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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
APONTE ROBERTO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 575/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03DM00351 2025 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03DM00351 2025 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
in via principale: • annullare l'Avviso di Accertamento n. THH03DM00351/2025 per l'anno d'imposta 2018, stante la nullità dell'atto per violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000, essendo viziato da carenza di motivazione e da illegittima motivazione per relationem che lede il diritto di difesa del contribuente ex art. 24 Cost.; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il primo motivo non venisse
31 accolto:
• annullare l'Avviso di Accertamento n. THH03DM00351/2025 per l'anno d'imposta 2018, stante l'infondatezza nel merito della pretesa per l'effettività delle prestazioni rese da Società_1 S.r.l., come comprovato dalla certificazione rilasciata da ente accreditato ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 73/2022 e dalla documentazione probatoria prodotta, che attesta la sussistenza dei presupposti per la legittima fruizione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo;
in ogni caso: • condannare l'Amministrazione finanziaria al rimborso ex art. 69, D.Lgs. n. 546/92, delle somme che risulteranno eventualmente ed indebitamente corrisposte in corso di causa dal contribuente, ivi compresi gli eventuali interessi di legge;
• condannare l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali e dei diritti di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Resistente:
chiede all'adita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado: - il rigetto del ricorso, con conferma integrale dell'operato dell'Ufficio; - la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'esito di controllo per il periodo di imposta 2018, con l'avviso di accertamento indicato in epigrafe l'Agenzia delle Entrate – DP di Modena ha contestato alla Ricorrente_1 s.p.a. l'utilizzo, da parte di Ricorrente_1 Società_3 s.r.l. (successivamente incorporata nella Ricorrente_1 s.p.a.), della fattura n. 43 del 9/4/2018 emessa da Società_1 SRL per l'importo per l'importo complessivo di euro 8.122,00 oltre IVA, relativa a "Pratica di Credito d'Imposta
Ricerca & Sviluppo esercizio 2017", secondo l'Ufficio emessa per operazioni oggettivamente inesistenti.
L'avviso di accertamento è motivato con riferimento agli esiti di un controllo eseguito sulla Società_1 s.r.l. - società di consulenza amministrativa e finanziaria costituita nel 2014 che presta i propri servizi nei confronti di clienti, persone fisiche e giuridiche, che richiedono assistenza allo scopo di reperire fonti di finanziamento per riorganizzazioni aziendali ovvero per fruire delle agevolazioni fiscali - dal quale, secondo quanto esposto dall'Ufficio, era emerso che “le prestazioni fornite a molti clienti si sono concretizzate nella creazione di documenti finalizzati a simulare l'avvenuto svolgimento di attività di ricerca secondo le previsioni normative”. L'ufficio, con riferimento alla fattura sopra indicata, ritenuta emessa per operazioni inesistenti, ha quindi considerato il costo indeducibile ai sensi dell'art. 109 del TUIR e l'IVA pari ad € 1.787,00 indetraibile ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72.
Ricorrente_1 s.p.a. ha tempestivamente impugnato detto avviso di accertamento, chiedendone l'annullamento, con ricorso sorretto dai motivi di seguito sintetizzati.
Con il primo, complesso, motivo, la ricorrente ha dedotto la “nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000 - Illegittima motivazione per relationem e carenza di motivazione - Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost”. La motivazione dell'avviso, secondo la ricorrente, sarebbe del tutto generica, non indica gli elementi dai quali sarebbe stata desunta la insussistenza dell'attività oggetto della fattura. L'atto impugnato si limiterebbe a formulare asserzioni apodittiche di carattere generale ("le prestazioni fornite a molti clienti si sono concretizzate nella creazione di documenti finalizzati a simulare l'avvenuto svolgimento di attività di ricerca") senza alcuna specificazione relativa al caso concreto della ricorrente. Inoltre, la motivazione è operata per relationem, mediante richiamo a un accertamento compiuto nei confronti della società che ha messo non conosciuto e non allegato all'avviso notificato in violazione del disposto dell'art. 7 della l. n.
212/2000 e del diritto di difesa oggetto di garanzia costituzionale.
Con il secondo motivo, la contribuente deduce la “infondatezza nel merito dell'accertamento - Effettività delle prestazioni rese da Società_1 S.r.l. - Sussistenza dei presupposti per la legittima fruizione del credito d'imposta R&S”. Sostiene, in particolare, che la prestazione fatturata è stata effettivamente resa da Società_1 s.r.l. e ha prodotto risultati concreti e verificabili, come dimostrato dalla documentazione allegata al ricorso e, in particolare dalla certificazione rilasciata da ente accreditato da cui emergono il dettaglio tecnico dell'attività di ricerca effettuata, documentata analiticamente, la costituzione di un gruppo di lavoro qualificato e strutturato nonché gli investimenti e spese sostenute. Osserva che la certificazione rilasciata da Associazione_1
S.r.l. assume particolare valore probatorio in quanto detta società, che possiede i requisiti di indipendenza e competenza del certificatore, ha condotto la verifica con metodologia rigorosa. Rileva la ricorrente, inoltre, che l'assunto dell'Ufficio secondo cui Società_1 avrebbe prestato mere "simulazioni documentali" si pone in evidente contraddizione con l'effettiva realizzazione del progetto R&S, con la continuità temporale dell'attività (il progetto si è sviluppato nel periodo 2016-2019, con un investimento crescente di risorse e l'ottenimento di risultati progressivi, incompatibile con una mera attività simulatoria), con il coinvolgimento di personale qualificato. L'ufficio non avrebbe quindi assolto l'onere probatorio circa l'inesistenza materiale della prestazione, inesistenza smentita dalla documentazione prodotta che evidenza la “tracciabilità completa dell'operazione”.
L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che l'avviso
è correttamente motivato essendo in motivazione “pedissequamente riportate le risultanze delle indagini svolte nei confronti della società benefit Società_1, che hanno generato l'accertamento, sicché il contribuente è stato posto al corrente dei particolari della vicenda, rispetto alla quale ha potuto predisporre tutte le difese nel merito”. L'ufficio, inoltre, contesta nel merito il valore probatorio della documentazione prodotta dalla ricorrente circa l'effettività della prestazione oggetto della fattura messa da Società_1 e contesta, altresì, che la documentazione prodotta sia idonea a provare la sussistenza dei presupposti per qualificare l'attività oggetto della relazione come “di ricerca e sviluppo” agevolabile.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La fattura oggetto di contestazione è stata emessa per attività di consulenza prestata da Società_1 per "Pratica di Credito d'Imposta Ricerca & Sviluppo esercizio 2017" sulla base del contratto 31/1/2018 avente ad oggetto attività di consulenza, richiesta “allo scopo di richiedere il credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo
e le altre agevolazioni fiscale ex "Piano Industria 4.0" relative agli anni d'imposta 2017 e 2018” (v. contratto doc. n. 7 allegato al ricorso).
L'atto oggetto di impugnazione è motivato con esclusivo riferimento ad un accertamento compiuto nei confronti della Società_1 s.r.l. da cui, secondo l'Ufficio, sarebbe emerso che “le prestazioni fornite a molti clienti si sono concretizzate nella creazione di documenti finalizzati a simulare l'avvenuto svolgimento di attività di ricerca secondo le previsioni normative e ha indotto a ritenere che si tratta di un vero e proprio modus operandi dell'azienda. L'istruttoria condotta ha fatto emergere che una volta individuate le voci di costo (solo) apparentemente riportabili all'agevolazione, in collaborazione con le società clienti veniva confezionata una Relazione che illustrasse i progetti, tentando di seguire le prescrizioni normative e di prassi, nonché quanto descritto nel Manuale di Frascati. Tale Relazione veniva sottoposta al vaglio dei collaboratori di Società_1 che valutavano e correggevano la Relazione in modo da renderla più aderente ai requisiti agevolativi nel lessico usato e nella descrizione degli aspetti innovativi. Società_1 non effettuava una effettiva valutazione dei progetti in merito al reale progresso innovativo e scientifico nel settore di riferimento, tanto
è vero che le stesse società clienti scoprivano sovente, e solo con la consulenza di Società_1, di poter attribuire ad una loro attività un presunto rilievo innovativo e dunque agevolabile. La società in oggetto assisteva pertanto i clienti nell'intento di simulare documentalmente l'avvenuto sostenimento di costi di ricerca. Una delle variabili su cui Società_1 interveniva per adeguare il credito alle esigenze del cliente
Orbene, siffatta motivazione, alla quale non è allegato l'accertamento svolto nei confronti di Società_1 (né gli atti dell'accertamento svolto nei confornti di Società_1 sono stati prodotti in giudizio), si limita ad affermare che le prestazioni fornite da Società_1 “a molti clienti” sarebbero consistite nel predisporre documentazione idonea a simulare i presupposti per usufruire dell'agevolazione per attività di Ricerca e Sviluppo, ma non consente di individuare alcun elemento specifico, né con riferimento all'attività prestata da Società_1 in favore dei non meglio indentificati “molti clienti”, né, soprattutto, con riferimento alla specifica posizione di Ricorrente_1 Società_3 s.r.l., dal quale poter desumere l'inesistenza dell'attività di consulenza fatturata da Società_1. A questo proposito deve evidenziarsi, d'altro canto, che la questione rilevante in questo giudizio non è se nell'attività della committente Ricorrente_1 7 Società_3 s.r.l. siano ravvisabili i presupposti per l'agevolazione prevista per l'attività di R&S, ma se la consulente Società_1 abbia o meno prestato quell'attività, oggetto della copiosa documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente, finalizzata alla predisposizione della pratica per l'ottenimento del credito d'imposta.
Né vi è alcuno specifico elemento che dimostri che l'attività di Società_1, nella fattispecie, sia consistita nella predisposizione di documentazione idonea a “simulare” l'avvenuto sostenimento dei costi di ricerca. La ricorrente ha prodotto la corrispondenza intercorsa con i consulenti di Società_1 S.r.l. durante tutto il periodo di esecuzione della prestazione che documenta l'interlocuzione tra le parti per l'acquisizione della documentazione tecnica relativa ai progetti di ricerca e sviluppo aziendali nonché l'attività di consulenza e supporto per l'individuazione sull'individuazione delle spese ammissibili al credito d'imposta e per la compilazione della documentazione necessaria per la fruizione del beneficio fiscale.
In conclusione, l'avviso di accertamento è sorretto da motivazione generica che non consente al contribuente un effettivo contraddittorio e, in ogni caso, anche in giudizio, non sono stati offerti elementi idonei a comprovare l'inesistenza delle prestazioni oggetto della fattura contestata.
L'avviso di accertamento deve pertanto essere annullato.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamemnto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
APONTE ROBERTO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 575/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03DM00351 2025 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03DM00351 2025 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
in via principale: • annullare l'Avviso di Accertamento n. THH03DM00351/2025 per l'anno d'imposta 2018, stante la nullità dell'atto per violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000, essendo viziato da carenza di motivazione e da illegittima motivazione per relationem che lede il diritto di difesa del contribuente ex art. 24 Cost.; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il primo motivo non venisse
31 accolto:
• annullare l'Avviso di Accertamento n. THH03DM00351/2025 per l'anno d'imposta 2018, stante l'infondatezza nel merito della pretesa per l'effettività delle prestazioni rese da Società_1 S.r.l., come comprovato dalla certificazione rilasciata da ente accreditato ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 73/2022 e dalla documentazione probatoria prodotta, che attesta la sussistenza dei presupposti per la legittima fruizione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo;
in ogni caso: • condannare l'Amministrazione finanziaria al rimborso ex art. 69, D.Lgs. n. 546/92, delle somme che risulteranno eventualmente ed indebitamente corrisposte in corso di causa dal contribuente, ivi compresi gli eventuali interessi di legge;
• condannare l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali e dei diritti di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Resistente:
chiede all'adita Corte di Giustizia Tributaria di primo grado: - il rigetto del ricorso, con conferma integrale dell'operato dell'Ufficio; - la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'esito di controllo per il periodo di imposta 2018, con l'avviso di accertamento indicato in epigrafe l'Agenzia delle Entrate – DP di Modena ha contestato alla Ricorrente_1 s.p.a. l'utilizzo, da parte di Ricorrente_1 Società_3 s.r.l. (successivamente incorporata nella Ricorrente_1 s.p.a.), della fattura n. 43 del 9/4/2018 emessa da Società_1 SRL per l'importo per l'importo complessivo di euro 8.122,00 oltre IVA, relativa a "Pratica di Credito d'Imposta
Ricerca & Sviluppo esercizio 2017", secondo l'Ufficio emessa per operazioni oggettivamente inesistenti.
L'avviso di accertamento è motivato con riferimento agli esiti di un controllo eseguito sulla Società_1 s.r.l. - società di consulenza amministrativa e finanziaria costituita nel 2014 che presta i propri servizi nei confronti di clienti, persone fisiche e giuridiche, che richiedono assistenza allo scopo di reperire fonti di finanziamento per riorganizzazioni aziendali ovvero per fruire delle agevolazioni fiscali - dal quale, secondo quanto esposto dall'Ufficio, era emerso che “le prestazioni fornite a molti clienti si sono concretizzate nella creazione di documenti finalizzati a simulare l'avvenuto svolgimento di attività di ricerca secondo le previsioni normative”. L'ufficio, con riferimento alla fattura sopra indicata, ritenuta emessa per operazioni inesistenti, ha quindi considerato il costo indeducibile ai sensi dell'art. 109 del TUIR e l'IVA pari ad € 1.787,00 indetraibile ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72.
Ricorrente_1 s.p.a. ha tempestivamente impugnato detto avviso di accertamento, chiedendone l'annullamento, con ricorso sorretto dai motivi di seguito sintetizzati.
Con il primo, complesso, motivo, la ricorrente ha dedotto la “nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000 - Illegittima motivazione per relationem e carenza di motivazione - Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost”. La motivazione dell'avviso, secondo la ricorrente, sarebbe del tutto generica, non indica gli elementi dai quali sarebbe stata desunta la insussistenza dell'attività oggetto della fattura. L'atto impugnato si limiterebbe a formulare asserzioni apodittiche di carattere generale ("le prestazioni fornite a molti clienti si sono concretizzate nella creazione di documenti finalizzati a simulare l'avvenuto svolgimento di attività di ricerca") senza alcuna specificazione relativa al caso concreto della ricorrente. Inoltre, la motivazione è operata per relationem, mediante richiamo a un accertamento compiuto nei confronti della società che ha messo non conosciuto e non allegato all'avviso notificato in violazione del disposto dell'art. 7 della l. n.
212/2000 e del diritto di difesa oggetto di garanzia costituzionale.
Con il secondo motivo, la contribuente deduce la “infondatezza nel merito dell'accertamento - Effettività delle prestazioni rese da Società_1 S.r.l. - Sussistenza dei presupposti per la legittima fruizione del credito d'imposta R&S”. Sostiene, in particolare, che la prestazione fatturata è stata effettivamente resa da Società_1 s.r.l. e ha prodotto risultati concreti e verificabili, come dimostrato dalla documentazione allegata al ricorso e, in particolare dalla certificazione rilasciata da ente accreditato da cui emergono il dettaglio tecnico dell'attività di ricerca effettuata, documentata analiticamente, la costituzione di un gruppo di lavoro qualificato e strutturato nonché gli investimenti e spese sostenute. Osserva che la certificazione rilasciata da Associazione_1
S.r.l. assume particolare valore probatorio in quanto detta società, che possiede i requisiti di indipendenza e competenza del certificatore, ha condotto la verifica con metodologia rigorosa. Rileva la ricorrente, inoltre, che l'assunto dell'Ufficio secondo cui Società_1 avrebbe prestato mere "simulazioni documentali" si pone in evidente contraddizione con l'effettiva realizzazione del progetto R&S, con la continuità temporale dell'attività (il progetto si è sviluppato nel periodo 2016-2019, con un investimento crescente di risorse e l'ottenimento di risultati progressivi, incompatibile con una mera attività simulatoria), con il coinvolgimento di personale qualificato. L'ufficio non avrebbe quindi assolto l'onere probatorio circa l'inesistenza materiale della prestazione, inesistenza smentita dalla documentazione prodotta che evidenza la “tracciabilità completa dell'operazione”.
L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che l'avviso
è correttamente motivato essendo in motivazione “pedissequamente riportate le risultanze delle indagini svolte nei confronti della società benefit Società_1, che hanno generato l'accertamento, sicché il contribuente è stato posto al corrente dei particolari della vicenda, rispetto alla quale ha potuto predisporre tutte le difese nel merito”. L'ufficio, inoltre, contesta nel merito il valore probatorio della documentazione prodotta dalla ricorrente circa l'effettività della prestazione oggetto della fattura messa da Società_1 e contesta, altresì, che la documentazione prodotta sia idonea a provare la sussistenza dei presupposti per qualificare l'attività oggetto della relazione come “di ricerca e sviluppo” agevolabile.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La fattura oggetto di contestazione è stata emessa per attività di consulenza prestata da Società_1 per "Pratica di Credito d'Imposta Ricerca & Sviluppo esercizio 2017" sulla base del contratto 31/1/2018 avente ad oggetto attività di consulenza, richiesta “allo scopo di richiedere il credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo
e le altre agevolazioni fiscale ex "Piano Industria 4.0" relative agli anni d'imposta 2017 e 2018” (v. contratto doc. n. 7 allegato al ricorso).
L'atto oggetto di impugnazione è motivato con esclusivo riferimento ad un accertamento compiuto nei confronti della Società_1 s.r.l. da cui, secondo l'Ufficio, sarebbe emerso che “le prestazioni fornite a molti clienti si sono concretizzate nella creazione di documenti finalizzati a simulare l'avvenuto svolgimento di attività di ricerca secondo le previsioni normative e ha indotto a ritenere che si tratta di un vero e proprio modus operandi dell'azienda. L'istruttoria condotta ha fatto emergere che una volta individuate le voci di costo (solo) apparentemente riportabili all'agevolazione, in collaborazione con le società clienti veniva confezionata una Relazione che illustrasse i progetti, tentando di seguire le prescrizioni normative e di prassi, nonché quanto descritto nel Manuale di Frascati. Tale Relazione veniva sottoposta al vaglio dei collaboratori di Società_1 che valutavano e correggevano la Relazione in modo da renderla più aderente ai requisiti agevolativi nel lessico usato e nella descrizione degli aspetti innovativi. Società_1 non effettuava una effettiva valutazione dei progetti in merito al reale progresso innovativo e scientifico nel settore di riferimento, tanto
è vero che le stesse società clienti scoprivano sovente, e solo con la consulenza di Società_1, di poter attribuire ad una loro attività un presunto rilievo innovativo e dunque agevolabile. La società in oggetto assisteva pertanto i clienti nell'intento di simulare documentalmente l'avvenuto sostenimento di costi di ricerca. Una delle variabili su cui Società_1 interveniva per adeguare il credito alle esigenze del cliente
Orbene, siffatta motivazione, alla quale non è allegato l'accertamento svolto nei confronti di Società_1 (né gli atti dell'accertamento svolto nei confornti di Società_1 sono stati prodotti in giudizio), si limita ad affermare che le prestazioni fornite da Società_1 “a molti clienti” sarebbero consistite nel predisporre documentazione idonea a simulare i presupposti per usufruire dell'agevolazione per attività di Ricerca e Sviluppo, ma non consente di individuare alcun elemento specifico, né con riferimento all'attività prestata da Società_1 in favore dei non meglio indentificati “molti clienti”, né, soprattutto, con riferimento alla specifica posizione di Ricorrente_1 Società_3 s.r.l., dal quale poter desumere l'inesistenza dell'attività di consulenza fatturata da Società_1. A questo proposito deve evidenziarsi, d'altro canto, che la questione rilevante in questo giudizio non è se nell'attività della committente Ricorrente_1 7 Società_3 s.r.l. siano ravvisabili i presupposti per l'agevolazione prevista per l'attività di R&S, ma se la consulente Società_1 abbia o meno prestato quell'attività, oggetto della copiosa documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente, finalizzata alla predisposizione della pratica per l'ottenimento del credito d'imposta.
Né vi è alcuno specifico elemento che dimostri che l'attività di Società_1, nella fattispecie, sia consistita nella predisposizione di documentazione idonea a “simulare” l'avvenuto sostenimento dei costi di ricerca. La ricorrente ha prodotto la corrispondenza intercorsa con i consulenti di Società_1 S.r.l. durante tutto il periodo di esecuzione della prestazione che documenta l'interlocuzione tra le parti per l'acquisizione della documentazione tecnica relativa ai progetti di ricerca e sviluppo aziendali nonché l'attività di consulenza e supporto per l'individuazione sull'individuazione delle spese ammissibili al credito d'imposta e per la compilazione della documentazione necessaria per la fruizione del beneficio fiscale.
In conclusione, l'avviso di accertamento è sorretto da motivazione generica che non consente al contribuente un effettivo contraddittorio e, in ogni caso, anche in giudizio, non sono stati offerti elementi idonei a comprovare l'inesistenza delle prestazioni oggetto della fattura contestata.
L'avviso di accertamento deve pertanto essere annullato.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamemnto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge.