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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2419 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 16481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28/05/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16481/2024 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SCHIAVONE SEBASTIANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente p.t., CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI LUCA e DE BENEDICTIS ITALA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 24.4.2024 parte ricorrente esponeva di aver inoltrato domanda amministrativa in data 29.09.2023 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, che aveva avuto esito negativo;
di aver, poi, presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps che ancora una volta respingeva la richiesta di Conferma dell'Assegno Ordinario di invalidità; di aver, quindi, proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ritenuto non sussistenti i requisiti per la prestazione richiesta.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 27.12.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte istante si doleva della mancata valutazione da parte del consulente della capacità lavorativa sia semispecifica che attitudinale del ricorrente, essendosi limitato alla sola enunciazione delle minorazioni stimando le stesse sotto il profilo della riduzione della capacità lavorativa generica;
Inoltre, si eccepiva la mancata valutazione della menomazione a carico dell'apparato visivo e muscolo-scheletrico, in particolare del deficit visivo grave all'occhio sinistro e alle patologie artrosiche certificate.
Infine, si assumeva la carenza di motivazione a supporto della valutazione della capacità lavorativa sia semispecifica che attitudinale delil ricorrente per aver il consulente limitato la sua valutazione alla sola enunciazione delle minorazioni senza però porre in logica relazione le menomazioni obiettivate e le mansioni espletate ed espletabili alla luce dell'età e dell'esperienza professionale del ricorrente.
Inoltre, parte ricorrente assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti
2 (visita oculistica del 17.10.2024). I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
In ogni caso il Tribunale procedeva alla rinnovazione delle operazioni peritali, onde ottenere maggiori delucidazioni in ordine alle patologie indicate nella fase di opposizione.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che il ricorrente è affetto da: Artrosi diffusa;
Deficit del visus in soggetto con esiti di asportazione pterigo in OS;
Esiti di erniectomia inguinale sinistra;
Esiti di asportazione basalioma gamba sinistra.
Il consulente concludeva: “Tali minorazioni non determinano una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, per cui non sussistono i requisiti previsti dalla vigente normativa (L. 222/84) per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità”.
E tuttavia il ctu, con giudizio concorde con quello espresso dal consulente della prima fase, ha concluso che le infermità, con le menomazioni riscontrate, non determinavano e non determinano una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 L.
222/1984) con riferimento all'attività lavorativa dichiarata.
3 Non sussistono, dunque, i presupposti di legge per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla per le spese;
c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 28/05/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28/05/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16481/2024 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SCHIAVONE SEBASTIANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente p.t., CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI LUCA e DE BENEDICTIS ITALA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 24.4.2024 parte ricorrente esponeva di aver inoltrato domanda amministrativa in data 29.09.2023 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, che aveva avuto esito negativo;
di aver, poi, presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps che ancora una volta respingeva la richiesta di Conferma dell'Assegno Ordinario di invalidità; di aver, quindi, proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ritenuto non sussistenti i requisiti per la prestazione richiesta.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 27.12.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte istante si doleva della mancata valutazione da parte del consulente della capacità lavorativa sia semispecifica che attitudinale del ricorrente, essendosi limitato alla sola enunciazione delle minorazioni stimando le stesse sotto il profilo della riduzione della capacità lavorativa generica;
Inoltre, si eccepiva la mancata valutazione della menomazione a carico dell'apparato visivo e muscolo-scheletrico, in particolare del deficit visivo grave all'occhio sinistro e alle patologie artrosiche certificate.
Infine, si assumeva la carenza di motivazione a supporto della valutazione della capacità lavorativa sia semispecifica che attitudinale delil ricorrente per aver il consulente limitato la sua valutazione alla sola enunciazione delle minorazioni senza però porre in logica relazione le menomazioni obiettivate e le mansioni espletate ed espletabili alla luce dell'età e dell'esperienza professionale del ricorrente.
Inoltre, parte ricorrente assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti
2 (visita oculistica del 17.10.2024). I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
In ogni caso il Tribunale procedeva alla rinnovazione delle operazioni peritali, onde ottenere maggiori delucidazioni in ordine alle patologie indicate nella fase di opposizione.
Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che il ricorrente è affetto da: Artrosi diffusa;
Deficit del visus in soggetto con esiti di asportazione pterigo in OS;
Esiti di erniectomia inguinale sinistra;
Esiti di asportazione basalioma gamba sinistra.
Il consulente concludeva: “Tali minorazioni non determinano una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, per cui non sussistono i requisiti previsti dalla vigente normativa (L. 222/84) per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità”.
E tuttavia il ctu, con giudizio concorde con quello espresso dal consulente della prima fase, ha concluso che le infermità, con le menomazioni riscontrate, non determinavano e non determinano una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 L.
222/1984) con riferimento all'attività lavorativa dichiarata.
3 Non sussistono, dunque, i presupposti di legge per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla per le spese;
c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 28/05/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
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