TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 10 dicembre, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 745.25 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
, (CF. ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
Torino n.118, presso lo studio dell'Avv. Antonio Panico, che la rappresenta e la difende giusta mandato a margine del ricorso introduttivo
Ricorrente
E
(CF ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura generale ad lites rep. n. 1081/25, dai legali dell'Avvocatura comunale Carmine Gruosso e
NN NA, unitamente ai quali elettivamente domicilia in , alla via Roma, presso il CP_1
Palazzo di Città-Settore Avvocatura
Resistente Avente ad oggetto: impugnativa dell'atto di recesso
Conclusioni rassegnate alla odierna udienza: i procuratori delle parti si riportano alle conclusioni di cui alle note già depositate
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 3 febbraio 2025 la ricorrente in epigrafe esponeva che, risultata vincitrice a seguito dell'avviso di selezione per il conferimento di n° 5 incarichi Dirigenziali a tempo determinato ex art.110 comma 1 del Dlgs. 267/2000 indetto dal con Controparte_1 provvedimento prot. 0170068, sottoscriveva un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata triennale con decorrenza 01.01.2024 e con data di cessazione al 31.12.2026, full time con profilo di Dirigente;
alla ricorrente veniva assegnato il Settore Risorse Umane e Organizzazione, incardinato nell'Area Servizi di Direzione Generale e precisamente la stessa si doveva occupare di una serie di compiti analiticamente enucleati nel ricorso, quali : provvedere alla gestione giuridico- amministrativa del personale, occuparsi, d'intesa con la Direzione Generale, della programmazione quali-quantitativa delle risorse umane e finanziarie in relazione alla programmazione complessiva del
, garantire la trasparenza e l'anagrafe delle prestazioni, attuazione della normativa Controparte_1 sul trattamento dei dati personali dei dipendenti, proposte, d'intesa con la Direzione Generale, inerenti lo sviluppo organizzativo della struttura comunale, programmazione ed organizzazione dei processi di formazione e di aggiornamento del personale dipendente, supporto alla Direzione Generale e gli altri settori interessati per le relazioni sindacali, predisposizione di adempimenti legati alla gestione dei concorsi e delle selezioni, delle assunzioni, delle pratiche per la pensione dei dipendenti, gestione della mobilità di personale tra Enti, previa autorizzazione della Direzione Generale, promozione e attivazione dei tirocini formativi e di orientamento e curricolari all'interno del , Controparte_1 favorire l'applicazione di accordi di lavoro, eseguire gli adempimenti connessi alla Legge 68/1999 a tutela delle categorie protette, gestire l'ufficio dei procedimenti disciplinari, produrre il conto annuale del personale, provvedere alla gestione previdenziale e assistenziale del personale;
garantire gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria, svolgere ogni altra funzione inequivocabilmente riferibile alla competenza del settore in forza di legge, regolamento e/o atto amministrativo, supportare il Nucleo Indipendente di Valutazione, elaborare il controllo di gestione sui principali servizi erogati dal Settore, secondo le indicazioni fornite dal Settore Ricerca e gestione finanziamenti pubblici, PNRR e Controllo di gestione, supportare il Settore Avvocatura per la gestione dell'eventuale contenzioso post gara e/o derivante dai rapporti contrattuali, o, comunque, inerenti la materia trattata dal Settore, predisporre i capitolati tecnici di competenza del Settore, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica e relative attività finalizzate alla stipula dei contratti, proporre progetti in ambito Piano Nazionale Ripresa e Resilienza inerenti il proprio Settore;
che il trattamento economico veniva determinato in €. 45.200,80 annui comprensivo della tredicesima mensilità, oltre la retribuzione di posizione annua nella misura stabilita dal CCDI e della retribuzione di risultato.
Lamentava che in data 11.12.2024 con nota recante prot. 0299047/2024 il , CP_1 CP_1 all'improvviso e senza alcuna motivazione validata, provvedeva a notificarle il recesso ai sensi dell'art.2 del contratto di lavoro sottoscritto in data 29.12.2023; riteneva ingiusto tale provvedimento, atteso che non era stata mai oggetto di alcuna valutazione negativa né di alcuna contestazione disciplinare;
peraltro il non aveva provveduto nemmeno ad acquisire il parere del Comitato CP_1 dei Garanti, né si trovava in condizioni di dissesto economico;
di aver impugnato detto provvedimento in data 23.12.2024 rilevando in particolare che il recesso risultava essere privo di motivazioni oggettive e comunque non sorretto da alcuna giusta causa;
evidenziava infine che la sua retribuzione tabellare mensile percepita risultava essere pari a €.7.154,94, a cui doveva essere sommata l'indennità di posizione e di risultato, per le quali intendeva procedere con separato ricorso;
eccepiva la nullità ed inefficacia della clausola del recesso ad nutum per violazione degli artt. 19, comma 1 ter, e art. 21, comma 1, nonché per violazione dell'art. 110 Dlgs. N. 267/2000 con conseguente nullità ed annullabilità del recesso intimato;
eccepiva anche l'annullabilità, l'illegittimità ed inefficacia del recesso per violazione dell'art.6 del Dlgs. 165/2001, evidenziando che in materia di nullità/ annullabilità del recesso la Cassazione con sentenza n.31005/2024 aveva stabilito che i dirigenti revocati prima del decorrere di un triennio avevano diritto al risarcimento anche nel caso in cui il contratto individuale prevedesse tale possibilità; tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “a) dichiarare, previo accertamento della nullità, infondatezza, annullabilità ed illegittimità, per tutti i motivi in diritto, del recesso intimato in data 11.12.2024 con nota n.029904772024 del
12.12.2024 e conseguentemente ordinare all'Amministrazione resistente la reintegrazione/riammissione nel posto di lavoro della ricorrente con conseguente condanna in favore della stessa e a danno della convenuta delle retribuzioni maturate e maturande inclusivi sia dell'indennità di posizione che di risultato dal giorno del recesso fino all'effettiva reintegrazione/riammissione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) in via subordinata dichiarare, previo accertamento della nullità, infondatezza, annullabilità ed illegittimità del recesso intimato in data 11.12.2024 con nota n.029904772024 del 12.12.2024 condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente al risarcimento del danno da commisurarsi alle retribuzioni dovute a decorrere del recesso fino alla data di scadenza triennale imposta dal dlgs. 165/2001, articolo 19, da quantificarsi in via equitativa avendo come parametro di riferimento
l'ultima retribuzione percepita inclusiva dell'indennità di risultato e di posizione il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria c) in ogni caso condannare la resistente con attribuzione al pagamento delle
spese di giudizio ai procuratori anticipatari.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la resistente, evidenziando che ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00, e come confermato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 31399/2024, la durata massima degli incarichi conferibili, come quello conferito alla ricorrente, era di tre anni, ma lo stesso articolo non aveva previsto una durata minima;
ribadiva la legittimità del proprio operato, conforme a quanto previsto nell'avviso di selezione e da inquadrare legittimamente in una “macro(ri)organizzazione” dell'Ente; chiedeva quindi al giudice adito di dichiarare inammissibile ovvero rigettare, siccome infondata in fatto prima che in diritto, ogni avversa pretesa, con vittoria di spese.
All'udienza del 10 dicembre 2025 , sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note autorizzate , il giudice decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Abbiamo anticipato , nella parte narrativa della presente decisione , che la ricorrente contesta la decisione datoriale di recedere ante tempus dal contratto triennale di dirigente sottoscritto tra le parti nel dicembre del 2023 evidenziando vari profili di illegittimità del provvedimento .
A parere di questo giudicante, tuttavia , i profili di illegittimità denunciati non sono sussistenti e il ricorso , per come proposto , è infondato e non può trovare accoglimento .
Innanzitutto esula dalla presente vicenda la questione relativa all'assenza di valutazioni negative in capo alla dirigente , all'assenza di contestazioni disciplinari o alla mancata acquisizione del parere del Comitato dei Garanti e quindi non è pertinente il richiamo all'art. 49 del CCNL per l'Area
Funzioni Locali sulle responsabilità del dirigente . Nella specie , infatti , la cessazione del rapporto non è avvenuta per la violazione , da parte della dott.ssa , dei propri obblighi contrattuali , né Pt_1 per la contestazione alla medesima di una responsabilità disciplinare o per un valutazione negativa , ma ai sensi dell'art. 2 del contratto di lavoro sottoscritto in data 29.12.2023 , il quale testualmente riporta :” …..il Sindaco potrà avvalersi del recesso ad nutum dal contratto con preavviso di almeno
30 gg….”
Per la verità , la riserva espressa a favore del Sindaco di avvalersi del recesso ad nutum dal rapporto era già prevista dal Regolamento dell'Ordinamento degli uffici e dei Servizi , nel quale , all'art. 25
, comma 1, si legge :” … tali incarichi avranno – di norma – durata triennale … fatta salva la facoltà del Sindaco di recedere ad nutum dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni ….” ; ed è proprio in ottemperanza di tale disposto che nell'avviso pubblico di selezione , alla pag. 1 ,veniva stabilito
:” Il Sindaco , a suo insindacabile giudizio , potrà avvalersi del recesso ad nutum dal contratto individuale di lavoro con preavviso di almeno 30 gg. . “ ; ed anche il decreto del Sindaco con il quale veniva conferito alla ricorrente l'incarico di Dirigente del Settore Risorse Umane e Organizzazione testualmente riportava :”…. il Sindaco , a suo insindacabile giudizio , potrà avvalersi del recesso ad nutum dal contratto con preavviso di almeno 30 gg…., sicchè la ricorrente era pienamente consapevole della riserva di recesso in favore del Sindaco , e , del resto , la stessa clausola era presente anche nei contratti identici di altri due dirigenti nei quali la ricorrente addirittura sottoscriveva gli atti per conto del quale Dirigente delle Risorse Umane . CP_1
E dunque non appare dubitabile che il , nella persona del Sindaco , potesse Controparte_1 avvalersi della suddetta clausola per risolvere anticipatamente il contratto triennale sottoscritto con l'attuale ricorrente .
Quella che invece rimane da valutare è l'eccezione , pure sollevata in ricorso , di illegittimità della suddetta riserva , laddove interpretata come possibilità di revoca dell'incarico pur in assenza di precise e concrete ragioni di interesse pubblico .
RB , occorre innanzitutto chiarire che nel caso che ci occupa , è pacifico che il contratto a tempo determinato veniva stipulato dalle parti ai sensi dell'art. 110 d.lgs. 267/ 2000 che testualmente stabilisce “ 1. lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici , di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione , possa avvenire mediante contratto a tempo determinato…
Lo stesso articolo veniva poi menzionato nella determina del Sindaco di conferimento dell'incarico dirigenziale e , se ciò non bastasse , a confermare che il contratto a tempo determinato veniva stipulato dalle parti ai sensi dell'art. 110 d.lgs. 267/2000 , può richiamarsi proprio il contratto individuale sottoscritto dalla ricorrente in data 29.12.2023 , contratto nel quale le parti , dopo aver richiamato la determina sindacale di conferimento dell'incarico dirigenziale , stabiliscono espressamente che il contratto viene stipulato ai sensi dell'art. 110 TU 267/00 , del CCNL vigente del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali
La disciplina di cui all'art.110 TU prevede , come noto, per specifici casi di rapporto di lavoro pubblico , un regime particolare ed avulso da quello di cui al d.lgs. 165/2001 .
L'art. 110 citato , infatti , deve essere inserito nel più ampio ambito della riforma del pubblico impiego ed in particolare della dirigenza pubblica , introdotta in primis proprio nel enti locali con la legge 8 giugno 1990 n.142 , poi confluita nel TU .
La normativa richiamata ha ridisegnato la figura ed il ruolo del dirigente , ben distinto da quello dell'Autorità politica. L'art. 107 del TU esprime in sintesi tale rapporto : “ i poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo , mentre la gestione amministrativa , finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa , di organizzazione delle risorse umane , strumentali e di controllo “.
L'accento è posto sull'attribuzione ai dirigenti di “ tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi” , e sulla diretta “ responsabilità” , in via esclusiva , in relazione agli obiettivi dell'ente , della correttezza amministrativa
, della efficienza e dei risultati della gestione “.
La norma contenuta nell'art. 110 più volte citato , che trova corrispondenza nell'art. 19 , comma 6, del d.lgs. 165/2001 rivolto alle pubbliche amministrazioni , ha inteso fornire al sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'intuitus personae , anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche . Tale criterio , risultando estraneo ai principi costituzionali che presiedono al reclutamento del personale pubblico , ha carattere eccezionale e temporaneo : il comma 3 dell'art. 110 limita la durata degli incarichi a contratto a quella del mandato elettivo del sindaco che ha conferito l'incarico , mentre il comma 2 consente una maggiorazione del compenso corrisposto anche in considerazione della temporaneità del rapporto .
L'idea di fondo del Legislatore è legata alla necessità di garantire alle amministrazioni pubbliche gli strumenti per avvalersi di personale dirigenziale idoneo a realizzare gli obiettivi assegnati . Tra gli altri strumenti a ciò diretti è , come si è visto , la temporaneità dell'incarico , che va confermato previa verifica e rinnovata fiducia nei confronti di ciascun dirigente .
L'art. 110 stabilisce infatti al terzo comma “ I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica “ . E nella stessa direzione si colloca anche il quarto comma che così statuisce :” il contratto a tempo determinato
è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie “.Dal canto suo , poi , l'art. 1 , comma 715 , l. 296/2006 prevede che “ nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 167 ( si tratta dei casi di scioglimento dei consigli per infiltrazione mafiosa) gli incarichi di cui all'art. 110 del medesimo testo unico nonché l'incarico di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa sono risolti di diritto se non rinnovati entro quarantacinque giorni dall'insediamento della commissione straordinaria per la gestione dell'ente “.
Nel caso che occupa, , dunque , il contratto stipulato per il conferimento dell'incarico dirigenziale era rivolto ad un dirigente non di ruolo, e pertanto il limite che incontrava l'Amministrazione era quello di cui al comma 6 dell'art.19, nel senso che detto incarico non poteva essere superiore a cinque anni, con la possibilità , tuttavia , di fissazione di un termine inferiore .
A conferma di quanto qui sostenuto, che depone per l'inapplicabilità dell'art.19, comma 2, con il suo limite minimo di durata dell'incarico di tre anni alla peculiare fattispecie oggetto del presente giudizio
(dirigenti non di ruolo), milita anche il comma 6 ter del menzionato articolo, che restringe ai commi
6 e 6 bis il rinvio espresso delle disposizioni che si applicano a tutte le PP.AA. di cui all'art.1, comma
2, del d.lgs. n.165/2001, senza alcun richiamo, invece, ai commi 1-5 della stessa norma.
L'applicabilità del comma 6 dell'art. 19 alle Regioni, Province e Comuni è stata ribadita dal TAR
Lazio, in relazione alla sollevata questione della diretta applicabilità o meno alle Regioni dell'art. 19, comma 1 bis del D.l.vo 165/01. In proposito, ha ritenuto il Collegio di condividere la posizione della
, che riteneva la previsione inapplicabile, tenuto conto che il successivo comma 6 ter CP_2
è chiaro nello statuire che “alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2” si applicano “il comma 6 ed il comma 6 bis”. (TAR Lazio, sentenza n.7481 del 21.09.2011).
Ed invero, riconosciuta l'applicabilità agli anti locali dell'art. 19 , comma 6, d.lgs.165/2001, non possiamo che prendere atto della più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale il predetto articolo non prevede un termine minimo per i rapporti ai quali si riferisce , differentemente dall'art. 19 , comma 2 , d.lgs.165/2001 ( v. Cass. Sez. lav. 21.5.2025 n. 13641 ; Cass. 6 dicembre 2024 n.
31399) ,
Afferma infatti la corte che "l'art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, concerne la situazione dei dirigenti di ruolo della P.A.", mentre "il successivo comma 6 si riferisce a dei dirigenti non di ruolo" il che "spiega perché sia fissato un termine minimo di durata degli incarichi dall'art. 19, comma 2, in quanto vengono in rilievo dipendenti assunti in seguito a pubblico concorso e destinati stabilmente a operare all'interno della P.A.", laddove "l'art. 19, comma 6, si riferisce a soggetti che sono esterni alla P.A. e che, spirato il contratto, non è detto continueranno ad essere dirigenti", destinati spesso ad occuparsi di "attività più specifiche e hanno degli obiettivi tarati sulle particolari competenze che hanno condotto alla loro assunzione";
Non a caso, si è ivi soggiunto, "in base all'art. 19, comma 2, con i provvedimenti indicati da quest'ultima disposizione sono "individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati"; diversamente, l'art. 19, comma
6, non contiene analoga previsione, anche perché non vi sono analoghe esigenze correlate a un termine minimo";quindi, prosegue la sentenza citata, "il riferimento specifico a "l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire", nonché, "alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo", è coerente con la previsione di durata dell'incarico che va parametrata ai citati obiettivi e che non può essere inferiore a tre anni" ed inoltre, ad opinare diversamente, si verificherebbe la singolare situazione per la quale i contratti indicati al comma 4 dell'art. 19 avrebbero una durata fissa predeterminata per legge, vale a dire di tre anni, in quanto tale durata minima in ipotesi ricavabile dall'estensione del comma 2 coinciderebbe con la durata massima sancita dal comma 6, cui fa rinvio il comma 4.
Le considerazioni che precedono sono decisive e consentono di coordinare il piano testuale – che non prevede appunto un termine minimo per gli incarichi di cui all'art. 19, co. 6 cit. - con quello sistematico, tale per cui quegli incarichi, proprio per la loro specialità ed eccezionalità – riconnessa al coordinarsi dell'assenza di figure specifiche nella dirigenza di ruolo con l'esperienza e capacità di singoli (esterni o interni alla P.A.) – non soggiacciono alle regole di durata proprie degli ordinari incarichi dirigenziali;
viceversa - a parte la durata massima essenziale per assicurare che la P.A, si doti mediante concorso o mobilità delle posizioni di cui ha bisogno – a regolare tali rapporti, proprio per le ragioni del sorgere di essi, sta la disciplina loro propria, anche sul piano contrattuale individuale.
E dunque non può considerarsi illegittima la clausola contrattuale che , rimettendo alla valutazione del sindaco ogni decisione in proposito , consente si risolvere l'incarico dirigenziale anche prima del decorso del triennio fissato nella lettera di incarico .Certo , così come previsto per il conferimento dell'incarico dirigenziale , anche la revoca dello stesso deve avvenire nel rispetto da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e l'Amministrazione deve dare contezza della ragioni che hanno determinato la risoluzione anticipata del contratto. Va qui richiamata la recente sentenza del Supremo Consesso Amministrativo n. 3703/2025 nella quale i Giudici di Palazzo Spada hanno precisato che la macro-organizzazione , come possibile causa del recesso dal rapporto di lavoro , non può essere meramente enunciata , ma deve trovare negli atti una sua adeguata motivazione .
Ma anche sotto tale profilo l'operato del appare legittimo atteso che nella nota Controparte_1 del 12.12.2024 e nella successiva del 10.1.2025 il Sindaco , nel motivare le ragioni dell'esercitato diritto di recesso , chiariva che esso si inseriva “ nell'ambito di un più generale progetto di rilancio dell'azione amministrativa “ alla “ avvertita necessità di rimodulare gli incarichi dirigenziali “ mediante “ una progressiva riorganizzazione della macrostruttura Ente “ .
E che l'Ente abbia effettivamente dato avvio al processo di riorganizzazione è documentato in atti atteso che già in data 10.1.2025 si provvedeva , con delibera di Giunta Comunale n. 3 , a rimodulare gli incarichi Dirigenziali e Strutture , accorpando la competenza del Settore Risorse Umane ed
Organizzazione ed il suo attuale organico ai Servizi Demografici , Statistici , Elettorali , mentre nei mesi immediatamente successivi , con delibera di Giunta Comunale n. 193/2025 veniva effettuata una seconda e più complessa ridistribuzione di più e diverse funzioni e uffici
Né si può affermare che tale processo di riorganizzazione fosse impedito dal piano triennale della performance e dal piano triennale dei fabbisogni precedentemente approvato , atteso che negli enti pubblici permane costantemente l'esigenza di adattare la propria organizzazione al perseguimento degli obiettivi di efficienza , efficacia ed economicità .
Ed invero , l'art. 2 del d.lgs. 165/2021 , per quello che qui rileva , recita: “
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5.
L'organizzazione degli uffici è dunque rimessa in via esclusiva agli organi preposti alla gestione dell'ente , i quali periodicamente procedono a specifica verifica e ad eventuale revisione , sempre nell'intento di perseguire gli obiettivi di efficienza , efficacia ed economicità . Ed è proprio quanto avvenuto nel caso esaminato atteso che il Sindaco ha espressamente motivato il recesso facendo riferimento “ all'avvertita necessità di rimodulare gli incarichi dirigenziali mediante una progressiva riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente “ , rimodulazione che è effettivamente avvenuta se consideriamo che già con la delibera di Giunta del 10.1.2025 n.3 è stata attuata una prima revisione della organizzazione degli Uffici che ha comportato la soppressione del
Settore Risorse Umane e Organizzazione e l'accorpamento degli uffici e delle funzioni ad un altro
Servizio al cui vertice è stato assegnato un Dirigente che aveva già gestito le risorse umane prima dell'assunzione della ricorrente;
il processo di rimodulazione è proseguito tanto è vero che con successiva deliberazione n. 193/2025 la Giunta comunale ha adottato un secondo atto di revisione della organizzazione degli uffici comunali che ha comportato una consistente riduzione delle figure dirigenziali e ciò in conformità agli impegni assunti con la sottoscrizione del cd. Patto per CP_1 che prevede proprio “ la riorganizzazione e lo snellimento della struttura amministrativa e il riordino degli uffici ..:” .
Nella specie , dunque , il diritto di recesso previsto nel contratto è stato esercitato dall'Ente con adeguata motivazione , che ha poi trovato conferma nell'effettivo processo di riorganizzazione posto in essere.
Il ricorso , per come proposto , va pertanto rigettato .
Sussistono tuttavia giusti motivi , in considerazione della complessità delle questioni trattate , per una integrale compensazione tra le parti delle spese di lite .
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite .
Salerno 10 dicembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio