Decreto cautelare 12 settembre 2025
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00879/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02571/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2571 del 2025, proposto dalla signora LI LI, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Agostini e Giovanni Di Ciollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , e l’Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa – ND, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dei signori Jacopo Panici e Marco Pesce, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa concessione di misure cautelari
- della graduatoria approvata con decreto prot. n. 38847 del 24.07.2025, di rettifica della graduatoria del 15.07.2025, all’esito della procedura di cui all’« Avviso di selezione per l’ammissione ai Percorsi per docenti che abbiano già maturato almeno tre anni di servizio su posti di sostegno negli ultimi cinque anni » indetta da ND in data 24.07.2025, relativamente ai docenti della scuola secondaria di I grado;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito e dell’Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa – ND;
Vista la memoria del 10.03.2026, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 il dott. VI De ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1. – La sig.ra LI LI ha partecipato alla procedura indetta da ND con bando pubblicato il 26.06.2025 per l’ammissione ai percorsi di formazione destinati alla specializzazione per il sostegno didattico degli alunni con disabilità ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 71/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2024.
Pur essendo in possesso dei requisiti di ammissione alla procedura, e in particolare del requisito consistente nell’aver già maturato almeno tre anni di servizio su posti di sostegno negli ultimi cinque anni, la sig.ra LI si collocava in posizione non utile per l’accesso al percorso di specializzazione.
2. – Ritenendo la sua esclusione dal percorso di specializzazione viziata dalla illegittima mancata considerazione del quarto anno di servizio su posto di sostegno svolto negli ultimi cinque anni, la sig.ra LI si è rivolta al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, per ottenere l’annullamento in parte qua della graduatoria, previa ammissione con riserva al percorso formativo in via cautelare e d’urgenza.
3. – Con decreto cautelare n. 204 del 31 luglio 2025, il Presidente del Tribunale amministrativo adito ha accolto l’istanza di misure cautelari urgenti, disponendo l’ammissione con riserva della ricorrente al percorso formativo.
4. - L’ND ha quindi dato esecuzione al decreto cautelare, ammettendo la ricorrente alla frequenza del percorso di formazione.
5. – Con ordinanza n. 703 del 10 settembre 2025, il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha declinato la propria competenza territoriale in favore di questo Tribunale amministrativo regionale.
6. – Con atto notificato e depositato in data 11.09.2025, la sig.ra LI ha ritualmente riassunto il giudizio dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale, davanti al quale ha riproposto anche l’istanza di misure cautelari urgenti.
7. – Con decreto n. 523 del 12 settembre 2025, la Presidente di questo Tribunale amministrativo regionale ha accolto l’istanza cautelare monocratica al solo fine della ammissione con riserva della ricorrente a continuare la frequenza dei corsi di formazione.
8. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
9. – Con ordinanza n. 566 del 10 ottobre 2025, questo Tribunale ha confermato la misura cautelare già disposta con provvedimento presidenziale, non essendo ravvisabili pregiudizi per l’interesse pubblico in considerazione delle modalità telematiche di svolgimento dei corsi.
Con la stessa ordinanza è stata disposto che la ricorrente provvedesse all’integrazione del contraddittorio nei confronti del docente ammesso alla frequenza dei corsi in virtù della sua collocazione all’ultimo posto utile della graduatoria relativa alla scuola secondaria di I grado, adempimento al quale la ricorrente ha ritualmente provveduto.
10. – Con memoria depositata il 10.03.2026, la ricorrente ha rappresentato al collegio che, nelle more del giudizio, ella ha frequentato il percorso formativo e ha poi sostenuto con successo l’esame finale, ottenendo una votazione di 30/30. Quindi, conseguita così la specializzazione, ha partecipato, in forza del medesimo titolo, al concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di I e di II grado su posto comune e di sostegno di cui al decreto del direttore generale n. 2939/2025, superando la prova scritta (con votazione di 80/100) e quella orale (con votazione di 84/100).
Con la suddetta memoria, la ricorrente ha quindi chiesto che il giudizio sia definito con dichiarazione della cessazione della materia del contendere per effetto del raggiungimento del risultato utile, ovvero del meccanismo che vuole che, « nel caso di ammissione alla partecipazione di corsi in forza di misure cautelari, il superamento con profitto degli stessi e l’ottenimento del titolo oggetto del corso possono costituire atipica causa di cessazione della materia del contendere per soddisfacimento sostanziale dell’interesse azionato ex art. 35, co. 5, c.p.a. ».
11. – All’udienza pubblica del 9 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
12. – Secondo la giurisprudenza amministrativa, l’applicazione del meccanismo di cui al comma 2- bis dell’art. 4 del decreto legge n. 115/2005, secondo il quale «[ c ] onseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela », resta circoscritta all’idoneità degli aspiranti ad una professione priva di “numero chiuso” e non richiedente, quindi, procedure di selezione finalizzate al conferimento di un numero limitato di posti, sicché in caso di procedura non meramente idoneativa, bensì selettiva, non vi è margine per l’applicazione della disposizione citata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 ottobre 2024, n. 8059; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 4 novembre 2024, n. 1561).
Il meccanismo, in presenza di determinati presupposti, è stato ritenuto applicabile anche all’accesso ai corsi di laurea a numero chiuso: « pur dovendosi escludere la diretta applicabilità del consolidamento c.d. processuale ex art. 4, comma 2-bis, del D.L. n. 115 del 2005 alle procedure selettive per l’ammissione ai corsi di laurea, tuttavia, dalla presenza di una serie di elementi (l’ammissione con riserva al corso di laurea, la proficua frequenza di questo, il positivo superamento degli esami, ecc.) è desumibile una sopravvenienza idonea a determinare la cessazione della materia del contendere » (Cons. Stato, sez. VII, 27 ottobre 2023, n. 9280).
13. – Il collegio ritiene che la vicenda che qui occupa presenti elementi tali da permettere l’applicazione della disposizione di cui all’art. 4, co. 2- bis , del decreto legge n. 115/2005, come convertito, atteso che:
- detto meccanismo di “consolidamento processuale” opera per i candidati « in possesso dei titoli per partecipare al concorso » e, in effetti, l’odierna ricorrente era in possesso dei titoli per partecipare alla procedura di ammissione ai corsi di formazione, e in particolare del requisito consistente nell’aver già maturato almeno tre anni di servizio su posti di sostegno negli ultimi cinque anni, tanto che la stessa è stata ammessa alla procedura;
- il percorso formativo presso l’ND era finalizzato al conseguimento di un’abilitazione professionale, ovvero della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- frequentato il percorso formativo in virtù del provvedimento cautelare di ammissione con riserva allo stesso, la ricorrente ha poi superato il relativo esame finale, ottenendo una votazione di 30/30.
14. – In presenza delle sopra richiamate circostanze, può darsi luogo alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, avendo la frequenza del corso « realizzato l’esigenza formativa cui era preordinata l’iniziativa giudiziale intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato in giudizio, i cui effetti, caratterizzati da un connotato di realità, non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di reiezione delle domande azionate. (…) La convergenza di queste plurime ragioni configura una cessazione della materia del contendere che è in parte atipica perché non è rappresentata da un unico fatto giuridico sopravvenuto, ma discende piuttosto da una fattispecie giuridica complessa, che ha la sua origine nel provvedimento cautelare di ammissione con riserva, integrata dalla proficua e meritevole frequenza dei corsi da parte dell’interessata, attestata dal percorso svolto, e conformata dall’obiettiva sussistenza di un interesse pubblico a che tale impegnativa esperienza non sia posta nel nulla, interesse, quest’ultimo, che non può non ritenersi prevalente su quello originariamente opposto in sede di costituzione in giudizio dall’amministrazione resistente » (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 14 gennaio 2025, n. 265).
15. – La particolarità della fattispecie trattata induce il collegio a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
IL La DI, Presidente
IL De Felice, Consigliere
VI De ZI, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| VI De ZI | IL La DI |
IL SEGRETARIO