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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/10/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 351 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 22.10 .2025
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Taranto (TA) al Corso Umberto 116, presso e nello studio degli avv.ti Vincenzo Gaudio e Paolo De Biasi che la rappresentano e difendono in virtù di mandato esteso a margine al ricorso in appello;
-APPELLANTE-
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa P.IVA_1
dagli avv.ti Antonio Andriull, Francesco Certomà e Rita Battiato,in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in ROMA rep. Persona_1
N. 37875/7313 del 22/03/2024, ed elettivamente domiciliati presso la sede della Direzione Provinciale dell' in Via Golfo di Taranto, n. 7/D, CP_1
74100, Taranto;
- APPELLATO- All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 672/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da nei confronti Parte_1
CP_ dell' volta al riconoscimento del proprio diritto alla percezione degli Assegni
per il Nucleo Famigliare composto da se stessa e dal coniuge ex legge 13 maggio
CP_ 1988, n. 153 per il periodo luglio 2017 al giugno 2019 con condanna per l' al pagamento della prestazione richiesta, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui ratei di pensione maturati sino al saldo.
Nulla per le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l'erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma.
L' in persona del legale rappresentante,concludeva per il rigetto dell'avverso CP_1
gravame.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza impugnata, perché ingiusta ed illegittima.
L'appello è infondato.
Ebbene, chiedeva il riconoscimento del diritto alla percezione degli Parte_1
ANF, esponendo di essere lavoratrice domestica e di prestare dal gennaio 2011, la propria attività lavorativa alle dipendenze di e di aver percepito gli Parte_2
assegni per il nucleo famigliare, comprendente anche il coniuge , sino Persona_2
al mese di giugno 2017.
2 Con domanda del 18.10.2017, l'appellante richiedeva la corresponsione degli ANF
per il periodo dal 01.07.2017 al 30.06.2018, indicando i propri redditi, pari ad
€ 5.200,00 da lavoro dipendente ed € 3.633,11 come prestazione assistenziale per il marito per l'anno 2016,indicacando che il proprio coniuge era inabile.
Con la successiva domanda del 20.07.2018 l'appellante richiedeva gli ANF per il periodo dall' 01.07.2018 al 30.06.2019, indicando la medesima situazione reddituale pari ad € 8.833,11 per l'anno 2017.
CP_ L' rigettava entrambe le domande, poiché rilevava che il reddito dichiarato in domanda fosse diverso da quello risultante dalle verifiche effettuate dalla sede.
La ricorrente adiva il Tribunale, asserendo che, quale che fosse il reddito risultante
CP_ all' l'importo degli assegni nucleo familiare sarebbe stato sempre pari al massimo previsto dalla tabella 21C, pari ad € 51,13 mensili, non potendo mai essere superiore, lavorando come domestica ed essendo il coniuge inabile, al reddito di € 24.000,00.
CP_ Il Tribunale rigettava la domanda in quanto a fronte di quanto dedotto dall' la parte ricorrente si era “limitata a depositare attestazioni della Agenzia delle Entrate
della e del coniuge attestante che predetti soggetti non risultavano aver Pt_1
percepito per gli anni dal 2015 al 2019 redditi d'imposta”.
Invero, nella prima domanda l'appellante non indicava i redditi del coniuge da invalidità civile;
nella seconda domanda la ricorrente non indicava redditi diversi esenti da irpef per € 3757,00, non indicando i redditi da prestazione assistenziale.
La documentazione prodotta da parte appellante si sostanziava nella certificazione di provenienza dell' Agenzia delle Entrate, da cui si evinceva che nessun reddito era
Per_ stato prodotto dal sig.
Ebbene, per avere diritto all'ANF, è richiesto che almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare, sia costituito da redditi di lavoro dipendente o assimilati.
3 Nel caso concreto,la mancata percezione dell'Assegno Nucleo Familiare (ANF)
deriva dalla mancata dichiarazione di redditi di natura immobiliare, che ha comportato l'impossibilità di verificare la condizione per cui almeno il 70% del reddito complessivo familiare deriva da redditi di lavoro dipendente o assimilati,
come richiesto per ottenere l'ANF.
L'omissione di redditi, come quelli immobiliari, impedisce all'ente erogatore (ad esempio, l' ) di verificare il rispetto di questo requisito. CP_1
Nel caso siano stati omessi redditi immobiliari, è necessario presentare una dichiarazione integrativa, per sanare l'omissione e dimostrare il rispetto del requisito del 70%.
Invero, il primo giudice correttamente ha ritenuto non provato il diritto preteso dalla ricorrente alla luce della documentazione acquisita agli atti (attestazioni dell'Agenzia
delle Entrate attestante che i predetti soggetti non risultano aver percepito per gli anni dal 2015 al 2019 redditi d'imposta).
E' fuor di dubbio che in materia di assegno per il nucleo familiare, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale, ha l'onere di allegare e provare specificamente tutti gli elementi costitutivi del diritto azionato, non potendo limitarsi ad una generica affermazione di possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
L'onere probatorio si estende indefettibilmente alla dimostrazione del reddito complessivo del nucleo familiare per ciascun anno di riferimento, della composizione del nucleo stesso, delle condizioni personali di ciascun componente, della vivenza a carico dei familiari e dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, elementi che devono risultare da puntuale allegazione fin dall'atto introduttivo di causa, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. secondo cui "onus probandi incumbit ei qui dicit".
4 La sussistenza del requisito reddituale costituisce elemento costitutivo della domanda e deve essere provata mediante documentazione idonea, non potendo essere assolta mediante mere dichiarazioni sostitutive di certificazione che, pur se rilasciate con le formalità previste per le autocertificazioni, sono prive di efficacia probatoria in sede giurisdizionale, trattandosi di atti che assumono rilievo esclusivamente nei rapporti amministrativi con la pubblica amministrazione.
Il ricorrente deve inoltre dimostrare che la somma dei redditi da lavoro dipendente,
da pensione o da altre prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente non sia inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare,
conformemente a quanto previsto dal D.L. n. 69 del 1988, art. 2, comma 10.
Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può
essere volta a superare gli effetti derivanti da carenze probatorie totali o a supplire agli oneri di parte in funzione sostitutiva, potendo l'art. 421 c.p.c. consentire l'esercizio dei poteri ufficiosi solo quando le risultanze di causa offrano già
significativi dati di indagine per superare stati di incertezza sui fatti costitutivi dei diritti controversi, non per colmare lacune probatorie assolute..
Questi principi di diritto (confermati dalla giurisprudenza successiva, cfr. Cass.
24032/2025, Cass. 24029/2025, Cass. 24027/2025, Cass. 24025/2025, Cass.
24024/2025 e Cass. 24022/2025) sono immediatamente applicabili al caso in esame poichè la domanda manca di prova del requisito reddituale.
Facendo applicazione della regola di giudizio stabilita dall'art. 2697 cod. civ., sul presupposto che il reddito del nucleo familiare rientra tra gli elementi costitutivi della prestazione assistenziale e non è un mero parametro di graduazione della stessa,
è pacifico che la ricorrente non ha dimostrato di possedere i requisiti per l'assegno per il nucleo familiare ed è oramai, decaduta da ogni possibilità di allegazione e di prova in giudizio. (Cass.8973/14, Cass.16710/22) (Cass civ., sez. lav. 13 febbraio
2023, n. 1570).
5 Il Tribunale, correttamente,ha incentrato, il rigetto della domanda sulla carenza di allegazione, prima ancora che di prova, circa i requisiti costitutivi della pretesa e ha ponderato, a tal proposito, tutti gli elementi acquisiti al processo, negandone la concludenza all'esito di un esame organico e coerente. Non si ravvisano, pertanto, le denunciate violazioni di legge.
L'appello dev'essere respinto.
Nulla per la spese di lite ex art.152 disp.att.cpc.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- Nulla per la spese di lite ex art.152 disp.att.cpc.
Taranto 22.10.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 351 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 22.10 .2025
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Taranto (TA) al Corso Umberto 116, presso e nello studio degli avv.ti Vincenzo Gaudio e Paolo De Biasi che la rappresentano e difendono in virtù di mandato esteso a margine al ricorso in appello;
-APPELLANTE-
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa P.IVA_1
dagli avv.ti Antonio Andriull, Francesco Certomà e Rita Battiato,in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in ROMA rep. Persona_1
N. 37875/7313 del 22/03/2024, ed elettivamente domiciliati presso la sede della Direzione Provinciale dell' in Via Golfo di Taranto, n. 7/D, CP_1
74100, Taranto;
- APPELLATO- All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 672/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da nei confronti Parte_1
CP_ dell' volta al riconoscimento del proprio diritto alla percezione degli Assegni
per il Nucleo Famigliare composto da se stessa e dal coniuge ex legge 13 maggio
CP_ 1988, n. 153 per il periodo luglio 2017 al giugno 2019 con condanna per l' al pagamento della prestazione richiesta, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui ratei di pensione maturati sino al saldo.
Nulla per le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone l'erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma.
L' in persona del legale rappresentante,concludeva per il rigetto dell'avverso CP_1
gravame.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza impugnata, perché ingiusta ed illegittima.
L'appello è infondato.
Ebbene, chiedeva il riconoscimento del diritto alla percezione degli Parte_1
ANF, esponendo di essere lavoratrice domestica e di prestare dal gennaio 2011, la propria attività lavorativa alle dipendenze di e di aver percepito gli Parte_2
assegni per il nucleo famigliare, comprendente anche il coniuge , sino Persona_2
al mese di giugno 2017.
2 Con domanda del 18.10.2017, l'appellante richiedeva la corresponsione degli ANF
per il periodo dal 01.07.2017 al 30.06.2018, indicando i propri redditi, pari ad
€ 5.200,00 da lavoro dipendente ed € 3.633,11 come prestazione assistenziale per il marito per l'anno 2016,indicacando che il proprio coniuge era inabile.
Con la successiva domanda del 20.07.2018 l'appellante richiedeva gli ANF per il periodo dall' 01.07.2018 al 30.06.2019, indicando la medesima situazione reddituale pari ad € 8.833,11 per l'anno 2017.
CP_ L' rigettava entrambe le domande, poiché rilevava che il reddito dichiarato in domanda fosse diverso da quello risultante dalle verifiche effettuate dalla sede.
La ricorrente adiva il Tribunale, asserendo che, quale che fosse il reddito risultante
CP_ all' l'importo degli assegni nucleo familiare sarebbe stato sempre pari al massimo previsto dalla tabella 21C, pari ad € 51,13 mensili, non potendo mai essere superiore, lavorando come domestica ed essendo il coniuge inabile, al reddito di € 24.000,00.
CP_ Il Tribunale rigettava la domanda in quanto a fronte di quanto dedotto dall' la parte ricorrente si era “limitata a depositare attestazioni della Agenzia delle Entrate
della e del coniuge attestante che predetti soggetti non risultavano aver Pt_1
percepito per gli anni dal 2015 al 2019 redditi d'imposta”.
Invero, nella prima domanda l'appellante non indicava i redditi del coniuge da invalidità civile;
nella seconda domanda la ricorrente non indicava redditi diversi esenti da irpef per € 3757,00, non indicando i redditi da prestazione assistenziale.
La documentazione prodotta da parte appellante si sostanziava nella certificazione di provenienza dell' Agenzia delle Entrate, da cui si evinceva che nessun reddito era
Per_ stato prodotto dal sig.
Ebbene, per avere diritto all'ANF, è richiesto che almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare, sia costituito da redditi di lavoro dipendente o assimilati.
3 Nel caso concreto,la mancata percezione dell'Assegno Nucleo Familiare (ANF)
deriva dalla mancata dichiarazione di redditi di natura immobiliare, che ha comportato l'impossibilità di verificare la condizione per cui almeno il 70% del reddito complessivo familiare deriva da redditi di lavoro dipendente o assimilati,
come richiesto per ottenere l'ANF.
L'omissione di redditi, come quelli immobiliari, impedisce all'ente erogatore (ad esempio, l' ) di verificare il rispetto di questo requisito. CP_1
Nel caso siano stati omessi redditi immobiliari, è necessario presentare una dichiarazione integrativa, per sanare l'omissione e dimostrare il rispetto del requisito del 70%.
Invero, il primo giudice correttamente ha ritenuto non provato il diritto preteso dalla ricorrente alla luce della documentazione acquisita agli atti (attestazioni dell'Agenzia
delle Entrate attestante che i predetti soggetti non risultano aver percepito per gli anni dal 2015 al 2019 redditi d'imposta).
E' fuor di dubbio che in materia di assegno per il nucleo familiare, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale, ha l'onere di allegare e provare specificamente tutti gli elementi costitutivi del diritto azionato, non potendo limitarsi ad una generica affermazione di possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
L'onere probatorio si estende indefettibilmente alla dimostrazione del reddito complessivo del nucleo familiare per ciascun anno di riferimento, della composizione del nucleo stesso, delle condizioni personali di ciascun componente, della vivenza a carico dei familiari e dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, elementi che devono risultare da puntuale allegazione fin dall'atto introduttivo di causa, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. secondo cui "onus probandi incumbit ei qui dicit".
4 La sussistenza del requisito reddituale costituisce elemento costitutivo della domanda e deve essere provata mediante documentazione idonea, non potendo essere assolta mediante mere dichiarazioni sostitutive di certificazione che, pur se rilasciate con le formalità previste per le autocertificazioni, sono prive di efficacia probatoria in sede giurisdizionale, trattandosi di atti che assumono rilievo esclusivamente nei rapporti amministrativi con la pubblica amministrazione.
Il ricorrente deve inoltre dimostrare che la somma dei redditi da lavoro dipendente,
da pensione o da altre prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente non sia inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare,
conformemente a quanto previsto dal D.L. n. 69 del 1988, art. 2, comma 10.
Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può
essere volta a superare gli effetti derivanti da carenze probatorie totali o a supplire agli oneri di parte in funzione sostitutiva, potendo l'art. 421 c.p.c. consentire l'esercizio dei poteri ufficiosi solo quando le risultanze di causa offrano già
significativi dati di indagine per superare stati di incertezza sui fatti costitutivi dei diritti controversi, non per colmare lacune probatorie assolute..
Questi principi di diritto (confermati dalla giurisprudenza successiva, cfr. Cass.
24032/2025, Cass. 24029/2025, Cass. 24027/2025, Cass. 24025/2025, Cass.
24024/2025 e Cass. 24022/2025) sono immediatamente applicabili al caso in esame poichè la domanda manca di prova del requisito reddituale.
Facendo applicazione della regola di giudizio stabilita dall'art. 2697 cod. civ., sul presupposto che il reddito del nucleo familiare rientra tra gli elementi costitutivi della prestazione assistenziale e non è un mero parametro di graduazione della stessa,
è pacifico che la ricorrente non ha dimostrato di possedere i requisiti per l'assegno per il nucleo familiare ed è oramai, decaduta da ogni possibilità di allegazione e di prova in giudizio. (Cass.8973/14, Cass.16710/22) (Cass civ., sez. lav. 13 febbraio
2023, n. 1570).
5 Il Tribunale, correttamente,ha incentrato, il rigetto della domanda sulla carenza di allegazione, prima ancora che di prova, circa i requisiti costitutivi della pretesa e ha ponderato, a tal proposito, tutti gli elementi acquisiti al processo, negandone la concludenza all'esito di un esame organico e coerente. Non si ravvisano, pertanto, le denunciate violazioni di legge.
L'appello dev'essere respinto.
Nulla per la spese di lite ex art.152 disp.att.cpc.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- Nulla per la spese di lite ex art.152 disp.att.cpc.
Taranto 22.10.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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