CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 3705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3705 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato, in grado di appello, all'esito dell'udienza del 21 ottobre
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1331/25 r. g. l., vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Albora, al cui indirizzo pec: Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliano Email_1
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti e hanno proposto tempestivo appello parziale Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 30 del 2025 del Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale, nonostante l'integrale accoglimento della domanda proposta, con il riconoscimento di un importo di euro 3.386,50 al e di euro 1.105,00 al per l'inclusione, nel periodo Pt_1 Pt_2 azionato, nella base di calcolo della retribuzione spettante per i giorni di ferie, dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa di cui all'accordo regionale del 25 maggio 2012, venivano integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado. .
Censurava detta pronuncia, relativamente proprio alla statuizione sulle spese, perché in contrasto con l'art. 92 c.p.c., stante l'univocità degli orientamenti della CGUE, della stessa Corte di Appello di
Napoli e della Corte di Cassazione. Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma parziale della sentenza impugnata, con la condanna di controparte alle spese del primo grado.
Non si è costituita l' nonostante la regolare notifica. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione.
L'appello è infondato.
Recita l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione vigente e qui applicabile, introdotta dal d.l. n. 132 del
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella l. n. 162 del 2014:
“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Su questa norma è intervenuta la Corte Costituzionale n. 77 del 2018, che ha statuito “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate”, di cui si deve dare conto nella motivazione.
Con l'intervento del Giudice delle leggi si è tendenzialmente tornati, allora, alla formulazione dell'art. 92 c.p.c. rinvenibile dalla legge n. 69/09, in relazione alla quale la S.C. (cfr. Cass., VI, 31.5.2016 n.
11217) ci insegna che le "gravi ed eccezionali ragioni" che legittimano la compensazione delle spese devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che non possono essere indicate in modo generico, con formule che, ad esempio, facciano un mero riferimento alla
"peculiarità della materia del contendere" (così Cass., VI, 25.9.2017 n. 22310) o con “la peculiarità della fattispecie” (cfr. Cass VI, 14.7.2016 n. 14411), del tutto inidonee a consentire il necessario controllo.
Anche secondo l'ulteriormente condivisibile impostazione della S.C. (cfr., Cass., VI, 24.9.2020 n.
20001), l'art. 92, comma 2, c.p.c., laddove (secondo il testo introdotto dalla l. n. 69/2009) permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano 'gravi ed eccezionali ragioni', costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, pur da specificare da parte del giudice del merito. In particolare anche l'oggettiva opinabilità o l'oscillante orientamento giurisprudenziale integra la detta nozione, se ed in quanto sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio.
Ciò chiarito in linea generale ed in punto di diritto, va evidenziato in punto di fatto che con la sentenza impugnata il primo Giudice, con una compiuta motivazione, ha dato effettivamente atto, in linea generale, della nozione europea di retribuzione, costruita dalla Corte di Giustizia Europea sin dalla sentenza ON EL del 16 marzo 2006 (cause riunite C-131/04 e C-257/04), ma la prima pronuncia della nazionale applicata a una fattispecie analoga alla presente si è avuta Parte_3 solamente nel 2024 (Cass., Sez. Lav., 16.5.2024 n. 25840), laddove il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado veniva depositato in data 15 dicembre 2022, anteriore anche alla copiosa giurisprudenza favorevole di questa Corte territoriale richiamata nell'atto di appello.
La fattispecie oggetto della sentenza impugnata, dunque, si inserisce in un contenzioso seriale definito favorevolmente ai lavoratori successivamente all'introduzione del giudizio da parte degli odierni appellanti, con una specificità degli elementi del contendere d'altronde organicamente esposta dalla difesa dell' nel grado precedente, che ha anche documentato l'esistenza di un rilevante CP_1
e argomentato indirizzo sfavorevole ai lavoratori maturato dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro,
a cavallo tra il 2022 e il 2023, evenienza che anzi di per sé, anche se si volesse prescindere dal dictum del Giudice delle leggi, giustificherebbe l'applicazione dell'ipotesi del contrasto di giurisprudenza codificato già nella versione originaria del novellato e vigente art. 92 c.p.c.. Non poteva dunque assolutamente escludersi, nel dicembre 2022, che la Corte regolatrice sarebbe successivamente approdata a una costruzione ermeneutica diversa da quella adottata nella sentenza parzialmente impugnata. Cont La questione, in ogni caso, applicata alle ferie per quanto detto presentava all'epoca anche elementi di novità, ipotesi ulteriormente tipizzata di compensazione contenuta nella norma citata.
Nel contesto descritto la compensazione operata dal primo Giudice appare ragionevole e conforme al quadro normativo descritto, a maggior ragione con l'integrazione operata dalla Corte Cost. cit., ma anche a prescindere da essa.
Ne consegue che l'appello proposto va disatteso, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Nulla va disposto per le spese del grado, stante la mancata costituzione di parte appellata.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dott. Daniele Colucci) (dott. Piero Francesco De Pietro)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato, in grado di appello, all'esito dell'udienza del 21 ottobre
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1331/25 r. g. l., vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Albora, al cui indirizzo pec: Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliano Email_1
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti e hanno proposto tempestivo appello parziale Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 30 del 2025 del Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale, nonostante l'integrale accoglimento della domanda proposta, con il riconoscimento di un importo di euro 3.386,50 al e di euro 1.105,00 al per l'inclusione, nel periodo Pt_1 Pt_2 azionato, nella base di calcolo della retribuzione spettante per i giorni di ferie, dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa di cui all'accordo regionale del 25 maggio 2012, venivano integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado. .
Censurava detta pronuncia, relativamente proprio alla statuizione sulle spese, perché in contrasto con l'art. 92 c.p.c., stante l'univocità degli orientamenti della CGUE, della stessa Corte di Appello di
Napoli e della Corte di Cassazione. Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma parziale della sentenza impugnata, con la condanna di controparte alle spese del primo grado.
Non si è costituita l' nonostante la regolare notifica. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione.
L'appello è infondato.
Recita l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione vigente e qui applicabile, introdotta dal d.l. n. 132 del
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella l. n. 162 del 2014:
“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Su questa norma è intervenuta la Corte Costituzionale n. 77 del 2018, che ha statuito “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate”, di cui si deve dare conto nella motivazione.
Con l'intervento del Giudice delle leggi si è tendenzialmente tornati, allora, alla formulazione dell'art. 92 c.p.c. rinvenibile dalla legge n. 69/09, in relazione alla quale la S.C. (cfr. Cass., VI, 31.5.2016 n.
11217) ci insegna che le "gravi ed eccezionali ragioni" che legittimano la compensazione delle spese devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che non possono essere indicate in modo generico, con formule che, ad esempio, facciano un mero riferimento alla
"peculiarità della materia del contendere" (così Cass., VI, 25.9.2017 n. 22310) o con “la peculiarità della fattispecie” (cfr. Cass VI, 14.7.2016 n. 14411), del tutto inidonee a consentire il necessario controllo.
Anche secondo l'ulteriormente condivisibile impostazione della S.C. (cfr., Cass., VI, 24.9.2020 n.
20001), l'art. 92, comma 2, c.p.c., laddove (secondo il testo introdotto dalla l. n. 69/2009) permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano 'gravi ed eccezionali ragioni', costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, pur da specificare da parte del giudice del merito. In particolare anche l'oggettiva opinabilità o l'oscillante orientamento giurisprudenziale integra la detta nozione, se ed in quanto sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio.
Ciò chiarito in linea generale ed in punto di diritto, va evidenziato in punto di fatto che con la sentenza impugnata il primo Giudice, con una compiuta motivazione, ha dato effettivamente atto, in linea generale, della nozione europea di retribuzione, costruita dalla Corte di Giustizia Europea sin dalla sentenza ON EL del 16 marzo 2006 (cause riunite C-131/04 e C-257/04), ma la prima pronuncia della nazionale applicata a una fattispecie analoga alla presente si è avuta Parte_3 solamente nel 2024 (Cass., Sez. Lav., 16.5.2024 n. 25840), laddove il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado veniva depositato in data 15 dicembre 2022, anteriore anche alla copiosa giurisprudenza favorevole di questa Corte territoriale richiamata nell'atto di appello.
La fattispecie oggetto della sentenza impugnata, dunque, si inserisce in un contenzioso seriale definito favorevolmente ai lavoratori successivamente all'introduzione del giudizio da parte degli odierni appellanti, con una specificità degli elementi del contendere d'altronde organicamente esposta dalla difesa dell' nel grado precedente, che ha anche documentato l'esistenza di un rilevante CP_1
e argomentato indirizzo sfavorevole ai lavoratori maturato dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro,
a cavallo tra il 2022 e il 2023, evenienza che anzi di per sé, anche se si volesse prescindere dal dictum del Giudice delle leggi, giustificherebbe l'applicazione dell'ipotesi del contrasto di giurisprudenza codificato già nella versione originaria del novellato e vigente art. 92 c.p.c.. Non poteva dunque assolutamente escludersi, nel dicembre 2022, che la Corte regolatrice sarebbe successivamente approdata a una costruzione ermeneutica diversa da quella adottata nella sentenza parzialmente impugnata. Cont La questione, in ogni caso, applicata alle ferie per quanto detto presentava all'epoca anche elementi di novità, ipotesi ulteriormente tipizzata di compensazione contenuta nella norma citata.
Nel contesto descritto la compensazione operata dal primo Giudice appare ragionevole e conforme al quadro normativo descritto, a maggior ragione con l'integrazione operata dalla Corte Cost. cit., ma anche a prescindere da essa.
Ne consegue che l'appello proposto va disatteso, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Nulla va disposto per le spese del grado, stante la mancata costituzione di parte appellata.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dott. Daniele Colucci) (dott. Piero Francesco De Pietro)