Ordinanza presidenziale 4 ottobre 2024
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 00268/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di MA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2022, proposto da
Società San Clemente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Emilia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Berenice Stridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Reggio Emilia n. 79 del 23 maggio 2022 avente ad oggetto “ Adozione, ai sensi dell’Art. 46, I comma della L.R. n. 24/2017, del Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Reggio Emilia ”, e relativi allegati tecnici, nella parte in cui ha respinto le osservazioni presentate dalla società San Clemente S.r.l. unitamente ad Habitare Reggio S.r.l.;
- di qualsivoglia ulteriore atto o provvedimento al precedente unito per ragioni di pregiudizialità e/o connessione, anche se non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorrer possa, tutti gli atti prodromici, presupposti e consequenziali rispetto alla succitata deliberazione del Consiglio Comunale, nonché, per quanto di necessità, le deliberazioni della Giunta Comunale assunte nelle sedute del 1° marzo 2022 e dell’8 marzo 2022 ed afferenti alle controdeduzioni rispetto alle osservazioni presentate dalla San Clemente S.r.l. (unitamente ad Habitare Reggio S.r.l.);
……………… per la condanna ……
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Caterina Luperto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto come in rito, la società San Clemente S.r.l. ha chiesto annullarsi la deliberazione del Consiglio Comunale di Reggio Emilia n. 79 del 23 maggio 2022 con cui è stato adottato, ai sensi dell’art. 46, comma 1, della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 21 dicembre 2017 n. 24, il PUG del Comune di Reggio Emilia, nella parte in cui sono state respinte le sue osservazioni; in particolare, relativamente all’area di suo interesse, a fronte della classificazione operata dal PUG assunto come “ Ambiti da rifunzionalizzare – 9.2/UA ”, la ricorrente aveva proposto la variazione in “ Piano da completare ” nell’ambito dei “ PUA scaduti con opere di urbanizzazione ultimate ”. E’ stata altresì formulata richiesta di risarcimento del danno.
La ricorrente è proprietaria di un lotto sito nel Comune di Reggio Emilia, Comparto “C1” del sub comparto “C” del PUA “Cà Paterlini”, catastalmente identificato nel Nuovo Catasto Terreni comunale al Foglio n. 80, Mappali n. 129 e n. 130.
In data 7 ottobre 2021 la Giunta Comunale di Reggio Emilia, con deliberazione n. 178, ha assunto la proposta di Piano Urbanistico Generale (PUG), classificando l’area della ricorrente come “ Ambiti da rifunzionalizzare – 9.2/UA ”.
La ricorrente, con osservazione presentata ai sensi dell’art. 45, comma 5, della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 21 dicembre 2017 n. 24, ha proposto che « l’area sia classificata per il suo reale stato, ossia come “Piano da completare” nell’ambito dei “PUA scaduti con opere di urbanizzazione ultimate” ai sensi del titolo XIII pag.96 dell’elaborato SQ D.1 – Indirizzi disciplinari – Piani da completare, ovvero di non modificare la potenzialità edificatoria prevista nella Convenzione del PUA, proponendo di ampliare la casistica degli usi e delle funzioni ammesse insediabili anche con destinazioni compatibili terziarie e socio-sanitarie in aggiunta all’uso monofunzionale residenziale previsto ».
L’osservazione è stata rigettata con la seguente motivazione: « Gli Ambiti di riqualificazione strategica sono ambiti di riqualificazione individuati nel contesto urbano che riguardano ampie porzioni di tessuto, nelle quali sono presenti insediamenti dismessi o in via di dismissione, dove il Piano prospetta operazioni di complessiva trasformazione. Si tratta di programmi rilevanti e complessi che richiedono di definire prioritariamente le linee-guida e gli obiettivi di interesse collettivo da raggiungere, le condizioni per una forte sinergia fra interventi pubblici e privati, all’interno dei quali l’Amministrazione Comunale deve definire le regole, le finalità e le modalità attuative. La richiesta di stralcio degli immobili in esame è stata oggetto di specifici approfondimenti su stato di fatto, titoli abilitativi presenti, usi e funzioni in essere, assetto urbano e situazione infrastrutturale; la proposta è relativa ad aree che presentano caratteristiche intrinseche e territoriali tali da non poter essere oggetto di una diversa classificazione senza pregiudicare gli indirizzi e le strategie di riqualificazione dell’ambito di riferimento. Inoltre le trasformazioni descritte, essendo riferite a programmi rilevanti e complessi, richiedono di essere assoggettate a modalità attuative che ne garantiscano la programmazione ed il governo attraverso accordi operativi, all’uopo individuati dalla LR 24/2017 quale principale strumento di riferimento per il perseguimento di obiettivi ed azioni della Strategia relative ad ambiti come quello in esame. Non si ravvisano dunque i presupposti per proporre l’accoglimento dell’osservazione ».
