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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SA FRANCESCO NI, Presidente
UB NZ, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2683/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 283/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
7 e pubblicata il 16/01/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD31PRD001282022 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante atto, notificato in data 22 febbraio 2022 tramite pec a Ricorrente_1
Ricorrente_1 in qualità di legale rappresentante e, successivamente, tramite posta raccomandata al socio-coobbligato Ricorrente_2, l'AGENZIA delle ENTRATE richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 74.894,49, di cui imposte per euro 32.196,00.
I Contribuenti presentavano ricorso con istanza di reclamo/mediazione ai sensi dell'art. 17 bis del D. Lgs n. 546/92.
L'Ufficio notificava ai Contribuenti un provvedimento di diniego.
I Contribuenti si costituivano in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione passiva ritenendo che, trattandosi di imposta riguardante un'associazione sportiva, ente non dotato di personalità giuridica, relativa all'anno 2009, il legittimato passivo doveva essere identificato nel legale rappresentante all'epoca della presunta evasione.
I Contribuenti allegavano una certificazione proveniente dalla Associazione_1 da cui avrebbe dovuto evincersi che Ricorrente_2 era stato Presidente
dell'associazione fino al 2007, mentre Ricorrente_1 era diventato Presidente
dell'Associazione solo nel 2013.
Quindi, a loro dire, nessuno dei due aveva la legittimazione passiva in merito alla richiesta di pagamento dell'imposta riguardante l'anno 2009.
Per questi motivi
, previa sospensione cautelare ai sensi dell'art. 47 D.lgs. 546/1992., chiedevano l'annullamento dell'atto impugnato.
Si instaurava il procedimento n. RGR 4426/2022 presso la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza.
L'Ufficio presentava le controdeduzioni con riferimento a tutti i motivi del ricorso .
Con la sentenza n. 283/2024, sez. 7, pronunciata il 12/01/2024 e depositata in segreteria il 16/01/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, rigettava il ricorso e confermava l'atto impugnato, con condanna dei Contribuenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza n. 283/2024, i contribuenti hanno proposto
Appello per i seguenti motivi:
1)Nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai Giudici di primo grado, in quanto si sarebbero erroneamente pronunciati su un punto decisivo della controversia, generando un difetto di motivazione della sentenza stessa.
L'appello non e' fondato.
-Si premette che con riferimento agli stessi Contribuenti pende giudizio anche per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012.
In particolare, per l'anno di imposta 2010, nel giudizio RGR
5518/2022 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza ha pronunciato sentenza favorevole all'Ufficio n. 5183/2024, sez. 4, depositata in segreteria in data 04/07/2024.
Per l'anno di imposta 2011, nel giudizio RGR 5519/2022, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza ha pronunciato sentenza parzialmente favorevole all'Ufficio n. 3731/2024, sez. 8, depositata in segreteria in data 17/05/2024.
Per l'anno di imposta 2012 pende giudizio nr. RGR 3806/2023 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza e non risulta ancora stabilita la data di trattazione della controversia.
Ciò premesso, l'Agenzia ha documentato che il Contribuente Ricorrente_2 era rappresentante legale nell'anno d'imposta 2009 (anno oggetto di controllo),
mentre Ricorrente_1 lo è tutt'ora (oltre ad esserlo stato anche all'epoca della presentazione del ricorso da cui è emerso il giudizio che ha portato all'iscrizione a ruolo).
Come già evidenziato nel corso del precedente grado di giudizio, da stralcio di interrogazione sotto riportata, emerge che i periodi in cui i due
Contribuenti hanno rivestito cariche di rappresentante legale non lasciano dubbi circa la correttezza dell'operato dell'Ufficio che ha notificato ad entrambi l'intimazione di pagamento in contestazione, ciò nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 36 e 38 del Codice civile:
L'articolo 38 c.c., in particolare, disciplina la responsabilità per le obbligazioni assunte dalle associazioni non riconosciute e prevede che: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono fare valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.
1.Per quanto riguarda il Contribuente Ricorrente_2, rappresentante legale della Associazione_2, dall'01.10.2001 al 12.10.2016, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2267 c.c. la responsabilità solidale e paritaria sussiste nelle associazioni non riconosciute (art. 38 c.c.) nonché nelle altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica per coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione/organizzazione.
