Articolo 97 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 96Articolo 98
Versione
15 gennaio 1977
Art. 97.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, nonche' il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1977, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (appendice n. 2).
Per gli effetti di cui all' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977