TRIB
Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 19992/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19992 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] -NA- il 5.01.1984 C.F. Controparte_1
) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 e Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio in Ercolano il 25.06.2007, che dalla loro relazione erano nati tre figli: (9.06.2008), (4.04.2011) e (24.01.2016) rappresentavano la CP_2 Per_1 CP_3 volontà di separarsi sulla premessa dell'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Chiedevano pertanto pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate e, decorsi i termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme degli artt. 473 bis 49-51 c.c. e con il decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti il Giudice le invitava ad integrare i patti separativi in odine alla disciplina dei tempi di permanenza dei minori presso il padre.
Dopo diversi rinvii, resisi necessari onde consentire alle parti di integrare i patti alla stregua dei rilievi sollevati, acquisto il parere del PM, all'udienza del 27.05. 2025 celebrato in modalità cartolare le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso e successivamente integrate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 1^ co. c.c Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
La dimora coniugale ubicata nel Comune di Ercolano alla Traversa Bosco N. 28, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse dei figli minori ivi Parte_1 stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto
l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
I figli, , restano affidati ad entrambi i genitori, i quali CP_2 Per_1 CP_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. d. I figli,
, restano collocati prevalentemente presso la dimora materna; il CP_2 Per_1 CP_3 padre potrà esercitare il diritto di visita e frequentazione secondo le seguenti cadenze:
il padre potrà vedere e tenere con se i figli: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 19.00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con se un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 17.00 nella settimana che si
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 17.00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con se i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2
(due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale
e. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c o in Controparte_1 Parte_1 contanti, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 900,00 e così € 300,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
e/2) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
e/3) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
f. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Ritiene il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori pertanto ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione sulla premessa che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Non si è proceduto all'ascolto dei minori, ritenuto superfluo stante l'età degli stessi e l'accordo raggiunto dai genitori conforme ai loro interessi.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonchè previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del
Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc , impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi Pt_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
• pronunzia la separazione personale ricorrenti e Parte_1 CP_1
[...]
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERCOLANO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 45, P.I, S.
N, anno 2007);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile.
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19992 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] -NA- il 5.01.1984 C.F. Controparte_1
) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 e Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio in Ercolano il 25.06.2007, che dalla loro relazione erano nati tre figli: (9.06.2008), (4.04.2011) e (24.01.2016) rappresentavano la CP_2 Per_1 CP_3 volontà di separarsi sulla premessa dell'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Chiedevano pertanto pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate e, decorsi i termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme degli artt. 473 bis 49-51 c.c. e con il decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti il Giudice le invitava ad integrare i patti separativi in odine alla disciplina dei tempi di permanenza dei minori presso il padre.
Dopo diversi rinvii, resisi necessari onde consentire alle parti di integrare i patti alla stregua dei rilievi sollevati, acquisto il parere del PM, all'udienza del 27.05. 2025 celebrato in modalità cartolare le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso e successivamente integrate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 1^ co. c.c Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
La dimora coniugale ubicata nel Comune di Ercolano alla Traversa Bosco N. 28, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse dei figli minori ivi Parte_1 stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto
l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
I figli, , restano affidati ad entrambi i genitori, i quali CP_2 Per_1 CP_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. d. I figli,
, restano collocati prevalentemente presso la dimora materna; il CP_2 Per_1 CP_3 padre potrà esercitare il diritto di visita e frequentazione secondo le seguenti cadenze:
il padre potrà vedere e tenere con se i figli: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 19.00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con se un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 17.00 nella settimana che si
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 17.00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con se i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2
(due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale
e. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c o in Controparte_1 Parte_1 contanti, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 900,00 e così € 300,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
e/2) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
e/3) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
f. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Ritiene il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori pertanto ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione sulla premessa che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Non si è proceduto all'ascolto dei minori, ritenuto superfluo stante l'età degli stessi e l'accordo raggiunto dai genitori conforme ai loro interessi.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonchè previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del
Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc , impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi Pt_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
• pronunzia la separazione personale ricorrenti e Parte_1 CP_1
[...]
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERCOLANO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 45, P.I, S.
N, anno 2007);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile.
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5