TAR
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02223/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 09/02/2026
N. 00350 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02223/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2223 del 2025, proposto da
EL LE, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Picchi, Giorgio Leoncini e
DE SI, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 831/2024 del 20.12.2024 emessa dal Tribunale ordinario di Treviso,
Sezione Lavoro (R.G. n. 346/2024), passata in giudicato come da certificazioni in atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 02223/2025 REG.RIC.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. TO ON
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l'attuazione della sentenza n. 831/2024, pubblicata il 20 dicembre 2024, resa dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, contenente l'accertamento:
a) del diritto della ricorrente alla Retribuzione Professionale Docente, compenso accessorio istituito dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001 in relazione al “personale docente ed educativo”, rispetto agli anni scolastici in cui ha prestato servizio per conto del Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora innanzi, solo Ministero) a tempo determinato, con conseguente condanna al pagamento di €
2.198,22 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
b) del diritto della ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore annuo di € 500,00, con riferimento ai medesimi anni scolastici, con conseguente condanna al pagamento di € 1.500,00 tramite il sistema della “Carta elettronica”.
La parte ricorrente espone di aver notificato il 21 dicembre 2024 la sentenza in epigrafe presso il domicilio digitale dell'Amministrazione soccombente al fine di chiederne l'esecuzione e che la stessa pronuncia è passata in giudicato. N. 02223/2025 REG.RIC.
Lamenta, in proposito, l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, per l'esecuzione forzata nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.
Poiché la pronuncia in epigrafe non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione soccombente – se non nella parte concernente la condanna alle spese di lite –, la parte ricorrente chiede che venga ordinato al Ministero di ottemperarvi integralmente, pagando gli importi oggetto dei suddetti capi condannatori, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
2. Il Ministero, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. All'esito della camera di consiglio del 28 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso dev'essere accolto, poiché:
a) ai sensi dell'art. 112, comma 2, cod. proc. amm.: “l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”;
b) la sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione in epigrafe ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. (come novellato dall'art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva);
c) è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni dal richiamato art. 14 del d.l. n. 669/1996;
d) la sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio da parte ricorrente. N. 02223/2025 REG.RIC.
Tanto premesso, siccome è circostanza di fatto incontestata che l'Amministrazione in epigrafe non abbia dato esecuzione alla pronuncia in questione, va dichiarato l'obbligo della stessa di dare allo stesso titolo giudiziale esatta ed integrale esecuzione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente.
4.1. Sempre in accoglimento della domanda attorea, dev'essere nominato, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione debitrice, sin da ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero intimato, con facoltà di delega ad altro Dirigente, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Il Commissario ad acta dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, in quanto il predetto organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con clausola di distrazione come richiesto.
P.Q.M. N. 02223/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 800,00
(ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge,
a favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR NI, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
TO ON, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
TO ON AR NI N. 02223/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 09/02/2026
N. 00350 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02223/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2223 del 2025, proposto da
EL LE, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Picchi, Giorgio Leoncini e
DE SI, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 831/2024 del 20.12.2024 emessa dal Tribunale ordinario di Treviso,
Sezione Lavoro (R.G. n. 346/2024), passata in giudicato come da certificazioni in atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 02223/2025 REG.RIC.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. TO ON
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l'attuazione della sentenza n. 831/2024, pubblicata il 20 dicembre 2024, resa dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, contenente l'accertamento:
a) del diritto della ricorrente alla Retribuzione Professionale Docente, compenso accessorio istituito dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001 in relazione al “personale docente ed educativo”, rispetto agli anni scolastici in cui ha prestato servizio per conto del Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora innanzi, solo Ministero) a tempo determinato, con conseguente condanna al pagamento di €
2.198,22 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
b) del diritto della ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore annuo di € 500,00, con riferimento ai medesimi anni scolastici, con conseguente condanna al pagamento di € 1.500,00 tramite il sistema della “Carta elettronica”.
La parte ricorrente espone di aver notificato il 21 dicembre 2024 la sentenza in epigrafe presso il domicilio digitale dell'Amministrazione soccombente al fine di chiederne l'esecuzione e che la stessa pronuncia è passata in giudicato. N. 02223/2025 REG.RIC.
Lamenta, in proposito, l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, per l'esecuzione forzata nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.
Poiché la pronuncia in epigrafe non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione soccombente – se non nella parte concernente la condanna alle spese di lite –, la parte ricorrente chiede che venga ordinato al Ministero di ottemperarvi integralmente, pagando gli importi oggetto dei suddetti capi condannatori, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
2. Il Ministero, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. All'esito della camera di consiglio del 28 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso dev'essere accolto, poiché:
a) ai sensi dell'art. 112, comma 2, cod. proc. amm.: “l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”;
b) la sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione in epigrafe ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. (come novellato dall'art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva);
c) è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni dal richiamato art. 14 del d.l. n. 669/1996;
d) la sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio da parte ricorrente. N. 02223/2025 REG.RIC.
Tanto premesso, siccome è circostanza di fatto incontestata che l'Amministrazione in epigrafe non abbia dato esecuzione alla pronuncia in questione, va dichiarato l'obbligo della stessa di dare allo stesso titolo giudiziale esatta ed integrale esecuzione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente.
4.1. Sempre in accoglimento della domanda attorea, dev'essere nominato, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione debitrice, sin da ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero intimato, con facoltà di delega ad altro Dirigente, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Il Commissario ad acta dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, in quanto il predetto organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con clausola di distrazione come richiesto.
P.Q.M. N. 02223/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 800,00
(ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge,
a favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR NI, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
TO ON, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
TO ON AR NI N. 02223/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO