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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
LA GI PAOLO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 357/2025 depositato il 20/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 843/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021 1T 006684 000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 778/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di donazione a rogito notarile in Genova, in data 25 gennaio 2021,parte contribuente riceveva in donazione immobile in Rapallo.
In sede di registrazione dell'atto il contribuente invocava le agevolazioni "prima casa" impegnandosi a fondere catastalmente l'immobile ricevuto in donazione con altro limitrofo immobile di sua proprietà.
A causa dell'epidemia COVID non era stato possibile effettuare la fusione tra i due immobili nel termine di tre anni dalla donazione.
L'Ufficio ritenendo il contribuente decaduto dalle agevolazioni "prima casa" ha notificato l'avviso di liquidazione richiedendo il pagamento della maggiore imposta per Euro 2.165,77.
Dopo aver provveduto al pagamento della maggiore imposta, il contribuente promuoveva ricorso in primo grado e la Corte di Giustizia di Primo Grado di Genova, con sentenza 843/2024 del 24 settembre 2024, rigettava il ricorso condannando alle spese di giudizio liquidate in Euro 500,00 oltre accessori di legge.
Appella parte contribuente.
Resiste l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in merito agli atti in fase di appello che in via pregiudiziale, l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità dell'appello stesso in considerazione del fatto che parte contribuente ha chiesto nelle proprie conclusioni l“annullamento” della sentenza appellata, senza tuttavia evidenziare alcuno dei vizi che a norma dell'articolo 59 comma 1 del Dlgs 546/1992 giustificherebbero una pronuncia di tal genere.
Questa Corte ritiene che parte contribuente abbia impugnato la sentenza nella sua interezza, quindi dando contezza delle sue richieste, per cui decide di entrare nel merito.
A parere di questa Corte non risulta accoglibile la tesi di parte contribuente secondo cui, stante le proroghe relativa alla normativa emergenziale – covid 19, non sarebbero ancora decorsi i termini per la fusione dell'immobile; infatti, il legislatore “con il succedersi delle proroghe in materia di agevolazioni
“prima casa” fino al 30 ottobre 2023, non ha contemplato e previsto la fattispecie in esame e di conseguenza, non si applica al caso di specie, atteso che una ipotizzata applicazione della sospensione de qua agli accorpamenti di immobili limitrofi, non prevista normativamente, si porrebbe in contrasto con il divieto di analogia stabilito in materia tributaria, oltre che con il sistema delle fonti del diritto,atteso che l'art. 14 disp att c.c. sancisce il divieto di analogia in relazione a leggi penali ovvero a quelle aventi carattere eccezionale, come quelle della legislazione emergenziale COVID.”
Si evidenzia che l'indicazione di rispetto dei termini era stata ampiamente pubblicizzata dall'Ufficio, con circolari e risposte ad interpelli, già prima della stipula dell'atto di donazione in esame.
La sospensione in questione non si applica, pertanto, riguardo alla fattispecie in esame relativa all'accorpamento di due immobili limitrofi, trattandosi di un'ipotesi non contemplata dalle norme vigenti.
La tesi formulata da parte contribuente secondo cui il termine per l'accorpamento degli immobili limitrofi agevolati sarebbe da far rientrare nella sospensione dei termini prevista dalla predetta normativa emergenziale, deve pertanto essere respinta, in quanto infondata.
In presenza di “agevolazioni” la parte agevolata deve farsi sempre parte particolarmente diligente;
Valore controversia euro 1796,21 ,00
Le spese possono essere compensate per novità della materia .
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
LA GI PAOLO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 357/2025 depositato il 20/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 843/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021 1T 006684 000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 778/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di donazione a rogito notarile in Genova, in data 25 gennaio 2021,parte contribuente riceveva in donazione immobile in Rapallo.
In sede di registrazione dell'atto il contribuente invocava le agevolazioni "prima casa" impegnandosi a fondere catastalmente l'immobile ricevuto in donazione con altro limitrofo immobile di sua proprietà.
A causa dell'epidemia COVID non era stato possibile effettuare la fusione tra i due immobili nel termine di tre anni dalla donazione.
L'Ufficio ritenendo il contribuente decaduto dalle agevolazioni "prima casa" ha notificato l'avviso di liquidazione richiedendo il pagamento della maggiore imposta per Euro 2.165,77.
Dopo aver provveduto al pagamento della maggiore imposta, il contribuente promuoveva ricorso in primo grado e la Corte di Giustizia di Primo Grado di Genova, con sentenza 843/2024 del 24 settembre 2024, rigettava il ricorso condannando alle spese di giudizio liquidate in Euro 500,00 oltre accessori di legge.
Appella parte contribuente.
Resiste l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in merito agli atti in fase di appello che in via pregiudiziale, l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità dell'appello stesso in considerazione del fatto che parte contribuente ha chiesto nelle proprie conclusioni l“annullamento” della sentenza appellata, senza tuttavia evidenziare alcuno dei vizi che a norma dell'articolo 59 comma 1 del Dlgs 546/1992 giustificherebbero una pronuncia di tal genere.
Questa Corte ritiene che parte contribuente abbia impugnato la sentenza nella sua interezza, quindi dando contezza delle sue richieste, per cui decide di entrare nel merito.
A parere di questa Corte non risulta accoglibile la tesi di parte contribuente secondo cui, stante le proroghe relativa alla normativa emergenziale – covid 19, non sarebbero ancora decorsi i termini per la fusione dell'immobile; infatti, il legislatore “con il succedersi delle proroghe in materia di agevolazioni
“prima casa” fino al 30 ottobre 2023, non ha contemplato e previsto la fattispecie in esame e di conseguenza, non si applica al caso di specie, atteso che una ipotizzata applicazione della sospensione de qua agli accorpamenti di immobili limitrofi, non prevista normativamente, si porrebbe in contrasto con il divieto di analogia stabilito in materia tributaria, oltre che con il sistema delle fonti del diritto,atteso che l'art. 14 disp att c.c. sancisce il divieto di analogia in relazione a leggi penali ovvero a quelle aventi carattere eccezionale, come quelle della legislazione emergenziale COVID.”
Si evidenzia che l'indicazione di rispetto dei termini era stata ampiamente pubblicizzata dall'Ufficio, con circolari e risposte ad interpelli, già prima della stipula dell'atto di donazione in esame.
La sospensione in questione non si applica, pertanto, riguardo alla fattispecie in esame relativa all'accorpamento di due immobili limitrofi, trattandosi di un'ipotesi non contemplata dalle norme vigenti.
La tesi formulata da parte contribuente secondo cui il termine per l'accorpamento degli immobili limitrofi agevolati sarebbe da far rientrare nella sospensione dei termini prevista dalla predetta normativa emergenziale, deve pertanto essere respinta, in quanto infondata.
In presenza di “agevolazioni” la parte agevolata deve farsi sempre parte particolarmente diligente;
Valore controversia euro 1796,21 ,00
Le spese possono essere compensate per novità della materia .
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Spese compensate.