine di ottenere i titoli di Polizia per le “G.d.G.”4; 2 Si riportano in questa e nelle note a seguire, i passaggi motivazionali più significativi, in quanto avallati in tale sede alla luce della previa valutazione di correttezza ed adeguatezza del ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure:
“Il ha partecipato, affiancando il proprietario, ad incontri con le sigle sindacali (teste “io Pt_1 Tes_1Co compaio a livello sindacale in questa vicenda nel 2020, perché mi occupavo delle guardine giurate di e mi Co rapportavo con n quanto era caposervizio delegato dal proprietario i;
A.D.R.: lei quanto ci Pt_1 Tes_2 ha avuto a che fare come contraddittore in ambito sindacale ? 6 mesi circa, abbiamo anche fatto delle assemblee;
A.D.R.: verbalizzate ? no, ma sono state fatte insieme a CISL congiuntamente a noi e poi era presente anche CP_3 UGL che interveniva separatamente;
A.D.R.: dove le avete fatte ? presso la sede di via Monti alle Bassette dove aveva Co sede la centrale operativa di;
A.D.R.: il ricorrente rappresentava l'azienda ? no, nelle assemblee no, ma partecipava;
durante gli incontri con l'azienda, affiancava il proprietario;
A.D.R.: quanti incontri avete fatto di questo tipo in cui affiancava l'azienda ? 5 o 6, anzi forse 8, ricordo in particolare la vicenda della sospensione Pt_1Co della licenza di e subentro temporaneo di , che poi rinunciò e poi arrivò CDO;
A.D.R.: a questi incontri Parte_3Co in cui si discuteva della sospensione della licenza di e dei vari subentri il ffiancava il uale Pt_1 Tes_2 capo servizio;
A.D.R. ce n'erano altri di capi servizio oltre al in quel momento c'erano solo Pt_1 Pt_1 che era anche il proprietario;
anzi il ra il proprietario mentre capo servizio era solo Tes_2 Tes_2 Pt_1 e noi quando scrivevamo mettevamo all'attenzione di e p.c. capo servizio A.D.R.: quanti Tes_2 Pt_1Co lavoratori aveva ? penso fossero 17 su RA, compresi i due amministrativi)”). 3 Cfr. sentenza I grado: “ aveva anche rapporti diretti con i clienti (teste “sì, lo so perché in Pt_1 Tes_1 occasione della questione delle automobili chiedemmo che le auto fossero date in utilizzo alle guardie giurate in quanto alcune di esse abitavano più vicino alla clientela rispetto alla sede di RA, ossia c'erano guardie che vivevano a Cesena, Forlì e che dovevano venire a RA a prendere l'auto e poi andare a fare il loro servizio presso clienti siti nelle città in cui vivevano;
la ci rispose di no, che quindi dovevano fare il giro per RA;
A.D.R.: questa CP_4 cosa la seguì ? sì, insieme a alla fine firmai io, penso anche la e CISL, e Pt_1 Tes_2 CP_3 Pt_1
. Tes_2 4 Cfr. sentenza I grado: “Un'altra significativa conferma del ruolo di capo servizio è emerso dalle testimonianze (assunte d'ufficio) di due addette amministrative delle Prefetture interessate (teste “…siamo territorialmente Tes_4 competenti sulle singole guardie giurate che hanno la residenza nella provincia di FC;
solo per esse, anche se poi Co lavorano in altre province”) all'attività di (Forlì-Cesena e RA). L'addetta di FC (teste ha confermato i suoi rapporti con il l quale si rapportava alla Tes_4 Pt_1 CP_4Co per conto di (“A.D.R. ha mai conosciuto nell'espletamento delle sue funzioni ? sì, si occupava COtroparte_5Co delle g.p.g. di;
veniva in ufficio lui a portare la documentazione che serviva, comprese le istanze;
io avevo lui come Co riferimento per se dovevo chiedere della documentazione;
poi veniva anche a ritirare i titoli di polizia;
A.D.R.: si ricorda come le venne indicato e da chi ? ricordo che il dott. venne a parlare con il nostro capo area e nel Tes_2 contesto di quel discorso mi venne fatto il nome del perché credo che avesse questo tipo di incarico Quale Pt_1 Co incarico ? essere referente per la prefettura di FC, per le g.p.g. di;
di scritto non ho nulla, ma si tratta di intese verbali;
