Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1072
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, atti presupposti, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto prodromico, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito erariale, in applicazione del principio secondo cui l'intimazione di pagamento non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, ma resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'atto impositivo predetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1072
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 1072
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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