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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 327/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARRILE ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8660/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Resistente_1 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 09420249009012407000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7403/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 8660/2024), la sig.ra Ricorrente_1 agisce per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420249009012407000, relativa all'omesso pagamento di tributi vari per €6.338,50, notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione il 23.09.2024.
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto ed in diritto con cui lamenta l'omessa notifica della cartella presupposta e la prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha contestato i motivi di ricorso depositando documentazione afferente la notifica della cartella e di una precedente intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta l'omessa notifica della cartella presupposta all'intimazione. All'atto della propria costituzione in giudizio, però, l'Agenzia ha provveduto al deposito della ricevuta di ritorno del plico contenente la cartella che risulta regolarmente sottoscritta per ricevuta dalla ricorrente in data 19 maggio 2018.
Alla luce della regolare notificazione la doglianza risulta, pertanto, infondata.
Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto di credito tributario ma anche tale doglianza risulta infondata.
Nel caso di specie, infatti, trattandosi di richiesta relativa a tributi erariali, opera la prescrizione ordinaria decennale ed, alla luce dell'avvenuta notifica della cartella nel maggio 2018, alla data di notificazione dell'atto impugnato il termine prescrizionale non era decorso. L'Agenzia, inoltre, ha provveduto anche al deposito in atti di copia dell'intimazione di pagamento n. 09420199012265876000, notificata in data 07/11/2019, che ha interrotto, in ogni caso, la decorrenza dei termini prescrizionali.
Conclusivamente il ricorso è infondato e viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in €. 463,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 463,00, oltre accessori di legge. Reggio Calabria 12 dicembre 2025 Il Giudice Antonio Barrile
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARRILE ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8660/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Resistente_1 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 09420249009012407000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7403/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 8660/2024), la sig.ra Ricorrente_1 agisce per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420249009012407000, relativa all'omesso pagamento di tributi vari per €6.338,50, notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione il 23.09.2024.
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto ed in diritto con cui lamenta l'omessa notifica della cartella presupposta e la prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha contestato i motivi di ricorso depositando documentazione afferente la notifica della cartella e di una precedente intimazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta l'omessa notifica della cartella presupposta all'intimazione. All'atto della propria costituzione in giudizio, però, l'Agenzia ha provveduto al deposito della ricevuta di ritorno del plico contenente la cartella che risulta regolarmente sottoscritta per ricevuta dalla ricorrente in data 19 maggio 2018.
Alla luce della regolare notificazione la doglianza risulta, pertanto, infondata.
Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto di credito tributario ma anche tale doglianza risulta infondata.
Nel caso di specie, infatti, trattandosi di richiesta relativa a tributi erariali, opera la prescrizione ordinaria decennale ed, alla luce dell'avvenuta notifica della cartella nel maggio 2018, alla data di notificazione dell'atto impugnato il termine prescrizionale non era decorso. L'Agenzia, inoltre, ha provveduto anche al deposito in atti di copia dell'intimazione di pagamento n. 09420199012265876000, notificata in data 07/11/2019, che ha interrotto, in ogni caso, la decorrenza dei termini prescrizionali.
Conclusivamente il ricorso è infondato e viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in €. 463,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 463,00, oltre accessori di legge. Reggio Calabria 12 dicembre 2025 Il Giudice Antonio Barrile