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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/10/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1629 /2025
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 28/10/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa GE RU, viene chiamata la causa iscritta al n. 1629/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. Pasquale Aquino, per delega dell'avv. NZ RA, per parte ricorrente l'avv. Dorota Tabero, per delega dell'avv. Alfonso Lamberti, per parte resistente Parte_1
, l'avv. Marilena Abramo, per delega dell'avv. Dario Adornato, Controparte_1
per parte resistente . CP_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
L'avv. Acquino evidenzia anche che le notifiche sono state effettuate a indirizzi non presenti nei pubblici registri e la prescrizione è ampiamente maturata.
L'avv. Tabero eccepisce che l' è regolarmente costituita dal 30 settembre Controparte_1
2025 e chiede, inoltre, la riunione del presente fascicolo con quello recante il n. 1639/2025, pendente innanzi allo stesso giudice, chiamato all'odierna udienza e, in relazione alla dedotta competenza tabellare in favore del giudice dell'esecuzione, si rimette alla giustizia.
L'avv. Abramo evidenzia, inoltre, che, nel caso di specie, ricorra un abuso del processo, atteso che avverso lo stesso pignoramento parte ricorrente ha depositato più ricorsi riguardanti diversi avvisi di addebito e chiede, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità della domanda con conseguente condanna alle spese.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando
Pag. 1 di 7 lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa GE RU, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1629/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palmi (RC), Viale Rimembranze, 21 bis., presso lo studio dell'avv.
NZ RA, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv.
IE LE, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato e Angela Laganà,, che lo CP_2
rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024; Persona_1
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Airola (BN), Piazza Annunziata, 2, presso lo studio dell'avv. Alfonso Lamberti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del Giudizio Calabria, come autorizzato per procura Controparte_4
speciale, autenticata per atto notaio rep. 181515, racc. 12772, del 25.07.2024. Persona_2
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accogliere la domanda e dichiarare illegittimo l'avviso di addebito n.
39420180005101759000, avente ad oggetto somme relative a contributi I.V.S. anni 2017 e 2018, per l'importo complessivo di € 2.801,13, sotteso all'atto di pignoramento n.
09484202500003830/001 fascicolo 094/2025/000012325 e, per l'effetto, disporre l'annullamento
Pag. 2 di 7 dello stesso e del ruolo sotteso, nonché di ogni altro atto conseguenziale, successivo e comunque connesso, in quanto i crediti portati dal suddetto avviso di addebito risultano prescritti o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica del suddetto avviso di addebito, essendo venuto meno il diritto dell'agente della riscossione di procedere in executivis e di sottoporre ad espropriazione forzata beni del ricorrente;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, da distrarsi, con riferimento agli onorari, in favore degli avvocati costituiti, che si dichiarano antistatari ex art 93 c.p.c..
Parte resistente chiede, preliminarmente, di accertare l'avvenuto abuso del processo e CP_2 dichiarare la domanda improponibile e/o inammissibile;
in subordine dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via preliminare, di accogliere Controparte_5
l'eccepita carenza di legittimazione e/o interesse passivo dell' per Controparte_1 quanto all'uopo dedotto nella memoria di costituzione in relazione all'avviso di addebito;
nel merito, previa dichiarazione di tardività e di inammissibilità, di rigettare il ricorso, almeno nei confronti dell' , perché infondato in fatto ed in diritto e privo di Controparte_1
qualsivoglia elemento probatorio stante la regolare notifica degli atti impugnati ( avviso di addebito, pignoramento presso terzi ed intimazioni di pagamento) e la presenza di precedenti atti, mai impugnati e contestati validi anche come interruttivi dei termini prescrizionali, con vittoria di spese e distrazione ex art. 93 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso e per l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39420180005101759000, asseritamente notificato il
16.1.2019, avente ad oggetto somme relative a contributi I.V.S. anni 2017 e 2018, per l'importo complessivo di € 2.801,13, sotteso all'atto di pignoramento n. 09484202500003830/001, fascicolo
094/2025/000012325, mai notificato, seppur trasmesso a mezzo pec, il 30.4.2025, dall'indirizzo t, non accreditato presso l'Indice P.A, nonché del Email_1
ruolo sotteso e di ogni altro atto consequenziale e successivo.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento e di tutti gli atti prodromici e/o presupposti provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata non accreditata nell'Indice P.A.; la violazione degli artt. 26, comma 2, D.P.R.
n. 602/1973 e 60 ter D.P.R. n. 600/1973 e del combinato disposto degli artt. 4, comma 7, 14 e 15, del D.P.R. n. 68/2005, 6 bis e 6 ter del D.L.gs n. 82/2005; il difetto dei presupposti: omessa notifica dell'avviso di addebito, inesistenza, nullità e/o irritualità della medesima, violazione di legge per assenza di titolo esecutivo;
la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati
Pag. 3 di 7 dal suddetto avviso di addebito, sia con decorrenza dalla data in cui il contributo era dovuto, sia con decorrenza dalla data indicata quale notifica dell'avviso di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito l'abuso del CP_2
processo, avendo parte ricorrente proposto più opposizioni avverso lo stesso pignoramento;
l'incontestabilità del credito non essendo stato impugnato l'avviso si addebito nei termini previsti dall'art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini di prescrizione spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la regolare notifica del Controparte_1
pignoramento presso terzi, la sua estraneità alla regolarità del procedimento di notifica dell'avviso di addebito, essendo di competenza dell' , l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, CP_2
essendo stati notificati atti interruttivi.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente nella parte in cui eccepisce la prescrizione del credito al fine di far dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento o la mancanza di titolo esecutivo, non essendo stato notificato, che impediscono al creditore di agire esecutivamente, va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, comma 2, essendo già iniziata l'esecuzione con la notifica del pignoramento presso terzi, mentre per quanto riguarda l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento e di tutti gli atti prodromici e/o presupposti provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata non accreditata nell'Indice P.A.; la violazione degli artt. 26, comma 2, D.P.R.
n. 602/1973 e 60 ter D.P.R. n. 600/1973 e del combinato disposto degli artt. 4, comma 7, 14 e 15, del D.P.R. n. 68/2005, 6 bis e 6 ter del D.L.gs n. 82/2005, l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 617 cpc, comma 2.
In entrambi i casi, l'opposizione è inammissibile perché andava proposta, per espressa previsione degli art. 615 cpc, comma 2, e 617 cpc, comma 2, davanti al Giudice dell'Esecuzione e non innanzi al Giudice del Lavoro, il quale non può neppure procedere al mutamento del rito, in quanto tra giudice dell'esecuzione e giudice ordinario in funzione di G.L. si configura la fattispecie di incompetenza funzionale e non di diversità di riti.
È inammissibile anche l'opposizione all'iscrizione a ruolo del credito per avvenuta estinzione conseguente al decorso del termine quinquennale di prescrizione dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito, poiché, secondo questo giudicante, non solo andava proposta anch'essa davanti al giudice dell'esecuzione, ma, è stata proposta oltre il 40° giorno dalla notifica dell'avviso di addebito, regolarmente avvenuta, a mezzo PEC il 16 gennaio 2019.
Pag. 4 di 7 Tale azione esclude la legittimazione passiva dell' per espressa Controparte_1 previsione dell'art. 24 del D.L.gs n. 46/1999.
Con riferimento all'abuso del processo, eccepito dall' , la normativa di cui al comma 7 e ss, CP_2 dell'art. 20, del D.L. n. 112/2008 si riferisce a domande che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto e prevede la riunione ai sensi dell'art. 151 delle disposizione di attuazione del cpc, che, a sua volta rimanda all'art. 274 cpc, che prevede la riunione per connessione anche soltanto per l'identità di questioni dalla cui risoluzione dipende la loro decisione.
È possibile, però, tenere separate le cause connesse ove la loro riunione ritardi o renda troppo gravoso il processo.
Occorre, dunque, stabilire se il rapporto fatto valere nel presente giudizio sia il medesimo di quelli fatti valere negli altri giudizi e sia iscrivibile nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, ossia se le pretese creditorie siano fondate sullo stesso fatto costitutivo.
La norma, a modesto avviso del giudicante, tende ad evitare duplicazione di attività istruttoria e quindi una dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale ed evitare contrasti di giudicati.
I fatti, posti a fondamento delle diverse opposizioni, avanzate dalla parte ricorrente, avverso gli atti sottesi allo stesso pignoramento, sono il trascorrere del tempo per un lasso di cinque anni e l'assenza di attività da parte del creditore, idonei a far dichiarare la prescrizione del credito previdenziale eccepita.
