TRIB
Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/11/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. 487/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr Massimo Pulvirenti Presidente dr Claudio Maggioni Giudice dr Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
, ( nata a [...] in data [...], difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
UI AR AS ( ) presso il cui studio ha eletto domicilio C.F._2
RICORRENTE contro
) nato a [...] il [...], difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
RL S. IP ( ) presso il cui studio ha eletto domicilio CodiceFiscale_4
RESISTENTE
OGGETTO Separazione giudiziale
Parte ricorrente:
– dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito Parte_1 Controparte_1
a quest'ultimo e, per l'effetto: affidare congiuntamente la minore di anni 11 ai genitori Persona_1 come per legge, con collocamento della stessa presso la casa coniugale ove vivrà in uno alla madre;
assegnare la casa coniugale alla;
porre a carico del un Parte_1 Controparte_1 Per_ assegno di Euro 500,00 in favore della minore oltre la metà delle spese straordinarie mediche e scolastiche e di Euro 1000,00 in favore del figlio , oltre le spese mediche Persona_2 straordinarie e di frequenza universitaria per l'intero; porre altresì a carico del un Controparte_1 assegno in favore della moglie pari a Euro 800,00, sino a quando la stessa non troverà un'occupazione; porre a carico del resistente il pagamento delle scadenze dei prestiti e mutui accesi in favore della famiglia quantificati in Euro 1100,00; porre infine a carico del
[...]
la somma di Euro 2.000,00, quale quota dovute alla a seguito della CP_1 Parte_1 cessione della società Cooperativa Citycomunication dal settembre 2023, somme tutte in contanti riscosse dal solo . CP_1
Parte resistente: che l'Ill.mo Tribunale di Ragusa, ed in via provvisoria preliminarmente il Signor Presidente, rigetto ogni avversa domanda e ritenuta l'impossibilità della prosecuzione del coniugio a causa del rifiuto della così disponga: 1 Autorizzi i coniugi a vivere separati e dichiari la Pt_1 separazione giudiziale dei medesimi.- 2 La figlia minore sarà affidata congiuntamente ai genitori con collocamento prevalente e pernotto presso la madre cui all'uopo verrà affidata l'abitazione coniugale in Vittoria, via Palestro n. 346 con obbligo di intestarsi tutte le utenze entro quindici giorni dall'emissione della relativa ordinanza.- 3 Il signor ritirerà gli oggetti ed indumenti CP_1 di sua esclusiva proprietà ancora presenti nella ex casa coniugale, segnatamente e non esaustivamente, con riserva di altro: la cassetta degli attrezzi col suo contenuto (di cui peraltro la non avrebbe che fare) i due trapani, un trolley, una televisione LG 55 pollici oled, e tutti Pt_1 gli oggetti del resistente allo stato riposti nel garage della madre della quali uno stereo Pt_1 sony, un amplificatore jvc, cinque casse.- 4 Tenuto conto dello standard di vita intrattenuto dalla famiglia in costanza di rapporto per realizzare il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter C.C. il signor verserà alla consorte, entro giorno cinque di ogni mese, assegno di CP_1 Per_ contribuzione al mantenimento della minore di €. 200,00 da rivalutarsi annualmente come per legge. Lo stesso sarà tenuto a pagare direttamente a figlio le rate di locazione della Per_2 casa di Ferrara o di altra città ove volesse proseguire gli studi, e gli oneri accessori sino a concorrenza di massimo €. 350,00 mensili sino a quando lo stesso frequenterà proficuamente un corso universitario o comunque abilitante per una professione o un lavoro. Il signor avrà CP_1 altresì obbligo di pagare le rate dei prestiti e mutui di cui alla facciata n. 13 della presente memoria che riconosce come crediti familiari ad eccezione delle rate del prestito relativo all'auto intestata alla che graveranno sulla medesima. 5 Nulla sarà previsto per la che Pt_1 Pt_1 allo stato ha più capacità lavorativa del ed è quindi perfettamente in grado di mantenersi.- 6 Pt_2
I coniugi si faranno carico del pagamento di tutte le spese straordinarie necessarie per la prole sia di carattere sociale che quelle, sportive, scolastiche, mediche e consimili in ragione del 50% cadauno, secondo quanto disciplinato nel protocollo del Tribunale di Lucca.- 7 il signor , CP_1 Per_ avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia minore , due volte pomeriggi la settimana dalle 18:30 alle 21:30 ed a fine settimana alternati, dal pomeriggio del venerdì alla domenica sera alle 20:00, trattenendola a pernottare con se ove di suo gradimento.- 8 I coniugi avranno altresì diritto di avere con sé la piccola in via esclusiva, alternativamente:
1.a dal 24 dicembre al 26 dicembre;
1.b dal 31 gennaio al 2 gennaio;
1.c dal 5 al 6 gennaio;
1.d dal sabato santo al lunedì in Albis. I periodi sopracitati, come indicazione generale, saranno soggetti a rotazione annua. I genitori Per_ potranno avere con sé in occasione dei rispettivi compleanni e di festeggiamenti familiari straordinari (esemplificatamente: matrimoni, anniversari, compleanni di parenti con cui esiste frequenza di rapporti). Durante le vacanze estive, nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, Per_ i genitori avranno diritto a tenere con sé in via esclusiva per due settimane consecutive o non consecutive, da concordarsi per iscritto tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno, tenendo conto del fatto che il signor in virtù del suo lavoro potrebbe essere vincolato a scelte della CP_1 società sua datrice di lavoro che non dipendono dalla sua volontà.- 9 I coniugi sono obbligati a Per_ concordare in anticipo le gite ed i viaggi da effettuarsi con ed a restare disponibili e reperibili per telefono per l'altro genitore per tutta la durata del viaggio. 10 I coniugi sono obbligati a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'istruzione, all'educazione e alla salute della prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.- 11 I coniugi sono obbligati a mantenere rapporti improntati al reciproco rispetto, a comunicarsi immediatamente e reciprocamente qualsiasi mutamento di recapito anagrafico, oltre ché telefonico, con reciproca autorizzazione all'espatrio ed al rilascio del passaporto.-
IN FATTO E IN DIRITTO Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Piazza Armerina (EN) in data 24.05.2001, trascritto presso i pubblici uffici dello stesso Comune al n.18, parte II, serie A. dall'unione sono nati i figli in data 28.5.2004 e in data 14.2.2013. Persona_2 Persona_3
Parte ricorrente deposita ricorso per separazione giudiziale in data 16.2.2024; parte resistente si costituisce con memoria depositata in data 29.5.2024.
Le parti compaiono in data 30.5.2024 davanti al giudice delegato, il quale inutilmente tenta la conciliazione. La ricorrente dichiara: “Insisto nella domanda. Non è possibile alcuna riconciliazione con mio marito;
ADR: vivo nella casa coniugale che è di proprietà di mio marito;
i figli sono due, il maggiorenne è a Ferrara all'università e studia informatica;
l'affitto di mio figlio a Ferrara è di 350 euro, il padre paga l'affitto e versa direttamente 200 euro al mese al lui;
io non lavoro, sono in graduatoria, ma non ho incarichi. ADR: mio marito versa 200 euro per la bambina e 200 direttamente al ragazzo. ADR: io non ho entrate, ho l'aiuto dei miei familiari, di mia madre e di mio fratello. ADR: percepisco l'assegno unico per entrambi ed è di 150 euro;
la metà la verso a mio figlio , l'altra metà la spendo per la bambina. ADR: i debiti della famiglia li sta Per_2 pagando tutti lui, io non saprei da dove prendere i soldi. ADR: prima lavoravo nell'azienda di mio marito come socia e come dipendente, poi ha chiuso l'attività e da allora non lavoro. Non ho percepito il tfr.” Il resistente dichiara: “Insisto in atti, non è possibile alcuna riconciliazione con mia moglie ADR: Pa Lavoro alla siriac nel settore della manutenzione elettrica a tempo determinato fino a settembre;
guadagno 1.200 euro al mese, sono entrato con la L. 104 , ho una invalidità ma mi hanno tolto la pensione. ADR: non percepisco tutte le altre somme indicate da mia moglie, ancora la successione non è stata fatta e devo dividere tutto con mia sorella. L'unico contratto vigente è quello del salone di parrucchiere per cui percepisco solo 200 euro al mese;
ADR: percepisco 4 mila euro mensili come prezzo di quote per la cessione dell'attività lavorativa dell'azienda. ADR: l'affitto a Ferrara di mio figlio lo pago io e poi gli verso 300/350 euro al mese;
gli pago anche le utenze, luce, acqua e condominio. ADR: per mia figlia verso 250euro al mese direttamente a mia moglie. Faccio un unico versamento e poi le mando il dettaglio sul cellulare.”
Con ordinanza del 16.6.2024 (depositata il 19.6.2024) il giudice delegato riepiloga le risultanze istruttorie a quel tempo disponibili:
ritenute le contrapposte versioni, preso atto delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali;
che il resistente ha dichiarato già di pagare un importo vicino ad € 1.800,00 mensili per il pagamento di debiti contratti nell'interesse della famiglia e per il mantenimento dei figli;
che la ricorrente ha dichiarato di avere sempre lavorato, e pertanto continuerà a lavorare ed a trarre i mezzi per il proprio sostentamento, avendo piena capacità fisica, a differenza del resistente, invalido al 75%; che non viene in rilievo un particolare tenore di vita da salvaguardare per la ricorrente, atteso che la vita matrimoniale è stata funestata nel 2020 dalla malattia che ha colpito il resistente, e che la ricorrente ha completamente taciuto in ricorso, e considerato che l'entrata di € 4.000,00 al mese per il resistente, provvisoria e in scadenza al febbraio 2025, salvo errori, si è realizzata solo di recente, nel 2022, a seguito della cessione delle quote della società di fatto;
che pertanto il resistente verserà a la somma di € 1.000,00 per il pagamento dei debiti Parte_1 attualmente in essere (pari ad € 823,58) ed il resto come mantenimento per il coniuge, anche tenuto conto dell'assegnazione della casa coniugale alla medesima, di proprietà esclusiva del resistente;
il resistente verserà inoltre direttamente al figlio maggiorenne , studente Persona_4 universitario a Ferrara, la somma di € 725,00 (di cui € 350,00 per l'affitto della casa in cui vivere), oltre € 275,00 alla ricorrente per il mantenimento indiretto della figlia minore;
si Persona_3 tratta di somme che lo stesso resistente all'udienza ha dichiarato già di fatto di versare in favore dei figli;
e ciò al netto dell'assegno unico per i figli, che sarà percepito integralmente dalla madre e che le parti avranno cura di precisare e documentare nell'intero importo entro la prossima udienza;
l'esborso complessivo così determinato di € 2.000,00 a carico del resistente tiene conto di una disponibilità complessiva e potenziale di circa € 6.000,00 al mese almeno fino al febbraio 2025, pur considerando la quota di eredità della sorella e svalutando il dato che alcuni immobili ereditari sono allo stato sfitti, potendo pur sempre essere messi a frutto;
d'altro canto, si tiene conto del fatto che i debiti contratti nell'interesse della famiglia dovranno essere pagati anche dopo il venir meno della somma mensile di € 4.000,00; le parti sul punto sono invitate a precisare la data di scadenza dei debiti di cui si tratta, indicati a pag. 3 del ricorso ed a pag. 17 della memoria del resistente”
e così statuisce in via provvisoria e urgente:
“…dispone l'affido condiviso della figlia ad entrambi i coniugi;
la stessa vivrà con la Persona_3 madre nella casa familiare, che a lei viene assegnata;
il padre potrà stare con la Parte_1 figlia due pomeriggi la settimana dalle 18:30 alle 21:30 ed a fine settimana alternati, dal pomeriggio del venerdì alla domenica sera alle 20:00, salvi diversi accordi tra le parti;
pone a carico di l'obbligo di pagare a la somma di € 1.000,00 mensili per Controparte_1 Parte_1 il suo mantenimento, comprensiva delle rate di debito attualmente in essere, pari ad € 823,58; oltre alla somma di € 275,00 mensili per il mantenimento indiretto della figlia , al netto Persona_3 dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla madre, ed oltre il 50% delle spese straordinarie;
pone a carico di l'obbligo di pagare direttamente al figlio Controparte_1 Per_2
la somma di € 725,00 mensili (*di cui € 350,00 per l'affitto della casa in cui vivere), al netto
[...] dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla madre, ed oltre il 50% delle spese straordinarie.”
