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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/12/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4411/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIALE MELLUSI, 51 82100 Parte_1
BENEVENTO, presso lo studio dell'avv. DELLA PERUTA LUCA, che la rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA R. DE Controparte_1
CARO 2 82100 BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. CICCOPIEDI
US giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 11/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 28.10.24 parte ricorrente ha esposto:
- che, in data 26.06.2024, ha iniziato a lavorare per la Controparte_1 presso la Villa Traiano Hotel & S.p.A., situata in Benevento, al Viale dei Rettori
n. 09,
1 - che è stata adibita, sin dal primo giorno di lavoro, alla mansione di cuoca e di barista, nonché, alla mansione di riassetto e di pulizia della cucina;
- che ha sempre lavorato per 6 giorni la settimana, osservando turni comunicati ad inizio settimana da (v. all.); Parte_2
-Che ad inizio del mese di agosto 2024 riceveva la busta paga del mese di luglio
2024 che si allega, dalla quale si evinceva che era stata assunta a tempo determinato dal 18.07.2024 e non dal 26.06.2024;
-che dalla predetta busta paga si evinceva che era stata inquadrata con una mansione di livello inferiore rispetto a quella effettivamente eseguita, ovvero, era stata inquadrata dal datore di lavoro con la mansione di “inserviente cucina”, di cui al livello 7 del CCNL per il personale dipendente delle imprese e delle reti d'impresa che operano nei settori turistici alberghieri;
- che per il mese di settembre 2024, non riceveva dal datore di lavoro né la retribuzione, né le maggiorazioni previste per le festività e né venivano pagati i suddetti straordinari diurni e notturni.
Ha concluso chiedendo di “1)accertare che la Sig.ra ha lavorato dal Parte_1
26.06.2024 al 06.09.2024, per gli orari giornalieri di lavoro sopra indicati, per la presso la Villa Traiano Hotel & S.p.A., situata in Controparte_1
Benevento, al Viale dei Rettori n. 09, adibita alla mansione riconducibile al livello quarto del CCNL in vigore;
2)per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., a pagare in favore della Sig.ra le seguenti Parte_1 somme di denaro:
2.A.)per il mese di giugno 2024: la somma di euro 37,76 a titolo di retribuzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
2.B.)per il mese di luglio 2024: la somma totale di euro 2.306,95, dalla quale va detratto l'acconto di euro 1.000,00 già ricevuto dalla Sig.ra oltre Parte_1
2 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
2.C.)per il mese di agosto 2024: la somma totale di euro 2.084,32, dalla quale va detratto l'acconto di euro 1.000,00 già ricevuto dalla Sig.ra oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
2.D.)per il mese di settembre 2024: la somma totale di euro 509,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
2.E)a titolo di TFR la somma di euro 300,94, dalla quale va detratto l'acconto di euro 76,75 già percepito dalla Sig.ra oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo”.
Si è costituita la Società resistente chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la nullità del ricorso.
2.
Ciò posto, onde verificare la fondatezza della domanda va innanzitutto valutato, in punto di fatto, l'esito della istruttoria.
Il teste ha dichiarato: “ADR: conosco la ricorrente perché Testimone_1
abbiamo lavorato insieme alle dipendenze della resistente, io non lavoro più per la società da settembre 2024 e non ho cause in corso. Preciso che abbiamo lavorato insieme presso l'Hotel Traiano di Benevento.
ADR: quando io ho iniziato a lavorare ovvero a inizio giugno 2024, la ricorrente ancora non lavorava. Ha iniziato a lavorare tra fine giugno e inizio luglio.
ADR: quando è entrata doveva fare solo il cuoco, ma si è ritrovata a fare anche altre mansioni, in particolare quelle di barista, lavapiatti, room service, cameriere e nel frattempo doveva occuparsi di preparare le colazioni, le torte, i piatti di pasta e invece ad esempio preparava anche gli spritz, ma non doveva farlo, come dovevamo servire anche gli aperitivi che avevamo preparato. Ci occupavamo anche di pulire la terrazza, il bar alla hall e la sala colazioni.
3 ADR: tanto so perché io lavoravo con lei e facevo le stesse cose che faceva lei. Io ero stato assunto come aiuto cuoco e come lei, mi sono ritrovato a fare le stesse mansioni ulteriori assegnate a lei.
ADR: lavoravamo sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato con un giorno di riposo. Se invece dovevamo lavorare la domenica, facevamo comunque complessivamente sei giorni a settimana ed il riposo era infrasettimanale.
Lavoravamo sette ore al giorno, salvo straordinario, la sera dalle 16:00 alle 23:00
e la mattina dalle 6,00 alle 13,00.
ADR: a volte abbiamo fatto straordinario serale dopo le 23,00, fino a mezzanotte o massimo fino all'una, a seconda dell'evento che c'era e del personale disponibile, perché a volte ci siamo trovati anche da soli.
ADR: in caso di eventi che comunque erano programmati, la ricorrente arrivava il pomeriggio per preparare la cena e poi a fine serata ci siamo dovuti occupare della pulizia della cucina, delle stoviglie e della sala. Se mancava qualche cameriere, facevamo anche servizio al tavolo, erano figure esterne alla struttura perché usavano il catering.
ADR: non ricordo il numero preciso di turni straordinari pomeridiani e notturni per gli eventi fatti tra luglio e agosto, ma sicuramente almeno tre al mese.
Intendo dire che facevamo il nostro turno diurno dalle 6,00 alle 13,00 e ci trattenevamo per poi pulire almeno fino alle 16,00, invece se dovevamo fare il turno pomeridiano dalle 16,00, ci trattenevamo oltre le 23,00 per massimo un paio di ore.
ADR: non ho avuto modo di vedere la busta paga della ricorrente di agosto 2024
e non so quanto abbia ricevuto a titolo di retribuzione.
ADR: posso dire che i turni di lavoro me li inviava che è la madre Testimone_2 di e e moglie di US Ciccopiedi. Noi Per_1 Parte_3
avevamo un gruppo whatsapp di tutti i dipendenti dell'albergo e lei ci mandava i turni.
4 ADR: per eventi più lunghi è capitato che abbiamo fatto straordinario sia diurno che notturno, in particolare per un evento abbiamo lavorato cinque ore la mattina e cinque la sera, per un totale di dieci ore”.
ha dichiarato: “ADR: conosco la ricorrente perché abbiamo Testimone_3 lavorato insieme all'Hotel Traiano, dal luglio 2024 fino a quando è stata licenziata. Io non lavoro più per la resistente da ottobre 2024, non ho cause in corso contro la società. Se non erro, io ho cominciato a lavorare a fine luglio
2024 e la ricorrente già lavorava lì.
ADR: la ricorrente ha svolto mansioni di cuoca e barista e si occupava della pulizia e del riassetto della cucina. Io lavoravo con lei in cucina e lavoravamo su turni che non sempre coincidevano. Io avevo la mansione di sala bar, ma facevo sempre anche altro.
ADR: avevamo un turno di 7 ore, il primo dalle 6,30 alle 14,30 e il secondo andava dalle 15,30 alle 22,00. Tutti lavoravamo su questi turni, tranne i ragazzi della reception che avevano turni differenti.
ADR: io ho visto che la ricorrente si occupava della preparazione dei dolci per la colazione del giorno successivo, quando c'erano gli eventi si occupava della preparazione di tutte le portate del pranzo o della cena, ovviamente doveva anche rassettare la cucina e poi si divideva tra bar e cucina, perché c'erano due bar, uno accanto alla reception e l'altro nella sala colazioni e lei saliva ad entrambi i bar.
La maggior parte delle volte che abbiamo fatto il turno insieme, saliva sempre lei.
ADR: quando c'erano gli eventi, come compleanni e matrimoni, la ricorrente lavorava facendo straordinario, perché aveva già fatto il suo turno e poi veniva per fare la preparazione delle pietanze per l'evento. Io ricordo due eventi, in cui io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme. L'ultimo evento era quello della sera in cui è stata licenziata e la ricorrente ha lavorato dalle 9,00 o dalle 11,00 del mattino, non ricordo esattamente, fino alle 2,00-2,30 di notte.
5 ADR: l'altro evento era un compleanno ma non ricordo quando c'è stato e non ricordo con esattezza gli orari, ma la ricorrente ha comunque lavorato fino a tarda notte.
ADR: le domeniche lavoravamo su turni, quindi la ricorrente ha lavorato e posso dire che la maggior parte delle domeniche capitava a lei. Non so dire se ha lavorato a Ferragosto, perché io ero in malattia.
ADR: i turni ce li mandava la signora non ricordo il cognome ma era la Pt_2
mamma di e , non ricordo i loro cognomi. Per_1 Pt_3
ADR: preciso che lavoravamo sei giorni a settimana, o sul turno di mattina o di pomeriggio e avevamo un solo giorno libero”.
Dalla prova per testi emerge, a parte della scrivente, che la ricorrente svolgesse l'attività lavorativa secondo gli orari indicati in ricorso.
I testi hanno dichiarato che i turni erano predisposti da e Testimone_2 comunicati alle parti e che lavoravano sei giorni a settimana con un giorno di riposo, svolgendo lavoro straordinario in occasione di eventi (v. doc. 5 allegata al ricorso).
Deve dunque ritenersi provato lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo l'orario ed il periodo indicati in ricorso tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria orale e della documentazione in atti.
Con riguardo alle mansioni, dagli atti risulta che la ricorrente fosse inquadrata nel settimo livello del ccnl Alberghi con mansione di “inserviente in cucina” (v. unilav assunzione), mentre risulta poi inquadrata come “aiuto cuoco” sempre nel settimo livello nell'unilav di cessazione del rapporto di lavoro) .
In base all'art. 140 del ccnl Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi appartengono a questo livello “i Lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate. Profili esemplificativi: - personale di fatica;
- lavoratore catering”.
6 Mentre al livello quarto rivendicato “appartengono i Lavoratori in possesso di autonomia operativa, che svolgono attività specifiche di carattere amministrativo, tecnico o di vendita, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche in qualunque modo ottenute. Profili esemplificativi: - massaggiatore;
- parrucchiere;
- manicure;
- visagista;
- cassiere centrale;
- cuoco capo partita o di cucina non organizzata in partite;
- cameriere di ristorante;
- gelatiere;
- pizzaiolo;
- nelle aziende di banqueting e catering, l'addetto all'attività di produzione di pasti, alla movimentazione, all'allestimento e disallestimento dello spazio di cucina, anche qualora sia conducente di automezzi leggeri collegati allo svolgimento del servizio;
- nelle aziende di banqueting e catering, il cameriere, intendendosi per tale il lavoratore anche addetto alla movimentazione, all'allestimento e disallestimento del servizio, anche qualora sia conducente di automezzi leggeri collegati allo svolgimento del servizio”.
Invero, dalla prova testimoniale è emerso in maniera univoca che la ricorrente sin dall'inizio abbia svolto le mansioni di cuoco occupandosi della preparzione dei pasti, compresa la colazione, oltre che di attività quali la pulizia della cucina, il bar, ecc.
Trattasi di attività “di produzione di pasti, alla movimentazione, all'allestimento e disallestimento dello spazio di cucina” richiedenti una autonomia operativa così come descritto nel livello rivendicato.
7 3.
Ne consegue che la domanda dev'essere accolta essendo emerso che la ricorrente ha lavorato secondo gli orari indicati in ricorso maggiori rispetto a quanto indicato in busta paga e secondo il livello rivendicato.
Ciò posto, va esaminata l'applicabilità al caso in esame della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale dei lavoratori riferito alla categoria. Sul punto va rilevato preliminarmente che, per concorde orientamento della S.C., ai fini della determinazione dell'equa retribuzione spettante al lavoratore in esecuzione del contratto di lavoro subordinato, il riferimento ai contratti collettivi postcorporativi, nel caso in cui una o entrambe le parti non risultino iscritte alle associazioni sindacali stipulanti, e' consentito al giudice come parametro di valutazione. In altre parole, nella determinazione (ex art. 36 cost.) della retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantita' e qualita' della prestazione lavorativa svolta, il giudice puo' tenere conto, come parametro di riferimento, delle tariffe sindacali previste dalla vigente contrattazione collettiva tenendo conto della natura ed intensita' qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonche' delle effettive esigenze del medesimo al fine di un'esistenza libera e dignitosa, dovendosi utilizzare il contratto collettivo esclusivamente come parametro delle condizioni di mercato e degli equi corrispettivi di lavoro.
È necessario altresì ripetere che il principio di proporzionalità del compenso alla quantità e qualità del lavoro svolto, espresso nel primo comma dell'art. 36 cit., non comporta una meccanica trasposizione di clausole della contrattazione collettiva a concrete fattispecie ivi non previste, seppure caratterizzate da elementi analoghi, ma conferisce a quelle clausole un valore soltanto orientativo
(Cass. 20 gennaio 1975 n. 234; 13 febbraio 1990 n. 1042). In ogni caso il giudizio d'adeguamento è riservato alla discrezionalità dei magistrati di merito ed
è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc.
8 civ.) o per violazione di norme di diritto diverse dall'art. 36 Cost. (Cass. 27 gennaio 1989 n. 513, 12 febbraio 1990 n. 997, Sez. un. 26 marzo 1997 n. 2665).
Occorre aggiungere che le categorie e qualifiche professionali, non esistenti in rerum natura, vengono configurate dalla discrezionalità del legislatore e dall'autonomia collettiva, quest'ultima sindacabile dal giudice solo entro i limiti dell'art. 1418 cod. civ. Le parti sociali, in relazione ai diversi rami di produzione, alla struttura delle imprese ed alle più varie contingenze socio - economiche, determinano le figure professionali nel contratto collettivo, eventualmente unificando più figure già esistenti ovvero suddividendo quella unica, e le nuove disposizioni dell'autonomia collettiva hanno efficacia per il futuro, salvo espressa e contraria indicazione. Non è pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione di merito che, dopo aver constatato l'istituzione di una nuova qualifica professionale da parte di un contratto collettivo, esclude che l'art. 36 Cost. comporti di applicare agli appartenenti il relativo trattamento economico anche per il passato. Tanto meno è censurabile la decisione che non attribuisca, in proposito, alcun rilievo ad una nuova qualifica a cui il lavoratore - parte in causa non appartiene attualmente nè ha mai appartenuto (così Cass. Sez.un. 29.01.2001
n.38)
E, nella specie, utilizzando il contratto collettivo come parametro e tenuto conto dei conteggi eseguiti dal ricorrente che questo Giudice ritiene fare propri in quanto corretti e scevri da vizi, e solo genericamente contestati, con condanna della resistente al pagamento di complessivi € 3162,97 detratto quanto il ricorrente ha dichiarato di aver percepito oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione al soddisfo.
4.
Per il principio della soccombenza la resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
9 La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 26.06.2024 al 06.09.2024, con mansioni riconducibili al livello quarto del CCNL Turismo;
2) condanna la resistente al pagamento di differenze retributive quantificate in € 3162,97 complessivi, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo;
3) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2626,00 oltre rimb. Forf., I.V.A. e cpa con distrazione.
Così deciso in Benevento, 12/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
10
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4411/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIALE MELLUSI, 51 82100 Parte_1
BENEVENTO, presso lo studio dell'avv. DELLA PERUTA LUCA, che la rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA R. DE Controparte_1
CARO 2 82100 BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. CICCOPIEDI
US giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 11/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 28.10.24 parte ricorrente ha esposto:
- che, in data 26.06.2024, ha iniziato a lavorare per la Controparte_1 presso la Villa Traiano Hotel & S.p.A., situata in Benevento, al Viale dei Rettori
n. 09,
1 - che è stata adibita, sin dal primo giorno di lavoro, alla mansione di cuoca e di barista, nonché, alla mansione di riassetto e di pulizia della cucina;
- che ha sempre lavorato per 6 giorni la settimana, osservando turni comunicati ad inizio settimana da (v. all.); Parte_2
-Che ad inizio del mese di agosto 2024 riceveva la busta paga del mese di luglio
2024 che si allega, dalla quale si evinceva che era stata assunta a tempo determinato dal 18.07.2024 e non dal 26.06.2024;
-che dalla predetta busta paga si evinceva che era stata inquadrata con una mansione di livello inferiore rispetto a quella effettivamente eseguita, ovvero, era stata inquadrata dal datore di lavoro con la mansione di “inserviente cucina”, di cui al livello 7 del CCNL per il personale dipendente delle imprese e delle reti d'impresa che operano nei settori turistici alberghieri;
- che per il mese di settembre 2024, non riceveva dal datore di lavoro né la retribuzione, né le maggiorazioni previste per le festività e né venivano pagati i suddetti straordinari diurni e notturni.
Ha concluso chiedendo di “1)accertare che la Sig.ra ha lavorato dal Parte_1
26.06.2024 al 06.09.2024, per gli orari giornalieri di lavoro sopra indicati, per la presso la Villa Traiano Hotel & S.p.A., situata in Controparte_1
Benevento, al Viale dei Rettori n. 09, adibita alla mansione riconducibile al livello quarto del CCNL in vigore;
2)per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., a pagare in favore della Sig.ra le seguenti Parte_1 somme di denaro:
2.A.)per il mese di giugno 2024: la somma di euro 37,76 a titolo di retribuzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
2.B.)per il mese di luglio 2024: la somma totale di euro 2.306,95, dalla quale va detratto l'acconto di euro 1.000,00 già ricevuto dalla Sig.ra oltre Parte_1
2 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
2.C.)per il mese di agosto 2024: la somma totale di euro 2.084,32, dalla quale va detratto l'acconto di euro 1.000,00 già ricevuto dalla Sig.ra oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
2.D.)per il mese di settembre 2024: la somma totale di euro 509,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
2.E)a titolo di TFR la somma di euro 300,94, dalla quale va detratto l'acconto di euro 76,75 già percepito dalla Sig.ra oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo”.
Si è costituita la Società resistente chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la nullità del ricorso.
2.
Ciò posto, onde verificare la fondatezza della domanda va innanzitutto valutato, in punto di fatto, l'esito della istruttoria.
Il teste ha dichiarato: “ADR: conosco la ricorrente perché Testimone_1
abbiamo lavorato insieme alle dipendenze della resistente, io non lavoro più per la società da settembre 2024 e non ho cause in corso. Preciso che abbiamo lavorato insieme presso l'Hotel Traiano di Benevento.
ADR: quando io ho iniziato a lavorare ovvero a inizio giugno 2024, la ricorrente ancora non lavorava. Ha iniziato a lavorare tra fine giugno e inizio luglio.
ADR: quando è entrata doveva fare solo il cuoco, ma si è ritrovata a fare anche altre mansioni, in particolare quelle di barista, lavapiatti, room service, cameriere e nel frattempo doveva occuparsi di preparare le colazioni, le torte, i piatti di pasta e invece ad esempio preparava anche gli spritz, ma non doveva farlo, come dovevamo servire anche gli aperitivi che avevamo preparato. Ci occupavamo anche di pulire la terrazza, il bar alla hall e la sala colazioni.
3 ADR: tanto so perché io lavoravo con lei e facevo le stesse cose che faceva lei. Io ero stato assunto come aiuto cuoco e come lei, mi sono ritrovato a fare le stesse mansioni ulteriori assegnate a lei.
ADR: lavoravamo sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato con un giorno di riposo. Se invece dovevamo lavorare la domenica, facevamo comunque complessivamente sei giorni a settimana ed il riposo era infrasettimanale.
Lavoravamo sette ore al giorno, salvo straordinario, la sera dalle 16:00 alle 23:00
e la mattina dalle 6,00 alle 13,00.
ADR: a volte abbiamo fatto straordinario serale dopo le 23,00, fino a mezzanotte o massimo fino all'una, a seconda dell'evento che c'era e del personale disponibile, perché a volte ci siamo trovati anche da soli.
ADR: in caso di eventi che comunque erano programmati, la ricorrente arrivava il pomeriggio per preparare la cena e poi a fine serata ci siamo dovuti occupare della pulizia della cucina, delle stoviglie e della sala. Se mancava qualche cameriere, facevamo anche servizio al tavolo, erano figure esterne alla struttura perché usavano il catering.
ADR: non ricordo il numero preciso di turni straordinari pomeridiani e notturni per gli eventi fatti tra luglio e agosto, ma sicuramente almeno tre al mese.
Intendo dire che facevamo il nostro turno diurno dalle 6,00 alle 13,00 e ci trattenevamo per poi pulire almeno fino alle 16,00, invece se dovevamo fare il turno pomeridiano dalle 16,00, ci trattenevamo oltre le 23,00 per massimo un paio di ore.
ADR: non ho avuto modo di vedere la busta paga della ricorrente di agosto 2024
e non so quanto abbia ricevuto a titolo di retribuzione.
ADR: posso dire che i turni di lavoro me li inviava che è la madre Testimone_2 di e e moglie di US Ciccopiedi. Noi Per_1 Parte_3
avevamo un gruppo whatsapp di tutti i dipendenti dell'albergo e lei ci mandava i turni.
4 ADR: per eventi più lunghi è capitato che abbiamo fatto straordinario sia diurno che notturno, in particolare per un evento abbiamo lavorato cinque ore la mattina e cinque la sera, per un totale di dieci ore”.
ha dichiarato: “ADR: conosco la ricorrente perché abbiamo Testimone_3 lavorato insieme all'Hotel Traiano, dal luglio 2024 fino a quando è stata licenziata. Io non lavoro più per la resistente da ottobre 2024, non ho cause in corso contro la società. Se non erro, io ho cominciato a lavorare a fine luglio
2024 e la ricorrente già lavorava lì.
ADR: la ricorrente ha svolto mansioni di cuoca e barista e si occupava della pulizia e del riassetto della cucina. Io lavoravo con lei in cucina e lavoravamo su turni che non sempre coincidevano. Io avevo la mansione di sala bar, ma facevo sempre anche altro.
ADR: avevamo un turno di 7 ore, il primo dalle 6,30 alle 14,30 e il secondo andava dalle 15,30 alle 22,00. Tutti lavoravamo su questi turni, tranne i ragazzi della reception che avevano turni differenti.
ADR: io ho visto che la ricorrente si occupava della preparazione dei dolci per la colazione del giorno successivo, quando c'erano gli eventi si occupava della preparazione di tutte le portate del pranzo o della cena, ovviamente doveva anche rassettare la cucina e poi si divideva tra bar e cucina, perché c'erano due bar, uno accanto alla reception e l'altro nella sala colazioni e lei saliva ad entrambi i bar.
La maggior parte delle volte che abbiamo fatto il turno insieme, saliva sempre lei.
