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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 22/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 576 R.G.L. del 2021, promossa
D A
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
e residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliata in Niscemi Via Regina Elena n°36, presso lo studio dell'avv.
Francesco Rizzo, che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto;
- ricorrente–
C O N T R O
in persona del Sindaco pro-tempore, (cod. fisc. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ventura elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso il suo studio, sito in Gela, nel corso Vittorio Emanuele, 242.
- resistente-
1 A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 19.03.2025, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/06/2021, la ricorrente in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio alle dipendenze del Comune di Niscemi dal 01/03/1996 al 31/10/2010, dapprima a tempo determinato con la qualifica di Istruttore Amministrativo “Categoria C1” del C.C.N.L. di riferimento e successivamente inquadrato come “Esecutore Amministrativo” nella categoria B1 a tempo indeterminato, conveniva in giudizio il per sentir dichiarare il proprio diritto al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive (quantificate in € 32.923,45) per l'espletamento, dal
04/11/2010 alla data di deposito del ricorso, delle mansioni superiori di “Istruttore Amministrativo” ascrivibili alla categoria C, nonché per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile di cui all'art. 5 del D.P.R. 396/2000.
Deduceva, in particolare, di essersi occupata delle seguenti attività: formazione e archiviazione degli atti di stato civile;
trascrizioni di atti;
gestione delle annotazioni, matrimonio civile e religioso;
ricevimento denunce;
iscrizione e trascrizione atti di matrimonio civile e religioso;
pubblicazioni di matrimonio;
istruttoria separazione e divorzio;
trascrizione di sentenze di stato civile;
annotazione decreti del Giudice Tutelare;
predisposizione atti di cittadinanza;
adozioni e cambiamento delle generalità; rettifiche e correzioni di atti di stato civile;
adeguamento alle convenzioni internazionali;
compilazione indici annuali e decennali;
rilascio certificazioni e consulenza pubblica.
Rappresentava inoltre che, durante l'intero periodo dedotto, oltre a svolgere le mansioni proprie della categoria di appartenenza, aveva espletato, in maniera prevalente e continuativa, anche delle ulteriori attività, appunto inquadrabili nella reclamata qualifica superiore, come da evincibile dalla documentazione versata in atti, e segnatamente:
- determinazione Sindacale n. 12 del 15/03/2012, esercizio delle attività previste dal D.P.R.
445/2000.
- determinazione Sindacale n. 25 del 07/09/2012, esercizio delle attività ai sensi dell'art.14 della legge 21/03/1990 n.53.
- determinazione Sindacale n. 11 del 29/04/2016, incarico per l'autenticazione di sottoscrizioni previste da leggi speciali (es. legge 04/05/1983 n. 184, D.Lgs. 28/07/1989 n. 271, ecc.).
2 Rappresentava dunque che la funzione di Ufficiale dello Stato Civile è un incarico di alta responsabilità delegato dal Sindaco, con valenza esterna e natura dirigenziale, come previsto dall'art. 117 della Costituzione. A sostegno di ciò evidenziava che tali funzioni, pur essendo di competenza statale, sono gestite dai Comuni e richiedono conoscenze specialistiche, aggiornamenti costanti e padronanza della normativa vigente.
Rivendicava dunque il proprio diritto al riconoscimento della mansione superiore di “Istruttore
Amministrativo – Categoria C” nonché al pagamento delle relative differenze retributive, inclusa l'indennità per specifiche responsabilità, pari a complessivi € 32.923,45, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.
In via gradata, proponeva domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. in relazione al vantaggio comunque tratto dall'ente per l'espletamento di mansioni proprie della qualifica superiore svolta.
Con memoria di costituzione depositata in data 27.04.2022 si costituiva in giudizio il CP_1
che contestava le avverse richieste, rientrando le mansioni svolte dalla ricorrente nella
[...]
categoria B e non avendo ella neppure diritto al pagamento dell'indennità di funzione di responsabilità.
La causa veniva quindi decisa a seguito dell'udienza del 19.03.2025 convertita con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e non può pertanto trovare accoglimento.
In ordine alla “disciplina delle mansioni” nell'ambito del c.d. pubblico impiego privatizzato, appare opportuno richiamare l'art. 52 del D. L.vo. 165/2001 che (riproducendo l'art. 56 del d.lgs. n. 29 del
1993, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d. lgs. n. 387 del 1998) sancisce che: “… L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
3
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”.
La norma sopra richiamata, in primo luogo, esclude chiaramente la possibilità per il dipendente pubblico di ottenere (in deroga a quanto disposto dell'art. 2103 c.c.) un superiore inquadramento in ragione dell'espletamento di fatto di mansioni superiori.
Stabilisce inoltre che l'espletamento di mansioni superiori, sia nell'ipotesi di assegnazione legittima delle stesse (disciplinata dal comma II) che in quella illegittima (prevista dal comma V), fa sorgere in capo al lavoratore pubblico il diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
Il comma III, infine, definisce il concetto di “svolgimento di mansioni superiori”, chiarendo che si considera tale “soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo
e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.
In ottemperanza ai principi generali in materia di ripartizione degli oneri probatori, incombe sulla parte ricorrente l'onere di allegare e provare quest'ultima circostanza, vale a dire l'attribuzione prevalente, in termini qualitativi e quantitativi, di mansioni esorbitanti il proprio livello d'inquadramento.
Così perimetrati gli effetti del riconoscimento giudiziale di pretese mansioni superiori in materia di pubblico impiego, assumono particolare rilievo - per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree
- le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Corte di Cassazione del 10/03/1984, n. 1677 (e dalla stessa costantemente ribadite sino alle recenti pronunce della Sez. Lav. del 19/06/2020 n. 12039
e del 31/07/2020 n. 16572) secondo cui “nel procedimento logico diretto ad accertare, anche se limitatamente ai fini economici, la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo
4 l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.”.
Dunque, al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l'operazione di sussunzione nell'inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata dal giudice previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità
(cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 28/12/2023, n. 36245).
Trasponendo tali coordinante normative ed ermeneutiche al caso in esame, non può dirsi raggiunta la prova dello svolgimento delle reclamate mansioni superiori con i dovuti caratteri di continuatività
e prevalenza qualitativa e quantitativa, non avendo la ricorrente articolato alcun capitolo di prova al riguardo, né avendo offerto prove documentali sul punto. Donde il rigetto delle richieste di prova testimoniale, ritenute irrilevanti.
Va dichiarata assorbita l'ulteriore domanda di riconoscimento nello stato di servizio del ricorrente dello svolgimento di mansioni superiori. Occorre in ogni caso ribadire, per completezza di motivazione, il riferimento all'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che esclude che dallo svolgimento delle mansioni superiori possa conseguire l'automatica attribuzione della qualifica superiore ma al contempo l'articolo riconosce il diritto del dipendente che le abbia effettivamente svolte al corrispondente trattamento retributivo.
Sul punto “Nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudicato accertamento dello svolgimento di mansioni superiori non comporta l'acquisizione della miglior qualifica, ma solo la condanna al pagamento delle differenze retributive, sicchè esso ha efficacia vincolante anche per i periodi successivi solo se il lavoratore, immutata la disciplina collettiva, alleghi e provi il reiterarsi delle mansioni superiori anche in detto arco temporale”. (Cass. civile sez. lav. N. 18901/2019).
Né può trovare accoglimento la domanda azionata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Innanzitutto, poiché difetta il requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., requisito che presuppone l'assenza di un titolo giuridico valido e efficace nel cui alveo si svolge una determinata attività.
Nella fattispecie in esame, di contro, sussiste un titolo giuridico valido ed efficace costituito dal rapporto di lavoro di pubblico impiego, nel cui ambito si è svolta la prestazione di cui si chiede l'indennizzo.
A ciò aggiungasi inoltre che, atteso che l'ingiustificato arricchimento postula un correlativo depauperamento del dipendente, quest'ultimo non è riscontrabile nel caso del pubblico dipendente
5 che percepisca la retribuzione prevista per la qualifica rivestita (cfr. ex multis Cons. Stato Sez. V
Sent., 13/04/2012, n. 2094 e Cons. Stato Sez. III Sent., 20/04/2015, n. 1987).
La soccombenza della ricorrente regola la distribuzione delle spese di lite, le quali vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 nella versione ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività in concreto svolta [scaglione: euro 26.000,00 – 52.000,00 parametri minimi per attività di studio, introduttiva e decisionale].
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e dichiarata assorbita ogni altra questione,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento in favore del in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese di lite dallo stesso sostenute, liquidate in euro 3.689,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
Così deciso in Gela il 22.04.2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi
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