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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/11/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marcella Angelini Presidente dott. Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato ai sensi degli artt. 436 – bis c.p.c., la seguente:
SENTENZA A VERBALE nella causa civile di II grado iscritta al n. 123/2025 RGA, riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 32263/2024 del 13/12/2024; avente ad oggetto: calcolo premi INAIL;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20/11/2025; promossa da
Parte_1 corrente in Massa Lombarda (RA), Via Castelletto n. 92 E/F (C.F. e P.IVA pag. 1 di 4 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Cristina
LI, RI Cristina MI e TA ER NE, con domicilio eletto presso lo studio di queste ultime, sito in Modena, Viale delle Rimembranze
n. 52;
- ricorrente in riassunzione;
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianluca Mancini e Elena
Maccolini, come da procura in atti;
- resistente in riassunzione;
udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
rilevato: che le parti in causa non sono comparse, né alla scorsa udienza del 25/09/2025, né all'odierna udienza;
considerato: che ciò, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., determina l'estinzione del giudizio;
che l'estinzione del processo conseguente a mancata comparizione delle parti va dichiarata con sentenza dal Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5,
pag. 2 di 4 c.p.c., disposizione che in relazione alla declaratoria di estinzione del giudizio rinvia alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c. (“L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza …2), norma a cui rinvia, a sua volta, l'art. 436 – bis c.p.c., con riferimento alla redazione della sentenza in forma sintetica;
che non occorre provvedere in ordine alle spese del grado, in quanto ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”; che in ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: dichiara l'estinzione del giudizio per mancata comparizione delle parti e ne dispone la cancellazione del ruolo;
dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado.
Bologna, 20.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Alessandra Marinelli
Il Presidente dott. Marcella Angelini pag. 3 di 4 pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marcella Angelini Presidente dott. Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato ai sensi degli artt. 436 – bis c.p.c., la seguente:
SENTENZA A VERBALE nella causa civile di II grado iscritta al n. 123/2025 RGA, riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 32263/2024 del 13/12/2024; avente ad oggetto: calcolo premi INAIL;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20/11/2025; promossa da
Parte_1 corrente in Massa Lombarda (RA), Via Castelletto n. 92 E/F (C.F. e P.IVA pag. 1 di 4 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Cristina
LI, RI Cristina MI e TA ER NE, con domicilio eletto presso lo studio di queste ultime, sito in Modena, Viale delle Rimembranze
n. 52;
- ricorrente in riassunzione;
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianluca Mancini e Elena
Maccolini, come da procura in atti;
- resistente in riassunzione;
udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
rilevato: che le parti in causa non sono comparse, né alla scorsa udienza del 25/09/2025, né all'odierna udienza;
considerato: che ciò, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., determina l'estinzione del giudizio;
che l'estinzione del processo conseguente a mancata comparizione delle parti va dichiarata con sentenza dal Collegio, come previsto dall'art. 350, comma 5,
pag. 2 di 4 c.p.c., disposizione che in relazione alla declaratoria di estinzione del giudizio rinvia alle forme indicate dall'art. 348, comma 3, c.p.c. (“L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza …2), norma a cui rinvia, a sua volta, l'art. 436 – bis c.p.c., con riferimento alla redazione della sentenza in forma sintetica;
che non occorre provvedere in ordine alle spese del grado, in quanto ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”; che in ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: dichiara l'estinzione del giudizio per mancata comparizione delle parti e ne dispone la cancellazione del ruolo;
dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado.
Bologna, 20.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Alessandra Marinelli
Il Presidente dott. Marcella Angelini pag. 3 di 4 pag. 4 di 4