Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 327
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella presupposta

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato la ricevuta di ritorno del plico contenente la cartella, regolarmente sottoscritta per ricevuta dalla ricorrente in data anteriore all'intimazione.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto di credito tributario

    Il giudice ha ritenuto che, trattandosi di tributi erariali, opera la prescrizione decennale. La notifica della cartella nel maggio 2018 non aveva permesso il decorso del termine prescrizionale alla data dell'intimazione. Inoltre, una precedente intimazione di pagamento notificata nel novembre 2019 ha interrotto la decorrenza dei termini prescrizionali.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 327
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 327
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo