Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/02/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6762/2018
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
6762/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. CARPAGNANO SABINO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27.09.2018 il ricorrente esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze della società Parte_2 dichiarata fallita dal Tribunale di Bari;
- di essersi insinuato nel passivo fallimentare;
- di essere stato ammesso al passivo fallimentare per la somma di € 7.106,26
a titolo di TFR destinato al fondo di previdenza complementare
“Previambiente”, ma non versato dal datore di lavoro;
- di aver richiesto l'intervento del Fondo di garanzia gestito dall' , al fine di CP_1 ottenere il versamento presso il Fondo di Previdenza complementare dall' medesimo;
CP_2
- di non aver ottenuto alcuna risposta nei termini di legge nè dall' , a CP_1 seguito della suddetta domanda, nè dal Comitato Provinciale, a seguito di ricorso amministrativo avverso il formatosi silenzio-diniego.
1
Si costituiva l' eccependo che nelle more la prestazione era stata liquidata CP_1
a seguito di integrazione della documentazione, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna alle spese del ricorrente in quanto la liquidazione non era stata possibile a fronte della incompletezza della documentazione allegata alla domanda di intervento del Fondo;
in particolare si era dovuto attendere l'invio del modello PPC/Fond relativo al riscatto o meno della posizione previdenziale del ricorrente.
Non si costituiva il . Controparte_3
Acquisita la documentazione, giunta per la decisione al presente giudicante, all'odierna udienza tenutasi in modalità a trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) In via preliminare e dirimente occorre dichiarare cessata la materia del contendere previa dichiarazione di contumacia del . Controparte_3
Dalla documentazione depositata dall' si evince che l'Istituto, quale CP_1
Gestore del Fondo di Garanzia per il TFR ai sensi del d.lgs. 80/1992 abbia provveduto a versare al Fondo di Previdenza complementare “Previambiente” le somme che il datore di lavoro fallito avrebbe dovuto già versare allo stesso
Fondo.
Tale circostanza, oltre che provata, è incontestata tra le parti che concordano nel richiedere la cessazione della materia del contendere.
Non vi è, dunque, motivo di pronunciarsi sul merito della domanda, ma solo sulla regolamentazione delle spese processuali.
3) A tal proposito, infatti, si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere, anche alla luce del principio di causalità che regola la materia delle spese.
2 Nel caso di specie è documentalmente provato che la documentazione allegata alla domanda di intervento del Fondo di Garanzia fosse incompleta.
Invero il modello PPC/Fond risulta determinante al fine di consentire all' di CP_1 procedere ai sensi dell'art. art. 5 del D.lgs. n. 80/1992 in quanto l'intervenuto riscatto della posizione previdenziale presso il fondo di previdenza complementare impedisce l'operare della garanzia contributiva del Fondo . CP_1
Occorre precisare, però, che l'obbligo del Fondo di Garanzia nei confronti del lavoratore non sarebbe venuto meno in caso di riscatto totale della posizione previdenziale ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 252/2005, operando in tal caso la diversa disposizione dell'art. 2 della l. 297/1982 a titolo di garanzia retributiva e non contributiva del TFR.
Si consideri, poi, che ai sensi dell'art. art. 2, comma 7 della Legge 297/1982, applicabile anche per la garanzia contributiva ai fini dei termini previsti, “sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta”, che la richiesta, però, è da intendersi completa di tutta la necessaria documentazione, che il termine per proporre ricorso amministrativo è di 90 giorni ai sensi dell'art. 46, c. 5, L. n.
88/1989 ed il termine per la definizione del ricorso amministrativo è di 90 giorni dal deposito dello stesso ai sensi degli artt. 47 D.P.R. n. 639/1970 e 46,
c. 6 L. n. 88/1989.
Si consideri, infine, la seguente tempistica:
- la domanda veniva presentata il 18.01.2018 con formazione del silenzio- diniego nei 60 giorni successivi secondo la prospettazione del ricorrente
(considerando, cioè, la domanda completa);
- il ricorso amministrativo veniva depositato, tardivamente, il 02.08.2018;
- l'atto introduttivo del presente giudizio veniva depositato il 27.09.2018 in pendenza, dunque, del ricorso amministrativo e senza definitività del diniego della richiesta prestazione;
- la domanda veniva integrata con il modello PPC/Fond il 19.12.2018;
- l'atto introduttivo del presente giudizio veniva consegnato per la notifica all'Ufficiale Giudiziario il 16.01.2019 e notificato il 21.01.2019;
- la domanda, ormai completa, veniva espressamente accolta il 18.01.2019, entro i 60 giorni previsti, con comunicazione del 25.01.2019;
3 - il pagamento al avveniva il 26.04.2019 a seguito di Controparte_3 invio delle quietanze firmate.
Alla luce, dunque, della spettanza del diritto invocato dal ricorrente e della suddetta tempistica, dalla quale si evince che la soluzione amministrativa sarebbe, comunque, arrivata nei tempi di legge in seguito alla richiesta integrazione documentale, le spese possono compensarsi;
nulla per le spese verso il rimasto contumace. Controparte_3
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. spese compensate tra le parti costituite e nulle verso il
[...]
. CP_3
Trani, 05/02/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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