L'arco temporale del quinquennio non coincide, però, per tutti gli avvisi di addebito, stante una diversa loro data di notifica e, pertanto, ognuno di loro richiede un'indagine istruttoria singolarmente condotta. Ogni singolo avviso, costituisce titolo esecutivo e si riferisce al rapporto previdenziale contenuto in un arco temporale diverso per ognuno.
L'accertamento che il giudice deve compiere sull'opposizione a pignoramento è, pertanto, diverso per ogni singolo avviso di addebito ivi contenuto.
L'accertamento compiuto sulla prescrizione di un avviso di addebito non è, peraltro, utilizzabile per la decisione relativa altri avvisi di addebito, seppur tutti sono contenuti nel medesimo pignoramento..
I fatti costitutivi della pretesa di parte ricorrente, nel presente giudizio, non sono, dunque, gli stessi di quelli costitutivi della pretesa fatta valere negli altri giudizi e non sono iscrivibile nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato.
Ogni singolo ricorso proposto dalla parte ricorrente avverso la stessa intimazione di pagamento per accertare l'estinzione dell'obbligazione contenuta in ogni singolo titolo esecutivo, seppur avesse formato oggetto di riunione, avrebbe, comunque, conservato la propria autonoma individualità,
Pag. 5 di 7 senza che si potesse verificare una fusione degli elementi del giudizio e delle prove acquisite nell'una e nell'altra.
La riunione non avrebbe fatto venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo, in quanto le vicende processuali proprie di uno di loro non rilevano negli altri procedimenti, parimenti riuniti per la trattazione congiunta, e avrebbe lasciato integra l'identità di ogni singolo procedimento finanche in sede di sentenza, che decide simultaneamente le cause riunite e, pur essendo formalmente unica, contiene tante pronunce quanto sono i ricorsi decisi.
Parte ricorrente contesta le notifiche avvenute a mezzo pec ma non ha contestato l'inserimento del suo indirizzo pec in uno dei pubblici registri legislativamente previsti, avendo contestato solamente la notifica, sia dell'avviso di addebito che quella degli atti interruttivi della prescrizione del credito in esso portato, non proveniente da un indirizzo pec presente nei suddetti registri.
Dall'esame della normativa in materia di notifiche telematiche, compresa quella indicata dalla parte ricorrente, si rileva, come già statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (decisione n. 15979/2022), che il legislatore ha espressamente previsto che solo la notifica eseguita dagli avvocati deve provenire da una casella pec presente nei pubblici registri.
Per le altre notifiche telematiche, il legislatore presta attenzione particolare alla casella PEC del destinatario, la sola che deve essere estratta dai pubblici registri, la cui violazione inficia la notifica.
Parte ricorrente, nel caso di specie, non ha, peraltro, evidenziato quali pregiudizi sostanziali le sono derivati dalla ricezione della notifica da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri che reca, comunque, il dominio del mittente, ossia o . CP_2 Controparte_1
La notifica telematica proveniente da un indirizzo PEC, recante il dominio del mittente, indirizzata ad un indirizzo pec, attivo, estratto dai pubblici registri, deve considerarsi valida, se consegnata dal gestore della pec al destinatario, la cui prova è data dalla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto vi è certezza della riconducibilità dell'atto all'ente creditore, dell'oggetto della notifica e della ricezione del messaggio e degli allegati da parte del destinatario.
Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per considerare valida la notifica dell'avviso di addebito n. 39420180005101759000, eseguita, in data 16 gennai 2019, dall' , dalla casella di CP_2 posta certificata t, con oggetto “Avviso di Addebito n. Email_2
39420180005101759000 – Gestione Commercianti ….”, consegnata, come risulta dal deposito, nel fascicolo , della pec di avvenuta consegna, alla stessa data, alla casella di posta certificata CP_2
estratta dai pubblici registri, come provato per mancata Email_3
contestazione della provenienza della pec del destinatario e della consegna della stessa.
Il ricorso è, dunque, inammissibile anche per decadenza dall'azione ex art. 24 D.L.gs n. 46/1999.
Pag. 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 886,00, considerando il valore della causa indicato in ricorso, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
1.101 ad €. 5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, ed a favore della Parte_1
parte resistente, , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_2
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
GE RU, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna parte ricorrente, al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 886,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_2
Palmi, 28 ottobre 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
GE RU
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 28/10/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa GE RU, viene chiamata la causa iscritta al n. 1629/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. Pasquale Aquino, per delega dell'avv. NZ RA, per parte ricorrente l'avv. Dorota Tabero, per delega dell'avv. Alfonso Lamberti, per parte resistente Parte_1
, l'avv. Marilena Abramo, per delega dell'avv. Dario Adornato, Controparte_1
per parte resistente . CP_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
L'avv. Acquino evidenzia anche che le notifiche sono state effettuate a indirizzi non presenti nei pubblici registri e la prescrizione è ampiamente maturata.
L'avv. Tabero eccepisce che l' è regolarmente costituita dal 30 settembre Controparte_1
2025 e chiede, inoltre, la riunione del presente fascicolo con quello recante il n. 1639/2025, pendente innanzi allo stesso giudice, chiamato all'odierna udienza e, in relazione alla dedotta competenza tabellare in favore del giudice dell'esecuzione, si rimette alla giustizia.
L'avv. Abramo evidenzia, inoltre, che, nel caso di specie, ricorra un abuso del processo, atteso che avverso lo stesso pignoramento parte ricorrente ha depositato più ricorsi riguardanti diversi avvisi di addebito e chiede, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità della domanda con conseguente condanna alle spese.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando
Pag. 1 di 7 lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa GE RU, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1629/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palmi (RC), Viale Rimembranze, 21 bis., presso lo studio dell'avv.
NZ RA, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv.
IE LE, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato e Angela Laganà,, che lo CP_2
rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024; Persona_1
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Airola (BN), Piazza Annunziata, 2, presso lo studio dell'avv. Alfonso Lamberti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del Giudizio Calabria, come autorizzato per procura Controparte_4
speciale, autenticata per atto notaio rep. 181515, racc. 12772, del 25.07.2024. Persona_2
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accogliere la domanda e dichiarare illegittimo l'avviso di addebito n.
39420180005101759000, avente ad oggetto somme relative a contributi I.V.S. anni 2017 e 2018, per l'importo complessivo di € 2.801,13, sotteso all'atto di pignoramento n.
09484202500003830/001 fascicolo 094/2025/000012325 e, per l'effetto, disporre l'annullamento
Pag. 2 di 7 dello stesso e del ruolo sotteso, nonché di ogni altro atto conseguenziale, successivo e comunque connesso, in quanto i crediti portati dal suddetto avviso di addebito risultano prescritti o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica del suddetto avviso di addebito, essendo venuto meno il diritto dell'agente della riscossione di procedere in executivis e di sottoporre ad espropriazione forzata beni del ricorrente;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, da distrarsi, con riferimento agli onorari, in favore degli avvocati costituiti, che si dichiarano antistatari ex art 93 c.p.c..
Parte resistente chiede, preliminarmente, di accertare l'avvenuto abuso del processo e CP_2 dichiarare la domanda improponibile e/o inammissibile;
in subordine dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via preliminare, di accogliere Controparte_5
l'eccepita carenza di legittimazione e/o interesse passivo dell' per Controparte_1 quanto all'uopo dedotto nella memoria di costituzione in relazione all'avviso di addebito;
nel merito, previa dichiarazione di tardività e di inammissibilità, di rigettare il ricorso, almeno nei confronti dell' , perché infondato in fatto ed in diritto e privo di Controparte_1
qualsivoglia elemento probatorio stante la regolare notifica degli atti impugnati ( avviso di addebito, pignoramento presso terzi ed intimazioni di pagamento) e la presenza di precedenti atti, mai impugnati e contestati validi anche come interruttivi dei termini prescrizionali, con vittoria di spese e distrazione ex art. 93 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso e per l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39420180005101759000, asseritamente notificato il
16.1.2019, avente ad oggetto somme relative a contributi I.V.S. anni 2017 e 2018, per l'importo complessivo di € 2.801,13, sotteso all'atto di pignoramento n. 09484202500003830/001, fascicolo
094/2025/000012325, mai notificato, seppur trasmesso a mezzo pec, il 30.4.2025, dall'indirizzo t, non accreditato presso l'Indice P.A, nonché del Email_1
ruolo sotteso e di ogni altro atto consequenziale e successivo.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento e di tutti gli atti prodromici e/o presupposti provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata non accreditata nell'Indice P.A.; la violazione degli artt. 26, comma 2, D.P.R.
n. 602/1973 e 60 ter D.P.R. n. 600/1973 e del combinato disposto degli artt. 4, comma 7, 14 e 15, del D.P.R. n. 68/2005, 6 bis e 6 ter del D.L.gs n. 82/2005; il difetto dei presupposti: omessa notifica dell'avviso di addebito, inesistenza, nullità e/o irritualità della medesima, violazione di legge per assenza di titolo esecutivo;
la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati
Pag. 3 di 7 dal suddetto avviso di addebito, sia con decorrenza dalla data in cui il contributo era dovuto, sia con decorrenza dalla data indicata quale notifica dell'avviso di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito l'abuso del CP_2
processo, avendo parte ricorrente proposto più opposizioni avverso lo stesso pignoramento;
l'incontestabilità del credito non essendo stato impugnato l'avviso si addebito nei termini previsti dall'art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini di prescrizione spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la regolare notifica del Controparte_1
pignoramento presso terzi, la sua estraneità alla regolarità del procedimento di notifica dell'avviso di addebito, essendo di competenza dell' , l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, CP_2
essendo stati notificati atti interruttivi.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente nella parte in cui eccepisce la prescrizione del credito al fine di far dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento o la mancanza di titolo esecutivo, non essendo stato notificato, che impediscono al creditore di agire esecutivamente, va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, comma 2, essendo già iniziata l'esecuzione con la notifica del pignoramento presso terzi, mentre per quanto riguarda l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento e di tutti gli atti prodromici e/o presupposti provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata non accreditata nell'Indice P.A.; la violazione degli artt. 26, comma 2, D.P.R.
n. 602/1973 e 60 ter D.P.R. n. 600/1973 e del combinato disposto degli artt. 4, comma 7, 14 e 15, del D.P.R. n. 68/2005, 6 bis e 6 ter del D.L.gs n. 82/2005, l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 617 cpc, comma 2.
In entrambi i casi, l'opposizione è inammissibile perché andava proposta, per espressa previsione degli art. 615 cpc, comma 2, e 617 cpc, comma 2, davanti al Giudice dell'Esecuzione e non innanzi al Giudice del Lavoro, il quale non può neppure procedere al mutamento del rito, in quanto tra giudice dell'esecuzione e giudice ordinario in funzione di G.L. si configura la fattispecie di incompetenza funzionale e non di diversità di riti.
È inammissibile anche l'opposizione all'iscrizione a ruolo del credito per avvenuta estinzione conseguente al decorso del termine quinquennale di prescrizione dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito, poiché, secondo questo giudicante, non solo andava proposta anch'essa davanti al giudice dell'esecuzione, ma, è stata proposta oltre il 40° giorno dalla notifica dell'avviso di addebito, regolarmente avvenuta, a mezzo PEC il 16 gennaio 2019.
Pag. 4 di 7 Tale azione esclude la legittimazione passiva dell' per espressa Controparte_1 previsione dell'art. 24 del D.L.gs n. 46/1999.
Con riferimento all'abuso del processo, eccepito dall' , la normativa di cui al comma 7 e ss, CP_2 dell'art. 20, del D.L. n. 112/2008 si riferisce a domande che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto e prevede la riunione ai sensi dell'art. 151 delle disposizione di attuazione del cpc, che, a sua volta rimanda all'art. 274 cpc, che prevede la riunione per connessione anche soltanto per l'identità di questioni dalla cui risoluzione dipende la loro decisione.
È possibile, però, tenere separate le cause connesse ove la loro riunione ritardi o renda troppo gravoso il processo.
Occorre, dunque, stabilire se il rapporto fatto valere nel presente giudizio sia il medesimo di quelli fatti valere negli altri giudizi e sia iscrivibile nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, ossia se le pretese creditorie siano fondate sullo stesso fatto costitutivo.
La norma, a modesto avviso del giudicante, tende ad evitare duplicazione di attività istruttoria e quindi una dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale ed evitare contrasti di giudicati.
I fatti, posti a fondamento delle diverse opposizioni, avanzate dalla parte ricorrente, avverso gli atti sottesi allo stesso pignoramento, sono il trascorrere del tempo per un lasso di cinque anni e l'assenza di attività da parte del creditore, idonei a far dichiarare la prescrizione del credito previdenziale eccepita.
L'arco temporale del quinquennio non coincide, però, per tutti gli avvisi di addebito, stante una diversa loro data di notifica e, pertanto, ognuno di loro richiede un'indagine istruttoria singolarmente condotta. Ogni singolo avviso, costituisce titolo esecutivo e si riferisce al rapporto previdenziale contenuto in un arco temporale diverso per ognuno.
L'accertamento che il giudice deve compiere sull'opposizione a pignoramento è, pertanto, diverso per ogni singolo avviso di addebito ivi contenuto.
L'accertamento compiuto sulla prescrizione di un avviso di addebito non è, peraltro, utilizzabile per la decisione relativa altri avvisi di addebito, seppur tutti sono contenuti nel medesimo pignoramento..
I fatti costitutivi della pretesa di parte ricorrente, nel presente giudizio, non sono, dunque, gli stessi di quelli costitutivi della pretesa fatta valere negli altri giudizi e non sono iscrivibile nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato.
Ogni singolo ricorso proposto dalla parte ricorrente avverso la stessa intimazione di pagamento per accertare l'estinzione dell'obbligazione contenuta in ogni singolo titolo esecutivo, seppur avesse formato oggetto di riunione, avrebbe, comunque, conservato la propria autonoma individualità,
Pag. 5 di 7 senza che si potesse verificare una fusione degli elementi del giudizio e delle prove acquisite nell'una e nell'altra.
La riunione non avrebbe fatto venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo, in quanto le vicende processuali proprie di uno di loro non rilevano negli altri procedimenti, parimenti riuniti per la trattazione congiunta, e avrebbe lasciato integra l'identità di ogni singolo procedimento finanche in sede di sentenza, che decide simultaneamente le cause riunite e, pur essendo formalmente unica, contiene tante pronunce quanto sono i ricorsi decisi.
Parte ricorrente contesta le notifiche avvenute a mezzo pec ma non ha contestato l'inserimento del suo indirizzo pec in uno dei pubblici registri legislativamente previsti, avendo contestato solamente la notifica, sia dell'avviso di addebito che quella degli atti interruttivi della prescrizione del credito in esso portato, non proveniente da un indirizzo pec presente nei suddetti registri.
Dall'esame della normativa in materia di notifiche telematiche, compresa quella indicata dalla parte ricorrente, si rileva, come già statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (decisione n. 15979/2022), che il legislatore ha espressamente previsto che solo la notifica eseguita dagli avvocati deve provenire da una casella pec presente nei pubblici registri.
Per le altre notifiche telematiche, il legislatore presta attenzione particolare alla casella PEC del destinatario, la sola che deve essere estratta dai pubblici registri, la cui violazione inficia la notifica.
Parte ricorrente, nel caso di specie, non ha, peraltro, evidenziato quali pregiudizi sostanziali le sono derivati dalla ricezione della notifica da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri che reca, comunque, il dominio del mittente, ossia o . CP_2 Controparte_1
La notifica telematica proveniente da un indirizzo PEC, recante il dominio del mittente, indirizzata ad un indirizzo pec, attivo, estratto dai pubblici registri, deve considerarsi valida, se consegnata dal gestore della pec al destinatario, la cui prova è data dalla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto vi è certezza della riconducibilità dell'atto all'ente creditore, dell'oggetto della notifica e della ricezione del messaggio e degli allegati da parte del destinatario.
Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per considerare valida la notifica dell'avviso di addebito n. 39420180005101759000, eseguita, in data 16 gennai 2019, dall' , dalla casella di CP_2 posta certificata t, con oggetto “Avviso di Addebito n. Email_2
39420180005101759000 – Gestione Commercianti ….”, consegnata, come risulta dal deposito, nel fascicolo , della pec di avvenuta consegna, alla stessa data, alla casella di posta certificata CP_2
estratta dai pubblici registri, come provato per mancata Email_3
contestazione della provenienza della pec del destinatario e della consegna della stessa.
Il ricorso è, dunque, inammissibile anche per decadenza dall'azione ex art. 24 D.L.gs n. 46/1999.
Pag. 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 886,00, considerando il valore della causa indicato in ricorso, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
1.101 ad €. 5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, ed a favore della Parte_1
parte resistente, , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_2
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
GE RU, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna parte ricorrente, al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 886,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_2
Palmi, 28 ottobre 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
GE RU
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