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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 3447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3447 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2181/2024 r.g. promossa dal
(c.f. ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Gaudiano di Lavello (PZ), in persona del Commissario Liquidatore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele De Parte_2
OV e MA US RA per mandato e domiciliato come in atti
– appellante –
contro nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e residente in [...], rappresentato e difeso C.F._1
dall'avvocato Cristian Mauro Scremin per mandato e domiciliato come in atti
– appellato e appellante in via incidentale –
o 0 o
appelli sentenza del tribunale di DO
1 o 0 o
Conclusioni per l'appellante
Voglia la Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettate, accolto l'appello del Parte_1
ed in riforma dell'appellata sentenza:
1. rigettare la domanda promossa da con il ricorso depositato il 22 settembre 2023; 2. in via Controparte_1
subordinata e salvo ricorso ridurre la pretesa di parte ricorrente al giusto anche a seguito di disponenda consulenza tecnica;
3. vittoria di spese di lite del doppio grado.
Conclusioni per l'appellato
L'ing. contestando i motivi di appello alla Sentenza n. Controparte_1
1777/2024 del 15.11.2024 del Tribunale di DO, Giud. dott.ssa Maddalena
Saturni, dedotti dal , poiché Parte_1
infondati in fatto ed in diritto, insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate, anche in via subordinata, nella relativa Comparsa di costituzione e risposta, a cui si richiama integralmente, nonché per l'accoglimento dell'appello incidentale ivi spiegato in punto di interessi. Qualora ritenuto necessario dalla Ill.ma Corte chiede di essere ammesso alla prova per testi ed interpello formulata in Comparsa di costituzione e risposta nonché di disporsi la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, diversamente di fissarsi l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative note di repliche.
Fatto e motivi della decisione
2 1.- Con citazione notificata il 16 dicembre 2024 il Parte_1
evocava l'ing. avanti la Corte
[...] Controparte_1
d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 1777/2024 del Tribunale di
DO (pubblicata e notificata il 15 novembre 2024) che l'aveva condannato a pagare il corrispettivo ancora dovuto per l'attività di commissario collaudatore in corso d'opera pubblica (per il completamento e la ristrutturazione del canale allacciante Ofanto - Rendina), per €. 164.113 (oltre ritenuta d'acconto) oltre gli interessi legali dal 26 agosto 2013 al saldo ed alle spese. Con il primo motivo censurava il riconoscimento del compenso per prestazioni rese in seno alla commissione di collaudo stante l'errata interpretazione del principio della onnicomprensività della retribuzione e l'errata statuizione circa il diritto del dirigente al percepimento del compenso dal terzo, estraneo alla P.A. di appartenenza in violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 748 del 1972 e del terzo comma dell'art. 24 del d. lgs n. 29 del 1993
per come introdotto dall'art. 16 comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Con
il secondo motivo si doleva dell'omessa pronuncia sul difetto di situazione giuridica soggettiva passiva in capo al e questo sul rilievo per cui Parte_1
tenuto al pagamento avrebbe dovuto essere il Ministero conferente.
Lamentava, inoltre, l'omessa pronuncia sul difetto di autorizzazione all'espletamento dell'incarico esterno da parte dell'amministrazione di appartenenza del dirigente e l'omessa pronuncia sulla carenza di motivazione in ordine alla nomina necessitata del collaudatore per assenza di equivalenti figure professionali. Con il terzo motivo si doleva del mancato rilievo alla necessaria forma scritta nel contratto d'opera professionale concluso dall'ente pubblico economico e dell'erronea affermazione in merito alla sufficienza
3 dell'atto deliberativo da parte dell'Ente ai fini del perfezionamento dell'incarico e con il quarto motivo censurava la titolarità e la quantificazione del credito affermato. Chiedeva la sospensione della sentenza ed il rigetto delle domande.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendone la Controparte_1
reiezione. Riproponeva la domanda di indebito arricchimento e con appello incidentale, chiedeva la parziale riforma della sentenza con il riconoscimento degli interessi legali ex D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002.
2.- Disattesa la sospensiva la causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 17 dicembre 2025 tenutasi con modalità cartolari, con assegnazione a ritroso dei termini per scritti conclusivi e per precisazione delle conclusioni.
3.1.- Osserva la Corte.
L'appello principale è fondato e la sentenza va riformata con il rigetto delle domande del L'appello incidentale è di conseguenza rigettato. CP_1
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno addebitate al CP_1
3.2.- La liquidazione delle spese avverrà applicando i valori più prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento posto che l'appello si compone di 43
pagine e risulta contrario al canone di cui all'art. 121 Cod. proc. Civ. in tema di sinteticità degli atti processuali ed al principio della ragionevole durata del processo.
4.- Il Tribunale accolse la domanda principale del regolando le CP_1
spese ed osservando che:
4 -) in forza dell'art. 9, co. 1, della legge regionale della Basilicata del 28
febbraio 1995 il doveva esser qualificato quale ente pubblico Parte_1
economico;
-) era da escludere la forma scritta del contratto in materia di incarico per il collaudo essendo in predicato un atto amministrativo di nomina e non un contratto di prestazione di opera professionale;
-) era da disattendere l'eccezione di nullità dell'incarico per violazione art. 28
5^ co. l. 109/1994 perché le competenze del Consiglio all'epoca del conferimento dell'incarico (7 aprile 1998) consistevano in funzioni consultive di natura ausiliaria, volta a fornire valutazioni e giudizi su varie questioni,
rese da organi solitamente “neutrali” ad un'amministrazione; né risultava che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici svolgesse le diverse funzioni amministrative di vigilanza o controllo cui si riferiva l'art. 28;
-) era infondata l'eccezione di onnicomprensività della retribuzione riguardo quella percepita dal quale Presidente di Sezione del Consiglio CP_1
Superiore dei Lavori Pubblici;
-) era da escludere rilevanza ai pagamenti parziali avvenuti che non avrebbero potuto costituire la fonte dell'obbligazione di pagamento né legittimare un eventuale compenso in violazione della onnicomprensività;
-) la delibera consortile che aveva conferito l'incarico era del 7 aprile 1998
ma l'art. 24 del d. lgs n. 29 del 1993 vigente ratione temporis non prevedeva alcun terzo comma, introdotto solo successivamente (con decorrenza della modifica dal 24 aprile 1998);
-) nemmeno era applicabile l'art. 50 del precedente D.P.R. 748 del 1972 che prevedeva unicamente il divieto di corrispondere ai funzionari dirigenti,
5 “ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza”; la giurisprudenza aveva escluso che il principio avesse carattere di generalità ed assolutezza essendo circoscritto alle prestazioni connesse con la qualifica rivestita o comunque rese dal dirigente in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza;
-) il collaudo di un'opera pubblica non era da ritenere classica funzione istituzionale di un dirigente ministeriale;
-) il richiamo al c.d. “Compenso incentivante” introdotto dall'art. 18 della L.
n. 109/1994 avvalorava tale conclusione;
-) il collaudo di un'opera pubblica di competenza di una amministrazione terza come il non rientrava tra i doveri di ufficio del Parte_1 CP_1
-) per il corrispettivo era da rilevare la mancata contestazione della quantificazione del credito professionale in €. 164.113,00 (oltre al versamento della ritenuta d'acconto del 20%) ed era da escludere la rivalutazione;
oltre agli interessi moratori dal 26 agosto 2013;
-) le spese erano da addebitare secondo soccombenza.
