Sentenza 2 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00293/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2022, proposto da
Sogepa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raoul Vaccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ispettorato Territoriale Lavoro di Chieti Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
del provvedimento di sospensione n. CH50/20220729 del 29.7.2022 e provvedimento di revoca del 1.8.22 n. 26678.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ispettorato Territoriale Lavoro di Chieti Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 il dott. CO PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. Con l’atto in questa sede impugnato (e notificato al ricorrente il 29.7.2022) l’Ispettorato Territoriale del Lavoro Chieti-Pescara ha sospeso l’attività commerciale svolta dalla società ricorrente presso il Parco dei Cigni alla via Salara, n. 55 di San Giovanni Teatino (CH).
2. La sospensione discende dall’accertamento eseguito in data 17.7.22 dai militari della Guardia di Finanza di Chieti che hanno verificato l’impiego di n. 11 unità lavorative in assenza di preventiva comunicazione d’instaurazione del rapporto di lavoro.
3. Il provvedimento è stato successivamente oggetto di revoca in data 01.8.2022 (con atto n. 26678) ai sensi dell’art. 14 comma 9, d.l.vo 9.4.2008 n. 81 a seguito della regolarizzazione del rapporto di lavoro del personale impiegato e al pagamento del 20% della sanzione raddoppiata di € 10.000,00 stabilita in caso di recidiva. Dall’accertamento si è riscontrata l’omessa comunicazione preventiva per l’assunzione dei lavoratori con riferimento alla singola giornata del 16.7.22, giorno di prima apertura del locale e di sua inaugurazione.
4. La ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso:
I) VIOLAZIONE DI LEGGE – INAPPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA SANZIONATORIA IRRETROATTIVITÀ ILLEGITTIMITÀ DELLA MOTIVAZIONE poiché sarebbe illegittimo il raddoppio derivante dalla contestata recidiva dal momento che la norma che ha stabilito l’aggravamento sanzionatorio in caso di reiterazione dell’illecito è entrata in vigore successivamente al primo illecito (del 22.08.2017) commesso, ma antecedentemente al secondo fatto.
II) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI in quanto il ricorrente si è trovato nell’impossibilità di comunicare i nuovi rapporti di lavoro a causa della chiusura per ferie dello studio di consulenza cui aveva affidato la gestione degli adempimenti in materia di occupazione.
5. Il 25.01.2023, si costituiva l’ispettorato territoriale del lavoro di Chieti che depositava ampia documentazione.
6. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 17.04.2026, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
7. Il ricorso è privo di giuridico fondamento e, pertanto, va rigettato.
8. Il primo motivo di ricorso è infondato.
8.1. Il Tribunale non ravvisa alcuna illegittimità nell’applicazione dell’aggravamento sanzionatorio in forza di una norma entrata in vigore dopo il primo illecito ma prima del compimento della seconda condotta antigiuridica. Il divieto di nuova incriminazione, corollario del principio di legalità, valevole anche nell’ambito delle sanzioni amministrative (e non solo di quelle penali) in forza dell’art. 1 della Legge n. 689/1981, scongiura che un soggetto possa subire conseguenze sfavorevoli (in termini di punibilità o di maggiore punibilità) in virtù di regole che al momento in cui ha deciso di autodeterminarsi in una certa maniera erano sconosciute. È evidente la ragione di garanzia che permea il principio enunciato e la necessaria piena conoscenza (o quantomeno conoscibilità) delle conseguenze giuridiche riconducibili alla propria condotta.
8.2. Nel caso di specie, il ricorrente era perfettamente a conoscenza (o poteva ragionevolmente conoscere) le conseguenze sul piano sanzionatorio derivanti dalla reiterazione della propria condotta antigiuridica. Al momento della commissione della secondo omissione già era entrato in vigore il novellato art. 14, comma 10, del TUSL, modificato dal d.l. 146/2021, conv. con la L. n. 215 del 17.12.21. Difatti, è al quadro normativo vigente al momento del compimento del secondo illecito che occorre riferirsi per valutare l’assetto giuridico che il privato poteva conoscere per calcolare le conseguenze sanzionatorie riconducibili alla propria condotta. Il (secondo) fatto commesso nel 2022, in altri termini, concentra in sé un disvalore maggiore in forza di una norma primaria ben conosciuta o conoscibile perché entrata in vigore prima del suo compimento a nulla rilevando che il primo illecito sia stato compiuto quando il raddoppio sanzionatorio generato dall’aggravante della recidiva non era in vigore.
9. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
9.1. Appare per nulla persuasiva la doglianza secondo la quale la violazione sarebbe stata inevitabile in quanto lo studio di consulenza a cui il ricorrente aveva affidato la gestione degli adempimenti in materia di occupazione risultava chiuso per ferie il 15.07.2022, vale a dire il giorno prima dell’apertura del locale. Il ricorrente era ben a conoscenza dell’imminente avviamento dell’attività commerciale data la necessaria organizzazione che l’apertura dell’attività verosimilmente ha richiesto e ben poteva organizzarsi per tempo al fine di adempiere a tutte le incombenze che l’ordinamento richiedeva sul piano occupazionale prima del 16.07.2022, giorno dell’inaugurazione.
10. Alla luce di quanto dedotto, il ricorso deve essere respinto.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si quantificano nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti della resistente, che si liquidano in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA Di Vita, Presidente
Francesca Dello Sbarba, Referendario
CO PI, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| CO PI | IA Di Vita |
IL SEGRETARIO