Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 160
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte ritiene che i rappresentanti legali di associazioni non riconosciute rispondano solidalmente per le obbligazioni tributarie, indipendentemente dalla loro effettiva ingerenza nella gestione dell'ente, in base all'art. 38 c.c. e all'autonomia del diritto tributario. Ricorrente_2 era legale rappresentante nell'anno d'imposta 2009, mentre Ricorrente_1 lo è tuttora e subentra nelle obbligazioni fiscali.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza impugnata per error in procedendo

    La Corte ritiene l'appello infondato, confermando la correttezza della sentenza di primo grado che ha esaminato tutte le eccezioni sollevate e aderito alla tesi dell'Ufficio con motivazione adeguata.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto azionato

    L'eccezione di prescrizione è ritenuta irrilevante poiché assorbita dal rigetto nel merito. Inoltre, si precisa che non vi è stata prescrizione, dato che l'avviso di intimazione deriva da una sentenza definitiva del 2021 relativa all'anno d'imposta 2009.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 160
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 160
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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