Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00205/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01046/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Peluso, con domicilio eletto presso il suo studio in Sala Consilina, via Carlo Pisacane Snc;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Salerno, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
a. del decreto prot. n. -OMISSIS- del 26.03.2025 notificato in data 01.04.2025;
b. del decreto prot. n. -OMISSIS- del 08.04.2025 notificato in data 11.04.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa NN SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 3 giugno 2025 e depositato il successivo 2 luglio il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, i provvedimenti in epigrafe indicati, recanti revoca della licenza di porto di fucile e divieto detenzione di armi, articolando a sostegno del gravame, a mezzo di tre motivi, plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere (art. 3, 10 10 bis l. 7.8.1990, n. 241; assenza di motivazione, utilizzo di espressioni generiche ed astratte non riferite al caso specifico ma utilizzate in modo indistinto per tutti i provvedimenti di revoca porto d’armi e licenza di caccia, violazione del principio di buon andamento, carenza di istruttoria, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento e assenza dei presupposti, arbitrarietà).
2. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Salerno si sono costituiti per resistere al ricorso, eccependo l’irricevibilità per tardività dell’impugnazione del divieto di detenzione e la conseguente inammissibilità per carenza di interesse dell’impugnazione diretta avverso il decreto questorile; hanno in ogni caso dedotto l’infondatezza del gravame.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 17 luglio 2025 è stata respinta la domanda cautelare “ ritenuto che, alla luce della situazione di conflittualità emergente dagli atti, peraltro confermata dallo stesso ricorrente, la valutazione prognostica dell’Autorità di pubblica sicurezza non si connoti come irragionevole; Ritenuto altresì insussistente, nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, il periculum in mora, atteso che “l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è…destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva” (Consiglio di Stato, sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4604) ”.
4. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata introitata in decisione.
5. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni formulate dall’amministrazione resistente risultando il ricorso infondato per quanto appresso si dirà.
6. Non si presta ad una favorevole delibazione il primo motivo, con il quale parte ricorrente lamenta che la Questura di Salerno non ha congruamente valutato le controdeduzioni prodotte in sede procedimentale.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, il dovere di esame delle memorie prodotte dall'interessato non comporta la necessità della confutazione analitica delle allegazioni presentate, risultando sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia nella sostanza tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà, e siano percepibili le ragioni del loro mancato recepimento ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. II, 3 luglio 2023, n. 6420), come avvenuto nel caso in esame considerato che il decreto questorile esplicitamente dà atto che le memorie difensive del ricorrente non apportano “ elementi che possano portare a determinazioni diverse rispetto a quelle già comunicate ” poiché dalla esposizione dei fatti “ comunque si rileva una forte tensione familiare per motivi economici, che coinvolge soprattutto la moglie … ed il fratello della stessa, con conseguente pressione tra tutti i componenti della famiglia generando stress e tensioni tra le parti ”.
A ciò aggiungasi che, come esplicitato nello stesso provvedimento questorile, il divieto prefettizio “ costituisce una condizione ostativa assoluta alla titolarità di licenze a portare armi ”. Ed invero il provvedimento di revoca del porto d’armi costituisce atto vincolato rispetto al divieto prefettizio di detenzione, essendo di tutta evidenza che non possa essere mantenuta l'autorizzazione al trasporto delle armi in capo ad un soggetto al quale sia stato vietato persino di detenerle, perché ritenuto inaffidabile. In tal senso è stato condivisibilmente affermato che “ l'autorizzazione alla detenzione di armi va considerata come un presupposto necessario della licenza di porto d'armi [….] Il venir meno della predetta autorizzazione, dunque, comporta [….] la revoca della licenza di porto d'armi (e analogo principio vale, ovviamente, nel caso di diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi, trattandosi di atto meramente consequenziale rispetto al divieto di detenere armi ” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 8 luglio 2022, n.1831) e che “ tra il decreto del Prefetto recante il divieto di detenzione armi ex art. 39 T.U.L.P.S. e il decreto questorile di revoca del porto d'armi ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. sussiste un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, sicché una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto di detenzione ex art. 39 cit., la revoca della licenza di porto d'armi da parte del Questore costituisce una conseguenza diretta e vincolata secondo cui l'autorizzazione alla detenzione di armi va considerata come un presupposto necessario della licenza di porto d'armi ”(T.A.R. Basilicata, sez. I, 25 febbraio 2022, n. 154).
7. Infondati si palesano anche il secondo e il terzo motivo, intrinsecamente connessi e pertanto suscettibili di esame congiunto, a mezzo dei quali si deduce la carenza di motivazione dei gravati provvedimenti, acriticamente basati su una mera denuncia-querela, senza alcun approfondimento istruttorio in ordine ai fatti contestati e in difetto di un giudizio di pericolosità sociale sulla persona dell’istante, esente da mente e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo.
7.1. Come ribadito a più riprese dalla Corte Costituzionale (sentenze nn. 440 del 1993 e 24 del 1981) " il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi ". Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in subiecta materia l'amministrazione, nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto gode, a presidio delle prioritarie esigenze di tutela della pubblica e privata incolumità, di lata discrezionalità la cui ampiezza deriva, sotto un primo profilo, dalla ricordata assenza nel nostro ordinamento di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d'armi (costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e all'art. 4, comma 1, della L. n. 110 del 1975); sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 TULPS i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza non hanno uno scopo sanzionatorio o punitivo, bensì una finalità cautelare consistente nel prevenire abusi nell'utilizzo delle armi (in tal senso cfr., ex multis, T.A.R. Liguria, sez. I, 5 agosto 2022, n. 677).
Nell’esercizio della discrezionalità demandatale l'Autorità di pubblica sicurezza è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza "oltre ogni ragionevole dubbio", tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di abuso delle armi, collocandosi i provvedimenti con cui l'Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, aventi natura cautelare e preventiva, in una prospettiva anticipatoria della difesa della legalità ( ex multis , Consiglio di Stato, sezione III, 2 dicembre 2021, n. 8041).
Ai fini dell'adozione dei provvedimenti inibitori in materia di armi non è dunque necessario un accertato impiego improprio delle armi, ma è sufficiente il rischio del relativo abuso, che può essere desunto anche da fatti isolati, ma comunque significativi, e possono essere valorizzati non solo fatti costituenti reato, ma anche vicende e situazioni personali prive di rilevanza penale e non attinenti all'uso delle armi, dalle quali si possa però desumere la non completa affidabilità dell'interessato, come le manifestazioni di aggressività che manifestino sintomi di scarso equilibrio o di insufficiente capacità di autocontrollo (T.A.R. Trento, sez. I, 26 febbraio 2020, n. 32) per evitare che la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili possa agevolare condotte atte a compromettere i beni dell'ordine pubblico e della pubblica e privata incolumità ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. III, 13 novembre 2020, n. 6977).
7.2. Tanto premesso, nel caso di specie ad avviso del Collegio gli impugnati provvedimenti si sottraggono – anche alla luce dell’ampia discrezionalità riservata all’Amministrazione in subiecta materia - alle censure del ricorrente, tenuto conto che le valutazioni in essi contenute risultano supportate dalle informative dei Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-, ivi richiamate, dalle quali emerge che il ricorrente “ in concorso con altri si rendeva responsabile dei reati p. e p. dagli artt. 582 e 110 c.p. in quanto nel corso di una lite aggrediva fisicamente una persona ” (così divieto prefettizio di detenzione armi; cfr. anche decreto di revoca ove si fa riferimento alla circostanza che il ricorrente si è reso responsabile “ unitamente ad altre persone, di condotte aggressive nei confronti di altro soggetto ”); in particolare, dalla comunicazione di notizia di reato del 29 gennaio 2025, emerge che il ricorrente (unitamente alla moglie e al figlio) in data 19 gennaio 2025 avrebbe aggredito il cognato “ graffiandogli il viso e spintonandolo fino a farlo sbattere con la testa contro la sua macchina ”.
Le determinazioni amministrative non sono scalfite dalle difese del ricorrente, il quale, anche in sede procedimentale, pur contestando la ricostruzione dei fatti contenuta nella notizia di reato, restituisce in ogni caso (come evidenziato nel decreto questorile) un quadro di forte conflittualità familiare, legato alle asserite illegittime pretese vantate dal cognato; ed infatti, secondo quanto riferito dallo stesso deducente, il cognato in data 19 gennaio 2025 “ spingeva con prepotenza ” la moglie del ricorrente ed “ entrava di forza urlando ”, mentre il giorno successivo, recatosi nuovamente presso l’abitazione del ricorrente, “ ha cominciato a prendere a calci il portone urlando ”, ha “ danneggiato il portone di ingresso ”e ha “ strattonato e spinto ” la moglie del ricorrente, costretta a recarsi in pronto soccorso in ragione dei forti dolori accusati.
Deve dunque trovare applicazione quell’orientamento, già più volte fatto proprio dalla Sezione, secondo cui la presenza di un quadro di conflittualità familiare - nella sua oggettività e a prescindere dalla responsabilità della sua causazione (cfr. TAR Toscana, sez. II, 14 novembre 2022, n. 1305) - si configura quale elemento significativo legittimante l’esito sfavorevole delle valutazioni in materia di porto d'armi atteso che “ la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e della privata incolumità, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato ” (T.A.R. Salerno, sez. I, 1724/2019).
8. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL ZZ, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
NN SA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN SA | AL ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.