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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/06/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 344/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
344/2025 R.G., promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Fausto Del Fante del
Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma, via Mazzini n. 6;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Parma, Strada del Quartiere n. 2/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Maria Laura Sideri e Filippo Cavirani del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Maria Laura Sideri sito in Parma, Strada del Quartiere n. 2/A;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 3.04.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio e Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, nel merito accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla monetizzazione delle ferie non godute, per l'effetto, condannare l'azienda resistente al pagamento dell'importo di €
33.091,26=, e/o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal di del dovuto al saldo, e con vittoria di spese
e competenze di causa, oltre IVA e CPA.”.
- che con memoria difensiva depositata in data 30.04.2025 si costituiva in giudizio
, eccependo in via Controparte_1
preliminare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto del ricorrente alla monetizzazione delle ferie non godute e chiedendo, nel merito, l'integrale reiezione del ricorso;
- che il Giudice, all'udienza del 15.05.2025, formulava la seguente proposta conciliativa: “Il pagamento, a favore del ricorrente, di una somma pari all'80% del credito azionato in giudizio, oltre ad un contributo per le spese di lite”;
- che parte resistente, all'udienza del 24.06.2025, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 15.05.2025, offriva a titolo conciliativo, al solo fine di evitare l'alea del giudizio, una somma omnicomprensiva pari ad euro 30.000, impegnandosi a corrispondere tali importi entro il termine di 30 giorni;
- che parte ricorrente, alla medesima udienza, accettava tale proposta, rinunciando alle pretese azionate con il presente giudizio;
considerato che
– come noto – la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 24 giugno 2025. Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
344/2025 R.G., promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Fausto Del Fante del
Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma, via Mazzini n. 6;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Parma, Strada del Quartiere n. 2/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Maria Laura Sideri e Filippo Cavirani del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Maria Laura Sideri sito in Parma, Strada del Quartiere n. 2/A;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso:
- che, con ricorso depositato in data 3.04.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio e Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, nel merito accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla monetizzazione delle ferie non godute, per l'effetto, condannare l'azienda resistente al pagamento dell'importo di €
33.091,26=, e/o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal di del dovuto al saldo, e con vittoria di spese
e competenze di causa, oltre IVA e CPA.”.
- che con memoria difensiva depositata in data 30.04.2025 si costituiva in giudizio
, eccependo in via Controparte_1
preliminare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto del ricorrente alla monetizzazione delle ferie non godute e chiedendo, nel merito, l'integrale reiezione del ricorso;
- che il Giudice, all'udienza del 15.05.2025, formulava la seguente proposta conciliativa: “Il pagamento, a favore del ricorrente, di una somma pari all'80% del credito azionato in giudizio, oltre ad un contributo per le spese di lite”;
- che parte resistente, all'udienza del 24.06.2025, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 15.05.2025, offriva a titolo conciliativo, al solo fine di evitare l'alea del giudizio, una somma omnicomprensiva pari ad euro 30.000, impegnandosi a corrispondere tali importi entro il termine di 30 giorni;
- che parte ricorrente, alla medesima udienza, accettava tale proposta, rinunciando alle pretese azionate con il presente giudizio;
considerato che
– come noto – la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 24 giugno 2025. Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019)