È per tale motivo che, pur non essendo più oggi legale rappresentante,
ma essendolo stato nell'anno d'imposta in cui sono accaduti i fatti, lo stesso è
obbligato in solido alla corresponsione dei debiti con l'Erario.
A tal proposito la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 8525 del
16 marzo 2022, in tema di associazioni non riconosciute, ha chiarito alcuni rilevanti profili relativi alle responsabilità tributarie di chi ha agito in nome e per conto di un'Associazione non riconosciuta.
Evidenziano i giudici di legittimità che, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, “In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, prevista dall'art. 38 cod. civ. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità
legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori,
e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell'attività
dell'ente: ciò non esclude, peraltro, che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma “ex lege” al verificarsi del relativo presupposto,
sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura” (cfr., tra le tante, Cass
5746/2007, 19486/2009, 20485/2013, 12473/2015 e 2169/2018).
Come precisato dalla stessa Cassazione, se per i debiti di imposta, che non sorgono su base negoziale ma ex lege, sono chiamati a rispondere solidalmente coloro che abbiano diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di imposta considerato, non vi è dubbio che, nella misura in cui la rappresentanza fiscale dell'ente spetta, per definizione, al legale rappresentante ex art. 36 c.c., è costui che assume in via principale la qualità
di soggetto passivo di imposta, perché su di lui gravano gli obblighi tributari.
Quand'anche, pertanto, egli non si sia ingerito nell'attività dell'ente,
egli resta comunque condebitore verso il Fisco.
In tal senso, il rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta non può dunque andare esente, a fini fiscali, da responsabilità
solidale con l'ente, semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione del medesimo.
Deve in conclusione essere valorizzato, da un lato, il principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile, e, dall'altro, la fonte legale dell'obbligazione tributaria.
Da quanto detto è fuor di dubbio che la figura del legale rappresentante di una Associazione giustifica la responsabilità solidale con la stessa a prescindere da una concreta ingerenza nella gestione dell'ente.
Infondata, alla luce di quanto sopra, è l'eccezione di prescrizione avanzata dal sig. Ricorrente_2 che, non è supportata da alcun fondamento giuridico.
2Per quanto riguarda il Contribuente Ricorrente_1, rappresentante legale della Associazione_2 dal 12.10.2016 a tutt'oggi, si evidenzia che l'intimazione di pagamento è stata correttamente notificata allo stesso sia in quanto ultimo legale rappresentante e quindi quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale “successore” dell'associazione.
Il legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta non può
andare esente ai fini fiscali dalla responsabilità solidale con l'associazione, di cui all'articolo 38 c.c., adducendo la sua mancata ingerenza nella concreta gestione dell'associazione; occorre invero tener conto dell'autonomia che va riconosciuta al diritto tributario rispetto al diritto civile e della fonte legale propria delle obbligazioni tributarie per ritenere inapplicabile, in materia tributaria, detto principio.
In definitiva, in materia tributaria, la tesi di cui sopra presta il fianco a facili strumentalizzazioni a fini elusivi e non tiene conto dei poteri attribuiti, dalle disposizioni in materia tributaria, al rappresentante fiscale dell'associazione,
essendo quest'ultimo non solo obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, indicando esattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall'associazione che rappresenta, a pena di incorrere in eventuali responsabilità sanzionatorie, ma è altresì tenuto ad operare, se necessario, le necessarie rettifiche;
a provvedere, dopo la presentazione della relativa dichiarazione, all'emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti ed ad effettuare i relativi adempimenti, ivi compreso il pagamento delle imposte dovute, con la conseguenza che, ai fini dell'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta in materia tributaria, ciò che rileva è non solo l'ingerenza di tale soggetto nell'attività dell'ente rappresentato, ma altresì il corretto adempimento degli obblighi tributari su di lui incombenti. I principi di cui sopra sono stati ampiamente sposati dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 4818 del 23
febbraio 2021.
Nel caso di specie, lo stesso Ricorrente_1, che, si ribadisce con forza, risulta essere rappresentante legale sin dal 2016, non ha mai eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, né a seguito di contraddittorio del 20.10.2014, dove confermava che l'associazione non era in grado di fornire documentazione all'Ufficio al fine di giustificare le contestazioni di quest'ultimo, né in sede giudiziaria con la presentazione del ricorso.
Del resto, il rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta
(che ad oggi, nel nostro caso, è il sig. Ricorrente_1) è, per legge (la rappresentanza fiscale dell'ente spetta, per definizione, al legale rappresentante ex art.36 Codice
civile), il soggetto passivo di imposta, cosicché, quand'anche non si sia ingerito nell'attività dell'ente, egli comunque resta condebitore verso il Fisco.
A tal proposito si richiama l'Ordinanza della Corte di Cassazione n.
3093 del 9 febbraio 2021, che ha confermato il principio secondo cui “Il
soggetto che subentra alla guida di una associazione non riconosciuta risponde delle obbligazioni fiscali degli esercizi precedenti, anche se eventualmente contratte dal precedente legale rappresentante”.
Con riguardo alle argomentazioni degli Appellanti circa l'avvenuta prescrizione del diritto azionato con l'avviso di intimazione, si precisa che le stesse si confermano irrilevanti dal momento che una volta statuita la fondatezza nel merito eventuali altre eccezioni e deduzioni si considerano assorbite.
In ogni caso, non si è verificata alcuna prescrizione dal momento che,
come precisato in fatto l'avviso di intimazione di pagamento n.
TD3IPRD00128-2022, scaturisce dalla sentenza della Commissione
tributaria regionale della Calabria n. 1746/04/21, depositata il 18/05/2021 e divenuta definitiva il 20/12/2021, emessa nei confronti dell'associazione non riconosciuta Associazione_2, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TD3041100168-15 per l'anno d'imposta 2009.
Analizzando le motivazioni della sentenza oggi opposta, si evidenzia che i Giudici di prime cure hanno ritenuto correttamente di aderire alla tesi dell'Ufficio con affermazioni, supportate da idonea motivazione, indicando elementi di fatto e di diritto che hanno consentito di accertare la legittimità della pretesa tributaria per cui è causa.
I Giudici di prime cure hanno esaurientemente valutato tutte le eccezioni sollevate dai Contribuenti nel loro ricorso introduttivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 1200oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SA FRANCESCO NI, Presidente
UB NZ, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2683/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 283/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
7 e pubblicata il 16/01/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD31PRD001282022 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante atto, notificato in data 22 febbraio 2022 tramite pec a Ricorrente_1
Ricorrente_1 in qualità di legale rappresentante e, successivamente, tramite posta raccomandata al socio-coobbligato Ricorrente_2, l'AGENZIA delle ENTRATE richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 74.894,49, di cui imposte per euro 32.196,00.
I Contribuenti presentavano ricorso con istanza di reclamo/mediazione ai sensi dell'art. 17 bis del D. Lgs n. 546/92.
L'Ufficio notificava ai Contribuenti un provvedimento di diniego.
I Contribuenti si costituivano in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione passiva ritenendo che, trattandosi di imposta riguardante un'associazione sportiva, ente non dotato di personalità giuridica, relativa all'anno 2009, il legittimato passivo doveva essere identificato nel legale rappresentante all'epoca della presunta evasione.
I Contribuenti allegavano una certificazione proveniente dalla Associazione_1 da cui avrebbe dovuto evincersi che Ricorrente_2 era stato Presidente
dell'associazione fino al 2007, mentre Ricorrente_1 era diventato Presidente
dell'Associazione solo nel 2013.
Quindi, a loro dire, nessuno dei due aveva la legittimazione passiva in merito alla richiesta di pagamento dell'imposta riguardante l'anno 2009.
Per questi motivi
, previa sospensione cautelare ai sensi dell'art. 47 D.lgs. 546/1992., chiedevano l'annullamento dell'atto impugnato.
Si instaurava il procedimento n. RGR 4426/2022 presso la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza.
L'Ufficio presentava le controdeduzioni con riferimento a tutti i motivi del ricorso .
Con la sentenza n. 283/2024, sez. 7, pronunciata il 12/01/2024 e depositata in segreteria il 16/01/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, rigettava il ricorso e confermava l'atto impugnato, con condanna dei Contribuenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza n. 283/2024, i contribuenti hanno proposto
Appello per i seguenti motivi:
1)Nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai Giudici di primo grado, in quanto si sarebbero erroneamente pronunciati su un punto decisivo della controversia, generando un difetto di motivazione della sentenza stessa.
L'appello non e' fondato.
-Si premette che con riferimento agli stessi Contribuenti pende giudizio anche per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012.
In particolare, per l'anno di imposta 2010, nel giudizio RGR
5518/2022 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza ha pronunciato sentenza favorevole all'Ufficio n. 5183/2024, sez. 4, depositata in segreteria in data 04/07/2024.
Per l'anno di imposta 2011, nel giudizio RGR 5519/2022, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza ha pronunciato sentenza parzialmente favorevole all'Ufficio n. 3731/2024, sez. 8, depositata in segreteria in data 17/05/2024.
Per l'anno di imposta 2012 pende giudizio nr. RGR 3806/2023 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza e non risulta ancora stabilita la data di trattazione della controversia.
Ciò premesso, l'Agenzia ha documentato che il Contribuente Ricorrente_2 era rappresentante legale nell'anno d'imposta 2009 (anno oggetto di controllo),
mentre Ricorrente_1 lo è tutt'ora (oltre ad esserlo stato anche all'epoca della presentazione del ricorso da cui è emerso il giudizio che ha portato all'iscrizione a ruolo).
Come già evidenziato nel corso del precedente grado di giudizio, da stralcio di interrogazione sotto riportata, emerge che i periodi in cui i due
Contribuenti hanno rivestito cariche di rappresentante legale non lasciano dubbi circa la correttezza dell'operato dell'Ufficio che ha notificato ad entrambi l'intimazione di pagamento in contestazione, ciò nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 36 e 38 del Codice civile:
L'articolo 38 c.c., in particolare, disciplina la responsabilità per le obbligazioni assunte dalle associazioni non riconosciute e prevede che: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono fare valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.
1.Per quanto riguarda il Contribuente Ricorrente_2, rappresentante legale della Associazione_2, dall'01.10.2001 al 12.10.2016, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2267 c.c. la responsabilità solidale e paritaria sussiste nelle associazioni non riconosciute (art. 38 c.c.) nonché nelle altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica per coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione/organizzazione.
È per tale motivo che, pur non essendo più oggi legale rappresentante,
ma essendolo stato nell'anno d'imposta in cui sono accaduti i fatti, lo stesso è
obbligato in solido alla corresponsione dei debiti con l'Erario.
A tal proposito la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 8525 del
16 marzo 2022, in tema di associazioni non riconosciute, ha chiarito alcuni rilevanti profili relativi alle responsabilità tributarie di chi ha agito in nome e per conto di un'Associazione non riconosciuta.
Evidenziano i giudici di legittimità che, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, “In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, prevista dall'art. 38 cod. civ. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità
legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori,
e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell'attività
dell'ente: ciò non esclude, peraltro, che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma “ex lege” al verificarsi del relativo presupposto,
sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura” (cfr., tra le tante, Cass
5746/2007, 19486/2009, 20485/2013, 12473/2015 e 2169/2018).
Come precisato dalla stessa Cassazione, se per i debiti di imposta, che non sorgono su base negoziale ma ex lege, sono chiamati a rispondere solidalmente coloro che abbiano diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di imposta considerato, non vi è dubbio che, nella misura in cui la rappresentanza fiscale dell'ente spetta, per definizione, al legale rappresentante ex art. 36 c.c., è costui che assume in via principale la qualità
di soggetto passivo di imposta, perché su di lui gravano gli obblighi tributari.
Quand'anche, pertanto, egli non si sia ingerito nell'attività dell'ente,
egli resta comunque condebitore verso il Fisco.
In tal senso, il rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta non può dunque andare esente, a fini fiscali, da responsabilità
solidale con l'ente, semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione del medesimo.
Deve in conclusione essere valorizzato, da un lato, il principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile, e, dall'altro, la fonte legale dell'obbligazione tributaria.
Da quanto detto è fuor di dubbio che la figura del legale rappresentante di una Associazione giustifica la responsabilità solidale con la stessa a prescindere da una concreta ingerenza nella gestione dell'ente.
Infondata, alla luce di quanto sopra, è l'eccezione di prescrizione avanzata dal sig. Ricorrente_2 che, non è supportata da alcun fondamento giuridico.
2Per quanto riguarda il Contribuente Ricorrente_1, rappresentante legale della Associazione_2 dal 12.10.2016 a tutt'oggi, si evidenzia che l'intimazione di pagamento è stata correttamente notificata allo stesso sia in quanto ultimo legale rappresentante e quindi quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale “successore” dell'associazione.
Il legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta non può
andare esente ai fini fiscali dalla responsabilità solidale con l'associazione, di cui all'articolo 38 c.c., adducendo la sua mancata ingerenza nella concreta gestione dell'associazione; occorre invero tener conto dell'autonomia che va riconosciuta al diritto tributario rispetto al diritto civile e della fonte legale propria delle obbligazioni tributarie per ritenere inapplicabile, in materia tributaria, detto principio.
In definitiva, in materia tributaria, la tesi di cui sopra presta il fianco a facili strumentalizzazioni a fini elusivi e non tiene conto dei poteri attribuiti, dalle disposizioni in materia tributaria, al rappresentante fiscale dell'associazione,
essendo quest'ultimo non solo obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, indicando esattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall'associazione che rappresenta, a pena di incorrere in eventuali responsabilità sanzionatorie, ma è altresì tenuto ad operare, se necessario, le necessarie rettifiche;
a provvedere, dopo la presentazione della relativa dichiarazione, all'emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti ed ad effettuare i relativi adempimenti, ivi compreso il pagamento delle imposte dovute, con la conseguenza che, ai fini dell'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta in materia tributaria, ciò che rileva è non solo l'ingerenza di tale soggetto nell'attività dell'ente rappresentato, ma altresì il corretto adempimento degli obblighi tributari su di lui incombenti. I principi di cui sopra sono stati ampiamente sposati dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 4818 del 23
febbraio 2021.
Nel caso di specie, lo stesso Ricorrente_1, che, si ribadisce con forza, risulta essere rappresentante legale sin dal 2016, non ha mai eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, né a seguito di contraddittorio del 20.10.2014, dove confermava che l'associazione non era in grado di fornire documentazione all'Ufficio al fine di giustificare le contestazioni di quest'ultimo, né in sede giudiziaria con la presentazione del ricorso.
Del resto, il rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta
(che ad oggi, nel nostro caso, è il sig. Ricorrente_1) è, per legge (la rappresentanza fiscale dell'ente spetta, per definizione, al legale rappresentante ex art.36 Codice
civile), il soggetto passivo di imposta, cosicché, quand'anche non si sia ingerito nell'attività dell'ente, egli comunque resta condebitore verso il Fisco.
A tal proposito si richiama l'Ordinanza della Corte di Cassazione n.
3093 del 9 febbraio 2021, che ha confermato il principio secondo cui “Il
soggetto che subentra alla guida di una associazione non riconosciuta risponde delle obbligazioni fiscali degli esercizi precedenti, anche se eventualmente contratte dal precedente legale rappresentante”.
Con riguardo alle argomentazioni degli Appellanti circa l'avvenuta prescrizione del diritto azionato con l'avviso di intimazione, si precisa che le stesse si confermano irrilevanti dal momento che una volta statuita la fondatezza nel merito eventuali altre eccezioni e deduzioni si considerano assorbite.
In ogni caso, non si è verificata alcuna prescrizione dal momento che,
come precisato in fatto l'avviso di intimazione di pagamento n.
TD3IPRD00128-2022, scaturisce dalla sentenza della Commissione
tributaria regionale della Calabria n. 1746/04/21, depositata il 18/05/2021 e divenuta definitiva il 20/12/2021, emessa nei confronti dell'associazione non riconosciuta Associazione_2, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TD3041100168-15 per l'anno d'imposta 2009.
Analizzando le motivazioni della sentenza oggi opposta, si evidenzia che i Giudici di prime cure hanno ritenuto correttamente di aderire alla tesi dell'Ufficio con affermazioni, supportate da idonea motivazione, indicando elementi di fatto e di diritto che hanno consentito di accertare la legittimità della pretesa tributaria per cui è causa.
I Giudici di prime cure hanno esaurientemente valutato tutte le eccezioni sollevate dai Contribuenti nel loro ricorso introduttivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 1200oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta