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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4954 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29532/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: “appello avverso la sentenza nr. 32324/2022 emessa dal Giudice di Pace di Napoli il 01/09/2022 e pubblicata il 19/09/2022”, e vertente
TRA
nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CIARAMELLA C.F._1
GIUSEPPE e D'ELIA LETIZIA, presso cui elettivamente domicilia, con p.e.c.
e come Email_1 Email_2
da procura in atti;
E
, in persona del suo procuratore ad negotia Controparte_1
Dr. , COD. FISC. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 P.IVA_1
ANNUNZIATA UMBERTO, presso cui elettivamente domicilia, con p.e.c.
come da procura in atti;
Email_3
NONCHÉ
nato a [...] il [...], COD. FISC. CP_3
, parte contumace. C.F._2 CONCLUSIONI
Come dalle note di trattazione scritta depositate in atti l'11/03/2025 dall'appellante e il 27/03/2025 dall'appellata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza nr. 32324/2022 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Napoli il 01/09/2022 con cui ha rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni patiti dal veicolo di sua proprietà in occasione del sinistro verificatosi il 16.01.2017 alle ore 15.30 circa, in Pozzuoli (NA), alla via dei Platani.
L'attore, in primo grado, deduceva: “a - In data 16.01.2017 alle ore 15.30 circa, in Pozzuoli (NA), alla via dei Platani, il veicolo Suzuki Swift tg. CW082FM provocava un sinistro stradale a causa del quale il veicolo Fiat NC US tg.
DD726CG di proprietà dell'istante riportava danni;
b - tale sinistro avveniva poiché nelle suddette circostanze il conducente del veicolo Suzuki Swift tg.
CW082FM effettuava una negligente manovra di retromarcia, ripartendo dalla sosta, senza avvedersi del veicolo Fiat NC US tg. DD726CG, in quel momento regolarmente transitante con direzione Pozzuoli-Licola, e pertanto lo attingeva sul lato destro, facendolo conseguentemente sbandare nella corsia opposta, ove quest'ultimo urtava con il proprio lato sinistro contro il lato sinistro del veicolo Alfa GT tg. CR414SB,. ivi transitante;
c - a causa di tale incidente, pertanto, il veicolo Fiat NC US tg. DD726CG riportava danni sulla parte laterale sinistra e sulla parte laterale destra, così come analiticamente descritti e quantificati nella documentazione tecnica prodotta in atti, da cui si evince che per il loro ripristino occorreva la somma ivi indicata;
d – al momento del sinistro de quo il veicolo Suzuki Swift tg. CW082FM risultava essere di proprietà del sig. ed era inoltre regolarmente assicurato CP_3 per la RCA dalla ”. Controparte_4
Si costituiva in primo grado la che impugnava la domanda in Controparte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
Restava contumace , sebbene esattamente citato. CP_3
All'esito del giudizio, il giudice di primo grado rigettava la domanda attorea per le motivazioni che seguono: “La domanda attorea, alla luce dell'istruttoria svolta non risulta accoglibile nonostante il teste escusso Testimone_1
(figlio dell'attore) abbia confermato di avere assistito al sinistro in questione secondo la dinamica prospettata dal danneggiato. Infatti i dati scaricati dal dispositivo satellitare sono idonei a destituire di ogni fondamento la pretesa attorea.
Con il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 è stato introdotto nel Codice delle
Assicurazioni private l'art.145-bis, che regolamenta l'utilizzo e l'installazione delle scatole nere che al comma 1, statuisce: " Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.
Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti." Secondo il Codice delle
Assicurazioni, dunque, i dati raccolti dal dispositivo installato sul veicolo coinvolto in un sinistro costituiscono piena prova, salvo che la controparte, contro la quale sono stati prodotti, non provi il malfunzionamento o la manomissione della scatola nera. In mancanza di prova da parte dell'attore sul malfunzionamento o manomissione del dispositivo satellitare non è dunque spiegabile che il sistema abbia registrato la presenza in Castelvolturno del veicolo in questione il giorno
16.01.2017, dalle ore 15.10:03 alle ore 15:47:24, quando è stato acceso alla via
Ruggiero Leoncavallo, sempre in Castelvolturno, per essere. un minuto dopo, spento di nuovo e lasciato nuovamente in sosta fino alle 16 02.16 quando è stato di nuovo acceso per raggiungere la via Domitiana in Giugliano in Campania e per essere nuovamente spento. Pertanto, il dispositivo satellitare non solo non ha localizzato il veicolo attoreo sul luogo del sinistro, ma neanche nelle immediate vicinanze.
