Art. 10.
L'articolo 13 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "L'imposta locale sui redditi gravante sulle rendite prebendali e sui proventi casuali computati nell'attivo della liquidazione e' ammessa nella somma dovuta e pagata nell'anno cui e' riferito l'accertamento del reddito beneficiario".
L'articolo 13 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "L'imposta locale sui redditi gravante sulle rendite prebendali e sui proventi casuali computati nell'attivo della liquidazione e' ammessa nella somma dovuta e pagata nell'anno cui e' riferito l'accertamento del reddito beneficiario".