La causa è stata rinviata al 21.11.2024 per verificare l'assetto dei rapporti tra le parti ed infine rinviata per la decisione all'udienza del 14.5.2025, con invito alle parti di precisare le conclusioni con riguardo alle modifiche intervenute rispetto all'ordinanza provvisoria;
la ricorrente ha infatti ottenuto, nelle more del procedimento, incarico annuale di insegnamento in Piemonte, ove si è trasferita con la figlia minore . Per_1 Va in primo luogo pronunciata la separazione dei coniugi, in quanto sussiste una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, come emerge dalle allegazioni e dichiarazioni di entrambe le parti, confermate all'udienza davanti al giudice delegato e nel corso del procedimento.
Deve prendersi atto che la ricorrente, all'udienza del 14.5.2025, ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito della separazione a carico del marito.
Va rilevato che non sussiste controversia sull'affidamento condiviso e collocamento presso la madre della figlia minore . Riguardo alla regolamentazione del diritto di visita, si ritiene di Per_1 accogliere, in assenza di specifiche contestazioni in merito, la rimodulazione di tale regime proposta dal resistente, in considerazione della sopravvenuta distanza geografica, e che prevede un incontro di “almeno un fine settimana al mese dal venerdì alla domenica, prelevandola e riaccompagnandola presso il domicilio della madre in Piemonte”. I coniugi avranno altresì diritto di avere con sé la piccola in via esclusiva, e con alternanza annuale: dal 24 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 gennaio al 6 gennaio;
la settimana pasquale. Durante le vacanze estive, nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, i genitori avranno diritto a tenere con sé in via Per_ esclusiva per due settimane consecutive o non consecutive, da concordarsi per iscritto tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno, tenendo conto delle attività lavorative dei genitori.”
Riguardo ai provvedimenti economici, va tenuto conto delle circostanze sopravvenute in corso di giudizio, in primo luogo, come detto, l'incarico di insegnamento della dal 1.9.2024 al Pt_1
30.6.2025, per il quale percepisce uno stipendio di euro 1.520,00; risultano prive di riscontro probatorio, oltre che contestate, le affermazioni di controparte riguardo alla redditività dell'ulteriore attività extra di istruttrice di pallavolo.
Inoltre, è pacificamente emerso, oltre che documentalmente provato che il figlio maggiore Per_2
(di anni 21) abbia raggiunto un'autosufficienza economica, svolgendo attività lavorativa a tempo pieno (risulta assunto dal 23.5.2024 al 31.8.2024 a tempo determinato parziale orizzontale presso Bricoman Italia s.r.l. e risulta assunto, alla data del febbraio 2025, presso la con Controparte_2 contratto di apprendistato a tempo indeterminato, tempo pieno, con fine periodo formativo 2.2.2030, sede Ferrara); ciò determina il venir meno dell'obbligo di mantenimento alla data del 1.3.2025.
Da ultimo, il resistente non è più destinatario, dal febbraio 2025, della rata di euro 4000,00 mensili a proprio favore relativa alle quote sociali per lo scioglimento della società di fatto avvenuta il 31.5.2022 , mentre è risultato destinatario di un sopravvenuto e documentato debito tributario di euro 32.840,00 imputato alla predetta società e ad anni precedenti allo scioglimento, per il quale il
è onerato al 50%. Si tratta dell'avviso di regolarizzazione di posizione tributaria relativa al CP_1
Canone Unico Patrimoniale, a seguito di ordinanza ingiunzione relativa ad atto di accertamento del 20.9.2018, riferito all'anno 2017. Nella “scrittura scioglimento società di fatto”, allegata dalla ricorrente, a firma dei due soci , che addivengono alla decisione di sciogliere la Parte_4 società di fatto (“esistente da oltre 20 anni”), con decorrenza 31.5.2022, vi è la clausola: “resta tra i comparenti inteso che ove dovesse rendersi necessario l'intervento finanziario da parte del signor per pregressi debiti di natura tributaria fino alla data del 31.5.2022 a nome della Controparte_1 ovvero della ditta individuale Citycom di Fiorilla Controparte_3
Alessandro, il Sig. sarà chiamato a corrispondere il 50% delle somme che Controparte_1 dovessero essere approntate.”
Il dichiara di percepire, oltre allo stipendio di 1.200,00 euro, soltanto un canone di locazione CP_1 dall'immobile di 40mq sito in Vittoria, via Palestro n. 346, per €. 200,00 mensili (locato alla Hair Art s.a.s., giusto contratto del 01/3/23, con durata di sei anni), pur risultando tuttavia, dalle allegazioni di causa, proprietario di diversi immobili, che si possono verosimilmente ritenere fruttiferi, in difetto di elementi di segno contrario;
risulta infatti che l'appartamento in via Palestro n. 352 a Vittoria, è stato condotto in locazione dal 2020 sino al 29/2/24, data in cui il contratto è stato risolto (comunicazione all'agenzia delle Entrate prodotta); ed il fondo rustico con entrostanti fabbricati rurali siti in Baia Dorica di Scoglitti, di cui il possiede una quota, è stato affittato CP_1 ad sino al 30/6/2024. Afferma inoltre il resistente (senza Parte_5 documentarlo) di dover sostenere ratei locativi per euro 200,00, vivendo in appartamento di proprietà del defunto genitore che in sede di divisione ereditaria sarebbe confluito nel patrimonio della sorella.
Il , infine, si è riconosciuto obbligato, già in memoria responsiva al pagamento dei debiti CP_1 familiari, risultando pertanto mensilmente gravato dalla somma delle rate di diversi finanziamenti, corrispondente, per come conclusivamente precisato dal resistente, nella somma di 636,00: euro 149,40 fino all'1/11/2025 (prestito fiduciario Banca Intesa S. Paolo di Euro 10.000, contratto nel giugno 2017); euro 411,97 fino all'1/08/2026 (mutuo ipotecario Banca Intesa S. Paolo di euro 50.000 contratto nel settembre 2011); euro 75,21 mensili sino a giugno 2026 (prestito fiduciario con Agos di Euro 2.652).
Il prospetto debitorio precisato dalle parti risulta identico salvo che per la rata di un ulteriore finanziamento Findomestic. La ricorrente, infatti, indica la relativa rata, nell'ammontare di euro 250,00, sebbene inizialmente indicata in euro 72,00. Il predetto finanziamento, infatti, presentato negli atti introduttivi come prestito con Findomestic di Euro 3.257 con rata di euro 72,00 mensili”, nelle note di udienza del 5.12.24 veniva precisato dalla ricorrente in termini di “prestito fiduciario con Findomestic di originari € 5000,00 portato da una carta di credito con saldo creditorio disponibile di € 1801,84 e debito residuo di € 3198,16; sostiene il che la ricorrente, CP_1 indicando un'entità maggiore della relativa rata rispetto a quanto esposto in ricorso, avesse rinegoziato il finanziamento in data successiva alla separazione di fatto, in quanto tale debito, indicato nel febbraio 2024 di euro 3.257,00 con ratei mensili da 72,00 - a dicembre dello stesso anno, dopo il pagamento di dieci rate avrebbe dovuto ammontare ad €. 2.537,00 - ove invece la ricorrente ha indicato ancora un debito residuo di €. 3.198,16; deducendo così il resistente che tra giugno e luglio del 2024 la avrebbe rifinanziato il detto prestito. La ha Pt_1 Pt_1 giustificato e documentato tale circostanza con la richiesta, effettuata nel 2021 di una ulteriore somma a finanziamento nella medesima carta di credito, risultante dalle allegazioni di parte, pari ad euro 3.910,00 e che pertanto l'aumento della rata fosse dovuto al rimborso delle spese aggiuntive effettuate con tale carta oltre al pagamento dovuto per la ricostruzione dell'importo di credito fiduciariamente concesso. Deve dunque ritenersi che il rifinanziamento sia stato ottenuto in costanza di matrimonio. Così ricostruita la complessiva situazione economica delle parti, alla luce degli eventi sopravvenuti rispetto all'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti, ritiene il Collegio:
sul mantenimento della figlia minore : Per_1
Si ritiene che il contributo economico per la figlia in capo al , ormai sgravato dalla CP_1 corresponsione del mantenimento per il figlio maggiore ma sul quale graveranno costi per Per_2 esercitare il diritto di visita con la figlia, a causa della distanza geografica che ormai lo separa dalla stessa, può stabilirsi nella misura di euro 350,00 mensili, al netto dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla madre (€ 200,00 mensili), oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto delle spese di locazione che deve affrontare la madre, pari ad € 650,00 mensili.
sul mantenimento della Pt_1
La ricorrente già in seno al proprio atto introduttivo chiede che venga posto a carico del marito un assegno per il proprio mantenimento nella misura di euro 800,00 “sino a quando la stessa non troverà un'occupazione”. La stessa ha dichiarato di avere sempre lavorato e da ultimo ha ottenuto un incarico annuale come insegnante, che le assicura uno stipendio di circa euro 1500,00 e che verosimilmente non resterà isolato, ma oggetto di rinnovo. Per quanto sopra esposto, tenuto conto altresì che il ricorrente si è assunto l'obbligo del pagamento di tutti i debiti familiari (da lui assunti, ma per i quali risulta come debitore principale la moglie), per il mantenimento di va ritenuta la somma necessaria all'estinzione di tali debiti, Parte_1 ovvero € 578,00 mensili fino al mese di agosto 2026 (€ 75,81 * 2 mesi + 411,97*10 mesi+250*6mesi). Nulla sulle domande che esulano dal rito della separazione. Le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 dichiara non più luogo a provvedere sulla domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minore (14.2.2013) che coabiterà con la madre, Per_1 regolamentando il diritto di visita del padre come in parte motiva;
dispone la revoca dell'assegnazione della casa familiare a Parte_1 pone a carico di , a far data dalla presente pronuncia, l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 la complessiva somma di € 350,00 al mese a titolo di mantenimento della figlia Parte_1 minore , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese Per_1 straordinarie ed al netto dell'assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla madre;
e la somma di € 578,00 mensili fino al mese di agosto 2026 in favore di finalizzata Parte_1 all'estinzione di debiti familiari;
dichiara cessato l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne a far data dal 1.3.2025; Per_2 compensa integralmente le spese di lite. Ragusa, 30.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr Massimo Pulvirenti Presidente dr Claudio Maggioni Giudice dr Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da:
, ( nata a [...] in data [...], difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
UI AR AS ( ) presso il cui studio ha eletto domicilio C.F._2
RICORRENTE contro
) nato a [...] il [...], difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
RL S. IP ( ) presso il cui studio ha eletto domicilio CodiceFiscale_4
RESISTENTE
OGGETTO Separazione giudiziale
Parte ricorrente:
– dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito Parte_1 Controparte_1
a quest'ultimo e, per l'effetto: affidare congiuntamente la minore di anni 11 ai genitori Persona_1 come per legge, con collocamento della stessa presso la casa coniugale ove vivrà in uno alla madre;
assegnare la casa coniugale alla;
porre a carico del un Parte_1 Controparte_1 Per_ assegno di Euro 500,00 in favore della minore oltre la metà delle spese straordinarie mediche e scolastiche e di Euro 1000,00 in favore del figlio , oltre le spese mediche Persona_2 straordinarie e di frequenza universitaria per l'intero; porre altresì a carico del un Controparte_1 assegno in favore della moglie pari a Euro 800,00, sino a quando la stessa non troverà un'occupazione; porre a carico del resistente il pagamento delle scadenze dei prestiti e mutui accesi in favore della famiglia quantificati in Euro 1100,00; porre infine a carico del
[...]
la somma di Euro 2.000,00, quale quota dovute alla a seguito della CP_1 Parte_1 cessione della società Cooperativa Citycomunication dal settembre 2023, somme tutte in contanti riscosse dal solo . CP_1
Parte resistente: che l'Ill.mo Tribunale di Ragusa, ed in via provvisoria preliminarmente il Signor Presidente, rigetto ogni avversa domanda e ritenuta l'impossibilità della prosecuzione del coniugio a causa del rifiuto della così disponga: 1 Autorizzi i coniugi a vivere separati e dichiari la Pt_1 separazione giudiziale dei medesimi.- 2 La figlia minore sarà affidata congiuntamente ai genitori con collocamento prevalente e pernotto presso la madre cui all'uopo verrà affidata l'abitazione coniugale in Vittoria, via Palestro n. 346 con obbligo di intestarsi tutte le utenze entro quindici giorni dall'emissione della relativa ordinanza.- 3 Il signor ritirerà gli oggetti ed indumenti CP_1 di sua esclusiva proprietà ancora presenti nella ex casa coniugale, segnatamente e non esaustivamente, con riserva di altro: la cassetta degli attrezzi col suo contenuto (di cui peraltro la non avrebbe che fare) i due trapani, un trolley, una televisione LG 55 pollici oled, e tutti Pt_1 gli oggetti del resistente allo stato riposti nel garage della madre della quali uno stereo Pt_1 sony, un amplificatore jvc, cinque casse.- 4 Tenuto conto dello standard di vita intrattenuto dalla famiglia in costanza di rapporto per realizzare il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter C.C. il signor verserà alla consorte, entro giorno cinque di ogni mese, assegno di CP_1 Per_ contribuzione al mantenimento della minore di €. 200,00 da rivalutarsi annualmente come per legge. Lo stesso sarà tenuto a pagare direttamente a figlio le rate di locazione della Per_2 casa di Ferrara o di altra città ove volesse proseguire gli studi, e gli oneri accessori sino a concorrenza di massimo €. 350,00 mensili sino a quando lo stesso frequenterà proficuamente un corso universitario o comunque abilitante per una professione o un lavoro. Il signor avrà CP_1 altresì obbligo di pagare le rate dei prestiti e mutui di cui alla facciata n. 13 della presente memoria che riconosce come crediti familiari ad eccezione delle rate del prestito relativo all'auto intestata alla che graveranno sulla medesima. 5 Nulla sarà previsto per la che Pt_1 Pt_1 allo stato ha più capacità lavorativa del ed è quindi perfettamente in grado di mantenersi.- 6 Pt_2
I coniugi si faranno carico del pagamento di tutte le spese straordinarie necessarie per la prole sia di carattere sociale che quelle, sportive, scolastiche, mediche e consimili in ragione del 50% cadauno, secondo quanto disciplinato nel protocollo del Tribunale di Lucca.- 7 il signor , CP_1 Per_ avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia minore , due volte pomeriggi la settimana dalle 18:30 alle 21:30 ed a fine settimana alternati, dal pomeriggio del venerdì alla domenica sera alle 20:00, trattenendola a pernottare con se ove di suo gradimento.- 8 I coniugi avranno altresì diritto di avere con sé la piccola in via esclusiva, alternativamente:
1.a dal 24 dicembre al 26 dicembre;
1.b dal 31 gennaio al 2 gennaio;
1.c dal 5 al 6 gennaio;
1.d dal sabato santo al lunedì in Albis. I periodi sopracitati, come indicazione generale, saranno soggetti a rotazione annua. I genitori Per_ potranno avere con sé in occasione dei rispettivi compleanni e di festeggiamenti familiari straordinari (esemplificatamente: matrimoni, anniversari, compleanni di parenti con cui esiste frequenza di rapporti). Durante le vacanze estive, nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, Per_ i genitori avranno diritto a tenere con sé in via esclusiva per due settimane consecutive o non consecutive, da concordarsi per iscritto tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno, tenendo conto del fatto che il signor in virtù del suo lavoro potrebbe essere vincolato a scelte della CP_1 società sua datrice di lavoro che non dipendono dalla sua volontà.- 9 I coniugi sono obbligati a Per_ concordare in anticipo le gite ed i viaggi da effettuarsi con ed a restare disponibili e reperibili per telefono per l'altro genitore per tutta la durata del viaggio. 10 I coniugi sono obbligati a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'istruzione, all'educazione e alla salute della prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.- 11 I coniugi sono obbligati a mantenere rapporti improntati al reciproco rispetto, a comunicarsi immediatamente e reciprocamente qualsiasi mutamento di recapito anagrafico, oltre ché telefonico, con reciproca autorizzazione all'espatrio ed al rilascio del passaporto.-
IN FATTO E IN DIRITTO Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Piazza Armerina (EN) in data 24.05.2001, trascritto presso i pubblici uffici dello stesso Comune al n.18, parte II, serie A. dall'unione sono nati i figli in data 28.5.2004 e in data 14.2.2013. Persona_2 Persona_3
Parte ricorrente deposita ricorso per separazione giudiziale in data 16.2.2024; parte resistente si costituisce con memoria depositata in data 29.5.2024.
Le parti compaiono in data 30.5.2024 davanti al giudice delegato, il quale inutilmente tenta la conciliazione. La ricorrente dichiara: “Insisto nella domanda. Non è possibile alcuna riconciliazione con mio marito;
ADR: vivo nella casa coniugale che è di proprietà di mio marito;
i figli sono due, il maggiorenne è a Ferrara all'università e studia informatica;
l'affitto di mio figlio a Ferrara è di 350 euro, il padre paga l'affitto e versa direttamente 200 euro al mese al lui;
io non lavoro, sono in graduatoria, ma non ho incarichi. ADR: mio marito versa 200 euro per la bambina e 200 direttamente al ragazzo. ADR: io non ho entrate, ho l'aiuto dei miei familiari, di mia madre e di mio fratello. ADR: percepisco l'assegno unico per entrambi ed è di 150 euro;
la metà la verso a mio figlio , l'altra metà la spendo per la bambina. ADR: i debiti della famiglia li sta Per_2 pagando tutti lui, io non saprei da dove prendere i soldi. ADR: prima lavoravo nell'azienda di mio marito come socia e come dipendente, poi ha chiuso l'attività e da allora non lavoro. Non ho percepito il tfr.” Il resistente dichiara: “Insisto in atti, non è possibile alcuna riconciliazione con mia moglie ADR: Pa Lavoro alla siriac nel settore della manutenzione elettrica a tempo determinato fino a settembre;
guadagno 1.200 euro al mese, sono entrato con la L. 104 , ho una invalidità ma mi hanno tolto la pensione. ADR: non percepisco tutte le altre somme indicate da mia moglie, ancora la successione non è stata fatta e devo dividere tutto con mia sorella. L'unico contratto vigente è quello del salone di parrucchiere per cui percepisco solo 200 euro al mese;
ADR: percepisco 4 mila euro mensili come prezzo di quote per la cessione dell'attività lavorativa dell'azienda. ADR: l'affitto a Ferrara di mio figlio lo pago io e poi gli verso 300/350 euro al mese;
gli pago anche le utenze, luce, acqua e condominio. ADR: per mia figlia verso 250euro al mese direttamente a mia moglie. Faccio un unico versamento e poi le mando il dettaglio sul cellulare.”
Con ordinanza del 16.6.2024 (depositata il 19.6.2024) il giudice delegato riepiloga le risultanze istruttorie a quel tempo disponibili:
ritenute le contrapposte versioni, preso atto delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali;
che il resistente ha dichiarato già di pagare un importo vicino ad € 1.800,00 mensili per il pagamento di debiti contratti nell'interesse della famiglia e per il mantenimento dei figli;
che la ricorrente ha dichiarato di avere sempre lavorato, e pertanto continuerà a lavorare ed a trarre i mezzi per il proprio sostentamento, avendo piena capacità fisica, a differenza del resistente, invalido al 75%; che non viene in rilievo un particolare tenore di vita da salvaguardare per la ricorrente, atteso che la vita matrimoniale è stata funestata nel 2020 dalla malattia che ha colpito il resistente, e che la ricorrente ha completamente taciuto in ricorso, e considerato che l'entrata di € 4.000,00 al mese per il resistente, provvisoria e in scadenza al febbraio 2025, salvo errori, si è realizzata solo di recente, nel 2022, a seguito della cessione delle quote della società di fatto;
che pertanto il resistente verserà a la somma di € 1.000,00 per il pagamento dei debiti Parte_1 attualmente in essere (pari ad € 823,58) ed il resto come mantenimento per il coniuge, anche tenuto conto dell'assegnazione della casa coniugale alla medesima, di proprietà esclusiva del resistente;
il resistente verserà inoltre direttamente al figlio maggiorenne , studente Persona_4 universitario a Ferrara, la somma di € 725,00 (di cui € 350,00 per l'affitto della casa in cui vivere), oltre € 275,00 alla ricorrente per il mantenimento indiretto della figlia minore;
si Persona_3 tratta di somme che lo stesso resistente all'udienza ha dichiarato già di fatto di versare in favore dei figli;
e ciò al netto dell'assegno unico per i figli, che sarà percepito integralmente dalla madre e che le parti avranno cura di precisare e documentare nell'intero importo entro la prossima udienza;
l'esborso complessivo così determinato di € 2.000,00 a carico del resistente tiene conto di una disponibilità complessiva e potenziale di circa € 6.000,00 al mese almeno fino al febbraio 2025, pur considerando la quota di eredità della sorella e svalutando il dato che alcuni immobili ereditari sono allo stato sfitti, potendo pur sempre essere messi a frutto;
d'altro canto, si tiene conto del fatto che i debiti contratti nell'interesse della famiglia dovranno essere pagati anche dopo il venir meno della somma mensile di € 4.000,00; le parti sul punto sono invitate a precisare la data di scadenza dei debiti di cui si tratta, indicati a pag. 3 del ricorso ed a pag. 17 della memoria del resistente”
e così statuisce in via provvisoria e urgente:
“…dispone l'affido condiviso della figlia ad entrambi i coniugi;
la stessa vivrà con la Persona_3 madre nella casa familiare, che a lei viene assegnata;
il padre potrà stare con la Parte_1 figlia due pomeriggi la settimana dalle 18:30 alle 21:30 ed a fine settimana alternati, dal pomeriggio del venerdì alla domenica sera alle 20:00, salvi diversi accordi tra le parti;
pone a carico di l'obbligo di pagare a la somma di € 1.000,00 mensili per Controparte_1 Parte_1 il suo mantenimento, comprensiva delle rate di debito attualmente in essere, pari ad € 823,58; oltre alla somma di € 275,00 mensili per il mantenimento indiretto della figlia , al netto Persona_3 dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla madre, ed oltre il 50% delle spese straordinarie;
pone a carico di l'obbligo di pagare direttamente al figlio Controparte_1 Per_2
la somma di € 725,00 mensili (*di cui € 350,00 per l'affitto della casa in cui vivere), al netto
[...] dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla madre, ed oltre il 50% delle spese straordinarie.”
La causa è stata rinviata al 21.11.2024 per verificare l'assetto dei rapporti tra le parti ed infine rinviata per la decisione all'udienza del 14.5.2025, con invito alle parti di precisare le conclusioni con riguardo alle modifiche intervenute rispetto all'ordinanza provvisoria;
la ricorrente ha infatti ottenuto, nelle more del procedimento, incarico annuale di insegnamento in Piemonte, ove si è trasferita con la figlia minore . Per_1 Va in primo luogo pronunciata la separazione dei coniugi, in quanto sussiste una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, come emerge dalle allegazioni e dichiarazioni di entrambe le parti, confermate all'udienza davanti al giudice delegato e nel corso del procedimento.
Deve prendersi atto che la ricorrente, all'udienza del 14.5.2025, ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito della separazione a carico del marito.
Va rilevato che non sussiste controversia sull'affidamento condiviso e collocamento presso la madre della figlia minore . Riguardo alla regolamentazione del diritto di visita, si ritiene di Per_1 accogliere, in assenza di specifiche contestazioni in merito, la rimodulazione di tale regime proposta dal resistente, in considerazione della sopravvenuta distanza geografica, e che prevede un incontro di “almeno un fine settimana al mese dal venerdì alla domenica, prelevandola e riaccompagnandola presso il domicilio della madre in Piemonte”. I coniugi avranno altresì diritto di avere con sé la piccola in via esclusiva, e con alternanza annuale: dal 24 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 gennaio al 6 gennaio;
la settimana pasquale. Durante le vacanze estive, nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, i genitori avranno diritto a tenere con sé in via Per_ esclusiva per due settimane consecutive o non consecutive, da concordarsi per iscritto tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno, tenendo conto delle attività lavorative dei genitori.”
Riguardo ai provvedimenti economici, va tenuto conto delle circostanze sopravvenute in corso di giudizio, in primo luogo, come detto, l'incarico di insegnamento della dal 1.9.2024 al Pt_1
30.6.2025, per il quale percepisce uno stipendio di euro 1.520,00; risultano prive di riscontro probatorio, oltre che contestate, le affermazioni di controparte riguardo alla redditività dell'ulteriore attività extra di istruttrice di pallavolo.
Inoltre, è pacificamente emerso, oltre che documentalmente provato che il figlio maggiore Per_2
(di anni 21) abbia raggiunto un'autosufficienza economica, svolgendo attività lavorativa a tempo pieno (risulta assunto dal 23.5.2024 al 31.8.2024 a tempo determinato parziale orizzontale presso Bricoman Italia s.r.l. e risulta assunto, alla data del febbraio 2025, presso la con Controparte_2 contratto di apprendistato a tempo indeterminato, tempo pieno, con fine periodo formativo 2.2.2030, sede Ferrara); ciò determina il venir meno dell'obbligo di mantenimento alla data del 1.3.2025.
Da ultimo, il resistente non è più destinatario, dal febbraio 2025, della rata di euro 4000,00 mensili a proprio favore relativa alle quote sociali per lo scioglimento della società di fatto avvenuta il 31.5.2022 , mentre è risultato destinatario di un sopravvenuto e documentato debito tributario di euro 32.840,00 imputato alla predetta società e ad anni precedenti allo scioglimento, per il quale il
è onerato al 50%. Si tratta dell'avviso di regolarizzazione di posizione tributaria relativa al CP_1
Canone Unico Patrimoniale, a seguito di ordinanza ingiunzione relativa ad atto di accertamento del 20.9.2018, riferito all'anno 2017. Nella “scrittura scioglimento società di fatto”, allegata dalla ricorrente, a firma dei due soci , che addivengono alla decisione di sciogliere la Parte_4 società di fatto (“esistente da oltre 20 anni”), con decorrenza 31.5.2022, vi è la clausola: “resta tra i comparenti inteso che ove dovesse rendersi necessario l'intervento finanziario da parte del signor per pregressi debiti di natura tributaria fino alla data del 31.5.2022 a nome della Controparte_1 ovvero della ditta individuale Citycom di Fiorilla Controparte_3
Alessandro, il Sig. sarà chiamato a corrispondere il 50% delle somme che Controparte_1 dovessero essere approntate.”
Il dichiara di percepire, oltre allo stipendio di 1.200,00 euro, soltanto un canone di locazione CP_1 dall'immobile di 40mq sito in Vittoria, via Palestro n. 346, per €. 200,00 mensili (locato alla Hair Art s.a.s., giusto contratto del 01/3/23, con durata di sei anni), pur risultando tuttavia, dalle allegazioni di causa, proprietario di diversi immobili, che si possono verosimilmente ritenere fruttiferi, in difetto di elementi di segno contrario;
risulta infatti che l'appartamento in via Palestro n. 352 a Vittoria, è stato condotto in locazione dal 2020 sino al 29/2/24, data in cui il contratto è stato risolto (comunicazione all'agenzia delle Entrate prodotta); ed il fondo rustico con entrostanti fabbricati rurali siti in Baia Dorica di Scoglitti, di cui il possiede una quota, è stato affittato CP_1 ad sino al 30/6/2024. Afferma inoltre il resistente (senza Parte_5 documentarlo) di dover sostenere ratei locativi per euro 200,00, vivendo in appartamento di proprietà del defunto genitore che in sede di divisione ereditaria sarebbe confluito nel patrimonio della sorella.
Il , infine, si è riconosciuto obbligato, già in memoria responsiva al pagamento dei debiti CP_1 familiari, risultando pertanto mensilmente gravato dalla somma delle rate di diversi finanziamenti, corrispondente, per come conclusivamente precisato dal resistente, nella somma di 636,00: euro 149,40 fino all'1/11/2025 (prestito fiduciario Banca Intesa S. Paolo di Euro 10.000, contratto nel giugno 2017); euro 411,97 fino all'1/08/2026 (mutuo ipotecario Banca Intesa S. Paolo di euro 50.000 contratto nel settembre 2011); euro 75,21 mensili sino a giugno 2026 (prestito fiduciario con Agos di Euro 2.652).
Il prospetto debitorio precisato dalle parti risulta identico salvo che per la rata di un ulteriore finanziamento Findomestic. La ricorrente, infatti, indica la relativa rata, nell'ammontare di euro 250,00, sebbene inizialmente indicata in euro 72,00. Il predetto finanziamento, infatti, presentato negli atti introduttivi come prestito con Findomestic di Euro 3.257 con rata di euro 72,00 mensili”, nelle note di udienza del 5.12.24 veniva precisato dalla ricorrente in termini di “prestito fiduciario con Findomestic di originari € 5000,00 portato da una carta di credito con saldo creditorio disponibile di € 1801,84 e debito residuo di € 3198,16; sostiene il che la ricorrente, CP_1 indicando un'entità maggiore della relativa rata rispetto a quanto esposto in ricorso, avesse rinegoziato il finanziamento in data successiva alla separazione di fatto, in quanto tale debito, indicato nel febbraio 2024 di euro 3.257,00 con ratei mensili da 72,00 - a dicembre dello stesso anno, dopo il pagamento di dieci rate avrebbe dovuto ammontare ad €. 2.537,00 - ove invece la ricorrente ha indicato ancora un debito residuo di €. 3.198,16; deducendo così il resistente che tra giugno e luglio del 2024 la avrebbe rifinanziato il detto prestito. La ha Pt_1 Pt_1 giustificato e documentato tale circostanza con la richiesta, effettuata nel 2021 di una ulteriore somma a finanziamento nella medesima carta di credito, risultante dalle allegazioni di parte, pari ad euro 3.910,00 e che pertanto l'aumento della rata fosse dovuto al rimborso delle spese aggiuntive effettuate con tale carta oltre al pagamento dovuto per la ricostruzione dell'importo di credito fiduciariamente concesso. Deve dunque ritenersi che il rifinanziamento sia stato ottenuto in costanza di matrimonio. Così ricostruita la complessiva situazione economica delle parti, alla luce degli eventi sopravvenuti rispetto all'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti, ritiene il Collegio:
sul mantenimento della figlia minore : Per_1
Si ritiene che il contributo economico per la figlia in capo al , ormai sgravato dalla CP_1 corresponsione del mantenimento per il figlio maggiore ma sul quale graveranno costi per Per_2 esercitare il diritto di visita con la figlia, a causa della distanza geografica che ormai lo separa dalla stessa, può stabilirsi nella misura di euro 350,00 mensili, al netto dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla madre (€ 200,00 mensili), oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto delle spese di locazione che deve affrontare la madre, pari ad € 650,00 mensili.
sul mantenimento della Pt_1
La ricorrente già in seno al proprio atto introduttivo chiede che venga posto a carico del marito un assegno per il proprio mantenimento nella misura di euro 800,00 “sino a quando la stessa non troverà un'occupazione”. La stessa ha dichiarato di avere sempre lavorato e da ultimo ha ottenuto un incarico annuale come insegnante, che le assicura uno stipendio di circa euro 1500,00 e che verosimilmente non resterà isolato, ma oggetto di rinnovo. Per quanto sopra esposto, tenuto conto altresì che il ricorrente si è assunto l'obbligo del pagamento di tutti i debiti familiari (da lui assunti, ma per i quali risulta come debitore principale la moglie), per il mantenimento di va ritenuta la somma necessaria all'estinzione di tali debiti, Parte_1 ovvero € 578,00 mensili fino al mese di agosto 2026 (€ 75,81 * 2 mesi + 411,97*10 mesi+250*6mesi). Nulla sulle domande che esulano dal rito della separazione. Le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 dichiara non più luogo a provvedere sulla domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minore (14.2.2013) che coabiterà con la madre, Per_1 regolamentando il diritto di visita del padre come in parte motiva;
dispone la revoca dell'assegnazione della casa familiare a Parte_1 pone a carico di , a far data dalla presente pronuncia, l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 la complessiva somma di € 350,00 al mese a titolo di mantenimento della figlia Parte_1 minore , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese Per_1 straordinarie ed al netto dell'assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla madre;
e la somma di € 578,00 mensili fino al mese di agosto 2026 in favore di finalizzata Parte_1 all'estinzione di debiti familiari;
dichiara cessato l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne a far data dal 1.3.2025; Per_2 compensa integralmente le spese di lite. Ragusa, 30.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti