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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/08/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 279/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Feriale
composto dai Magistrati
dott. Luca Verzeni Presidente rel.
dott.ssa Maria Magrì Giudice
dott.ssa Francesca Possenti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1
in proprio
- RICORRENTE-
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.
IL TRIBUNALE
Letto il ricorso depositato dal ricorrente in data 24.07.2025 per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art 27 comma secondo c.c.i.i., atteso che il ricorrente è
residente in [...] (ove risiede con la nuova compagna,
[...]
come da certificato di stato di famiglia sub doc. n. 3 fasc. nella casa di proprietà Per_1 Parte_1
della , e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale Per_1
di Bergamo;
esaminata la documentazione dimessa in atti dal ricorrente;
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett.
c) c.c.i.i., atteso che il ricorrente non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, e ciò in presenza di un indebitamento complessivo di euro 501.203,34 nei confronti tanto dell'Erario quanto di istituti di credito e società finanziarie e risalente già all'epoca in cui esercitava attività di impresa
(prima quale socio ed amministratore della Caeb s.r.l., dichiarata fallita e cancellata dal registro delle imprese nel 2020 come da doc. n. 10 fasc. ricorrente, e poi quale imprenditore individuale, la cui impresa è stata cancellata dal registro delle imprese il 19.04.2018, come da doc. n. 5 fasc. ; Parte_1
rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 c.c.i.i.;
considerato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili ed è, invece, proprietario di una vettura (Mazda, tg. DA878PH), immatricolata nell'anno 2006 (vd. sub doc. nn. 29, 30 fasc.
Mazzoleni);
considerato che il ricorrente (titolare di conto corrente bancario con saldo attivo di poco più di euro
2.700,00) è titolare di beni mobili strettamente personali ed è percettore di reddito, prestando attività
di consulenza (nel campo della manutenzione di impianti di stampaggio) quale lavoratore autonomo e conseguendo un reddito mensile ammontante in media ad euro 1.500,00 per dodici mensilità;
ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e della compagna
- documentate in atti e verificate dal gestore della crisi - possa essere sottratto dalla liquidazione il reddito mensile goduto dal debitore, ad eccezione della somma di euro 400,00 (siccome proposto dallo stesso , trattandosi di importo che appare idoneo a consentire di rateizzare – in Parte_1
misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente obbligo del ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
ritenuto che
la liquidazione investe l'intero patrimonio del debitore e che non può essere assunta dal
Tribunale alcuna determinazione per escludere uno specifico cespite, posto che ogni scelta in merito compete alle determinazioni del liquidatore;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'O.C.C., avv.to , la quale ha verificato la completezza e attendibilità della Testimone_1
documentazione prodotta dal ricorrente e ha adeguatamente illustrato la situazione economica,
patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
considerato che, ai sensi dell'art. 270 comma secondo lett. b) c.c.i.i., quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'O.C.C.;
osservato inoltre che:
la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, è unitariamente operata dal Giudice Delegato (art. 275 comma terzo c.c.i.i.) e ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268 comma quarto lett. b c.c.i.i.), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'O.C.C. in occasione del conferimento dell'incarico,
perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo;
stante l'unicità del compenso fra O.C.C. e liquidatore, da liquidarsi al termine della procedura, non dovrà essere incluso alcun compenso dell'O.C.C. nello stato passivo a favore degli altri creditori;
l'art. 6 comma primo lett. a) c.c.i.i. contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'O.C.C., ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (cosicché lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'O.C.C. o nel ricorso introduttivo);
il compenso al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal D.M. 147/2022
sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;
P.Q.M.
visto l'art. 270 c.c.i.i.,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di;
Parte_1
nomina Giudice Delegato il dott. Luca Verzeni;
nomina liquidatore l'avv.to ; Testimone_1
ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente,
il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente, ad eccezione della somma mensile di euro 400,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività
svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C.; dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo;
ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'O.C.C..
Bergamo, lì 06.08.2025.
Il Presidente est.
dott. Luca Verzeni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Feriale
composto dai Magistrati
dott. Luca Verzeni Presidente rel.
dott.ssa Maria Magrì Giudice
dott.ssa Francesca Possenti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1
in proprio
- RICORRENTE-
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.
IL TRIBUNALE
Letto il ricorso depositato dal ricorrente in data 24.07.2025 per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art 27 comma secondo c.c.i.i., atteso che il ricorrente è
residente in [...] (ove risiede con la nuova compagna,
[...]
come da certificato di stato di famiglia sub doc. n. 3 fasc. nella casa di proprietà Per_1 Parte_1
della , e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale Per_1
di Bergamo;
esaminata la documentazione dimessa in atti dal ricorrente;
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett.
c) c.c.i.i., atteso che il ricorrente non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, e ciò in presenza di un indebitamento complessivo di euro 501.203,34 nei confronti tanto dell'Erario quanto di istituti di credito e società finanziarie e risalente già all'epoca in cui esercitava attività di impresa
(prima quale socio ed amministratore della Caeb s.r.l., dichiarata fallita e cancellata dal registro delle imprese nel 2020 come da doc. n. 10 fasc. ricorrente, e poi quale imprenditore individuale, la cui impresa è stata cancellata dal registro delle imprese il 19.04.2018, come da doc. n. 5 fasc. ; Parte_1
rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 c.c.i.i.;
considerato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili ed è, invece, proprietario di una vettura (Mazda, tg. DA878PH), immatricolata nell'anno 2006 (vd. sub doc. nn. 29, 30 fasc.
Mazzoleni);
considerato che il ricorrente (titolare di conto corrente bancario con saldo attivo di poco più di euro
2.700,00) è titolare di beni mobili strettamente personali ed è percettore di reddito, prestando attività
di consulenza (nel campo della manutenzione di impianti di stampaggio) quale lavoratore autonomo e conseguendo un reddito mensile ammontante in media ad euro 1.500,00 per dodici mensilità;
ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e della compagna
- documentate in atti e verificate dal gestore della crisi - possa essere sottratto dalla liquidazione il reddito mensile goduto dal debitore, ad eccezione della somma di euro 400,00 (siccome proposto dallo stesso , trattandosi di importo che appare idoneo a consentire di rateizzare – in Parte_1
misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente obbligo del ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
ritenuto che
la liquidazione investe l'intero patrimonio del debitore e che non può essere assunta dal
Tribunale alcuna determinazione per escludere uno specifico cespite, posto che ogni scelta in merito compete alle determinazioni del liquidatore;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'O.C.C., avv.to , la quale ha verificato la completezza e attendibilità della Testimone_1
documentazione prodotta dal ricorrente e ha adeguatamente illustrato la situazione economica,
patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
considerato che, ai sensi dell'art. 270 comma secondo lett. b) c.c.i.i., quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'O.C.C.;
osservato inoltre che:
la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, è unitariamente operata dal Giudice Delegato (art. 275 comma terzo c.c.i.i.) e ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268 comma quarto lett. b c.c.i.i.), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'O.C.C. in occasione del conferimento dell'incarico,
perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo;
stante l'unicità del compenso fra O.C.C. e liquidatore, da liquidarsi al termine della procedura, non dovrà essere incluso alcun compenso dell'O.C.C. nello stato passivo a favore degli altri creditori;
l'art. 6 comma primo lett. a) c.c.i.i. contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'O.C.C., ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (cosicché lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'O.C.C. o nel ricorso introduttivo);
il compenso al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal D.M. 147/2022
sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;
P.Q.M.
visto l'art. 270 c.c.i.i.,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di;
Parte_1
nomina Giudice Delegato il dott. Luca Verzeni;
nomina liquidatore l'avv.to ; Testimone_1
ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente,
il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente, ad eccezione della somma mensile di euro 400,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività
svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C.; dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo;
ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'O.C.C..
Bergamo, lì 06.08.2025.
Il Presidente est.
dott. Luca Verzeni