Appello principale
5.1.- Con il primo motivo si censura il riconoscimento del corrispettivo per prestazioni rese dal quale membro componente la commissione di CP_1
collaudo dell'opera pubblica, in contrasto con il principio della omnicomprensività della retribuzione principio che, ove applicato, avrebbe dovuto escludere il diritto al corrispettivo del dirigente della Pubblica
Amministrazione e già percettore di retribuzione comprendente, dunque,
anche l'ulteriore oggetto di giudizio.
6 Non viene censurato il capo della pronuncia che ha escluso l'applicazione del principio di omnicomprensività in forza dell'art. 24 del D.Lgs. 29 del 1993
stante l'anteriorità dell'incarico (7 aprile 1998) rispetto la successiva previsione del terzo comma della norma avente decorrenza dal 24 aprile 1998.
L'appellante, piuttosto, si duole della mancata applicazione del principio di omnicomprensività della retribuzione del dipendente pubblico in forza dell'art. 50 del DPR 748 del 1972 sostenendo che la realizzazione dell'opera pubblica sarebbe stata di competenza statale e che, di conseguenza, la domanda del avrebbe dovuto essere rigettata in quanto contrastante CP_1
con il principio di omnicomprensività della retribuzione e questo anche in quanto l'ing. ricopriva il ruolo di Presidente di Sezione del Controparte_1
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Il motivo è infondato.
5.2.- L'art. 50 del DPR 748/1972 pone il divieto “di corrispondere ai funzionari dirigenti, anche se fuori ruolo, oltre all'indennità di funzione di cui all'art. 47, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza”.
La giurisprudenza amministrativa, in termini condivisibili, ha interpretato la norma sotto un duplice profilo.
5.2.1.- Innanzi tutto, quanto alla posizione organica del richiedente, ha ritenuto che (Consiglio di Stato sentenza n. 95 del 28 gennaio 1997, Consiglio
di Stato sentenza n. 1183 del 20 ottobre 1994, Consiglio di Stato sez. V 4
luglio 1986 n. 341) il divieto di percepire compensi stabilito per il personale assoggettato al regime di onnicomprensività retributiva, opera
7 inderogabilmente in tutte le ipotesi in cui l'attività svolta sia riconducibile all'esplicazione di funzioni e poteri inscindibilmente connessi con la qualifica e l'ufficio ricoperti, consistenti in mansioni in cui il dipendente non possa sottrarsi perché rientranti fra i normali compiti d'ufficio. In particolare,
dunque, il divieto di corrispondere compensi al di fuori dell'ordinario trattamento economico opera soltanto nei casi in cui l'attività svolta sia riconducibile all'esplicazione di funzioni inscindibilmente connesse con la qualifica e l'ufficio ricoperti.
In secondo luogo, quanto ai profili della rappresentanza, nel senso che
(Consiglio di Stato sez. 4^ sentenza n. 766 del 5 ottobre 1991) il principio di omnicomprensività sancito dall'art. 50 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748,
riguarda tutti i compensi relativi ad attività connesse con la carica e a prestazioni comunque rese dal dirigente in rappresentanza della
Amministrazione di appartenenza. Esso opera quando la sua attività è
riconducibile all'esplicazione di funzioni e poteri inscindibilmente connessi con la qualifica e con l'ufficio ricoperti: ciò si verifica anche quando una
Amministrazione debba esercitare le proprie funzioni sulla base di concessioni o di delegazioni intersoggettive (adottate ai sensi dell'art. 138 del t.u. n. 218 del 6 marzo 1978), non potendo il dirigente scindere idealmente le proprie funzioni, con riferimento alle pratiche trattate e al diverso titolo in base al quale l'ente di appartenenza agisce (Consiglio di Stato sez. 4^ sentenza n. 929 del 21 dicembre 1989), essendo necessaria al riguardo una disposizione di legge che preveda la rappresentanza ovvero in connessione con la carica.
5.2.2.- Entrambe le ipotesi non riguardano la posizione del CP_1
8 Ed infatti, dall'atto del 7 aprile 1998 del Controparte_2
si evince che “con delibera commissariale del 21 novembre 1995 n.
[...]
203 prot. 3692 venne approvato il progetto esecutivo delle opere di completamento e ristrutturazione del canale allacciante Ofanto - Rendina con una previsione di spesa complessiva in c.t.u. di £ 26.000.000.000 e vennero incaricati gli uffici consortili di predisporre tutti gli atti occorrenti agli organi tecnici superiori per l'attuazione dell'istruttoria necessaria per ottenere il finanziamento programmato del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari
e TA (ora Ministero per le Politiche Agricole) nell'ambito della L.
140/91 e successive” … “Che il suddetto Ministero con nota del 27 gennaio
1998 Div. XV n. 6004, attesa la particolare natura ed importanza dei lavori suddetti ha ritenuto opportuno nominare ai sensi dell'art. 92 del R.D.
25.5.1895 n. 350, modificato dal R.D. 15.12.1898 n. 556 e con R.D.
15.12.1940 n. 462, apposita commissione di collaudo in corso d'opera nelle persone dei Sigg.
- Dott. – Direttore Generale Parte_3 Parte_4
- Dott. Vincenzo Pilo –
- Dott. Ing. Presidente II sezione Consiglio Superiore LL.P:, Controparte_1
incaricando i suddetti di procedere al relativo collaudo dei lavori di cui al programmato progetto e, su affidamento del concessionario, anche nei confronti dell'Impresa esecutrice”.
Delibera
“2 Affidare alla commissione composta dai Sigg.
a) - Dott. – Direttore Generale Min. Politiche Agr. - Parte_3
Roma;
9 b) - Dott. Vincenzo Pilo – Direttore Generale Min. Politiche Agr. - Roma;
c) - Dott. Ing. Presidente II sezione Consiglio Superiore Controparte_1
LL.P: - Roma,
l'incarico di procedere al collaudo dei lavori in oggetto indicati, nei confronti dell'impresa esecutrice” (doc. 1 del primo grado).
Con antecedente provvedimento del 27 gennaio 1998, infatti, il Ministero per le Politiche Agricole, dando atto che il era Controparte_3
divenuto assegnatario dei lavori di completamento e ristrutturazione del canale allacciante irrigazione in destra Ofanto, aveva incaricato il Dott.
[...]
, il Dott. Vincenzo Pilo ed il Dott. Ing. di Parte_3 Controparte_1
procedere al collaudo dei lavori e, su affidamento del concessionario, anche riguardo l'impresa, richiamando l'art. 92 del R.D. 25.5.1895 n. 350,
modificato dal R.D. 15.12.1898 n. 556 e con R.D. 15.12.1940 n. 462.
Il richiamato art. 92 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, in particolare, regolava la nomina del collaudatore da parte del Ministero competente.
5.2.3.- Dal dettato normativo e procedimentale amministrativo si ricava che l'ing. era stato chiamato a svolgere le funzioni di Controparte_1
collaudatore, in collegio, su incarico del Ministero delle Politiche Agricole e presso il anche con effetto, ove incaricato dal Parte_1
, come di fatto avvenuto, verso l'impresa esecutrice dei lavori. Parte_1
Dunque, l'esplicazione di tali mansioni non era riconducibile, ai fini dell'art. 50 del DPR 748/1972 a funzioni e poteri inscindibilmente connessi con la qualifica e l'ufficio ricoperti, evidente essendo che l'espletamento delle funzioni di collaudatore in collegio non atteneva ai compiti connessi alla funzione di Presidente di Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici
10 il quale, in forza della L. 18.10.1942, n. 1460, vigente all'epoca di conferimento dell'incarico, aveva solo funzioni consultive essendo tenuto a rendere pareri su progetti o quesiti del Ministero e di altre amministrazioni.
Inoltre, poiché la delega era stata data al dal Ministero delle CP_1
Politiche Agricole e dal , quale concessionario, era del tutto Parte_1
evidente che non avrebbe potuto operare il disposto dell'art. 50 DPR
748/1972, in quanto la rappresentanza non era stata conferita dall'amministrazione di appartenenza (il Ministero dei Lavori Pubblici) ma dal Ministero delle Politiche Agricole.
5.2.4.- Per concludere, poi, i riferimenti al compenso incentivante (artt. 13 e
13 bis del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in Legge 114/2014),
in quanto afferenti a normativa entrata in vigore successivamente, appaiono irrilevanti.
6.1.- Con la seconda censura si pone critica alla sentenza per aver addebitato l'importo oggetto della pretesa al che non aveva provveduto alla Parte_1
nomina del collaudatore. Si assume poi che l'incarico sarebbe nullo in mancanza dell'autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici di appartenenza e che il corrispettivo avrebbe potuto essere richiesto solo alla medesima amministrazione. Il motivo è fondato.
6.2.- Dalla lettura dei provvedimenti amministrativi succedutisi appare evidente, innanzitutto, che l'incarico di collaudatore è stato dato all'ing.
dal Ministero delle Politiche Agricole ed a sua volta dal Controparte_1
Concessionario, il . Infatti, dal provvedimento del del 7 Parte_1 Parte_1
aprile 1998 emerge, da un canto, la mera ricognizione o presa d'atto del precedente deliberato costitutivo dell'incarico da parte del Ministero delle
11 Politiche Agricole (28 gennaio 1998) con nomina del collegio dei collaudatori e dall'altro la nomina (anche di per il rapporto con Controparte_1
l'impresa: “L'incarico di procedere al collaudo dei lavori in oggetto indicati,
nei confronti dell'impresa” inciso reso in applicazione del provvedimento ministeriale del gennaio 1998. Tale clausola costituisce apposita nomina dell'ing. fondante come tale il rapporto negoziale con la CP_1
controparte che ha dato l'incarico ovverossia il tanto vero che il Parte_1
negozio ha avuto parziale adempimento come risulta dai pagamenti eseguiti
medio tempore.
6.3.1.- Con l'appello il per la prima volta ha eccepito la nullità del Parte_1
contratto per violazione dell'art. 58 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 che nella versione vigente prevedeva che gli incarichi autonomamente retribuibili dovessero essere conferiti direttamente dall'amministrazione di appartenenza tenuta al pagamento ovvero se conferiti da diversa amministrazione,
dovessero essere previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico chiamato a rendere la prestazione. Il
secondo comma stabiliva, a tal proposito poi, il divieto assoluto di conferimento di incarichi che non fossero stati espressamente autorizzati. Il
quinto comma disponeva in particolare “In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività
d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica
12 professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione”.
6.3.2.- Nel caso, tanto riguardo la nomina del Ministero dell'Agricoltura del
27 gennaio 1998 quanto per quella consortile del 7 aprile 1998 è mancata l'autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici, amministrazione di appartenenza del che operava quale Presidente di Sezione del CP_1
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del relativo Ministero.
Appare evidente, dunque, che la mancanza di autorizzazione contrasta con il precetto imperativo del secondo comma dell'art. 58 del precitato decreto “Le
pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”. E poiché dunque, a tacer d'altro, l'incarico di eseguire il collaudo era stato dato dal Ministero delle Politiche Agricole e per altra parte dal , deriva che avrebbe anche dovuto essere previamente Parte_1
determinato il corrispettivo, cosa che non è avvenuta.
La mancanza della previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenente, nel caso il Ministero dei Lavori Pubblici, configura ipotesi di nullità non solo e non tanto per il tenore testuale della disposizione equivalendo, la locuzione “In ogni caso” ad equivalente postulato in quanto assolutamente preclusiva di scelte diverse, quanto soprattutto perché
l'amministrazione di appartenenza avrebbe dovuto autorizzare secondo criteri oggettivi e predeterminati, per tener conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione ed anche al fine, dunque,
13 di evitare possibili situazioni di conflitto di interessi. La questione, della nullità, del resto, risulta affermata anche alla Corte di Cassazione (sentenza n. 25369/20 cit. dall'appellante), che ha avuto modo di rilevare che la norma in predicato (art. 58 D.lgs. 29 del 1993) risulta ora dettata, perché
sostanzialmente riprodotta, dall'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001. La Suprema
Corte - per caso consimile - ha precisato che la previsione, dettata dalla necessità del rispetto del principio costituzionale del buon andamento della
PA, avrebbe imposto a tutti gli effetti – quindi a pena di nullità – la previa autorizzazione che qui e nel caso non emerge affatto.
6.3.3.- Né risulta nuova l'eccezione di nullità.
Infatti (Cass. sentenza n. 31517 del 8 dicembre 2024) il potere di rilievo officioso della nullità del contratto deve essere esercitato anche dal giudice d'appello. Dunque, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado,
di una nullità contrattuale, la Corte d'Appello ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo (Cass., SU, n. 26242 del 12 dicembre 2014; Cass., Sez.
1, n. 20170 del 22 giugno 2022), anche ove sia stata sollevata in sede di gravame, venendo in questione un'eccezione in senso lato, come tale proponibile nel grado a norma dell'art. 345, comma 2, c.p.c. (Cass., Sez. 6-1,
n. 19161 del 15 settembre 2020). Tale potere spetta al giudice investito dal gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di una pretesa che supponga la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato tali validità ed efficacia, né le parti ne abbiano discusso - trattandosi di profilo afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato a condizione che i relativi
14 presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Cass., Sez. 3, n. 4867
del 23 febbraio 2024). Il rilievo non è condizionato né all'onere di allegazione dei detti fatti ad opera della parte che dell'eccezione può beneficiare né, tanto meno, al rispetto dei termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti circa le cosiddette eccezioni in senso stretto. Detta
rilevabilità non può prescindere, però, dalla emergenza ex actis degli elementi fattuali (i fatti) sulla cui base quella eccezione possa essere rilevata d'ufficio o dedotta dalla parte interessata (Cass., SU, n. 10531 del 7 maggio 2013;
Cass., Sez. L, n. 23721 del 1° settembre 2021), “assumendo rilevanza, sotto il profilo delle preclusioni, all'introduzione dei fatti stessi, il momento in cui,
secondo la legge processuale, è previsto che nel processo possano essere dedotti fatti, tuttavia con la relatività derivante dalla possibilità che i fatti integratori di eccezioni in senso lato possano eventualmente emergere, in base al c.d. principio di acquisizione processuale, pure dall'espletamento delle prove ammesse” (Cass., Sez. 3, n. 4867 del 23 febbraio 2024). La valutazione della eccezione di nullità del contratto presuppone che durante il giudizio di merito siano stati accertati i relativi presupposti di fatto, ossia risultino introdotti e acquisiti quei fatti, anche se non ne sia stata rilevata la valenza in iure né dalla parte interessata né dallo stesso giudice del merito. È consentito,
allora, che la parte alleghi e/o rilevi, dopo la scadenza delle preclusioni e,
altresì, in appello, o che il giudice rilevi fatti che, già tempestivamente documentati o provati in atti, ossia ritualmente acquisiti, evidenziano
15 l'infondatezza della pretesa sebbene alla stregua di eccezione non allegata dalla parte interessata nella fase procedimentale deputata all'esercizio dei poteri assertivi. Ciò che non è concesso, al contrario, è che i fatti allegati o rilevati successivamente allo spirare di siffatte preclusioni siano pure tardivamente provati, rimettendo in moto una fase procedimentale - quella istruttoria - che è ormai definitivamente chiusa.
6.3.4.- Ora, entro i termini deputati alla formazione del thema decidendum,
era stato allegato il rapporto di dipendenza del dal Ministero dei CP_1
Lavori Pubblici quale Presidente di Sezione del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici;
si era discusso del diritto al compenso in relazione al principio di omnicomprensività posto che l'incarico era stato dato da altri enti quali il Ministero delle Politiche Agricole ed;
si era Parte_1
dibattuto ampiamente sui relativi poteri e sulle competenze dal Consiglio
Superiore dei lavori pubblici presso il quale era incardinata la figura professionale dell'appellato.
Sebbene la questione oggi in esame: nullità per mancanza di autorizzazione del Ministero di appartenenza del non sia stata sollevata nel primo CP_1
grado di giudizio, i presupposti di fatto, il tema controverso e le allegazioni,
avrebbero consentito di valutarla e rilevarla già in allora essendo, in evidenza,
il caso di eccezione in senso lato non sollevata in forza di quanto risultava allora ex actis quando l'intera materia del contendere era idonea, ove apprezzata, al rilievo.
6.3.5.- Va da sé che la mancanza di autorizzazione importa la nullità del rapporto intercorso con il e determina il rigetto della Parte_1
pretesa al compenso.
16 6.4.- Né, sul punto, si giustificano le difese del CP_1
In particolare.
Il fatto che il fosse concessionario dei lavori da parte del Ministero Parte_1
delle Politiche Agricole per essere divenuto aggiudicatario dell'erogazione del finanziamento programmato e che avesse ottenuto le provviste o i poteri inerenti, è questione che esula dall'incarico di collaudatore e che esula dai profili di nullità sopra evidenziati.
Il fatto che il avesse effettuato dei pagamenti al e si fosse Parte_1 CP_1
riconosciuto debitore (raccomandata del 29 luglio 2013) anche non eccependo la propria “incompetenza” per i pagamenti per €. 14.652,59 e per
€. 7.849,43, non rileva come non rileva quanto affermato dal Ministero delle
Politiche Agricole che con nota del 23 luglio 2013 aveva indicato quale:
“soggetto responsabile dell'atto di nomina della Commissione di collaudo e
CP_ dei relativi compensi, unicamente l' Parte_5
”. Neppure rileva la delibera commissariale n. 48 del 03.05.2018
[...]
secondo la quale “I lavori sono stati da tempo ultimati e collaudati
(25.09.2012), ma la concessione non è stata ancora chiusa per via del mancato pagamento del saldo per i lavori, all'impresa esecutrice, ... Non sono state inoltre saldate le residue competenze della commissione di collaudo. ... gli esuberi - vedi compenso ai collaudatori - resterebbero a carico del concessionario”. Neppure rileva quanto deciso dalla Corte d'Appello di Roma
per la posizione degli altri membri del collegio dei collaudatori.
In primo luogo, perché il riconoscimento di debito, anche attraverso il pagamento di acconti, da parte della Pubblica Amministrazione (Cass.
ordinanza n. 2091 del 25 gennaio 2022) presuppone l'adempimento della
17 trasmissione dell'atto scritto di ricognizione alla Procura regionale della Corte
dei Conti, prescritto dall'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002 per le pubbliche amministrazioni nei casi ivi disciplinati ed integra un requisito formale e procedimentale della ricognizione di debito, che ne condiziona la validità e l'efficacia e di cui va tratta necessaria evidenza dal documento stesso, in quanto vincolato alla forma scritta, in ordine sia alla previsione dell'invio alla competente Procura regionale della Corte dei Conti che al tempestivo adempimento dell'onere stesso. Soprattutto, in secondo luogo,
come fondatamente eccepito dal , perché è mancata Parte_1
l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (il Ministero dei
Lavori Pubblici), tanto che la pretesa non può giustificarsi nemmeno sotto tale profilo fondandosi altrimenti su negozio nullo.
La sentenza della Corte d'Appello di Roma, poi, non costituisce giudicato riguardando soggetti diversi;
le mere affermazioni del Ministero delle
Politiche Agricole non possono rilevare a fronte del dettato normativo di cui sopra e della nullità.
7.- Il terzo motivo, con il quale viene censurata la mancata pronuncia di nullità
del contratto d'incarico per mancanza della forma scritta, è assorbito come pure il quarto, sulla determinazione del corrispettivo.
9.1.- L'ing. ha chiesto fin dal primo grado di giudizio, Controparte_1
riproponendo ora le difese, senza necessità di proporre appello incidentale in quanto vincitore nel primo grado (Cass. ordinanza n. 33694 del 1^ dicembre
2023), la condanna del ex art. 2041 Cod. Civ. e l'appellante ha Parte_1
eccepito la mancanza di sussidiarietà dell'azione (per nullità del rapporto in mancanza di autorizzazione dell'ente di appartenente) in termini fondati.
18 9.2.- Invero (Cass. ordinanza n. 27008 del 18 ottobre 2024) ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità
del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. Parimenti (Cass. sentenza n. 4246 del 16 febbraio 2024) il carattere sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento, sancito dall'art. 2042
c.c. in termini generali, comporta che detta azione non possa essere esperita quando l'impoverito, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare un' "altra azione" - anche fondata su clausola generale, come quella risarcitoria ex art. 2043 c.c. - nei confronti di un soggetto diverso dall'arricchito, secondo una valutazione da compiersi in astratto.
Nella specie, come sopra rilevato, è mancata l'autorizzazione del
[...]
sicché il contratto era nullo e l'azione di arricchimento Controparte_5
senza causa non avrebbe e non può essere ora proposta, priva del requisito della sussidiarietà.
Appello incidentale
10.- L'appello incidentale è di conseguenza rigettato.
11.- Le istanze istruttorie, prive di rilievo causale, vanno disattese.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa promossa dal contro Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
19 in accoglimento dell'appello principale, rigettato quello incidentale, riforma la sentenza del Tribunale di DO;
rigetta le domande proposte da Controparte_1
condanna l'appellante al pagamento delle spese a favore del e che Parte_1
si liquidano per il primo grado in €.
7.500 per compensi e per l'appello in €.
7.500 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 18 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
20
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2181/2024 r.g. promossa dal
(c.f. ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Gaudiano di Lavello (PZ), in persona del Commissario Liquidatore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele De Parte_2
OV e MA US RA per mandato e domiciliato come in atti
– appellante –
contro nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e residente in [...], rappresentato e difeso C.F._1
dall'avvocato Cristian Mauro Scremin per mandato e domiciliato come in atti
– appellato e appellante in via incidentale –
o 0 o
appelli sentenza del tribunale di DO
1 o 0 o
Conclusioni per l'appellante
Voglia la Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettate, accolto l'appello del Parte_1
ed in riforma dell'appellata sentenza:
1. rigettare la domanda promossa da con il ricorso depositato il 22 settembre 2023; 2. in via Controparte_1
subordinata e salvo ricorso ridurre la pretesa di parte ricorrente al giusto anche a seguito di disponenda consulenza tecnica;
3. vittoria di spese di lite del doppio grado.
Conclusioni per l'appellato
L'ing. contestando i motivi di appello alla Sentenza n. Controparte_1
1777/2024 del 15.11.2024 del Tribunale di DO, Giud. dott.ssa Maddalena
Saturni, dedotti dal , poiché Parte_1
infondati in fatto ed in diritto, insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate, anche in via subordinata, nella relativa Comparsa di costituzione e risposta, a cui si richiama integralmente, nonché per l'accoglimento dell'appello incidentale ivi spiegato in punto di interessi. Qualora ritenuto necessario dalla Ill.ma Corte chiede di essere ammesso alla prova per testi ed interpello formulata in Comparsa di costituzione e risposta nonché di disporsi la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, diversamente di fissarsi l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative note di repliche.
Fatto e motivi della decisione
2 1.- Con citazione notificata il 16 dicembre 2024 il Parte_1
evocava l'ing. avanti la Corte
[...] Controparte_1
d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 1777/2024 del Tribunale di
DO (pubblicata e notificata il 15 novembre 2024) che l'aveva condannato a pagare il corrispettivo ancora dovuto per l'attività di commissario collaudatore in corso d'opera pubblica (per il completamento e la ristrutturazione del canale allacciante Ofanto - Rendina), per €. 164.113 (oltre ritenuta d'acconto) oltre gli interessi legali dal 26 agosto 2013 al saldo ed alle spese. Con il primo motivo censurava il riconoscimento del compenso per prestazioni rese in seno alla commissione di collaudo stante l'errata interpretazione del principio della onnicomprensività della retribuzione e l'errata statuizione circa il diritto del dirigente al percepimento del compenso dal terzo, estraneo alla P.A. di appartenenza in violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 748 del 1972 e del terzo comma dell'art. 24 del d. lgs n. 29 del 1993
per come introdotto dall'art. 16 comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Con
il secondo motivo si doleva dell'omessa pronuncia sul difetto di situazione giuridica soggettiva passiva in capo al e questo sul rilievo per cui Parte_1
tenuto al pagamento avrebbe dovuto essere il Ministero conferente.
Lamentava, inoltre, l'omessa pronuncia sul difetto di autorizzazione all'espletamento dell'incarico esterno da parte dell'amministrazione di appartenenza del dirigente e l'omessa pronuncia sulla carenza di motivazione in ordine alla nomina necessitata del collaudatore per assenza di equivalenti figure professionali. Con il terzo motivo si doleva del mancato rilievo alla necessaria forma scritta nel contratto d'opera professionale concluso dall'ente pubblico economico e dell'erronea affermazione in merito alla sufficienza
3 dell'atto deliberativo da parte dell'Ente ai fini del perfezionamento dell'incarico e con il quarto motivo censurava la titolarità e la quantificazione del credito affermato. Chiedeva la sospensione della sentenza ed il rigetto delle domande.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendone la Controparte_1
reiezione. Riproponeva la domanda di indebito arricchimento e con appello incidentale, chiedeva la parziale riforma della sentenza con il riconoscimento degli interessi legali ex D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002.
2.- Disattesa la sospensiva la causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 17 dicembre 2025 tenutasi con modalità cartolari, con assegnazione a ritroso dei termini per scritti conclusivi e per precisazione delle conclusioni.
3.1.- Osserva la Corte.
L'appello principale è fondato e la sentenza va riformata con il rigetto delle domande del L'appello incidentale è di conseguenza rigettato. CP_1
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno addebitate al CP_1
3.2.- La liquidazione delle spese avverrà applicando i valori più prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento posto che l'appello si compone di 43
pagine e risulta contrario al canone di cui all'art. 121 Cod. proc. Civ. in tema di sinteticità degli atti processuali ed al principio della ragionevole durata del processo.
4.- Il Tribunale accolse la domanda principale del regolando le CP_1
spese ed osservando che:
4 -) in forza dell'art. 9, co. 1, della legge regionale della Basilicata del 28
febbraio 1995 il doveva esser qualificato quale ente pubblico Parte_1
economico;
-) era da escludere la forma scritta del contratto in materia di incarico per il collaudo essendo in predicato un atto amministrativo di nomina e non un contratto di prestazione di opera professionale;
-) era da disattendere l'eccezione di nullità dell'incarico per violazione art. 28
5^ co. l. 109/1994 perché le competenze del Consiglio all'epoca del conferimento dell'incarico (7 aprile 1998) consistevano in funzioni consultive di natura ausiliaria, volta a fornire valutazioni e giudizi su varie questioni,
rese da organi solitamente “neutrali” ad un'amministrazione; né risultava che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici svolgesse le diverse funzioni amministrative di vigilanza o controllo cui si riferiva l'art. 28;
-) era infondata l'eccezione di onnicomprensività della retribuzione riguardo quella percepita dal quale Presidente di Sezione del Consiglio CP_1
Superiore dei Lavori Pubblici;
-) era da escludere rilevanza ai pagamenti parziali avvenuti che non avrebbero potuto costituire la fonte dell'obbligazione di pagamento né legittimare un eventuale compenso in violazione della onnicomprensività;
-) la delibera consortile che aveva conferito l'incarico era del 7 aprile 1998
ma l'art. 24 del d. lgs n. 29 del 1993 vigente ratione temporis non prevedeva alcun terzo comma, introdotto solo successivamente (con decorrenza della modifica dal 24 aprile 1998);
-) nemmeno era applicabile l'art. 50 del precedente D.P.R. 748 del 1972 che prevedeva unicamente il divieto di corrispondere ai funzionari dirigenti,
5 “ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza”; la giurisprudenza aveva escluso che il principio avesse carattere di generalità ed assolutezza essendo circoscritto alle prestazioni connesse con la qualifica rivestita o comunque rese dal dirigente in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza;
-) il collaudo di un'opera pubblica non era da ritenere classica funzione istituzionale di un dirigente ministeriale;
-) il richiamo al c.d. “Compenso incentivante” introdotto dall'art. 18 della L.
n. 109/1994 avvalorava tale conclusione;
-) il collaudo di un'opera pubblica di competenza di una amministrazione terza come il non rientrava tra i doveri di ufficio del Parte_1 CP_1
-) per il corrispettivo era da rilevare la mancata contestazione della quantificazione del credito professionale in €. 164.113,00 (oltre al versamento della ritenuta d'acconto del 20%) ed era da escludere la rivalutazione;
oltre agli interessi moratori dal 26 agosto 2013;
-) le spese erano da addebitare secondo soccombenza.
Appello principale
5.1.- Con il primo motivo si censura il riconoscimento del corrispettivo per prestazioni rese dal quale membro componente la commissione di CP_1
collaudo dell'opera pubblica, in contrasto con il principio della omnicomprensività della retribuzione principio che, ove applicato, avrebbe dovuto escludere il diritto al corrispettivo del dirigente della Pubblica
Amministrazione e già percettore di retribuzione comprendente, dunque,
anche l'ulteriore oggetto di giudizio.
6 Non viene censurato il capo della pronuncia che ha escluso l'applicazione del principio di omnicomprensività in forza dell'art. 24 del D.Lgs. 29 del 1993
stante l'anteriorità dell'incarico (7 aprile 1998) rispetto la successiva previsione del terzo comma della norma avente decorrenza dal 24 aprile 1998.
L'appellante, piuttosto, si duole della mancata applicazione del principio di omnicomprensività della retribuzione del dipendente pubblico in forza dell'art. 50 del DPR 748 del 1972 sostenendo che la realizzazione dell'opera pubblica sarebbe stata di competenza statale e che, di conseguenza, la domanda del avrebbe dovuto essere rigettata in quanto contrastante CP_1
con il principio di omnicomprensività della retribuzione e questo anche in quanto l'ing. ricopriva il ruolo di Presidente di Sezione del Controparte_1
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Il motivo è infondato.
5.2.- L'art. 50 del DPR 748/1972 pone il divieto “di corrispondere ai funzionari dirigenti, anche se fuori ruolo, oltre all'indennità di funzione di cui all'art. 47, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza”.
La giurisprudenza amministrativa, in termini condivisibili, ha interpretato la norma sotto un duplice profilo.
5.2.1.- Innanzi tutto, quanto alla posizione organica del richiedente, ha ritenuto che (Consiglio di Stato sentenza n. 95 del 28 gennaio 1997, Consiglio
di Stato sentenza n. 1183 del 20 ottobre 1994, Consiglio di Stato sez. V 4
luglio 1986 n. 341) il divieto di percepire compensi stabilito per il personale assoggettato al regime di onnicomprensività retributiva, opera
7 inderogabilmente in tutte le ipotesi in cui l'attività svolta sia riconducibile all'esplicazione di funzioni e poteri inscindibilmente connessi con la qualifica e l'ufficio ricoperti, consistenti in mansioni in cui il dipendente non possa sottrarsi perché rientranti fra i normali compiti d'ufficio. In particolare,
dunque, il divieto di corrispondere compensi al di fuori dell'ordinario trattamento economico opera soltanto nei casi in cui l'attività svolta sia riconducibile all'esplicazione di funzioni inscindibilmente connesse con la qualifica e l'ufficio ricoperti.
In secondo luogo, quanto ai profili della rappresentanza, nel senso che
(Consiglio di Stato sez. 4^ sentenza n. 766 del 5 ottobre 1991) il principio di omnicomprensività sancito dall'art. 50 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748,
riguarda tutti i compensi relativi ad attività connesse con la carica e a prestazioni comunque rese dal dirigente in rappresentanza della
Amministrazione di appartenenza. Esso opera quando la sua attività è
riconducibile all'esplicazione di funzioni e poteri inscindibilmente connessi con la qualifica e con l'ufficio ricoperti: ciò si verifica anche quando una
Amministrazione debba esercitare le proprie funzioni sulla base di concessioni o di delegazioni intersoggettive (adottate ai sensi dell'art. 138 del t.u. n. 218 del 6 marzo 1978), non potendo il dirigente scindere idealmente le proprie funzioni, con riferimento alle pratiche trattate e al diverso titolo in base al quale l'ente di appartenenza agisce (Consiglio di Stato sez. 4^ sentenza n. 929 del 21 dicembre 1989), essendo necessaria al riguardo una disposizione di legge che preveda la rappresentanza ovvero in connessione con la carica.
5.2.2.- Entrambe le ipotesi non riguardano la posizione del CP_1
8 Ed infatti, dall'atto del 7 aprile 1998 del Controparte_2
si evince che “con delibera commissariale del 21 novembre 1995 n.
[...]
203 prot. 3692 venne approvato il progetto esecutivo delle opere di completamento e ristrutturazione del canale allacciante Ofanto - Rendina con una previsione di spesa complessiva in c.t.u. di £ 26.000.000.000 e vennero incaricati gli uffici consortili di predisporre tutti gli atti occorrenti agli organi tecnici superiori per l'attuazione dell'istruttoria necessaria per ottenere il finanziamento programmato del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari
e TA (ora Ministero per le Politiche Agricole) nell'ambito della L.
140/91 e successive” … “Che il suddetto Ministero con nota del 27 gennaio
1998 Div. XV n. 6004, attesa la particolare natura ed importanza dei lavori suddetti ha ritenuto opportuno nominare ai sensi dell'art. 92 del R.D.
25.5.1895 n. 350, modificato dal R.D. 15.12.1898 n. 556 e con R.D.
15.12.1940 n. 462, apposita commissione di collaudo in corso d'opera nelle persone dei Sigg.
- Dott. – Direttore Generale Parte_3 Parte_4
- Dott. Vincenzo Pilo –
- Dott. Ing. Presidente II sezione Consiglio Superiore LL.P:, Controparte_1
incaricando i suddetti di procedere al relativo collaudo dei lavori di cui al programmato progetto e, su affidamento del concessionario, anche nei confronti dell'Impresa esecutrice”.
Delibera
“2 Affidare alla commissione composta dai Sigg.
a) - Dott. – Direttore Generale Min. Politiche Agr. - Parte_3
Roma;
9 b) - Dott. Vincenzo Pilo – Direttore Generale Min. Politiche Agr. - Roma;
c) - Dott. Ing. Presidente II sezione Consiglio Superiore Controparte_1
LL.P: - Roma,
l'incarico di procedere al collaudo dei lavori in oggetto indicati, nei confronti dell'impresa esecutrice” (doc. 1 del primo grado).
Con antecedente provvedimento del 27 gennaio 1998, infatti, il Ministero per le Politiche Agricole, dando atto che il era Controparte_3
divenuto assegnatario dei lavori di completamento e ristrutturazione del canale allacciante irrigazione in destra Ofanto, aveva incaricato il Dott.
[...]
, il Dott. Vincenzo Pilo ed il Dott. Ing. di Parte_3 Controparte_1
procedere al collaudo dei lavori e, su affidamento del concessionario, anche riguardo l'impresa, richiamando l'art. 92 del R.D. 25.5.1895 n. 350,
modificato dal R.D. 15.12.1898 n. 556 e con R.D. 15.12.1940 n. 462.
Il richiamato art. 92 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, in particolare, regolava la nomina del collaudatore da parte del Ministero competente.
5.2.3.- Dal dettato normativo e procedimentale amministrativo si ricava che l'ing. era stato chiamato a svolgere le funzioni di Controparte_1
collaudatore, in collegio, su incarico del Ministero delle Politiche Agricole e presso il anche con effetto, ove incaricato dal Parte_1
, come di fatto avvenuto, verso l'impresa esecutrice dei lavori. Parte_1
Dunque, l'esplicazione di tali mansioni non era riconducibile, ai fini dell'art. 50 del DPR 748/1972 a funzioni e poteri inscindibilmente connessi con la qualifica e l'ufficio ricoperti, evidente essendo che l'espletamento delle funzioni di collaudatore in collegio non atteneva ai compiti connessi alla funzione di Presidente di Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici
10 il quale, in forza della L. 18.10.1942, n. 1460, vigente all'epoca di conferimento dell'incarico, aveva solo funzioni consultive essendo tenuto a rendere pareri su progetti o quesiti del Ministero e di altre amministrazioni.
Inoltre, poiché la delega era stata data al dal Ministero delle CP_1
Politiche Agricole e dal , quale concessionario, era del tutto Parte_1
evidente che non avrebbe potuto operare il disposto dell'art. 50 DPR
748/1972, in quanto la rappresentanza non era stata conferita dall'amministrazione di appartenenza (il Ministero dei Lavori Pubblici) ma dal Ministero delle Politiche Agricole.
5.2.4.- Per concludere, poi, i riferimenti al compenso incentivante (artt. 13 e
13 bis del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in Legge 114/2014),
in quanto afferenti a normativa entrata in vigore successivamente, appaiono irrilevanti.
6.1.- Con la seconda censura si pone critica alla sentenza per aver addebitato l'importo oggetto della pretesa al che non aveva provveduto alla Parte_1
nomina del collaudatore. Si assume poi che l'incarico sarebbe nullo in mancanza dell'autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici di appartenenza e che il corrispettivo avrebbe potuto essere richiesto solo alla medesima amministrazione. Il motivo è fondato.
6.2.- Dalla lettura dei provvedimenti amministrativi succedutisi appare evidente, innanzitutto, che l'incarico di collaudatore è stato dato all'ing.
dal Ministero delle Politiche Agricole ed a sua volta dal Controparte_1
Concessionario, il . Infatti, dal provvedimento del del 7 Parte_1 Parte_1
aprile 1998 emerge, da un canto, la mera ricognizione o presa d'atto del precedente deliberato costitutivo dell'incarico da parte del Ministero delle
11 Politiche Agricole (28 gennaio 1998) con nomina del collegio dei collaudatori e dall'altro la nomina (anche di per il rapporto con Controparte_1
l'impresa: “L'incarico di procedere al collaudo dei lavori in oggetto indicati,
nei confronti dell'impresa” inciso reso in applicazione del provvedimento ministeriale del gennaio 1998. Tale clausola costituisce apposita nomina dell'ing. fondante come tale il rapporto negoziale con la CP_1
controparte che ha dato l'incarico ovverossia il tanto vero che il Parte_1
negozio ha avuto parziale adempimento come risulta dai pagamenti eseguiti
medio tempore.
6.3.1.- Con l'appello il per la prima volta ha eccepito la nullità del Parte_1
contratto per violazione dell'art. 58 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 che nella versione vigente prevedeva che gli incarichi autonomamente retribuibili dovessero essere conferiti direttamente dall'amministrazione di appartenenza tenuta al pagamento ovvero se conferiti da diversa amministrazione,
dovessero essere previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico chiamato a rendere la prestazione. Il
secondo comma stabiliva, a tal proposito poi, il divieto assoluto di conferimento di incarichi che non fossero stati espressamente autorizzati. Il
quinto comma disponeva in particolare “In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività
d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica
12 professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione”.
6.3.2.- Nel caso, tanto riguardo la nomina del Ministero dell'Agricoltura del
27 gennaio 1998 quanto per quella consortile del 7 aprile 1998 è mancata l'autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici, amministrazione di appartenenza del che operava quale Presidente di Sezione del CP_1
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del relativo Ministero.
Appare evidente, dunque, che la mancanza di autorizzazione contrasta con il precetto imperativo del secondo comma dell'art. 58 del precitato decreto “Le
pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”. E poiché dunque, a tacer d'altro, l'incarico di eseguire il collaudo era stato dato dal Ministero delle Politiche Agricole e per altra parte dal , deriva che avrebbe anche dovuto essere previamente Parte_1
determinato il corrispettivo, cosa che non è avvenuta.
La mancanza della previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenente, nel caso il Ministero dei Lavori Pubblici, configura ipotesi di nullità non solo e non tanto per il tenore testuale della disposizione equivalendo, la locuzione “In ogni caso” ad equivalente postulato in quanto assolutamente preclusiva di scelte diverse, quanto soprattutto perché
l'amministrazione di appartenenza avrebbe dovuto autorizzare secondo criteri oggettivi e predeterminati, per tener conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione ed anche al fine, dunque,
13 di evitare possibili situazioni di conflitto di interessi. La questione, della nullità, del resto, risulta affermata anche alla Corte di Cassazione (sentenza n. 25369/20 cit. dall'appellante), che ha avuto modo di rilevare che la norma in predicato (art. 58 D.lgs. 29 del 1993) risulta ora dettata, perché
sostanzialmente riprodotta, dall'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001. La Suprema
Corte - per caso consimile - ha precisato che la previsione, dettata dalla necessità del rispetto del principio costituzionale del buon andamento della
PA, avrebbe imposto a tutti gli effetti – quindi a pena di nullità – la previa autorizzazione che qui e nel caso non emerge affatto.
6.3.3.- Né risulta nuova l'eccezione di nullità.
Infatti (Cass. sentenza n. 31517 del 8 dicembre 2024) il potere di rilievo officioso della nullità del contratto deve essere esercitato anche dal giudice d'appello. Dunque, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado,
di una nullità contrattuale, la Corte d'Appello ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo (Cass., SU, n. 26242 del 12 dicembre 2014; Cass., Sez.
1, n. 20170 del 22 giugno 2022), anche ove sia stata sollevata in sede di gravame, venendo in questione un'eccezione in senso lato, come tale proponibile nel grado a norma dell'art. 345, comma 2, c.p.c. (Cass., Sez. 6-1,
n. 19161 del 15 settembre 2020). Tale potere spetta al giudice investito dal gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di una pretesa che supponga la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato tali validità ed efficacia, né le parti ne abbiano discusso - trattandosi di profilo afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato a condizione che i relativi
14 presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Cass., Sez. 3, n. 4867
del 23 febbraio 2024). Il rilievo non è condizionato né all'onere di allegazione dei detti fatti ad opera della parte che dell'eccezione può beneficiare né, tanto meno, al rispetto dei termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti circa le cosiddette eccezioni in senso stretto. Detta
rilevabilità non può prescindere, però, dalla emergenza ex actis degli elementi fattuali (i fatti) sulla cui base quella eccezione possa essere rilevata d'ufficio o dedotta dalla parte interessata (Cass., SU, n. 10531 del 7 maggio 2013;
Cass., Sez. L, n. 23721 del 1° settembre 2021), “assumendo rilevanza, sotto il profilo delle preclusioni, all'introduzione dei fatti stessi, il momento in cui,
secondo la legge processuale, è previsto che nel processo possano essere dedotti fatti, tuttavia con la relatività derivante dalla possibilità che i fatti integratori di eccezioni in senso lato possano eventualmente emergere, in base al c.d. principio di acquisizione processuale, pure dall'espletamento delle prove ammesse” (Cass., Sez. 3, n. 4867 del 23 febbraio 2024). La valutazione della eccezione di nullità del contratto presuppone che durante il giudizio di merito siano stati accertati i relativi presupposti di fatto, ossia risultino introdotti e acquisiti quei fatti, anche se non ne sia stata rilevata la valenza in iure né dalla parte interessata né dallo stesso giudice del merito. È consentito,
allora, che la parte alleghi e/o rilevi, dopo la scadenza delle preclusioni e,
altresì, in appello, o che il giudice rilevi fatti che, già tempestivamente documentati o provati in atti, ossia ritualmente acquisiti, evidenziano
15 l'infondatezza della pretesa sebbene alla stregua di eccezione non allegata dalla parte interessata nella fase procedimentale deputata all'esercizio dei poteri assertivi. Ciò che non è concesso, al contrario, è che i fatti allegati o rilevati successivamente allo spirare di siffatte preclusioni siano pure tardivamente provati, rimettendo in moto una fase procedimentale - quella istruttoria - che è ormai definitivamente chiusa.
6.3.4.- Ora, entro i termini deputati alla formazione del thema decidendum,
era stato allegato il rapporto di dipendenza del dal Ministero dei CP_1
Lavori Pubblici quale Presidente di Sezione del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici;
si era discusso del diritto al compenso in relazione al principio di omnicomprensività posto che l'incarico era stato dato da altri enti quali il Ministero delle Politiche Agricole ed;
si era Parte_1
dibattuto ampiamente sui relativi poteri e sulle competenze dal Consiglio
Superiore dei lavori pubblici presso il quale era incardinata la figura professionale dell'appellato.
Sebbene la questione oggi in esame: nullità per mancanza di autorizzazione del Ministero di appartenenza del non sia stata sollevata nel primo CP_1
grado di giudizio, i presupposti di fatto, il tema controverso e le allegazioni,
avrebbero consentito di valutarla e rilevarla già in allora essendo, in evidenza,
il caso di eccezione in senso lato non sollevata in forza di quanto risultava allora ex actis quando l'intera materia del contendere era idonea, ove apprezzata, al rilievo.
6.3.5.- Va da sé che la mancanza di autorizzazione importa la nullità del rapporto intercorso con il e determina il rigetto della Parte_1
pretesa al compenso.
16 6.4.- Né, sul punto, si giustificano le difese del CP_1
In particolare.
Il fatto che il fosse concessionario dei lavori da parte del Ministero Parte_1
delle Politiche Agricole per essere divenuto aggiudicatario dell'erogazione del finanziamento programmato e che avesse ottenuto le provviste o i poteri inerenti, è questione che esula dall'incarico di collaudatore e che esula dai profili di nullità sopra evidenziati.
Il fatto che il avesse effettuato dei pagamenti al e si fosse Parte_1 CP_1
riconosciuto debitore (raccomandata del 29 luglio 2013) anche non eccependo la propria “incompetenza” per i pagamenti per €. 14.652,59 e per
€. 7.849,43, non rileva come non rileva quanto affermato dal Ministero delle
Politiche Agricole che con nota del 23 luglio 2013 aveva indicato quale:
“soggetto responsabile dell'atto di nomina della Commissione di collaudo e
CP_ dei relativi compensi, unicamente l' Parte_5
”. Neppure rileva la delibera commissariale n. 48 del 03.05.2018
[...]
secondo la quale “I lavori sono stati da tempo ultimati e collaudati
(25.09.2012), ma la concessione non è stata ancora chiusa per via del mancato pagamento del saldo per i lavori, all'impresa esecutrice, ... Non sono state inoltre saldate le residue competenze della commissione di collaudo. ... gli esuberi - vedi compenso ai collaudatori - resterebbero a carico del concessionario”. Neppure rileva quanto deciso dalla Corte d'Appello di Roma
per la posizione degli altri membri del collegio dei collaudatori.
In primo luogo, perché il riconoscimento di debito, anche attraverso il pagamento di acconti, da parte della Pubblica Amministrazione (Cass.
ordinanza n. 2091 del 25 gennaio 2022) presuppone l'adempimento della
17 trasmissione dell'atto scritto di ricognizione alla Procura regionale della Corte
dei Conti, prescritto dall'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002 per le pubbliche amministrazioni nei casi ivi disciplinati ed integra un requisito formale e procedimentale della ricognizione di debito, che ne condiziona la validità e l'efficacia e di cui va tratta necessaria evidenza dal documento stesso, in quanto vincolato alla forma scritta, in ordine sia alla previsione dell'invio alla competente Procura regionale della Corte dei Conti che al tempestivo adempimento dell'onere stesso. Soprattutto, in secondo luogo,
come fondatamente eccepito dal , perché è mancata Parte_1
l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (il Ministero dei
Lavori Pubblici), tanto che la pretesa non può giustificarsi nemmeno sotto tale profilo fondandosi altrimenti su negozio nullo.
La sentenza della Corte d'Appello di Roma, poi, non costituisce giudicato riguardando soggetti diversi;
le mere affermazioni del Ministero delle
Politiche Agricole non possono rilevare a fronte del dettato normativo di cui sopra e della nullità.
7.- Il terzo motivo, con il quale viene censurata la mancata pronuncia di nullità
del contratto d'incarico per mancanza della forma scritta, è assorbito come pure il quarto, sulla determinazione del corrispettivo.
9.1.- L'ing. ha chiesto fin dal primo grado di giudizio, Controparte_1
riproponendo ora le difese, senza necessità di proporre appello incidentale in quanto vincitore nel primo grado (Cass. ordinanza n. 33694 del 1^ dicembre
2023), la condanna del ex art. 2041 Cod. Civ. e l'appellante ha Parte_1
eccepito la mancanza di sussidiarietà dell'azione (per nullità del rapporto in mancanza di autorizzazione dell'ente di appartenente) in termini fondati.
18 9.2.- Invero (Cass. ordinanza n. 27008 del 18 ottobre 2024) ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità
del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. Parimenti (Cass. sentenza n. 4246 del 16 febbraio 2024) il carattere sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento, sancito dall'art. 2042
c.c. in termini generali, comporta che detta azione non possa essere esperita quando l'impoverito, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare un' "altra azione" - anche fondata su clausola generale, come quella risarcitoria ex art. 2043 c.c. - nei confronti di un soggetto diverso dall'arricchito, secondo una valutazione da compiersi in astratto.
Nella specie, come sopra rilevato, è mancata l'autorizzazione del
[...]
sicché il contratto era nullo e l'azione di arricchimento Controparte_5
senza causa non avrebbe e non può essere ora proposta, priva del requisito della sussidiarietà.
Appello incidentale
10.- L'appello incidentale è di conseguenza rigettato.
11.- Le istanze istruttorie, prive di rilievo causale, vanno disattese.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa promossa dal contro Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
19 in accoglimento dell'appello principale, rigettato quello incidentale, riforma la sentenza del Tribunale di DO;
rigetta le domande proposte da Controparte_1
condanna l'appellante al pagamento delle spese a favore del e che Parte_1
si liquidano per il primo grado in €.
7.500 per compensi e per l'appello in €.
7.500 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 18 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
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