Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Addì _____________ persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N.
Rilasciata spedizione in 7463/2024 R.G.L. promossa forma esecutiva all'Avv. DA
BENEDETTA FERRARA, rappresentata e difesa dall'avv. ______________ ________
Margherita Cammarata.
- ricorrente -
Per ______________ C O N T R O _____
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 3/03/2025, tenutasi con le modalità di cui
Il Cancelliere all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 16/05/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Ed invero, con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento, i consulenti tecnici d'ufficio, nominati in fase di a.t.p. e in fase di opposizione, sulla base degli accertamenti espletati, hanno ritenuto la ricorrente in grado di deambulare autonomamente nonché di compiere gli atti quotidiani della vita, concludendo pertanto per l'insussistenza del requisito necessario per ottenere l'invocata prestazione (cfr. relazioni in atti).
Sicché, la domanda afferente all'indennità di accompagnamento va respinta.
Deve, invece, accogliersi la domanda avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per beneficiare della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92.
Difatti, il consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di a.t.p., Dott.ssa Per_1
sulla base degli accertamenti espletati, ha ritenuto la ricorrente “Portatore di
[...]
handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 Decorrenza: data di presentazione della domanda amministrativa” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazioni in atti).
Può, quindi, concludersi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per beneficiare della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite fra le parti vanno compensate.
Le spese relative alla difesa della parte ricorrente, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio. Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per beneficiare della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese di lite fra le parti.
Pone a carico dell'Erario le spese relative alla difesa della parte ricorrente, liquidate come da separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Così deciso in Palermo, 6/03/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino