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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1072/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 727/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. Difensore Di Se Stesso - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029928878000 BOLLO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029928878000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029928878000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029928878000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029928878000 BOLLO 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029928878000 BOLLO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. Difensore Di Se Stesso - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160057941646000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160057941646000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170001428559000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170013879946000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170019556986000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170029378190000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032036862000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 429/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in riassunzione ex art.50 c.p.c. in epigrafe, del 18.12.2024, contro l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione – e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, Ricorrente_1 impugnava:
l'intimazione di pagamento n. 29620249029928878000 emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificatogli in data 28/08/2024 contenente le seguenti cartelle di pagamento relative a bolli auto:
- Cartella 29620160057941646000 notifica 05/09/2016 € 668,60 bolli auto anno 2010 e 2011 - Cartella 29620170001428559000 notifica 03/02/2017 € 552,28 bolli auto 2012
- Cartella 29620170013879946000 notifica 07/03/2017 € 106,16 bolli auto 2012
- Cartella 29620170019556986000 notifica 10/04/2017 € 564,37 bolli auto 2011
Cartella 29620170029378190000 notifica 06/11/2017 € 636,02 bolli auto 2013 e 2013
Cartella 29620180032036862000 notifica 18/04/2018 € 620,01 bolli auto 2014 e 2014
Parte ricorrente nell'atto di opposizione premetteva che:
con atto di Citazione in opposizione ex art.615 c.p.c aveva instaurato procedimento innanzi al Giudice di
Pace di Palermo (con esecuzione non ancora iniziata) iscritto al n. 469/20205 RG avverso l'atto Cartella
Esattoriale Intimazione Pagamento n. 29620249029928878000 emesso da Agenzia delle Entrate
Riscossione e notificatogli in data 28/08/2024. L'atto di citazione veniva notificato in data 16/01/2025 ad
Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Palermo quale ente creditore.
Nell'udienza di comparizione del 18.01.2025 fissata in presenza, rimaneva contumace Agenzia Entrate
Riscossione, si costituiva Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Palermo, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva. Il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 539/2025 emessa in data 18/02/2025 e comunicata in pari data, il Giudice di Pace di Palermo Dott. Nominativo_1 dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice adito ed indicava competente la Commissione Tributaria provinciale di Palermo, che avrebbe dovuto statuire anche sulle spese processuali del presente giudizio, visto l'art. 50 c.p.c. che onerava l'opponente di riassumere la causa davanti al Giudice dichiarato competente entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza.
Per quanto precede, parte ricorrente depositava dinnanzi questa Corte il ricorso posto in decisione in data odierna,riportandosi a tutte le domande, eccezioni e deduzioni già formulate nell'atto di Citazione in opposizione ex art.615 c.p.c. ovvero, rilevava:
1. le richieste pagamento bolli auto, erano prescritte. Il bollo auto di norma si prescriveva il terzo anno successivo a quello della scadenza del pagamento, per effetto di quanto stabilito dall'art. 5 comma 51 del d.l. n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 53/1983 e modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 60/1986; le stesse regole valevano anche dopo la notifica della cartella esattoriale, quindi la cartella esattoriale per il bollo auto non pagato si prescriveva in 3 anni. Sempre con riferimento alla presunta prescrizione del credito tributario, andava rammentato che il diritto di recupero della tassa automobilistica risultava essere di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione..." e che "...il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) doveva essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo;
2. la sussistenza dei requisiti di legge per concedere la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione – si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1.la legittimità della procedura di riscossione con riguardo alla notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata;
2. l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria,formulata da parte avversa nell'atto introduttivo del giudizio. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. il proprio difetto di legittimazione passiva ad essere parte del procedimento con riferimento alle eccezioni inerenti la regolarità dell'azione esecutiva posta in essere da un altro Ente, cioè l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
Con memoria illustrativa del 10.02.2026, parte ricorrente rilevava:
1. che la documentazione posta a sostegno dell'Agenzia per sostenere l'avvenuta notifica delle cartelle oggetto del ricorso fosse assolutamente inidonea a documentare la regolarità delle notifiche entro i termini di legge;
2. era chiarissimo che tutte le cartelle impugnate dalla N. 29620249029928878000 a quelle ivi contenute, ugualmente notificate tutte dopo la palese intervenuta prescrizione dei bolli auto di cui veniva intimato il pagamento, erano prescritte.
Insisteva quindi sui motivi di ricorso e su quanto con lo stesso richiesto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è accoglibile.
Il ricorrente non disconosce l'avvenuta notifica delle cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento impugnato e si limita a contestare la circostanza che le stesse sono state tutte notificate a prescrizione avvenuta.
Orbene, questa Corte aderisce all'orientamento della Suprema Corte che, con Ordinanza n. 3005/2020 del
7 Febbraio 2020, ha statuito che la mancata impugnazione dell'atto presupposto, nel nostro caso le cartelle di pagamento, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto prodromico, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito erariale, in applicazione del principio affermato dalla
Stessa Corte di Cassazione in altre precedenti pronunce, secondo il quale: “ l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3 del D.lgs 31 Dicembre
1992. N. 546, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta”( Cass. Ordinanza n. 3005/20).
Pertanto, secondo le conclusioni riportate, l'eccezione di prescrizione del credito tributario avrebbe dovuto essere sollevata solo con l'impugnazione delle cartelle di pagamento, a meno che il contribuente non avesse dimostrato di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto prodromico (cd actio recuperatoria).
Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi previsti nelle tariffe ex DM n.55/2014 giusta la scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali di euro 756,00 più spese forfettarie del 15% in favore di Agenzia delle Entrate e di euro 1.065,00 più spese forfettarie del 15% più IVA a CPA ove spettanti per legge in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BOLOGNA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 727/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. Difensore Di Se Stesso - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029928878000 BOLLO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029928878000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029928878000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029928878000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029928878000 BOLLO 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029928878000 BOLLO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. Difensore Di Se Stesso - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160057941646000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160057941646000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170001428559000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170013879946000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170019556986000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170029378190000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032036862000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 429/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste in quanto chiesto e dedotto nei propri scritti difensivi.
L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in riassunzione ex art.50 c.p.c. in epigrafe, del 18.12.2024, contro l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione – e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, Ricorrente_1 impugnava:
l'intimazione di pagamento n. 29620249029928878000 emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificatogli in data 28/08/2024 contenente le seguenti cartelle di pagamento relative a bolli auto:
- Cartella 29620160057941646000 notifica 05/09/2016 € 668,60 bolli auto anno 2010 e 2011 - Cartella 29620170001428559000 notifica 03/02/2017 € 552,28 bolli auto 2012
- Cartella 29620170013879946000 notifica 07/03/2017 € 106,16 bolli auto 2012
- Cartella 29620170019556986000 notifica 10/04/2017 € 564,37 bolli auto 2011
Cartella 29620170029378190000 notifica 06/11/2017 € 636,02 bolli auto 2013 e 2013
Cartella 29620180032036862000 notifica 18/04/2018 € 620,01 bolli auto 2014 e 2014
Parte ricorrente nell'atto di opposizione premetteva che:
con atto di Citazione in opposizione ex art.615 c.p.c aveva instaurato procedimento innanzi al Giudice di
Pace di Palermo (con esecuzione non ancora iniziata) iscritto al n. 469/20205 RG avverso l'atto Cartella
Esattoriale Intimazione Pagamento n. 29620249029928878000 emesso da Agenzia delle Entrate
Riscossione e notificatogli in data 28/08/2024. L'atto di citazione veniva notificato in data 16/01/2025 ad
Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Palermo quale ente creditore.
Nell'udienza di comparizione del 18.01.2025 fissata in presenza, rimaneva contumace Agenzia Entrate
Riscossione, si costituiva Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Palermo, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva. Il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 539/2025 emessa in data 18/02/2025 e comunicata in pari data, il Giudice di Pace di Palermo Dott. Nominativo_1 dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice adito ed indicava competente la Commissione Tributaria provinciale di Palermo, che avrebbe dovuto statuire anche sulle spese processuali del presente giudizio, visto l'art. 50 c.p.c. che onerava l'opponente di riassumere la causa davanti al Giudice dichiarato competente entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza.
Per quanto precede, parte ricorrente depositava dinnanzi questa Corte il ricorso posto in decisione in data odierna,riportandosi a tutte le domande, eccezioni e deduzioni già formulate nell'atto di Citazione in opposizione ex art.615 c.p.c. ovvero, rilevava:
1. le richieste pagamento bolli auto, erano prescritte. Il bollo auto di norma si prescriveva il terzo anno successivo a quello della scadenza del pagamento, per effetto di quanto stabilito dall'art. 5 comma 51 del d.l. n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 53/1983 e modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 60/1986; le stesse regole valevano anche dopo la notifica della cartella esattoriale, quindi la cartella esattoriale per il bollo auto non pagato si prescriveva in 3 anni. Sempre con riferimento alla presunta prescrizione del credito tributario, andava rammentato che il diritto di recupero della tassa automobilistica risultava essere di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione..." e che "...il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) doveva essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo;
2. la sussistenza dei requisiti di legge per concedere la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione – si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1.la legittimità della procedura di riscossione con riguardo alla notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata;
2. l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria,formulata da parte avversa nell'atto introduttivo del giudizio. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava:
1. il proprio difetto di legittimazione passiva ad essere parte del procedimento con riferimento alle eccezioni inerenti la regolarità dell'azione esecutiva posta in essere da un altro Ente, cioè l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
Con memoria illustrativa del 10.02.2026, parte ricorrente rilevava:
1. che la documentazione posta a sostegno dell'Agenzia per sostenere l'avvenuta notifica delle cartelle oggetto del ricorso fosse assolutamente inidonea a documentare la regolarità delle notifiche entro i termini di legge;
2. era chiarissimo che tutte le cartelle impugnate dalla N. 29620249029928878000 a quelle ivi contenute, ugualmente notificate tutte dopo la palese intervenuta prescrizione dei bolli auto di cui veniva intimato il pagamento, erano prescritte.
Insisteva quindi sui motivi di ricorso e su quanto con lo stesso richiesto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è accoglibile.
Il ricorrente non disconosce l'avvenuta notifica delle cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento impugnato e si limita a contestare la circostanza che le stesse sono state tutte notificate a prescrizione avvenuta.
Orbene, questa Corte aderisce all'orientamento della Suprema Corte che, con Ordinanza n. 3005/2020 del
7 Febbraio 2020, ha statuito che la mancata impugnazione dell'atto presupposto, nel nostro caso le cartelle di pagamento, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto prodromico, ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito erariale, in applicazione del principio affermato dalla
Stessa Corte di Cassazione in altre precedenti pronunce, secondo il quale: “ l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3 del D.lgs 31 Dicembre
1992. N. 546, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta”( Cass. Ordinanza n. 3005/20).
Pertanto, secondo le conclusioni riportate, l'eccezione di prescrizione del credito tributario avrebbe dovuto essere sollevata solo con l'impugnazione delle cartelle di pagamento, a meno che il contribuente non avesse dimostrato di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto prodromico (cd actio recuperatoria).
Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi previsti nelle tariffe ex DM n.55/2014 giusta la scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali di euro 756,00 più spese forfettarie del 15% in favore di Agenzia delle Entrate e di euro 1.065,00 più spese forfettarie del 15% più IVA a CPA ove spettanti per legge in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.