Art. 3.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a stabilire con proprio decreto le modalita' del concorso, nonche' il numero dei posti disponibili.
Gli insegnanti che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo debbono, a pena di decadenza, inoltrare documentata domanda al provveditore agli studi di Bolzano entro il termine di 60 giorni dalla data del decreto di cui al precedente comma.
L'immissione in ruolo ai sensi della presente legge ha luogo, per gli aventi diritto, in deroga al limite massimo di eta' stabilito per l'ammissione ai concorsi.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a stabilire con proprio decreto le modalita' del concorso, nonche' il numero dei posti disponibili.
Gli insegnanti che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo debbono, a pena di decadenza, inoltrare documentata domanda al provveditore agli studi di Bolzano entro il termine di 60 giorni dalla data del decreto di cui al precedente comma.
L'immissione in ruolo ai sensi della presente legge ha luogo, per gli aventi diritto, in deroga al limite massimo di eta' stabilito per l'ammissione ai concorsi.