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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 07/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
19/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 773/2020 depositato il 06/03/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Celestino Galiani N 11 71121 Foggia FG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 723/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 02/08/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010801098 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 773/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 723/2/2019 della CTP di Foggia, depositata il 02/08/2019, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dalla contribuente Sig.ra Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, con il quale erano stati determinati redditi percepiti nel corso del
2013 nell'ambito dell'attività di amministratrice di condomini svolta dalla contribuente.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la declaratoria di legittimità dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
La contribuente Sig.ra Resistente_1 non si è costituta in appello.
All'udienza del 19/09/2025, sentito il Relatore, e udita la dott.ssa Nominativo_2, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che si è riportata al ricorso d'appello chiedendone l'accoglimento, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'Ufficio lamenta l'errore in cui è incorsa la sentenza di prime cure che ha annullato l'avviso di accertamento malgrado la contribuente abbia incassato, quale amministratrice di condomini, la somma di € 10.362,00 percepita a titolo di compensi per tale attività di lavoro autonomo.
La prova presuntiva di detto incasso è stata acquisita sulla base dei verbali delle assemblee condominiali di approvazione dei bilanci consuntivi dei condomini amministrati dalla contribuente. Verbali esibiti dalla medesima contribuente a seguito di invito rivoltole dall'Ufficio.
Osserva il Collegio che la doglianza dell'Ufficio è fondata in quanto, secondo il pacifico insegnamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, la prova presuntiva dell'avvenuto incasso delle somme può essere ricavata anche da verbali relativi ad altri contribuenti (in tal senso, fra le tante, Cass. 8/11/2010 n.
22724).
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello proposto dall'Ufficio è fondato e va, pertanto, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte dall'Ufficio, dovendosi, in riforma della sentenza di prime cure, confermare l'impugnato avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, il Collegio ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza di prime cure, conferma l'impugnato avviso di accertamento;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Foggia il 19 settembre 2025
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
19/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 773/2020 depositato il 06/03/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Celestino Galiani N 11 71121 Foggia FG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 723/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 2 e pubblicata il 02/08/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010801098 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 773/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 723/2/2019 della CTP di Foggia, depositata il 02/08/2019, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dalla contribuente Sig.ra Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, con il quale erano stati determinati redditi percepiti nel corso del
2013 nell'ambito dell'attività di amministratrice di condomini svolta dalla contribuente.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la declaratoria di legittimità dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
La contribuente Sig.ra Resistente_1 non si è costituta in appello.
All'udienza del 19/09/2025, sentito il Relatore, e udita la dott.ssa Nominativo_2, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che si è riportata al ricorso d'appello chiedendone l'accoglimento, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'Ufficio lamenta l'errore in cui è incorsa la sentenza di prime cure che ha annullato l'avviso di accertamento malgrado la contribuente abbia incassato, quale amministratrice di condomini, la somma di € 10.362,00 percepita a titolo di compensi per tale attività di lavoro autonomo.
La prova presuntiva di detto incasso è stata acquisita sulla base dei verbali delle assemblee condominiali di approvazione dei bilanci consuntivi dei condomini amministrati dalla contribuente. Verbali esibiti dalla medesima contribuente a seguito di invito rivoltole dall'Ufficio.
Osserva il Collegio che la doglianza dell'Ufficio è fondata in quanto, secondo il pacifico insegnamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, la prova presuntiva dell'avvenuto incasso delle somme può essere ricavata anche da verbali relativi ad altri contribuenti (in tal senso, fra le tante, Cass. 8/11/2010 n.
22724).
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello proposto dall'Ufficio è fondato e va, pertanto, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte dall'Ufficio, dovendosi, in riforma della sentenza di prime cure, confermare l'impugnato avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, il Collegio ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza di prime cure, conferma l'impugnato avviso di accertamento;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Foggia il 19 settembre 2025