ADR: quando c'erano gli eventi, come compleanni e matrimoni, la ricorrente lavorava facendo straordinario, perché aveva già fatto il suo turno e poi veniva per fare la preparazione delle pietanze per l'evento. Io ricordo due eventi, in cui io e la ricorrente abbiamo lavorato insieme. L'ultimo evento era quello della sera in cui è stata licenziata e la ricorrente ha lavorato dalle 9,00 o dalle 11,00 del mattino, non ricordo esattamente, fino alle 2,00-2,30 di notte.
5 ADR: l'altro evento era un compleanno ma non ricordo quando c'è stato e non ricordo con esattezza gli orari, ma la ricorrente ha comunque lavorato fino a tarda notte.
ADR: le domeniche lavoravamo su turni, quindi la ricorrente ha lavorato e posso dire che la maggior parte delle domeniche capitava a lei. Non so dire se ha lavorato a Ferragosto, perché io ero in malattia.
ADR: i turni ce li mandava la signora non ricordo il cognome ma era la Pt_2
mamma di e , non ricordo i loro cognomi. Per_1 Pt_3
ADR: preciso che lavoravamo sei giorni a settimana, o sul turno di mattina o di pomeriggio e avevamo un solo giorno libero”.
Dalla prova per testi emerge, a parte della scrivente, che la ricorrente svolgesse l'attività lavorativa secondo gli orari indicati in ricorso.
I testi hanno dichiarato che i turni erano predisposti da e Testimone_2 comunicati alle parti e che lavoravano sei giorni a settimana con un giorno di riposo, svolgendo lavoro straordinario in occasione di eventi (v. doc. 5 allegata al ricorso).
Deve dunque ritenersi provato lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo l'orario ed il periodo indicati in ricorso tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria orale e della documentazione in atti.
Con riguardo alle mansioni, dagli atti risulta che la ricorrente fosse inquadrata nel settimo livello del ccnl Alberghi con mansione di “inserviente in cucina” (v. unilav assunzione), mentre risulta poi inquadrata come “aiuto cuoco” sempre nel settimo livello nell'unilav di cessazione del rapporto di lavoro) .
In base all'art. 140 del ccnl Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi appartengono a questo livello “i Lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate. Profili esemplificativi: - personale di fatica;
- lavoratore catering”.
6 Mentre al livello quarto rivendicato “appartengono i Lavoratori in possesso di autonomia operativa, che svolgono attività specifiche di carattere amministrativo, tecnico o di vendita, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche in qualunque modo ottenute. Profili esemplificativi: - massaggiatore;
- parrucchiere;
- manicure;
- visagista;
- cassiere centrale;
- cuoco capo partita o di cucina non organizzata in partite;
- cameriere di ristorante;
- gelatiere;
- pizzaiolo;
- nelle aziende di banqueting e catering, l'addetto all'attività di produzione di pasti, alla movimentazione, all'allestimento e disallestimento dello spazio di cucina, anche qualora sia conducente di automezzi leggeri collegati allo svolgimento del servizio;
- nelle aziende di banqueting e catering, il cameriere, intendendosi per tale il lavoratore anche addetto alla movimentazione, all'allestimento e disallestimento del servizio, anche qualora sia conducente di automezzi leggeri collegati allo svolgimento del servizio”.
Invero, dalla prova testimoniale è emerso in maniera univoca che la ricorrente sin dall'inizio abbia svolto le mansioni di cuoco occupandosi della preparzione dei pasti, compresa la colazione, oltre che di attività quali la pulizia della cucina, il bar, ecc.
Trattasi di attività “di produzione di pasti, alla movimentazione, all'allestimento e disallestimento dello spazio di cucina” richiedenti una autonomia operativa così come descritto nel livello rivendicato.
7 3.
Ne consegue che la domanda dev'essere accolta essendo emerso che la ricorrente ha lavorato secondo gli orari indicati in ricorso maggiori rispetto a quanto indicato in busta paga e secondo il livello rivendicato.
Ciò posto, va esaminata l'applicabilità al caso in esame della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale dei lavoratori riferito alla categoria. Sul punto va rilevato preliminarmente che, per concorde orientamento della S.C., ai fini della determinazione dell'equa retribuzione spettante al lavoratore in esecuzione del contratto di lavoro subordinato, il riferimento ai contratti collettivi postcorporativi, nel caso in cui una o entrambe le parti non risultino iscritte alle associazioni sindacali stipulanti, e' consentito al giudice come parametro di valutazione. In altre parole, nella determinazione (ex art. 36 cost.) della retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantita' e qualita' della prestazione lavorativa svolta, il giudice puo' tenere conto, come parametro di riferimento, delle tariffe sindacali previste dalla vigente contrattazione collettiva tenendo conto della natura ed intensita' qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonche' delle effettive esigenze del medesimo al fine di un'esistenza libera e dignitosa, dovendosi utilizzare il contratto collettivo esclusivamente come parametro delle condizioni di mercato e degli equi corrispettivi di lavoro.
È necessario altresì ripetere che il principio di proporzionalità del compenso alla quantità e qualità del lavoro svolto, espresso nel primo comma dell'art. 36 cit., non comporta una meccanica trasposizione di clausole della contrattazione collettiva a concrete fattispecie ivi non previste, seppure caratterizzate da elementi analoghi, ma conferisce a quelle clausole un valore soltanto orientativo
(Cass. 20 gennaio 1975 n. 234; 13 febbraio 1990 n. 1042). In ogni caso il giudizio d'adeguamento è riservato alla discrezionalità dei magistrati di merito ed
è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc.
8 civ.) o per violazione di norme di diritto diverse dall'art. 36 Cost. (Cass. 27 gennaio 1989 n. 513, 12 febbraio 1990 n. 997, Sez. un. 26 marzo 1997 n. 2665).
Occorre aggiungere che le categorie e qualifiche professionali, non esistenti in rerum natura, vengono configurate dalla discrezionalità del legislatore e dall'autonomia collettiva, quest'ultima sindacabile dal giudice solo entro i limiti dell'art. 1418 cod. civ. Le parti sociali, in relazione ai diversi rami di produzione, alla struttura delle imprese ed alle più varie contingenze socio - economiche, determinano le figure professionali nel contratto collettivo, eventualmente unificando più figure già esistenti ovvero suddividendo quella unica, e le nuove disposizioni dell'autonomia collettiva hanno efficacia per il futuro, salvo espressa e contraria indicazione. Non è pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione di merito che, dopo aver constatato l'istituzione di una nuova qualifica professionale da parte di un contratto collettivo, esclude che l'art. 36 Cost. comporti di applicare agli appartenenti il relativo trattamento economico anche per il passato. Tanto meno è censurabile la decisione che non attribuisca, in proposito, alcun rilievo ad una nuova qualifica a cui il lavoratore - parte in causa non appartiene attualmente nè ha mai appartenuto (così Cass. Sez.un. 29.01.2001
n.38)
E, nella specie, utilizzando il contratto collettivo come parametro e tenuto conto dei conteggi eseguiti dal ricorrente che questo Giudice ritiene fare propri in quanto corretti e scevri da vizi, e solo genericamente contestati, con condanna della resistente al pagamento di complessivi € 3162,97 detratto quanto il ricorrente ha dichiarato di aver percepito oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione al soddisfo.
4.
Per il principio della soccombenza la resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
9 La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 26.06.2024 al 06.09.2024, con mansioni riconducibili al livello quarto del CCNL Turismo;
2) condanna la resistente al pagamento di differenze retributive quantificate in € 3162,97 complessivi, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo;
3) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2626,00 oltre rimb. Forf., I.V.A. e cpa con distrazione.
Così deciso in Benevento, 12/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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