Il rilevamento da parte del dispositivo satellitare della percorrenza dei tratti stradali da parte del veicolo attoreo, in mancanza di prova contraria, dimostra il corretto funzionamento del sistema, che tra l'altro non ha rilevato neanche il crash lamentato dall'attore, anche e soprattutto in considerazione dell'entità dei danni riportati dalla NC US richiesti nella misura di € 2.835,17.
La sola prova testimoniale addotta da parte attrice, è rimasta quindi priva di ulteriori riscontri convergenti e atti a provare l'assunto attoreo e non è stata sufficiente a suffragare che il sinistro sia avvenuto con le modalità descritte in atto di citazione, né se sia effettivamente avvenuto.
Questo il Giudice in riferimento all'art. 145 bis del C.d.A., riconosce efficacia probatoria agli estratti della scatola nera in relazione alla tipologia di rilevamento che nel caso di specie avrebbe dovuto essere costituito, non soltanto dai tratti di percorrenza del veicolo ma anche dal crash. stante la sua consistente entità.
L'esame del caso in oggetto non lascia dubbi. Non si tratta, infatti, del rilevamento della velocità del veicolo incidentato che avrebbe potuto dar luogo a legittimi dubbi sulla taratura o omologazione dell'apparecchio satellitare, ma del rilevamento di un urto che ha determinato ingenti danni alla e Parte_2
che non può non essere stato rilevato da un dispositivo che ha rilevato tutti i tratti di percorrenza stradale senza che essi siano stati in alcun modo contestati.
Essendo in vigore l'art. 145 bis del C.d. A, l'unica strada obbligata, per controvertere rispetto ai dati della scatola nera, è quella di provarne il malfunzionamento o la manomissione, cosa che l'attore non solo non ha fatto, ma non ha contestato neppure i tratti di percorrenza della NC US.
La prova testimoniale assunta è irrilevante in mancanza di qualsivoglia contestazione o prova sul malfunzionamento o manomissione del dispositivo satellitare così come appaiono irrilevanti le conclusioni del CTU in merito alla coerenza ed alla compatibilità dei danni.
Per quanto sopra motivato la domanda attorea deve essere rigettata”.
Avverso tale decisione ha reagito che ha lamentato Parte_1
l'erronea valutazione del primo giudice in ordine alle risultanze probatorie, contestando, in particolar modo, l'applicazione al caso di specie della disciplina di cui all'art. 145 bis C.d.A., essendo stata introdotta, tale norma, in un tempo successivo rispetto alla data di verificazione del sinistro.
Si è costituita la che ha impugnato l'appello chiedendone il Controparte_1
rigetto.
È rimasto contumace sebbene esattamente citato. CP_3
Preliminarmente, va osservato che l'appello supera il vaglio di ammissibilità ravvisandosi in esso i requisiti di forma - contenuto di cui all'art. 342 del codice di rito.
Invero, l'impugnazione contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, non occorrendo che si rediga un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Passando al merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Dalle risultanze della c.d. scatola nera installata sul veicolo responsabile risulta che, il 16 gennaio 2017, nell'arco temporale in cui l'attore assume essersi verificato il sinistro, specificamente alle ore 15,30 circa, questo era fermo in sosta alla via Domitiana in Castelvolturno ed ivi restava sino alle
15,45 circa.
La circostanza è in netto contrasto con quanto dedotto dal danneggiato, il quale riferisce che il sinistro si sia verificato alla Via dei Platani in Pozzuoli
(luogo dell'evento di danno).
Contrasta con la narrazione attorea pure la circostanza che il dispositivo satellitare installato sul veicolo danneggiante non abbia rilevato alcun evento di crash, in altre parole, non abbia registrato l'evento d'urto tra i veicoli coinvolti nel sinistro.
Tra i motivi di appello vi è la rilevanza probatoria da attribuirsi alle risultanze della cd. “scatola nera”.
Va ricordato che con l'approvazione del D.L. n. 145/2013 (“Destinazione
Italia”) è stata prevista la possibilità da parte delle compagnie di assicurazione di installare la c.d. “scatola nera” sulla vettura dell'assicurato in modo da monitorare la velocità con cui ci si sposta e captare una serie di altre informazioni. Trattasi, specificamente, di un sistema di geolocalizzazione satellitare (GPS), in grado di memorizzare molteplici dati, tra i quali la posizione e gli spostamenti del veicolo.
L'efficacia probatoria di questi dispositivi è oggi disciplinata dall'art. 145 bis cod. ass.; non applicabile, però, nella fattispecie in quanto norma introdotta (con l'art. 1, comma 20, l. 4.8.2017, n. 124) successivamente al sinistro oggetto di causa.
Pur nel regime anteriore all'entrata in vigore della l. 124/17, la c.d. “scatola nera” costituiva pur sempre prova atipica, come tale utilizzabile dal giudice come fonte del proprio convincimento, gravando, poi, in capo alla parte che ne contesti l'attendibilità l'onere di dimostrarne il malfunzionamento, secondo il generale principio di cui all'art. 2697 c.c.
Dunque, nel caso di specie, la circostanza che il veicolo dell'appellante, non si trovasse sul luogo del sinistro e che nessun “crash” venisse rilevato, assumono il valore di meri indizi, idonei a fornire argomento di convincimento, potendo essere posti a fondamento della decisione solo in concorso con altri elementi.
Ebbene, dall'esame delle risultanze istruttorie del primo grado, emergono ulteriori elementi idonei a far ritenere infondata l'azione e quindi il rigetto dell'appello.
In tal senso, vanno richiamati gli accertamenti compiuti dal CTU nominato in primo grado. Il consulente, previamente riferendo di non aver potuto direttamente verificare la compatibilità tra i danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro e la dinamica dell'evento come riferita dall'attore
(invero, in sede di CTU l'auto attorea si presentava priva di danni riferibili al sinistro, mentre quella convenuta non è mai stata posta a disposizione del consulente), ha provveduto ad effettuare i suoi accertamenti, esclusivamente, mediante l'esame del materiale fotografico prodotto dalle parti e “con l'ausilio di sagome degli autoveicoli ricavati dalle schede tecniche”.
Il consulente, oltre a ritenere “fortemente anomalo che il dispositivo (scatola nera) installato sul veicolo attoreo abbia registrato una posizione diversa rispetto al luogo del sinistro e non abbia indicato alcun crash”, ha concluso, accertando che non tutti i danni riportati dal veicolo attoreo sono conseguenza immediata e diretta del sinistro.
Invero, secondo il parere del consulente, il cui ragionamento è scevro di vizi logico – scientifici e, dunque, del tutto condivisibile, il danno riportato dal veicolo attoreo (indicato quale “n. 2” nell'elaborato peritale), e localizzato nella parte soprastante lo pneumatico posteriore destro, non è né coerente, né compatibile con la dinamica del sinistro così come narrata dall'attore e confermata dal teste (vedi pag. 16 della CTU).
Orbene, tale ultimo rilievo contrasta con quanto riferito dal teste, che dichiarava di riconoscere “nelle foto esibite i danni riportati dalla _2
.
[...]
Pertanto, alla luce di quanto accertato dal CTU e registrato dal dispositivo installato sul veicolo danneggiato, devono porsi dubbi pure sull'attendibilità delle dichiarazioni del testimone che, contrariamente ai predetti rilievi, confermava i luoghi del sinistro e riferiva che, in seguito a questo, la _2
riportava tutti i danni raffigurati nei rilievi fotografici.
[...]
A ciò si aggiunga, che pure il comportamento assunto dal danneggiato, nelle preliminari fasi stragiudiziali, non appare improntato alla lealtà e alla collaborazione.
Invero, come dedotto dall'appellata (sin dal primo grado) e non contestato dall'appellante, l'attore, successivamente all'inoltro della richiesta di risarcimento del danno, non ha mai consentito alla compagnia di assicurazioni di periziare il proprio veicolo al fine di stimarne i danni subiti ed accertarne la compatibilità con gli eventi denunziati.
Tale condotta, dalla quale già potrebbe derivarne l'improcedibilità della domanda (cfr. Cass. Civ. n. 31965/2018), appare quantomeno ostativa all'accertamento degli eventi di causa, soprattutto alla luce del fatto che, in sede di CTU (come già detto), il veicolo attoreo si presentava al consulente privo di danni riferibili all'incidente per cui è causa, ma attinenti ad ulteriori e diversi eventi di sinistro (cfr. pag. 6, righi da14 a 22, della CTU).
A tutto quanto precede, si aggiunga ancora, che i veicoli ed i soggetti protagonisti dell'incidente che ci occupa, risultano a vario titolo coinvolti in diversi e numerosi eventi di sinistro, così come si evince dalle schede IVASS depositate dall'appellata agli atti del primo grado.
Detta circostanza, pur non potendo rivestire carattere decisivo al fine dell'accertamento dei fatti di causa, rappresenta un chiaro indice di
“sinistrosità”, tale da indurre a ritenere che le parti in causa siano “abituali” protagonisti di sinistri stradali.
In definitiva, tutto quanto evidenziato ed argomentato, dovendo nutrirsi seri dubbi sulla verificazione stessa del sinistro, oltreché sulle sue modalità,
l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Angela Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta l'appello;
- b) condanna al pagamento delle spese di lite, in Parte_1
favore dell'appellata, che si liquidano complessivamente in € 1.800,00, per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
- c) ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L.
228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Napoli il 19.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29532/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: “appello avverso la sentenza nr. 32324/2022 emessa dal Giudice di Pace di Napoli il 01/09/2022 e pubblicata il 19/09/2022”, e vertente
TRA
nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CIARAMELLA C.F._1
GIUSEPPE e D'ELIA LETIZIA, presso cui elettivamente domicilia, con p.e.c.
e come Email_1 Email_2
da procura in atti;
E
, in persona del suo procuratore ad negotia Controparte_1
Dr. , COD. FISC. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 P.IVA_1
ANNUNZIATA UMBERTO, presso cui elettivamente domicilia, con p.e.c.
come da procura in atti;
Email_3
NONCHÉ
nato a [...] il [...], COD. FISC. CP_3
, parte contumace. C.F._2 CONCLUSIONI
Come dalle note di trattazione scritta depositate in atti l'11/03/2025 dall'appellante e il 27/03/2025 dall'appellata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza nr. 32324/2022 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Napoli il 01/09/2022 con cui ha rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni patiti dal veicolo di sua proprietà in occasione del sinistro verificatosi il 16.01.2017 alle ore 15.30 circa, in Pozzuoli (NA), alla via dei Platani.
L'attore, in primo grado, deduceva: “a - In data 16.01.2017 alle ore 15.30 circa, in Pozzuoli (NA), alla via dei Platani, il veicolo Suzuki Swift tg. CW082FM provocava un sinistro stradale a causa del quale il veicolo Fiat NC US tg.
DD726CG di proprietà dell'istante riportava danni;
b - tale sinistro avveniva poiché nelle suddette circostanze il conducente del veicolo Suzuki Swift tg.
CW082FM effettuava una negligente manovra di retromarcia, ripartendo dalla sosta, senza avvedersi del veicolo Fiat NC US tg. DD726CG, in quel momento regolarmente transitante con direzione Pozzuoli-Licola, e pertanto lo attingeva sul lato destro, facendolo conseguentemente sbandare nella corsia opposta, ove quest'ultimo urtava con il proprio lato sinistro contro il lato sinistro del veicolo Alfa GT tg. CR414SB,. ivi transitante;
c - a causa di tale incidente, pertanto, il veicolo Fiat NC US tg. DD726CG riportava danni sulla parte laterale sinistra e sulla parte laterale destra, così come analiticamente descritti e quantificati nella documentazione tecnica prodotta in atti, da cui si evince che per il loro ripristino occorreva la somma ivi indicata;
d – al momento del sinistro de quo il veicolo Suzuki Swift tg. CW082FM risultava essere di proprietà del sig. ed era inoltre regolarmente assicurato CP_3 per la RCA dalla ”. Controparte_4
Si costituiva in primo grado la che impugnava la domanda in Controparte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
Restava contumace , sebbene esattamente citato. CP_3
All'esito del giudizio, il giudice di primo grado rigettava la domanda attorea per le motivazioni che seguono: “La domanda attorea, alla luce dell'istruttoria svolta non risulta accoglibile nonostante il teste escusso Testimone_1
(figlio dell'attore) abbia confermato di avere assistito al sinistro in questione secondo la dinamica prospettata dal danneggiato. Infatti i dati scaricati dal dispositivo satellitare sono idonei a destituire di ogni fondamento la pretesa attorea.
Con il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 è stato introdotto nel Codice delle
Assicurazioni private l'art.145-bis, che regolamenta l'utilizzo e l'installazione delle scatole nere che al comma 1, statuisce: " Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.
Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti." Secondo il Codice delle
Assicurazioni, dunque, i dati raccolti dal dispositivo installato sul veicolo coinvolto in un sinistro costituiscono piena prova, salvo che la controparte, contro la quale sono stati prodotti, non provi il malfunzionamento o la manomissione della scatola nera. In mancanza di prova da parte dell'attore sul malfunzionamento o manomissione del dispositivo satellitare non è dunque spiegabile che il sistema abbia registrato la presenza in Castelvolturno del veicolo in questione il giorno
16.01.2017, dalle ore 15.10:03 alle ore 15:47:24, quando è stato acceso alla via
Ruggiero Leoncavallo, sempre in Castelvolturno, per essere. un minuto dopo, spento di nuovo e lasciato nuovamente in sosta fino alle 16 02.16 quando è stato di nuovo acceso per raggiungere la via Domitiana in Giugliano in Campania e per essere nuovamente spento. Pertanto, il dispositivo satellitare non solo non ha localizzato il veicolo attoreo sul luogo del sinistro, ma neanche nelle immediate vicinanze.
Il rilevamento da parte del dispositivo satellitare della percorrenza dei tratti stradali da parte del veicolo attoreo, in mancanza di prova contraria, dimostra il corretto funzionamento del sistema, che tra l'altro non ha rilevato neanche il crash lamentato dall'attore, anche e soprattutto in considerazione dell'entità dei danni riportati dalla NC US richiesti nella misura di € 2.835,17.
La sola prova testimoniale addotta da parte attrice, è rimasta quindi priva di ulteriori riscontri convergenti e atti a provare l'assunto attoreo e non è stata sufficiente a suffragare che il sinistro sia avvenuto con le modalità descritte in atto di citazione, né se sia effettivamente avvenuto.
Questo il Giudice in riferimento all'art. 145 bis del C.d.A., riconosce efficacia probatoria agli estratti della scatola nera in relazione alla tipologia di rilevamento che nel caso di specie avrebbe dovuto essere costituito, non soltanto dai tratti di percorrenza del veicolo ma anche dal crash. stante la sua consistente entità.
L'esame del caso in oggetto non lascia dubbi. Non si tratta, infatti, del rilevamento della velocità del veicolo incidentato che avrebbe potuto dar luogo a legittimi dubbi sulla taratura o omologazione dell'apparecchio satellitare, ma del rilevamento di un urto che ha determinato ingenti danni alla e Parte_2
che non può non essere stato rilevato da un dispositivo che ha rilevato tutti i tratti di percorrenza stradale senza che essi siano stati in alcun modo contestati.
Essendo in vigore l'art. 145 bis del C.d. A, l'unica strada obbligata, per controvertere rispetto ai dati della scatola nera, è quella di provarne il malfunzionamento o la manomissione, cosa che l'attore non solo non ha fatto, ma non ha contestato neppure i tratti di percorrenza della NC US.
La prova testimoniale assunta è irrilevante in mancanza di qualsivoglia contestazione o prova sul malfunzionamento o manomissione del dispositivo satellitare così come appaiono irrilevanti le conclusioni del CTU in merito alla coerenza ed alla compatibilità dei danni.
Per quanto sopra motivato la domanda attorea deve essere rigettata”.
Avverso tale decisione ha reagito che ha lamentato Parte_1
l'erronea valutazione del primo giudice in ordine alle risultanze probatorie, contestando, in particolar modo, l'applicazione al caso di specie della disciplina di cui all'art. 145 bis C.d.A., essendo stata introdotta, tale norma, in un tempo successivo rispetto alla data di verificazione del sinistro.
Si è costituita la che ha impugnato l'appello chiedendone il Controparte_1
rigetto.
È rimasto contumace sebbene esattamente citato. CP_3
Preliminarmente, va osservato che l'appello supera il vaglio di ammissibilità ravvisandosi in esso i requisiti di forma - contenuto di cui all'art. 342 del codice di rito.
Invero, l'impugnazione contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, non occorrendo che si rediga un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Passando al merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Dalle risultanze della c.d. scatola nera installata sul veicolo responsabile risulta che, il 16 gennaio 2017, nell'arco temporale in cui l'attore assume essersi verificato il sinistro, specificamente alle ore 15,30 circa, questo era fermo in sosta alla via Domitiana in Castelvolturno ed ivi restava sino alle
15,45 circa.
La circostanza è in netto contrasto con quanto dedotto dal danneggiato, il quale riferisce che il sinistro si sia verificato alla Via dei Platani in Pozzuoli
(luogo dell'evento di danno).
Contrasta con la narrazione attorea pure la circostanza che il dispositivo satellitare installato sul veicolo danneggiante non abbia rilevato alcun evento di crash, in altre parole, non abbia registrato l'evento d'urto tra i veicoli coinvolti nel sinistro.
Tra i motivi di appello vi è la rilevanza probatoria da attribuirsi alle risultanze della cd. “scatola nera”.
Va ricordato che con l'approvazione del D.L. n. 145/2013 (“Destinazione
Italia”) è stata prevista la possibilità da parte delle compagnie di assicurazione di installare la c.d. “scatola nera” sulla vettura dell'assicurato in modo da monitorare la velocità con cui ci si sposta e captare una serie di altre informazioni. Trattasi, specificamente, di un sistema di geolocalizzazione satellitare (GPS), in grado di memorizzare molteplici dati, tra i quali la posizione e gli spostamenti del veicolo.
L'efficacia probatoria di questi dispositivi è oggi disciplinata dall'art. 145 bis cod. ass.; non applicabile, però, nella fattispecie in quanto norma introdotta (con l'art. 1, comma 20, l. 4.8.2017, n. 124) successivamente al sinistro oggetto di causa.
Pur nel regime anteriore all'entrata in vigore della l. 124/17, la c.d. “scatola nera” costituiva pur sempre prova atipica, come tale utilizzabile dal giudice come fonte del proprio convincimento, gravando, poi, in capo alla parte che ne contesti l'attendibilità l'onere di dimostrarne il malfunzionamento, secondo il generale principio di cui all'art. 2697 c.c.
Dunque, nel caso di specie, la circostanza che il veicolo dell'appellante, non si trovasse sul luogo del sinistro e che nessun “crash” venisse rilevato, assumono il valore di meri indizi, idonei a fornire argomento di convincimento, potendo essere posti a fondamento della decisione solo in concorso con altri elementi.
Ebbene, dall'esame delle risultanze istruttorie del primo grado, emergono ulteriori elementi idonei a far ritenere infondata l'azione e quindi il rigetto dell'appello.
In tal senso, vanno richiamati gli accertamenti compiuti dal CTU nominato in primo grado. Il consulente, previamente riferendo di non aver potuto direttamente verificare la compatibilità tra i danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro e la dinamica dell'evento come riferita dall'attore
(invero, in sede di CTU l'auto attorea si presentava priva di danni riferibili al sinistro, mentre quella convenuta non è mai stata posta a disposizione del consulente), ha provveduto ad effettuare i suoi accertamenti, esclusivamente, mediante l'esame del materiale fotografico prodotto dalle parti e “con l'ausilio di sagome degli autoveicoli ricavati dalle schede tecniche”.
Il consulente, oltre a ritenere “fortemente anomalo che il dispositivo (scatola nera) installato sul veicolo attoreo abbia registrato una posizione diversa rispetto al luogo del sinistro e non abbia indicato alcun crash”, ha concluso, accertando che non tutti i danni riportati dal veicolo attoreo sono conseguenza immediata e diretta del sinistro.
Invero, secondo il parere del consulente, il cui ragionamento è scevro di vizi logico – scientifici e, dunque, del tutto condivisibile, il danno riportato dal veicolo attoreo (indicato quale “n. 2” nell'elaborato peritale), e localizzato nella parte soprastante lo pneumatico posteriore destro, non è né coerente, né compatibile con la dinamica del sinistro così come narrata dall'attore e confermata dal teste (vedi pag. 16 della CTU).
Orbene, tale ultimo rilievo contrasta con quanto riferito dal teste, che dichiarava di riconoscere “nelle foto esibite i danni riportati dalla _2
.
[...]
Pertanto, alla luce di quanto accertato dal CTU e registrato dal dispositivo installato sul veicolo danneggiato, devono porsi dubbi pure sull'attendibilità delle dichiarazioni del testimone che, contrariamente ai predetti rilievi, confermava i luoghi del sinistro e riferiva che, in seguito a questo, la _2
riportava tutti i danni raffigurati nei rilievi fotografici.
[...]
A ciò si aggiunga, che pure il comportamento assunto dal danneggiato, nelle preliminari fasi stragiudiziali, non appare improntato alla lealtà e alla collaborazione.
Invero, come dedotto dall'appellata (sin dal primo grado) e non contestato dall'appellante, l'attore, successivamente all'inoltro della richiesta di risarcimento del danno, non ha mai consentito alla compagnia di assicurazioni di periziare il proprio veicolo al fine di stimarne i danni subiti ed accertarne la compatibilità con gli eventi denunziati.
Tale condotta, dalla quale già potrebbe derivarne l'improcedibilità della domanda (cfr. Cass. Civ. n. 31965/2018), appare quantomeno ostativa all'accertamento degli eventi di causa, soprattutto alla luce del fatto che, in sede di CTU (come già detto), il veicolo attoreo si presentava al consulente privo di danni riferibili all'incidente per cui è causa, ma attinenti ad ulteriori e diversi eventi di sinistro (cfr. pag. 6, righi da14 a 22, della CTU).
A tutto quanto precede, si aggiunga ancora, che i veicoli ed i soggetti protagonisti dell'incidente che ci occupa, risultano a vario titolo coinvolti in diversi e numerosi eventi di sinistro, così come si evince dalle schede IVASS depositate dall'appellata agli atti del primo grado.
Detta circostanza, pur non potendo rivestire carattere decisivo al fine dell'accertamento dei fatti di causa, rappresenta un chiaro indice di
“sinistrosità”, tale da indurre a ritenere che le parti in causa siano “abituali” protagonisti di sinistri stradali.
In definitiva, tutto quanto evidenziato ed argomentato, dovendo nutrirsi seri dubbi sulla verificazione stessa del sinistro, oltreché sulle sue modalità,
l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Angela Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta l'appello;
- b) condanna al pagamento delle spese di lite, in Parte_1
favore dell'appellata, che si liquidano complessivamente in € 1.800,00, per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
- c) ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L.
228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Napoli il 19.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena