Articolo 1 della Legge 13 maggio 1985, n. 198
Articolo 2
Versione
21 maggio 1985
Art. 1.
A favore delle aziende agricole singole o associate danneggiate dalle eccezionali alluvioni, nevicate e gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, il Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 , e' incrementato della somma di 300 miliardi di lire, con riserva di ulteriori incrementi in relazione all'accertamento dei danni reali che risulteranno essere stati riportati dalle strutture e particolarmente dalle colture arboree.
A valere sulle disponibilita' del Fondo di cui al precedente comma, fanno carico gli oneri connessi all'attuazione degli articoli 5, 6, 7 e 10 della presente legge, valutati in complessive lire 35 miliardi, corrispondenti alle somme da iscrivere sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1985 concernenti interessi passivi per operazioni di indebitamento.
NOTE

Nota al titolo:
La legge 15 ottobre 1981, n. 590 , contiene "Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale".
Entrata in vigore il 21 maggio 1985
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