La ricorrente affida il ricorso ai seguenti motivi di diritto: I. “ Vizio di eccesso di potere riscontrabile nelle figure sintomatiche dell’erroneità dell’istruttoria e della motivazione ”; II. “ Vizio di violazione di legge: violazione ed erronea applicazione dell’Articolo 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 ”; III. “ Vizio di eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti. Carente e/o insufficiente istruttoria. Arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà, irrazionalità – irragionevolezza ”. In via di estrema sintesi, la ricorrente lamenta che l’Amministrazione comunale avrebbe omesso di valutare adeguatamente le osservazioni proposte, errando nell’istruttoria e nelle motivazioni e giungendo così all’illegittima classificazione dell’area di suo interesse .
Si è costituito in giudizio il Comune di Reggio Emilia, eccependo in via pregiudiziale l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del fatto che in sede di approvazione del PUG l’area in questione è stata classificata quale “ Tessuti in corso di completamento con opere di urbanizzazione non collaudate ”, che con provvedimento PG. n. 17205 del 23 gennaio 2025 il Comune di Reggio Emilia ha definitivamente collaudato le opere di urbanizzazione e il verde pubblico e che, pertanto, deve essere « stipulata la convenzione per la cessione gratuita/costituzione di servitù di uso pubblico al patrimonio del Comune di Reggio Emilia delle aree di urbanizzazione primaria e verde pubblico e l’area in questione verrà disciplinata dall’art. 13.2.1 degli indirizzi disciplinari del PUG: “Tessuti in corso di completamento ai sensi dell’art. 32 comma 2 lettera d) della legge regionale 24/2017 con opere di urbanizzazione collaudate” ». Evidenzia la difesa comunale che le nuove scelte urbanistiche effettuate in sede di approvazione del PUG, peraltro non impugnate, consentono di ritenere superata la reiezione dell’osservazione proposta dalla ricorrente, non risultando più attuale la destinazione “ Ambiti da rifunzionalizzare – 9.2/UA ” .
Nel merito il Comune di Reggio Emilia ha richiesto la reiezione del ricorso per infondatezza.
Alla pubblica udienza del giorno 11 giugno 2025, le parti hanno formulato richiesta congiunta di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione delle nuove previsioni pianificatorie adottate in sede di approvazione del PUG.
In limine litis , al Collegio non resta che accogliere la richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso formulata congiuntamente dalle parti, risultando venuto meno l’interesse alla coltivazione del gravame in ragione delle sopraggiunte scelte pianificatorie comunali.
Ed infatti, con deliberazione n. 91 dell’8 maggio 2023, il Consiglio Comunale ha approvato il PUG del Comune di Reggio Emilia. Nelle previsioni pianificatorie di cui allo strumento urbanistico approvato, l’area di interesse della società ricorrente è classificata non più come “ Ambiti da rifunzionalizzare – 9.2/UA ” , ma come “ Tessuti in corso di completamento con opere di urbanizzazione non collaudate ”.
La difesa comunale, poi, produce agli atti del giudizio il provvedimento PG. n. 17205 del 23 gennaio 2025, con cui il Comune di Reggio Emilia ha definitivamente collaudato le opere di urbanizzazione e il verde pubblico per l’area di interesse della società ricorrente, e la determinazione dirigenziale Ruad n. 245 del 5 marzo 2025, recante “ Approvazione dello schema di convenzione per la cessione gratuita/costituzione di servitù di uso pubblico al patrimonio del comune di Reggio Emilia delle aree di urbanizzazione primaria e verde pubblico in località San Prospero Strinati, via A. Belotti (RE), in attuazione del progetto planivolumetrico convenzionato del comparto "c" del piano particolareggiato di iniziativa pubblica denominato "Cà Paterlini" e conseguenti operazioni contabili ”, con cui è stato approvato lo schema di convenzione per la cessione delle aree.
Ne discende la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione della deliberazione del Consiglio Comunale di Reggio Emilia n. 79 del 23 maggio 2022, risultando la classificazione dell’area di interesse della ricorrente superata dalle successive scelte pianificatorie urbanistiche cristallizzate in sede di approvazione del PUG e in corso di attuazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di MA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Italo Caso |
IL SEGRETARIO