noi procediamo così; A.D.R.: di fatto poi se ne occupò direttamente il sì; A.D.R.: il on Pt_1 Tes_2 aveva rapporti con lei per quelle incombenze di ufficio di cui si diceva prima ? no;
A.D.R.: le risulta la partecipazione a riunioni presso la prefettura di FC del in sostituzione del ? non mi ricordo;
A.D.R.: chi ha Pt_1 Tes_2 rapporti con lei per CDO ? normalmente è o per le cose più importanti, oppure poi Persona_1 Per_2
, ora;
poi per portare la documentazione e riprenderla vengono alcune g.p.g.,
[...] COtroparte_6 ossia , , qualche volta;
A.D.R.: Persona_3 Persona_4 Persona_5 Pt_1 rispetto a portare o prendere i documenti faceva altro ? io per integrazioni documentali p.e. chiamavo Pt_1 Co A.D.R.: adesso chi chiama per C.D.O. ? , che è mio referente, come lo era stato per;
per CP_6 Pt_1 Co cose più importanti mi rapporto con;
A.D.R.: e all'epoca per le cose più importanti di a chi si Persona_1 riferiva ? MORELLI per le G.P.G. (documenti per avere un titolo di polizia); per il resto – ossia se c'è un problema per l'istituto – veniva chiamato il titolare della licenza, ossia ). Tes_2 L'addetta di RA (teste ha fornito un racconto del tutto sovrapponibile anche per la Prefettura Tes_5 Co ravennate (“A.D.R.: lei si occupa dei rapporti con le guardie giurate ? sì A.D.R.: lei si è occupata anche di ? sì; A.D.R. ha mai conosciuto nell'espletamento delle sue funzioni ? certo, era il referente per l'unità COtroparte_5 di RA della g.p.g.; veniva in prefettura a depositare le domande di rilascio e rinnovo del decreto e del porto
10 - organizzato l'attività svolta dalle altre guardie giurate5;
- svolto attività di ispezione con riguardo a 17 unità operative ed è stato partecipe di procedimenti disciplinari 6.
Tanto accertato dal punto di vista fattuale in coerenza con il convergente compendio probatorio, il Giudice di prime cure – in piena attuazione dei criteri valutativi in materia di riconoscimento di inquadramento superiore delineato dalla costante giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass., Ord. n. 25772, del 26.9.2024, ha ribadito che “al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell' inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n. 27887/2009 e Cass. Civ.
n. 36358/2021)” – si è confrontato con le previsioni di natura contrattuale del CCNL di categoria, in primo luogo avendo riguardo a quanto previsto con riguardo al IV livello formalmente attribuito al ritenendolo - ancorché implicitamente, ma in modo inequivocabile - non adeguato alle Per_6
d'armi per le g.p.g.; una volta la competenza era della prefettura dove la guardia lavorava;
ora invece è competente la prefettura di residenza;
lui si informava con l'ufficio nostro delle varie scadenze dei decreti e portava lui le domande di rilascio e ritirava i decreti;
A.D.R.: chi lo indicò come referente? Non è mai stato depositato un incarico ufficiale scritto, veniva lui e basta;
noi se avevamo bisogno chiamavamo per la gestione delle g.p.g. il e non il Pt_1 titolare A.D.R.: oggi chi c'è per C.D.O. che fa questa cosa ? la maggior parte delle volte viene il referente Tes_2 di RA che è , oppure la;
poi a volte viene anche una semplice guardia Persona_7 Parte_4 giurata;
ma noi se abbiamo bisogno chiamiamo o o la ”). Per_7 Pt_4 Sul punto è bene inoltre evidenziare che l'attività di referente della che all'epoca il faceva per CP_4 Pt_1 IBS, quella stessa attività attualmente (per C.D.O.) la svolgono proprio dei capi – o vicecapi – servizio (“A.D.R. GIUSEPPE TESTA: quale inquadramento ha il ? è capo servizio per la u.o. di Cesena e Cervia, l'unità CP_6 operativa ha circa 100 addetti g.p.g….A.D.R. : quale inquadramento hanno e ? Persona_1 Per_7 Pt_4 è capo servizio dell'u.o. di Faenza-Lugo-RA-Bologna; è vice capo servizio del Per_7 Pt_4 Per_7 anche questa u.o. ha sui 100 addetti”).
Co 5 Cfr. sentenza I grado: “Anche le altre guardie giurate dell'allora hanno confermato il ruolo di i capo Pt_1 Co servizio. Cosi il teste (“A.D.R.: chi era il capo servizio in ? A.D.R.: come vi siete conosciuti Tes_6 Emai_1
? nel 2018 venne acquisita da , il nuovo titolare mise ome nuovo capo servizio CP_7 CP_2 Pt_1 di , ed io che ero il precedente capo servizio di passai in centrale operativa;
A.D.R: lei CP_2 CP_7 questa cosa l'accettò ? ci fu un accordo tra di noi;
mi andava bene lavorare in centrale operativa;
i soldi erano sempre uguali e la mansione sempre il 3° livello;
A.D.R.: chi faceva i turni ? A.D.R.: chi faceva le ispezioni ? Emai_1 Co in accordo con il titolare della licenza;
A.D.R.: c'erano impiegate amministrative in ? una certa Pt_1 Per_
e una non ricordo i cognomi;
A.D.R.: c'era una certa ? sì, faceva un po' di amministrazione Per_8 Per_9 e un po' di centrale operativa… A.D.R.: il titolare dove si trovava ? era di Modena, veniva giù una o due volte alla settimana;
credo che avesse una agenzia di portierato a Modena anche;
A.D.R.: chi dava le ferie ? le chiedevamo a anche i permessi”. Pt_1 CO concrete mansioni svolte dal quando già lavorava per e comunque già a decorrere dagli Pt_1 effetti della cessione del ramo d'azienda (1.10.2023); mansioni che, in ragione della loro qualità, hanno correttamente condotto il giudice a ritenere maggiormente adeguato al caso concreto l'inquadramento rivendicato dal lavoratore, così come espressamente previsto dall'art. 31 del
CCNL di categoria, secondo cui al III livello “Sono ricompresi i lavoratori che, comunque denominati, oltre alle attività indicate dall'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010 n. 269, svolgono con autonomia operativa prevalentemente compiti di coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore a 30 unità in servizio presso unità operative autonome e l'attività ispettiva indipendentemente dal numero degli addetti”.
In modo specifico, si ritiene che il giudice di prime cure abbia svolto una valutazione non quantitativa ed atomistica dello svolgimento delle attività concretamente svolte dal quanto Pt_1
piuttosto qualitativa, in piena aderenza ai criteri interpretativi offerti dalla Suprema Corte, ponendo quindi la propria attenzione decisoria sull'attività di natura ispettiva, rilevando come, per espressa previsione contrattuale di riferimento, con riguardo a tale tipo di attività sia del tutto indifferente il numero di guardie giurate.
Tale conclusione presuppone una lettura dell'art. 31 CCNL cit. difforme rispetto a quella proposta dalla parte appellante in via incidentale, la quale ritiene - in estrema sintesi - che una corretta esegesi della norma dovrebbe condurre a ritenere riconoscibile l'inquadramento del lavoratore al III livello laddove tutte le attività ivi previste (oltre a quelle previste per classi
svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10 Dicembre 2010, n. 269 quali, a titolo esemplificativo: - operatore di centrale operativa tipologia B e C allegato E D.M. 10 dicembre 2010 n. 269; - vigilanza ispettiva: servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti;
- vigilanza fissa: servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;
- vigilanza antirapina: servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione di reati contro il patrimonio;
- vigilanza antitaccheggio: servizio svolto mediante la sorveglianza di beni esposti alla pubblica fede, nell'ambito della distribuzione commerciale, finalizzata a prevenire reati il furto e/o il danneggiamento dei beni stessi;
- telesorveglianza: servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata;
- televigilanza: servizio di controllo a distanza di un bene mobile o immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di vigilanza consenta una puntuale individuazione dei ruoli, mansioni e funzioni della guardia particolare giurata, le Parti convengono quanto segue: la classificazione del personale tecnico- operativo, fatto salvo il principio della polifunzionalità del ruolo della guardia particolare giurata nell'ambito di tutti i servizi costituenti attività di vigilanza cui l'abilita il relativo decreto di nomina, è articolata in 2 distinte aree professionali, in ciascuna delle quali i livelli di inquadramento vengono stabiliti sulla base delle varie professionalità e delle effettive specifiche mansioni. promuovere l'intervento della guardia giurata;
- interventi sugli allarmi: servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile;
- scorta valori: servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;
- trasporto valori: servizio di trasferimento di somme di denaro o altri beni e titoli di valore da un luogo ad un altro effettuato da guardie giurate su veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'istituto. - addetto all'attività di contazione e trattamento del denaro. Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di meccanico qualificato”.
12 funzionali dall'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010 del ) – ossia l'attività di COtroparte_8
coordinamento e controllo, con carattere prevalente e con riguardo a 30 unità in servizio, nonché
l'attività ispettiva, a prescindere dal numero di guardie – siano svolte in via cumulativa dallo stesso lavoratore che rivendichi tale livello di inquadramento.
Invero, tale lettura perviene ad una conclusione interpretativa oltre modo gravosa per il lavoratore, peraltro non aderente alla stessa lettura ragionata della norma di riferimento che, a ben vedere, avuto riguardo all'incipit - formulato nei seguenti termini: “Sono ricompresi i lavoratori che, comunque denominati, oltre alle attività indicate dall'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010 n. 269, svolgono…” - consente di interpretare la “e” posta tra la locuzione “svolgono con autonomia operativa prevalentemente compiti di coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore
a 30 unità in servizio presso unità operative autonome” e la frase immediatamente successiva -
“l'attività ispettiva indipendentemente dal numero degli addetti” – in termini disgiuntivi.
In tal modo interpretata, al fine di potere ritenere integrato l'inquadramento del III livello può dirsi che la disposizione consenta di ritenere delineabili due ipotesi:
1. lo svolgimento da parte del lavoratore “oltre alle attività indicate dall'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010 n. 269”, “compiti di coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore a 30 unità in servizio presso unità operative autonome”, con connotati di compiti di coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore a 30 unità in servizio presso unità operative autonome”,
2. lo svolgimento da parte del lavoratore “oltre alle attività indicate dall'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010 n. 269”, di “attività ispettiva indipendentemente dal numero degli addetti”.
Diversamente opinando, infatti, si perverrebbe alla conclusione che un medesimo lavoratore dovrebbe svolgere contemporaneamente una quantità di mansioni – eterogenee per natura – poco ragionevole con quanto in effetti esigibile.
Così intesa la norma dal punto di vista ermeneutico, si osserva come alla seconda ipotesi delineata abbia inteso riferirsi il Giudice di I grado laddove ha concluso “che lo svolgimento di attività ispettiva (che, come visto, ha caratterizzato tra le altre le attività del , prescinde dal Pt_1
numero delle guardie addette (e, quindi, è irrilevante che e controllasse 17 e non 31); Pt_1 altro lato dell'attività ispettiva era poi quella disciplinare, che è risultato chiaramente essere svolta dal er conto del datore di lavoro. Pt_1
Ne consegue la spettanza del 3° livello”.
Si giunge in tal modo a confermare le valutazioni svolte dal Giudice di prime cure avendo dato piena attuazione ai canoni ermeneutici in materia secondo cui: “Il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa
13 infatti in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione che la sentenza abbia tra-scurato di dare esplicitamente conto delle predette fasi e sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento” (Cass. civ. sez. un., 27/01/2020, n. 1718).
6. Rigettati entrambi gli appelli, attesa quindi la reciproca soccombenza delle parti, si addiviene alla integrale compensazione delle spese di lite in applicazione del disposto di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c.
Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. n. 115/02 ai fini del versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Bologna, 29/04/2025
Il COsigliere Estensore Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 6 della sentenza gravata nella parte di interesse: “Il documento in questione” – n.d.r. verbale del 12.7.2021 –
“evidentemente privo di data certa (non potendo tale caratteristica ottenersi per il tramite di una testimonianza, ex art. 2704 c.c.), come peraltro eccepito dalla stessa difesa resistente (“L'accordo individuale del 12.07.2021 è privo dei requisiti di validità, mancando l'indicazione dell'assistenza sindacale al lavoratore ed essendo stato sottoscritto successivamente alla cessione di ramo d'azienda e poi strumentalmente retrodatato al 12 luglio 2021”), non può essere posto a fondamento della decisione.
Allo stesso modo deve ragionarsi con il verbale di conciliazione pure esso sottoscritto in sede sindacale il 21.9.2021, Co nel quale – in relazione al trasferimento del ramo di azienda – e chiudono ogni rapporto tra loro, Pt_1 richiamando in premessa l'accordo del 12.7.2021: anche questo documento è del tutto privo di data certa (un documento privo di data certa richiama un altro documento privo di data certa: evidentemente nulla di fatto in punto a prova della data certa, per nessuno dei due documenti)”. Co Anche la prima (ed unica) busta paga emessa da e contenente il superiore
7 6 Cfr. sentenza I grado: “ ffettivamente si occupava di ispezioni e procedimenti disciplinari (teste Pt_1 Tes_1
“sulle auto abbiamo mandato comunicazioni a firme congiunte alla Prefettura di RA che ci rispose;
sui procedimenti disciplinari ci siamo scontrati io e erché non ritenevo corrette le ispezioni dalle quali erano Pt_1 poi nate delle contestazioni;
A.D.R.: come sono finite questi procedimenti ? con lettere di richiamo, firmate da a su iniziativa del capo servizio ). Tes_2 Pt_1 7 Si riporta la sentenza gravata – qui confermata - nella parte di interesse: “Tanto accertato in fatto, ai sensi del CCNL applicabile al caso di specie emerge che appartengono al 4° livello: “…i lavoratori, comunque denominati, che
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