Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 , modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 , e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di "Topografia dell'Italia antica", "Paleografia greca", "Protostoria euroasiatica", "Filologia celtica", "Storia delle scoperte e delle esplorazioni geografiche", "Estetica", "Storia dell'arte bizantina", "Storia dell'arte barbarica", "Storia dell'architettura", e "Storia dell'arte e della cultura artistica nord-americana".
Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di "Filosofia del linguaggio" e "Storia della filosofia moderna e contemporanea".
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 , modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 , e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di "Topografia dell'Italia antica", "Paleografia greca", "Protostoria euroasiatica", "Filologia celtica", "Storia delle scoperte e delle esplorazioni geografiche", "Estetica", "Storia dell'arte bizantina", "Storia dell'arte barbarica", "Storia dell'architettura", e "Storia dell'arte e della cultura artistica nord-americana".
Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di "Filosofia del linguaggio" e "Storia della filosofia moderna e contemporanea".