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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/12/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4274/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. GIGLIA Parte_1
LUCIA LINDA);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. GIGLIA Controparte_1
LUCIA LINDA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto).
Conclusioni delle parti: come in ricorso.
OSSERVA
Con ricorso congiunto, depositato in data 17/09/2025, le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale che il regime di affidamento e di mantenimento dei figli minori della coppia Persona_1
(nato a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]) e Persona_2 [...]
(nato a [...] il [...]) fosse regolato sulla base del seguente CP_2
accordo:
1 “1. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicarsi fin d'ora ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio.
2. I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 CP_2 domicilio prevalente presso la madre.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 16,00 alle ore 19,00 ed, a settimane alterne, dalle ore 16,00 del venerdì e fino alle ore 19,00 della domenica.
Cinque giorni consecutivi alternativamente per Natale e per capodanno.
Il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni.
Dieci giorni consecutivi nel periodo estivo, da concordare con il genitore collocatario.
In ogni altro periodo, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori. Co
4. Il Sig. si obbliga a versare in favore della Sig.ra a Controparte_1 Parte_1 decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, a titolo di mantenimento esclusivamente dei figli minori e un assegno mensile pari ad euro Per_1 Per_2 CP_2
450,00 oltre al 100% della quota relativa all'assegno unico, da versarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre spese straordinarie nella misura del 50%” (cfr. ricorso congiunto).
La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie né alla legge, né all'interesse della figlia.
In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.: prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data
17/09/2025, intervenuto fra e Parte_1 Controparte_1
in ordine al regime di affidamento e di mantenimento dei figli minori della coppia
(nato a [...] il [...]), (nato a [...] il Persona_1 Persona_2
19.7.2012) e (nato a [...] il [...]). CP_2
2 Nulla sulla spese.
Così deciso in Palermo in data 19/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4274/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. GIGLIA Parte_1
LUCIA LINDA);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. GIGLIA Controparte_1
LUCIA LINDA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto).
Conclusioni delle parti: come in ricorso.
OSSERVA
Con ricorso congiunto, depositato in data 17/09/2025, le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale che il regime di affidamento e di mantenimento dei figli minori della coppia Persona_1
(nato a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]) e Persona_2 [...]
(nato a [...] il [...]) fosse regolato sulla base del seguente CP_2
accordo:
1 “1. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicarsi fin d'ora ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio.
2. I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 CP_2 domicilio prevalente presso la madre.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 16,00 alle ore 19,00 ed, a settimane alterne, dalle ore 16,00 del venerdì e fino alle ore 19,00 della domenica.
Cinque giorni consecutivi alternativamente per Natale e per capodanno.
Il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni.
Dieci giorni consecutivi nel periodo estivo, da concordare con il genitore collocatario.
In ogni altro periodo, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori. Co
4. Il Sig. si obbliga a versare in favore della Sig.ra a Controparte_1 Parte_1 decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, a titolo di mantenimento esclusivamente dei figli minori e un assegno mensile pari ad euro Per_1 Per_2 CP_2
450,00 oltre al 100% della quota relativa all'assegno unico, da versarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre spese straordinarie nella misura del 50%” (cfr. ricorso congiunto).
La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie né alla legge, né all'interesse della figlia.
In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.: prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data
17/09/2025, intervenuto fra e Parte_1 Controparte_1
in ordine al regime di affidamento e di mantenimento dei figli minori della coppia
(nato a [...] il [...]), (nato a [...] il Persona_1 Persona_2
19.7.2012) e (nato a [...] il [...]). CP_2
2 Nulla sulla spese.
Così deciso in Palermo in data 19/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
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