Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 73
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000 - Illegittima motivazione per relationem e carenza di motivazione - Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost

    La motivazione dell'avviso di accertamento è generica e non consente un effettivo contraddittorio. Non sono stati offerti elementi idonei a comprovare l'inesistenza delle prestazioni oggetto della fattura contestata.

  • Accolto
    Infondatezza nel merito dell'accertamento - Effettività delle prestazioni rese da Società_1 S.r.l. - Sussistenza dei presupposti per la legittima fruizione del credito d'imposta R&S

    L'avviso di accertamento è sorretto da motivazione generica che non consente al contribuente un effettivo contraddittorio e, in ogni caso, anche in giudizio, non sono stati offerti elementi idonei a comprovare l'inesistenza delle prestazioni oggetto della fattura contestata.

  • Accolto
    Rimborso somme indebitamente corrisposte in corso di causa

    L'avviso di accertamento è stato annullato, pertanto le somme corrisposte in corso di causa sono considerate indebite.

  • Accolto
    Condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali

    L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al rimborso delle spese di lite liquidate in € 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 73
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena
    Numero : 73
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo